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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 12/11/2024, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2087 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAUSA ABBONDIO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 4.09.1999 in Savona trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Savona al numero 75, parte II, serie A, anno 1999, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, entro il giorno cinque di ogni mese,
la somma di € 409,21 = mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. I Sigg. sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia , Parte_2 Per_1
come individuate dal Tribunale di Savona di cui al Verbale della Riunione del 15.01.2024.
3. In relazione alle suddette spese straordinarie si precisa che: * il genitore proponente avanzerà richiesta scritta (anche via WApp) alla quale l'altro genitore darà
riscontro entro 10 gg;
** in caso di spesa rilevante o di ricorso a professionisti i genitori potranno indicare almeno due
preventivi da esaminarsi con il criterio dell'entità dei costi ma anche dell'intuitu personae;
*** il genitore che affronta la spesa dovrà documentarla (es: con fattura) e documentare anche
l'avvenuto pagamento (se affrontato interamente da un genitore);
**** Il pagamento dovrà essere effettuato dall'altro genitore entro 30 gg dal ricevimento della
suddetta documentazione;
quest'ultima dovrà essere intestata al minore onde consentire ad
entrambi i genitori di godere dei relativi benefici fiscali (es: detrazioni).
4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a formulare, pertanto, istanza
di corresponsione di assegno di mantenimento e/o alimentare l'una nei confronti dell'altra.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice Rel.
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2087 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. ROSEO EMI, giusta delega in atti Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. CAUSA ABBONDIO, giusta delega in atti CP_1
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: divorzio congiunto
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui al disposto degli artt. 2 e 3
n.2 lett. B) della legge 898/70 (come modificata dalla legge 74/87), e pertanto deve pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge.
Risulta inoltre dalle dichiarazioni rese dalle parti e dai documenti in atti che i coniugi non abbiano ripreso la convivenza ed abbiano avuto residenze anagrafiche diverse, né sono emersi elementi dai quali si possa ritenere che non vi sia stata continuità dello stato di separazione.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 4.09.1999 in Savona trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del CP_1
Comune di Savona al numero 75, parte II, serie A, anno 1999, con ordine all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Savona, di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza, alle condizioni di seguito esposte, alle quali conferisce vigore:
“1. Il padre verserà alla madre, a titolo di contributo nel mantenimento della figlia , Per_1
maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, entro il giorno cinque di ogni mese,
la somma di € 409,21 = mensili, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT.
2. I Sigg. sosterranno il 50% ciascuno delle spese straordinarie per la figlia , Parte_2 Per_1
come individuate dal Tribunale di Savona di cui al Verbale della Riunione del 15.01.2024.
3. In relazione alle suddette spese straordinarie si precisa che: * il genitore proponente avanzerà richiesta scritta (anche via WApp) alla quale l'altro genitore darà
riscontro entro 10 gg;
** in caso di spesa rilevante o di ricorso a professionisti i genitori potranno indicare almeno due
preventivi da esaminarsi con il criterio dell'entità dei costi ma anche dell'intuitu personae;
*** il genitore che affronta la spesa dovrà documentarla (es: con fattura) e documentare anche
l'avvenuto pagamento (se affrontato interamente da un genitore);
**** Il pagamento dovrà essere effettuato dall'altro genitore entro 30 gg dal ricevimento della
suddetta documentazione;
quest'ultima dovrà essere intestata al minore onde consentire ad
entrambi i genitori di godere dei relativi benefici fiscali (es: detrazioni).
4. I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano a formulare, pertanto, istanza
di corresponsione di assegno di mantenimento e/o alimentare l'una nei confronti dell'altra.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 8.11.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Erica Passalalpi Dott.ssa Lorena Canaparo