Sentenza breve 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 30/04/2025, n. 8376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8376 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08376/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04006/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4006 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Zofrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo di Roma, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto della prefettura di Roma - SUI- prot. n. -OMISSIS-, adottato in data 24.07.2024, notificato nella medesima data alle parti attraverso il sistema di gestione delle istanze dello Sportello Unico ALI/SPI 2.0 ai domicili speciali dichiarati in domanda ai sensi dell’art.47 c.c., in merito alla domanda di emersione da lavoro irregolare 2020, ai sensi dell’art.103 c.1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, n. prot. -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a;
considerato, in fatto:
- la ricorrente impugna il provvedimento comunicato al domicilio speciale eletto in domanda ex art. 47 c.p.c., con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020 presentata in data 22.07.2020 dal datore di lavoro sig. -OMISSIS-, dichiarando di voler concludere un contratto di lavoro subordinato (attività di assistenza a un componente della propria famiglia affetto da patologia o handicap che ne limitano l’autosufficienza) con la ricorrente stessa, sig.ra -OMISSIS-, nata il -OMISSIS- a BACU in AZERBAIGIAN, con domicilio speciale ai sensi dell’art.47 c.c. dichiarato in domanda presso un indirizzo di posta elettronica;
- impugna il provvedimento emesso in data 02.08.2024, notificato in pari data al domicilio speciale eletto in domanda ex art. 47 c.p.c. e comunicato al difensore in data 21.01.2025, con il quale è stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare;
- chiede quindi l’annullamento del provvedimento di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare in data 24.07.2024 dello Sportello Unico, prot. n. -OMISSIS-, in epigrafe.
Deve essere respinta anzitutto l’eccezione pregiudiziale della difesa erariale di tardività del ricorso, atteso che in atti non vi è prova della data di avvenuta piena conoscenza del provvedimento di rigetto gravato per le seguenti ragioni:
-occorre, infatti, evidenziare che il diniego impugnato è stato emesso e comunicato dall’ufficio procedente a distanza di quattro anni dalla presentazione dell’istanza;
- la comunicazione del decreto di rigetto è avvenuta attraverso un messaggio di posta elettronica certificata trasmesso dallo Sportello unico per l’immigrazione all’indirizzo di posta elettronica ordinaria del datore, in epigrafe descritto;
- le circostanze di fatto descritte, inerenti alla notevole distanza di tempo intercorsa tra la presentazione dell’istanza e la sua definizione negativa, escludono l’avvenuta decorrenza del termine decadenziale di ricorso, atteso che il ricorrente ed il datore di lavoro non hanno ricevuto una valida notifica dell’atto da impugnare.
Sul piano normativo il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 671/2025 ha affermato che l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata ad una casella email ordinaria (non certificata) non costituisce una modalità di trasmissione valida, ai fini della presunzione di conoscenza del destinatario, in quanto l’indirizzo di posta elettronica ordinaria non costituisce un domicilio digitale a norma del codice dell’amministrazione digitale (art. 1, co. 1, lett. n-ter ), d.lgs. n. 82 del 2005: “ domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato ”).
Inoltre, a norma dell’art. 4, co. 6, d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (“Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”), la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Nel caso di specie figura in atti solo la ricevuta di accettazione e non quella di consegna in quanto la casella di destinazione non afferisce ad un sistema di posta elettronica certificata.
Le circostanze in esame ostano all’operatività di qualsiasi meccanismo presuntivo di conoscenza dell’atto impugnato. Deve concludersi pertanto che i tentativi di notifica dell’Amministrazione sono risultati irrituali e, in definitiva, inefficaci.
L’eccezione della difesa erariale di tardività del ricorso deve essere quindi respinta.
Considerato, in diritto, che il ricorso è fondato e merita accoglimento ed in particolare:
- anzitutto si richiamano le considerazioni esposte in precedenza circa l’inesistenza di una valida notifica del provvedimento impugnato, ciò che vale ad escludere l’avvenuta piena conoscenza del provvedimento sfavorevole;
- la notificazione della convocazione non poteva dirsi perfezionata ritualmente nella fattispecie in esame e pertanto non si è integrata la fattispecie decadenziale di cui all’art. 103, co. 15, d.l. n. 34/2020 (“La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione del procedimento”);
-tanto si deve constatare in ragione delle considerazioni evidenziate dal Consiglio di Stato nella sentenza in precedenza richiamata (Cons. Stato, sez. III, n.671 del 29.01.2025).
- l’inoltro delle comunicazioni mediante invio ad un solo indirizzo mail (e non pec) non può essere considerato sufficiente ai fini di notifica, in quanto non consente in alcun modo di attestare l’avvenuta ricezione della stessa da parte del destinatario;
- a tal proposito deve considerarsi come sussista a carico della PA un obbligo giuridico a effettuare le notificazioni a norma di legge inviando le stesse al domicilio digitale del cittadino, che può essere solo un indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, tramite posta raccomandata ( cfr. TAR Lazio-Roma,sez. I ter, sentenza 2025/6994, nrg 9966/2024);
- tale obbligo, inoltre, nel caso di specie deve ritenersi ancor più fondato se si considera il ritardo prodotto della Pubblica Amministrazione nella definizione delle procedure di emersione, (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 1596/2025 del 24.02.2025);
- la circostanza che tra la presentazione della domanda e la trasmissione, sia del preavviso di rigetto ex art. 10 bis legge 241/1990 che del provvedimento di rigetto impugnato, siano trascorsi quattro anni comporta di conseguenza che l’indirizzo mail fornito avrebbe ben potuto non essere più presidiato.
Ne segue l’illegittimità del provvedimento di rigetto dell’istanza emersiva.
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento con conseguente annullamento del diniego di emersione, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di emettere in sede di riedizione del procedimento.
La peculiarità della questione interpretativa sottesa alla vicenda giustifica la compensazione delle spese di giudizio, salva la rifusione del contributo unificato a carico dell’amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così decide:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato;
2) dispone la compensazione delle spese processuali, salva la rifusione del contributo unificato che è posto a carico dell’amministrazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
Francesco Vergine, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Vergine | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO