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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/07/2025, n. 3386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3386 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10382/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott.ssa Alessia Busato giudice dott. Davide Scaffidi giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10382/2019 promossa da:
quale imprenditore individuale con ditta “Imagoeconomica” (C.F. Parte_1
) C.F._1 con l'avv. F. Iannotti;
ATTORE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'avv. G. Zingari e l'avv. E. D'Orta;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento da violazione l.d.a.
Conclusioni:
Per l'attore:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione delle immagini fotografche indicate al punti 5 e 6 della premessa in fatto dell'atto di citazione da parte della e per l'effetto CP_1
- Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1
l'importo di € 18.300,00 (determinato dal valore di listino di ciascuna foto pari ad € 150,00 oltre Iva moltiplicato per 100 utilizzi) ovvero quello maggiore o minore ritenuto di giustizia anche in pagina 1 di 8 via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla prima richiesta di versamento.
In subordine:
- Accertata la natura delle foto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella misura ritenuta più congrua anche in via Parte_1 equitativa ovvero all'equo compenso previsto dalla normativa vigente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per la convenuta:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la nullità ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, IV comma, e 163, III comma,
c.p.c. e/o l'inammissibilità delle domande svolte da IMAGOECONOMICA nei Parte_2 confronti di per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge in CP_1 merito.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare/respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa e quelle che emergeranno in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, rideterminare l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia per i motivi e le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
pagina 2 di 8 FATTO E PROCESSO
, in qualità di imprenditore individuale che svolge attività di fotoreporter con ditta Parte_1
“Imagoeconomica”, ha invocato la tutela autoriale prevista per le opere creative o comunque per le semplici fotografie e ha chiesto il risarcimento del danno (o il riconoscimento di un equo compenso) derivante dalla riproduzione abusiva, da parte di di fotografie su cui egli vanta diritti di CP_1 sfruttamento economico.
Le fotografie in questione, ritraenti personaggi pubblici o luoghi istituzionali, fanno parte dell'archivio contenuto sul sito www.imagoeconomica.it, e sono messe a disposizione degli utenti (per lo più agenzie di stampa, editori) che stipulano un abbonamento, verso pagamento di un corrispettivo.
Nello specifico, l'attore ha contestato a di aver effettuato circa cento riproduzioni non CP_1 autorizzate delle fotografie per cui è causa, che sarebbero state utilizzate abusivamente a corredo di articoli della testata giornalistica on line “Il populista”, di cui l'odierna convenuta è editrice.
La convenuta ha contestato la titolarità in capo a dei diritti di sfruttamento economico Parte_1 delle fotografie e in ogni caso ha dedotto di aver rinvenuto le fotografie sul motore di ricerca Google e di averle riprodotte in buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla natura delle fotografie
Diversamente da quanto dedotto da , le fotografie oggetto di causa devono essere ritenute Parte_1 fotografie semplici, soggette alla disciplina di cui all'art. 87 ss. L.d.a., e non opere di ingegno fotografico soggette alla più ampia tutela accordata dalla legge autoriale alle opere creative ai sensi dell'art. 2 l.d.a..
Come affermato da Cassazione civile , sez. I , 20/12/2024 , n. 33599, “Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore”.
Nel caso in esame deve escludersi la ricorrenza di qualsivoglia apporto creativo.
In proposito si osserva innanzitutto che difettano allegazioni specifiche sul profilo in esame, essendosi l'attore limitato ad affermare – indistintamente con riguardo a un centinaio di foto - che il fotografo avrebbe “scelto la posa, il fondo, l'inquadratura e quant'altro”.
Pur essendo dirimente il rilievo appena compiuto, nel merito osserva il collegio che le fotografie su cui vanta diritti ritraggono, come già accennato: a) personaggi pubblici della politica o Pt_1
pagina 3 di 8 dell'economia; b) sedi di istituzioni e relative insegne. Tali fotografie non presentano tratti artistici dal momento che non suscitano nell'osservatore suggestioni particolari, né lasciano trasparire uno specifico apporto personale del fotografo, tanto con riguardo alla scelta del soggetto (i soggetti pubblici sono ritratti in situazioni ordinarie) quanto con riguardo alla tecnica adottata (luce, colore, prospettiva).
Una conferma della mancanza di profili di creatività può essere tratta dalle modalità e dalle finalità di utilizzo delle fotografie.
Come di fatto riconosciuto dallo stesso attore, non si tratta di fotografie destinate a essere esposte in apposite mostre o in cataloghi d'arte, ma di foto d'archivio, utilizzate per finalità didascalico documentali: esse, infatti, sono destinate a essere riprodotte plurime volte – dietro abbonamento – come immagini a corredo di articoli di giornale, quando venga menzionato un determinato personaggio pubblico o un determinato ente, a prescindere cioè dalle peculiarità di una vicenda specifica.
Trattandosi dunque di fotografie semplici, trova applicazione la disciplina di cui agli art. 87 e ss. l.d.a.
E' necessario, pertanto, accertare la sussistenza dei presupposti della protezione accordata alle fotografie semplici, una volta accertato che sia effettivamente il titolare dei relativi diritti Parte_1 di sfruttamento economico.
La titolarità dei diritti sulla fotografia
La convenuta ha eccepito la mancanza di prova della titolarità in capo a dei diritti di Parte_1 sfruttamento economico sulle fotografie digitali oggetto di causa.
Come noto, ai sensi dell'art. 88 l.d.a. spettano al fotografo ovvero al datore di lavoro o al committente i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie.
L'attore ha dedotto alternativamente – e indistintamente rispetto al complesso delle foto per cui è causa
- di esserne stato il fotografo, o di averne commissionato la realizzazione, o, infine, di averne acquistato i relativi diritti.
L'allegazione attorea è generica, non essendo partitamente indicato, per ciascuna delle foto per cui è invocata la tutela, a quale titolo egli vanti i diritti connessi.
Ad ogni modo, la titolarità dei diritti in questione è comunque indimostrata: dalle produzioni documentali (fatture) risulta soltanto che nel corso del tempo abbia commissionato a Parte_1 singoli professionisti la realizzazione di vari servizi fotografici. Dai riferimenti presenti in fattura, tuttavia, non è dato individuare quali siano le fotografie oggetto di tali servizi fotografici. Nessuna istanza istruttoria sufficientemente specifica è stata formulata al riguardo.
Al fine di dimostrare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle foto oggetto di causa,
l'attore si è invece limitato: a) ad affermare di essere proprietario del sito internet pagina 4 di 8 www.imagoeconomica.it, contenente un archivio digitale asseritamente comprensivo delle foto in questione;
b) a produrre non già i files relativi alle foto digitali tratte dall'archivio in questione, bensì files contenenti immagini a video (screenshot) del sito www.imagoeconomica.it, in cui compaiono le immagini di varie fotografie.
Sul punto è sufficiente osservare che: 1) non sussiste alcuna corrispondenza automatica tra proprietà di un dominio contenente una fotografia e titolarità dei diritti di sfruttamento economico di quella fotografia;
2) la pubblicazione di una fotografia su un sito internet non è elemento sufficiente a far ritenere che i relativi diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti al proprietario del sito, dal momento che l'art. 110 l.d.a. prevede che il trasferimento dei diritti d'autore (e diritti connessi), in caso di contestazione, debba essere provato per iscritto;
3) la pubblicazione di una foto su un sito internet ben potrebbe avvenire, tecnicamente, senza l'autorizzazione del titolare.
Anche a voler ammettere la titolarità in capo a delle fotografie per cui è causa, non è Parte_1 dimostrata la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 90, comma 1 l.d.a. per la tutela delle fotografie semplici.
La tutela delle fotografie semplici e l'abusività della riproduzione in malafede
I diritti sulle fotografie semplici sono accordati, ai sensi dell'art. 90, comma 1, l.d.a. a condizione che sugli esemplari della fotografie siano presenti indicazioni relative al nome del fotografo (o del datore di lavoro o del committente) nonché alla data dell'anno di produzione della fotografia.
In difetto di tali requisiti, la tutela è limitata, ai sensi dell'art. 90, comma 2 l.d.a., alla sola ipotesi della riproduzione in malafede.
Come già affermato in tempi risalenti da Cass. civ., Sez. I, 10/05/1991, n. 5237, “La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalità previste dall'art. 90, comma 1 l.d.a. n. 633 del 1941 ha lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che decorre dalla produzione della fotografia;
in mancanza di dette indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la malafede del riproduttore”.
Ritiene questo tribunale che l'assolvimento dell'onere di fornire le indicazioni ex art. 90, comma 1
l.d.a. debba essere verificato tenendo conto della natura della fotografia e del contesto tecnologico di riferimento: trattandosi, nel caso in esame, di fotografie digitali, è opportuno considerare che gli
“esemplari” consistono in realtà in files informatici, composti da bit elettronici. Tali files, sotto il pagina 5 di 8 profilo tecnico, sono replicabili in copie digitali e agevolmente trasferibili, salvo che vengano adottati specifici accorgimenti.
Del resto, gli artt. 102 quater e 102 quinquies l.d.a. introdotti dal d.lgs.
9.4.2003 n. 68 di attuazione della direttiva CE 01/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, stabiliscono, rispettivamente, che i titolari di diritti d'autore e diritti connessi possono apporre sulle opere e sui materiali protetti misure tecnologiche volte a impedire o limitare atti non autorizzati, nonché inserirvi informazioni elettroniche sul regime dei diritti, idonee a identificare, tra l'altro, il titolare dei medesimi.
Nel caso in esame ha affermato che le foto digitali per cui ha invocato tutela sono state Parte_1 munite di “infofile (numero file, il titolo, la descrizione, il nominativo del fotografo, la data e il luogo della ripresa e il titolare dei diritti)”.
La circostanza non può ritenersi provata. Come già evidenziato, infatti, l'attore non ha prodotto i files in questione (né una loro copia). La presenza delle indicazioni prescritte dall'art. 90 comma 1 l.d.a. non può nemmeno essere ricavata dall'esame degli screenshot, dal momento che non c'è alcuna certezza di corrispondenza tra le immagini in questione e gli esemplari delle singole foto digitali.
Ad ogni modo, anche laddove si voglia esaminare il diverso – ma inadeguato - materiale probatorio offerto, rileva il tribunale che al suo interno non compare alcun riferimento a quale Parte_1 preteso autore della fotografia (né tantomeno quale preteso committente); figurano, semmai, i nominativi di altri soggetti (autori dello scatto fotografico), indicati alla voce “credits”. Al netto dei rilievi sopra formulati, dunque, non sarebbe comunque possibile individuare quale titolare Parte_1 dei diritti di sfruttamento economico.
La stessa presenza della scritta “Imagoeconomica” in sovrimpressione nell'immagine dello screenshot nulla dice in ordine all'effettiva marchiatura digitale degli esemplari (files) delle fotografie per cui è causa, meramente affermata dall'attore: solo l'apposizione di filigrane digitali (c.d. digital watermarks), come noto, rende tendenzialmente “indelebili” (non suscettibili di alterazione o cancellazione) le informazioni inserite nella fotografia.
In definitiva sul punto, in mancanza di prova della sussistenza delle indicazioni di cui all'art. 90, comma 1 l.d.a., le riproduzioni oggetto di contestazione non possono ritenersi illecite, salva l'abusività della condotta nel caso in cui la riproduzione sia avvenuta in malafede.
Resta pertanto da esaminare tale profilo.
pagina 6 di 8 La convenuta ha sostenuto di aver reperito le foto oggetto di contestazione - poi effettivamente utilizzate a corredo di articoli giornalistici della propria testata – sul motore di ricerca Google, prive delle indicazioni di cui all'art. 90 l.d.a. e in generale di ogni riferimento all'esistenza di diritti altrui.
L'attore ha eccepito la malafede di in tesi ravvisabile: a) nella mancata verifica, da parte CP_2 dell'odierna convenuta, della titolarità altrui dei diritti di sfruttamento economico delle fotografie;
b) nella specifica professionalità dell'odierna convenuta, che, in quanto società editrice, è necessariamente a conoscenza della disciplina autoriale;
c) nella presenza di segnalazioni, su Google, circa la possibilità che il materiale fotografico liberamente reperibile in rete sia coperto da copyright.
Al riguardo osserva il collegio che la mancanza, nell'esemplare della fotografia, di indicazioni che rendano immediatamente percepibile l'identità del titolare di diritti connessi e la data dello scatto non comporta, in capo al soggetto che intenda effettuare la riproduzione, l'insorgenza di un obbligo di attivarsi per ricercare tali informazioni.
Diversamente opinando, la tutela prevista dall'ordinamento per le semplici fotografie – accordata, si ripete, sul presupposto dell'assolvimento, da parte del titolare, dell'onere di apporre le indicazioni di cui all'art. 90, comma 1 l.d.a. - verrebbe di fatto estesa a quelle fotografie per le quali il legislatore, deliberatamente, l'ha invece esclusa. In quel caso, addirittura, il riproduttore sarebbe irragionevolmente chiamato a supplire con la propria solerzia all'inerzia del titolare dei diritti connessi, negligente rispetto all'assolvimento dell'onere impostogli dall'ordinamento.
Stante l'illogicità di una simile impostazione, deve concludersi che non sussista alcun obbligo, per colui che intenda riprodurre una fotografia priva dei requisiti ex art. 90, comma 1 l.d.a., di attivarsi per recuperare ì i dati non presenti sulla fotografia da riprodurre.
In linea con questa ricostruzione, laddove difettino le indicazioni prescritte dalla norma, deve presumersi la buona fede del terzo riproduttore, restando invece a carico del titolare dei diritti la prova della malafede altrui (v. Cass. 5237/1991, cit.).
La malafede presa in considerazione dall'art. 90, comma 2 l.d.a., dunque, non può coincidere con la mera ignoranza di ledere un diritto altrui;
essa consiste, semmai, nella consapevolezza che il terzo ha –
o ragionevolmente potrebbe avere - dell'esistenza di diritti altrui sulla fotografia.
La prova della malafede può essere fornita anche in via indiziaria, ad esempio sulla base di presunzioni aventi ad oggetto le modalità di acquisizione dell'immagine digitale contestata o le modifiche intervenute sulla fotografia per rimuovere i watermarks (quantomeno quelli c.d. fragili).
Nel caso in esame, a ben vedere, non è stata fornita dall'attore alcuna prova della conoscibilità esterna della titolarità dei diritti in capo a al momento dell'acquisizione dei files dal motore di Parte_1 ricerca. pagina 7 di 8 Né rilevano in proposito, per la loro genericità, gli elementi indiziari allegati da , ossia la qualità Pt_1 professionale del riproduttore (a conoscenza quindi della disciplina autoriale) e la presenza di eventuali disclaimer, sul motore di ricerca, che avvisino gli utenti della possibilità che le immagini liberamente accessibili in rete siano coperte da copyright.
Nessuna allegazione sufficientemente specifica, poi, è stata svolta con riferimento all'avvenuta rimozione dei watermarks – di cui pure è stata affermata l'apposizione - ad opera dell'odierna convenuta.
Deve concludersi, pertanto, che ha riprodotto le fotografie oggetto di censura in assenza di CP_1 malafede.
Da ciò consegue che non sussistono i presupposti per il risarcimento invocato.
Il diritto all'equo compenso
Del pari, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un equo compenso, richiesto in subordine dall'attore ai sensi dell'art. 91, comma 3 l.d.a.
La disposizione citata prevede che la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse, debba essere considerata lecita e che essa comporti soltanto l'obbligo di corrispondere al fotografo (o all'avente diritto) un equo compenso.
Ai sensi dell'art. 90, comma 2 l.d.a., tuttavia, tale obbligo non sussiste nell'eventualità in cui gli esemplari della fotografia non rechino le indicazioni prescritte dal comma 1. Possono essere dunque richiamate le considerazioni già formulate al riguardo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore della causa, vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti dallo scaglione di riferimento (5.200,01-26.000,00).
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 28.7.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati: dott. Raffaele Del Porto presidente dott.ssa Alessia Busato giudice dott. Davide Scaffidi giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10382/2019 promossa da:
quale imprenditore individuale con ditta “Imagoeconomica” (C.F. Parte_1
) C.F._1 con l'avv. F. Iannotti;
ATTORE contro
(C.F. CP_1 P.IVA_1 con l'avv. G. Zingari e l'avv. E. D'Orta;
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento da violazione l.d.a.
Conclusioni:
Per l'attore:
In via principale e nel merito:
- Accertare e dichiarare l'illegittima utilizzazione delle immagini fotografche indicate al punti 5 e 6 della premessa in fatto dell'atto di citazione da parte della e per l'effetto CP_1
- Condannare la in persona del legale rappresentante p.t. a corrispondere al Sig. CP_1 Parte_1
l'importo di € 18.300,00 (determinato dal valore di listino di ciascuna foto pari ad € 150,00 oltre Iva moltiplicato per 100 utilizzi) ovvero quello maggiore o minore ritenuto di giustizia anche in pagina 1 di 8 via equitativa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge dalla prima richiesta di versamento.
In subordine:
- Accertata la natura delle foto, condannare la in persona del legale rappresentante p.t. al CP_1 risarcimento dei danni subiti dal Sig. nella misura ritenuta più congrua anche in via Parte_1 equitativa ovvero all'equo compenso previsto dalla normativa vigente, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria: come da foglio di p.c.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
Per la convenuta:
IN VIA PRELIMINARE
Accertare e dichiarare la nullità ai sensi e per gli effetti degli artt. 164, IV comma, e 163, III comma,
c.p.c. e/o l'inammissibilità delle domande svolte da IMAGOECONOMICA nei Parte_2 confronti di per tutti i motivi e le ragioni di cui in narrativa, con ogni conseguenza di legge in CP_1 merito.
IN VIA PRINCIPALE
Rigettare/respingere tutte le domande ex adverso proposte nei confronti di in quanto CP_1 infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per tutti i motivi e le ragioni meglio precisate in narrativa e quelle che emergeranno in corso di causa.
IN VIA SUBORDINATA
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, rideterminare l'importo dovuto a titolo di risarcimento nella minor somma che risulterà di giustizia per i motivi e le ragioni di cui in narrativa.
IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di p.c.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio.
pagina 2 di 8 FATTO E PROCESSO
, in qualità di imprenditore individuale che svolge attività di fotoreporter con ditta Parte_1
“Imagoeconomica”, ha invocato la tutela autoriale prevista per le opere creative o comunque per le semplici fotografie e ha chiesto il risarcimento del danno (o il riconoscimento di un equo compenso) derivante dalla riproduzione abusiva, da parte di di fotografie su cui egli vanta diritti di CP_1 sfruttamento economico.
Le fotografie in questione, ritraenti personaggi pubblici o luoghi istituzionali, fanno parte dell'archivio contenuto sul sito www.imagoeconomica.it, e sono messe a disposizione degli utenti (per lo più agenzie di stampa, editori) che stipulano un abbonamento, verso pagamento di un corrispettivo.
Nello specifico, l'attore ha contestato a di aver effettuato circa cento riproduzioni non CP_1 autorizzate delle fotografie per cui è causa, che sarebbero state utilizzate abusivamente a corredo di articoli della testata giornalistica on line “Il populista”, di cui l'odierna convenuta è editrice.
La convenuta ha contestato la titolarità in capo a dei diritti di sfruttamento economico Parte_1 delle fotografie e in ogni caso ha dedotto di aver rinvenuto le fotografie sul motore di ricerca Google e di averle riprodotte in buona fede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla natura delle fotografie
Diversamente da quanto dedotto da , le fotografie oggetto di causa devono essere ritenute Parte_1 fotografie semplici, soggette alla disciplina di cui all'art. 87 ss. L.d.a., e non opere di ingegno fotografico soggette alla più ampia tutela accordata dalla legge autoriale alle opere creative ai sensi dell'art. 2 l.d.a..
Come affermato da Cassazione civile , sez. I , 20/12/2024 , n. 33599, “Il discrimine tra opera protetta e semplice fotografia è incentrato nella capacità creativa dell'autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare e nella realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata, mentre non fruiscono di protezione quelle fotografie che non richiedono alcun apporto creativo, poiché si limitano a riprodurre fedelmente la realtà, senza alcuna personale rielaborazione dell'autore”.
Nel caso in esame deve escludersi la ricorrenza di qualsivoglia apporto creativo.
In proposito si osserva innanzitutto che difettano allegazioni specifiche sul profilo in esame, essendosi l'attore limitato ad affermare – indistintamente con riguardo a un centinaio di foto - che il fotografo avrebbe “scelto la posa, il fondo, l'inquadratura e quant'altro”.
Pur essendo dirimente il rilievo appena compiuto, nel merito osserva il collegio che le fotografie su cui vanta diritti ritraggono, come già accennato: a) personaggi pubblici della politica o Pt_1
pagina 3 di 8 dell'economia; b) sedi di istituzioni e relative insegne. Tali fotografie non presentano tratti artistici dal momento che non suscitano nell'osservatore suggestioni particolari, né lasciano trasparire uno specifico apporto personale del fotografo, tanto con riguardo alla scelta del soggetto (i soggetti pubblici sono ritratti in situazioni ordinarie) quanto con riguardo alla tecnica adottata (luce, colore, prospettiva).
Una conferma della mancanza di profili di creatività può essere tratta dalle modalità e dalle finalità di utilizzo delle fotografie.
Come di fatto riconosciuto dallo stesso attore, non si tratta di fotografie destinate a essere esposte in apposite mostre o in cataloghi d'arte, ma di foto d'archivio, utilizzate per finalità didascalico documentali: esse, infatti, sono destinate a essere riprodotte plurime volte – dietro abbonamento – come immagini a corredo di articoli di giornale, quando venga menzionato un determinato personaggio pubblico o un determinato ente, a prescindere cioè dalle peculiarità di una vicenda specifica.
Trattandosi dunque di fotografie semplici, trova applicazione la disciplina di cui agli art. 87 e ss. l.d.a.
E' necessario, pertanto, accertare la sussistenza dei presupposti della protezione accordata alle fotografie semplici, una volta accertato che sia effettivamente il titolare dei relativi diritti Parte_1 di sfruttamento economico.
La titolarità dei diritti sulla fotografia
La convenuta ha eccepito la mancanza di prova della titolarità in capo a dei diritti di Parte_1 sfruttamento economico sulle fotografie digitali oggetto di causa.
Come noto, ai sensi dell'art. 88 l.d.a. spettano al fotografo ovvero al datore di lavoro o al committente i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio delle fotografie.
L'attore ha dedotto alternativamente – e indistintamente rispetto al complesso delle foto per cui è causa
- di esserne stato il fotografo, o di averne commissionato la realizzazione, o, infine, di averne acquistato i relativi diritti.
L'allegazione attorea è generica, non essendo partitamente indicato, per ciascuna delle foto per cui è invocata la tutela, a quale titolo egli vanti i diritti connessi.
Ad ogni modo, la titolarità dei diritti in questione è comunque indimostrata: dalle produzioni documentali (fatture) risulta soltanto che nel corso del tempo abbia commissionato a Parte_1 singoli professionisti la realizzazione di vari servizi fotografici. Dai riferimenti presenti in fattura, tuttavia, non è dato individuare quali siano le fotografie oggetto di tali servizi fotografici. Nessuna istanza istruttoria sufficientemente specifica è stata formulata al riguardo.
Al fine di dimostrare la titolarità dei diritti di sfruttamento economico delle foto oggetto di causa,
l'attore si è invece limitato: a) ad affermare di essere proprietario del sito internet pagina 4 di 8 www.imagoeconomica.it, contenente un archivio digitale asseritamente comprensivo delle foto in questione;
b) a produrre non già i files relativi alle foto digitali tratte dall'archivio in questione, bensì files contenenti immagini a video (screenshot) del sito www.imagoeconomica.it, in cui compaiono le immagini di varie fotografie.
Sul punto è sufficiente osservare che: 1) non sussiste alcuna corrispondenza automatica tra proprietà di un dominio contenente una fotografia e titolarità dei diritti di sfruttamento economico di quella fotografia;
2) la pubblicazione di una fotografia su un sito internet non è elemento sufficiente a far ritenere che i relativi diritti di utilizzazione economica siano stati trasferiti al proprietario del sito, dal momento che l'art. 110 l.d.a. prevede che il trasferimento dei diritti d'autore (e diritti connessi), in caso di contestazione, debba essere provato per iscritto;
3) la pubblicazione di una foto su un sito internet ben potrebbe avvenire, tecnicamente, senza l'autorizzazione del titolare.
Anche a voler ammettere la titolarità in capo a delle fotografie per cui è causa, non è Parte_1 dimostrata la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 90, comma 1 l.d.a. per la tutela delle fotografie semplici.
La tutela delle fotografie semplici e l'abusività della riproduzione in malafede
I diritti sulle fotografie semplici sono accordati, ai sensi dell'art. 90, comma 1, l.d.a. a condizione che sugli esemplari della fotografie siano presenti indicazioni relative al nome del fotografo (o del datore di lavoro o del committente) nonché alla data dell'anno di produzione della fotografia.
In difetto di tali requisiti, la tutela è limitata, ai sensi dell'art. 90, comma 2 l.d.a., alla sola ipotesi della riproduzione in malafede.
Come già affermato in tempi risalenti da Cass. civ., Sez. I, 10/05/1991, n. 5237, “La subordinazione della tutela delle semplici fotografie alle formalità previste dall'art. 90, comma 1 l.d.a. n. 633 del 1941 ha lo scopo, da un lato, di rendere immediatamente noto, a chi desidera riprodurre la fotografia, il nome di colui al quale deve essere richiesto il consenso e dall'altro di rendere nota la durata dell'altrui esclusiva, durata che decorre dalla produzione della fotografia;
in mancanza di dette indicazioni, e soprattutto di quella inerente alla data, il terzo riproduttore si trova in situazione di presunta buona fede in relazione alla durata dell'esclusiva, gravandosi l'autore dell'onere di dimostrare la malafede del riproduttore”.
Ritiene questo tribunale che l'assolvimento dell'onere di fornire le indicazioni ex art. 90, comma 1
l.d.a. debba essere verificato tenendo conto della natura della fotografia e del contesto tecnologico di riferimento: trattandosi, nel caso in esame, di fotografie digitali, è opportuno considerare che gli
“esemplari” consistono in realtà in files informatici, composti da bit elettronici. Tali files, sotto il pagina 5 di 8 profilo tecnico, sono replicabili in copie digitali e agevolmente trasferibili, salvo che vengano adottati specifici accorgimenti.
Del resto, gli artt. 102 quater e 102 quinquies l.d.a. introdotti dal d.lgs.
9.4.2003 n. 68 di attuazione della direttiva CE 01/29 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi, stabiliscono, rispettivamente, che i titolari di diritti d'autore e diritti connessi possono apporre sulle opere e sui materiali protetti misure tecnologiche volte a impedire o limitare atti non autorizzati, nonché inserirvi informazioni elettroniche sul regime dei diritti, idonee a identificare, tra l'altro, il titolare dei medesimi.
Nel caso in esame ha affermato che le foto digitali per cui ha invocato tutela sono state Parte_1 munite di “infofile (numero file, il titolo, la descrizione, il nominativo del fotografo, la data e il luogo della ripresa e il titolare dei diritti)”.
La circostanza non può ritenersi provata. Come già evidenziato, infatti, l'attore non ha prodotto i files in questione (né una loro copia). La presenza delle indicazioni prescritte dall'art. 90 comma 1 l.d.a. non può nemmeno essere ricavata dall'esame degli screenshot, dal momento che non c'è alcuna certezza di corrispondenza tra le immagini in questione e gli esemplari delle singole foto digitali.
Ad ogni modo, anche laddove si voglia esaminare il diverso – ma inadeguato - materiale probatorio offerto, rileva il tribunale che al suo interno non compare alcun riferimento a quale Parte_1 preteso autore della fotografia (né tantomeno quale preteso committente); figurano, semmai, i nominativi di altri soggetti (autori dello scatto fotografico), indicati alla voce “credits”. Al netto dei rilievi sopra formulati, dunque, non sarebbe comunque possibile individuare quale titolare Parte_1 dei diritti di sfruttamento economico.
La stessa presenza della scritta “Imagoeconomica” in sovrimpressione nell'immagine dello screenshot nulla dice in ordine all'effettiva marchiatura digitale degli esemplari (files) delle fotografie per cui è causa, meramente affermata dall'attore: solo l'apposizione di filigrane digitali (c.d. digital watermarks), come noto, rende tendenzialmente “indelebili” (non suscettibili di alterazione o cancellazione) le informazioni inserite nella fotografia.
In definitiva sul punto, in mancanza di prova della sussistenza delle indicazioni di cui all'art. 90, comma 1 l.d.a., le riproduzioni oggetto di contestazione non possono ritenersi illecite, salva l'abusività della condotta nel caso in cui la riproduzione sia avvenuta in malafede.
Resta pertanto da esaminare tale profilo.
pagina 6 di 8 La convenuta ha sostenuto di aver reperito le foto oggetto di contestazione - poi effettivamente utilizzate a corredo di articoli giornalistici della propria testata – sul motore di ricerca Google, prive delle indicazioni di cui all'art. 90 l.d.a. e in generale di ogni riferimento all'esistenza di diritti altrui.
L'attore ha eccepito la malafede di in tesi ravvisabile: a) nella mancata verifica, da parte CP_2 dell'odierna convenuta, della titolarità altrui dei diritti di sfruttamento economico delle fotografie;
b) nella specifica professionalità dell'odierna convenuta, che, in quanto società editrice, è necessariamente a conoscenza della disciplina autoriale;
c) nella presenza di segnalazioni, su Google, circa la possibilità che il materiale fotografico liberamente reperibile in rete sia coperto da copyright.
Al riguardo osserva il collegio che la mancanza, nell'esemplare della fotografia, di indicazioni che rendano immediatamente percepibile l'identità del titolare di diritti connessi e la data dello scatto non comporta, in capo al soggetto che intenda effettuare la riproduzione, l'insorgenza di un obbligo di attivarsi per ricercare tali informazioni.
Diversamente opinando, la tutela prevista dall'ordinamento per le semplici fotografie – accordata, si ripete, sul presupposto dell'assolvimento, da parte del titolare, dell'onere di apporre le indicazioni di cui all'art. 90, comma 1 l.d.a. - verrebbe di fatto estesa a quelle fotografie per le quali il legislatore, deliberatamente, l'ha invece esclusa. In quel caso, addirittura, il riproduttore sarebbe irragionevolmente chiamato a supplire con la propria solerzia all'inerzia del titolare dei diritti connessi, negligente rispetto all'assolvimento dell'onere impostogli dall'ordinamento.
Stante l'illogicità di una simile impostazione, deve concludersi che non sussista alcun obbligo, per colui che intenda riprodurre una fotografia priva dei requisiti ex art. 90, comma 1 l.d.a., di attivarsi per recuperare ì i dati non presenti sulla fotografia da riprodurre.
In linea con questa ricostruzione, laddove difettino le indicazioni prescritte dalla norma, deve presumersi la buona fede del terzo riproduttore, restando invece a carico del titolare dei diritti la prova della malafede altrui (v. Cass. 5237/1991, cit.).
La malafede presa in considerazione dall'art. 90, comma 2 l.d.a., dunque, non può coincidere con la mera ignoranza di ledere un diritto altrui;
essa consiste, semmai, nella consapevolezza che il terzo ha –
o ragionevolmente potrebbe avere - dell'esistenza di diritti altrui sulla fotografia.
La prova della malafede può essere fornita anche in via indiziaria, ad esempio sulla base di presunzioni aventi ad oggetto le modalità di acquisizione dell'immagine digitale contestata o le modifiche intervenute sulla fotografia per rimuovere i watermarks (quantomeno quelli c.d. fragili).
Nel caso in esame, a ben vedere, non è stata fornita dall'attore alcuna prova della conoscibilità esterna della titolarità dei diritti in capo a al momento dell'acquisizione dei files dal motore di Parte_1 ricerca. pagina 7 di 8 Né rilevano in proposito, per la loro genericità, gli elementi indiziari allegati da , ossia la qualità Pt_1 professionale del riproduttore (a conoscenza quindi della disciplina autoriale) e la presenza di eventuali disclaimer, sul motore di ricerca, che avvisino gli utenti della possibilità che le immagini liberamente accessibili in rete siano coperte da copyright.
Nessuna allegazione sufficientemente specifica, poi, è stata svolta con riferimento all'avvenuta rimozione dei watermarks – di cui pure è stata affermata l'apposizione - ad opera dell'odierna convenuta.
Deve concludersi, pertanto, che ha riprodotto le fotografie oggetto di censura in assenza di CP_1 malafede.
Da ciò consegue che non sussistono i presupposti per il risarcimento invocato.
Il diritto all'equo compenso
Del pari, non sussistono i presupposti per il riconoscimento di un equo compenso, richiesto in subordine dall'attore ai sensi dell'art. 91, comma 3 l.d.a.
La disposizione citata prevede che la riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità o aventi comunque pubblico interesse, debba essere considerata lecita e che essa comporti soltanto l'obbligo di corrispondere al fotografo (o all'avente diritto) un equo compenso.
Ai sensi dell'art. 90, comma 2 l.d.a., tuttavia, tale obbligo non sussiste nell'eventualità in cui gli esemplari della fotografia non rechino le indicazioni prescritte dal comma 1. Possono essere dunque richiamate le considerazioni già formulate al riguardo.
Sulle spese
Le spese seguono la soccombenza. Tenuto conto del valore della causa, vengono liquidati i valori medi dei compensi previsti dallo scaglione di riferimento (5.200,01-26.000,00).
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta le domande attoree;
condanna l'attore al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, 28.7.2025
Il giudice est. Il presidente dott. Davide Scaffidi dott. Raffaele Del Porto pagina 8 di 8