Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5293/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA su domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5293/2024 promosso da:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. LUGLI Parte_1 C.F._1
LISETTA,
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. MORAZZANO Controparte_1 C.F._2
ELISA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio depositato in data 20/12/2024;
- rilevato che dall'unione è nato il figlio in data 23/09/2019; Persona_1
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte con scadenza il 31/03/2025, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
pagina 1 di 7
“1) AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE viene affidato ad entrambi i genitori in regime condiviso, con collocamento prevalente presso Per_1
la madre, con la quale continuerà̀ ad abitare in Carpi via Vittorio De Sica 1 e ove manterrà̀ la residenza anagrafica.
I genitori eserciteranno di comune accordo la responsabilità̀ genitoriale su di lui, tenendo conto delle sue capacità, della sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni;
concorderanno tutte le decisioni
“straordinarie” e di maggiore interesse che lo riguardano in merito alla sua educazione ed istruzione, per garantirgli una serena crescita in salute. Entrambi i genitori si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi e, inoltre, a tutelare le reciproche figure materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore dell'uno e dell'altro alla presenza del figlio.
2) CALENDARIO ORDINARIO E DELLE FESTIVITA'
2.1) trascorrerà i fine settimana in modo alternato con l'uno o l'altro genitore Per_1
- Il padre lo preleverà il sabato mattina ore 9:30 presso la casa della madre per poi riportarlo direttamente a scuola il lunedì mattina, così tenendolo per due pernotti.
- Nei periodi di scuola chiusa, la riconsegna avverrà presso la casa della madre. Se per esigenza di turni di lavoro non riuscisse a prelevarlo il sabato mattina, lo preleverà il venerdì presso la casa dalla madre alle ore 18:00 e lo riporterà la domenica sera alle ore 18:00, così tenendolo per due pernotti.
- Nella settimana in cui il padre avrà il minore presso di sé nel weekend:
- Il mercoledì il padre preleverà̀ il figlio presso la casa della madre alle ore 17:30 per poi ivi riportarlo alle ore 20:30.
- Nella settimana in cui il padre non avrà con sé il minore nel weekend: Il padre preleverà il minore presso casa della madre sia il mercoledì che il venerdì alle ore 17:30 per poi riportarlo alle ore 20:30.
Saranno consentite le telefonate da parte del padre quanto il figlio sarà dalla madre e viceversa, tutti i giorni alle ore 21:00. Il genitore che avrà presso di sé il figlio minore garantisce che nel momento della telefonata il bambino non sarà occupato in altre attività come ad es televisione, play station e similari e si allontanerà dalle strette vicinanze del bambino al fine di garantirgli un momento di privacy con l'altro genitore.
2.2) Vacanze scolastiche-ferie estive
Ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo di ferie di tre settimane di cui 2 consecutive.
I genitori dovranno concordare il periodo di vacanze con il figlio entro il giorno 30 marzo di ogni anno e, in caso di disaccordo, la madre esprimerà̀ la preferenza negli anni dispari e il padre negli anni pagina 2 di 7 pari. Terminato ciascun periodo di vacanza, il minore, nel primo fine settimana successivo, rimarrà con il genitore con cui non ha trascorso il periodo di ferie. I genitori hanno l'obbligo reciproco di comunicarsi l'esatto indirizzo della residenza di villeggiatura, almeno sette giorni prima della partenza e consentire, anzi agevolare, un rapporto telefonico giornaliero tra il figlio e il genitore assente.
A partire dal corrente anno le ferie saranno così regolate:
-alla madre competerà la prima settimana dal 21 giugno al 28 giugno e le due settimane consecutive dal 12 luglio al 26 luglio.
-al padre competerà la prima settimana dal 29 giugno al 6 luglio e le due settimane consecutive dal 9 agosto al 23 agosto.
2.3) Vacanze natalizie
Ad anni alterni trascorrerà il giorno della Vigilia, del Natale e di Santo Stefano con un Per_1 genitore, e l'ultimo dell'anno, Capodanno e l'Epifania con l'altro. Questi periodi dovranno essere alternati sicché a ciascun genitore competano tre giorni di Festività.
Per l'anno 2025/2026 i genitori si accordano affinché il figlio trascorra la Vigilia di Natale, Natale e
Santo Stefano con la mamma, l'ultimo dell'anno e Capodanno con il papà, con riconsegna del minore, solo per quest'anno in via eccezionale, nella giornata del due di gennaio. Anche l'Epifania competerà al papà dalle h.9,30 alle h.20,30. Successivamente si riprenderà la normale frequentazione con il primo fine settimana successivo alla madre.
2.4) Vacanze Pasquali trascorrerà la Pasqua con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni e la Pasquetta col genitore Per_1
con il quale non ha trascorso la Pasqua.
Per il corrente anno il figlio trascorrerà la Pasqua con la mamma e Pasquetta con il papà dalle h.9 alle h.21,30
Regole generali a) I genitori dovranno avere rispetto degli impegni attuali e futuri, scolastici, parascolastici, di salute e sportivi di per un suo diritto ad un ordinato e sereno programma di vita, impegnandosi al Per_1 suo mantenimento, alla sua cura, alla sua igiene, all'accompagnamento alle attività scolastiche, parascolastiche, sportive, alle feste di compleanno e quant'altro necessario.
b) I genitori si impegnano ad organizzare e a presenziare congiuntamente ad eventi particolari quali compleanni del figlio, feste di asilo e scolastiche, ricorrenze di entrambe le famiglie di origine, etc. coinvolgendo, se possibile, parenti ed amici;
pagina 3 di 7 c) Contatto telefonico: al fine di garantire la concreta realizzazione del mantenimento di un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con entrambi i genitori, ciascuno di essi si impegna a garantire il buon esito delle telefonate e videochiamate con l'altro genitore come espresso nel punto 2.1;
d) Residenza: I genitori hanno l'obbligo di comunicarsi ogni cambio di residenza.
e) I genitori si impegnano ad introdurre nella vita del figlio eventuali partner con gradualità̀ e solo qualora la relazione rivesta carattere di stabilità e non prima di sei mesi dalla cessazione della convivenza.
f) Ciascun genitore si impegna a rendere partecipe l'altro di eventuali problematiche di salute del minore affinché possa intervenire in suo aiuto, coinvolgendo all'occorrenza anche i nonni preferibili a terzi estranei.
g) Le parti si impegnano a rispettare i diritti/doveri delle reciproche famiglie di origine, con particolare riferimento al ruolo dei nonni a cui deve essere data la possibilità di conservare con il nipote un regolare e costante rapporto affettivo e di frequentazione.
h) Nell' ipotesi in cui il padre tenga presso di sé il figlio più giorni di quelli convenuti, con o senza il consenso della madre, gli stessi giorni gli saranno decurtati a partire dai primi weekend di sua spettanza.
i)Allo stesso modo i genitori potranno recuperare gli eventuali giorni di weekend perduti nell'ipotesi di comprovato, oggettivo e serio impedimento (malattia del minore, malattia certificata del genitore o impegno inderogabile di lavoro)
3) MANTENIMENTO DEL MINORE
A partire dal dicembre 2024 e sino al giugno 2025 il padre contribuirà̀ al mantenimento del figlio con il versamento della somma di € 250.00,00 (duecentocinquanta/00), entro il giorno 5 di ogni mese, accreditandola sul conto corrente della madre, IBAN [...]e provvederà altresì al pagamento della retta dell'asilo sino a tale data, lasciando interamente l'assegno unico in favore della madre;
Per il periodo successivo, il padre contribuirà̀ al mantenimento del figlio con il versamento della somma di € 300.00,00 (trecento/00) e lascerà l'intero assegno unico e ogni eventuale futuro assegno/ bonus/contributo/ sovvenzione o quant'altro in favore della madre, impegnandosi a consegnarle tutta la documentazione richiesta per il suo riconoscimento.
Il contributo di mantenimento si rivaluterà annualmente in base agli indici nazionali comunicati dall'ISTAT, a decorrere dalla data di cessazione della convivenza e cioè dal 25/11/2024.
I genitori contribuiranno alle spese di carattere straordinario che si renderanno necessarie per il minore nella misura del 50% ciascuno pagina 4 di 7 Dichiarano di ben conoscere il vigente Protocollo del Tribunale di Modena, a cui in parte vogliono derogare ritenendo non necessario il preventivo accordo per talune specifiche spese.
Espressamente e nell'insieme quindi:
-Spese mediche (che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, d) ticket per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci da banco e non purché́ prescritti dal medico curante;
-Spese mediche (che richiedono il preventivo accordo ma, per espressa reciproca volontà in deroga solo sulla scelta del medico specialista e non sul costo dei farmaci e dei trattamenti):
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
-Spese scolastiche ed extrascolastiche (che non richiedono il preventivo accordo):
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
-Spese scolastiche ed extrascolastiche che, per volontà delle parti, in deroga al protocollo non richiedono il preventivo accordo:
f) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
g) corsi di specializzazione;
h) gite scolastiche con pernottamento;
i) corsi di recupero e lezioni private;
l) alloggio presso la sede universitaria;
m) tempo prolungato, pre e dopo-scuola; n) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
o) corsi di istruzione, attività̀ sportive e pertinente attrezzatura e abbigliamento tecnico, attività ricreative e ludiche e pertinente abbigliamento e attrezzatura (per quanto riguarda la scelta dello sport i genitori dovranno essere d'accordo sulla tipologia e sulla struttura presso quale effettuarlo valutando le attitudini del bambino e l'affidabilità e professionalità del corso prescelto);p) viaggi e vacanze senza i genitori.
Tutte le spese devono essere puntualmente documentate.
L'idoneità è determinata dalla regolarità fiscale del documento (scontrino parlante, fattura etc.) con particolare riferimento all'indicazione del figlio quale beneficiario dei beni o dei servizi erogati.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese straordinarie, sia di quelle che non richiedono l'accordo sia di quelle che lo richiedono, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione di idonea documentazione.
pagina 5 di 7 4) CASA FAMIGLIARE
Il Sig. ha lasciato la casa familiare, come da accordo e consenso della Sig.ra Controparte_1
a far data dal 25 novembre 2024 e ha riconsegnato tutte le chiavi. Parte_1
Egli dichiara di avere asportato tutti i suoi effetti personali e di non avere alcuna rivendicazione su mobili o arredi del predetto appartamento.
5) RAPPORTI ECONOMICI
Ad oggi le parti, che nel corso del rapporto entrambe hanno sostenuto spese relative all'appartamento di via Vittorio De Sica, nonché per la convivenza, svolte le reciproche compensazioni e salvo buon fine dell'accredito dell'importo di €1.814,00 (milleottocentoquattordici,00) in favore dello CP_1
dichiarano e riconoscono di nulla più dovere l'una nei confronti dell'altra, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa al riguardo sin da ora rinunciata e rimossa.”
- ritenuto che risultano salvaguardati gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nata a [...] il [...] e nato a [...]_1
IN (LT) il 22/06/1976
hanno proposto domanda congiunta per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio;
- prende atto e recepisce gli accordi intervenuti tra le parti riportati in motivazione;
- spese del procedimento compensate.
pagina 6 di 7 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 7 di 7