Articolo 218 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
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Versione
1 gennaio 1993
Art. 218.
(Massa limite sugli assi)
1. Fermo restando quanto prescritto dall'articolo 62 del codice, la massa massima gravante su ciascun asse di un veicolo non puo' eccedere il valore limite riconosciuto ammissibile dalla casa costruttrice del veicolo stesso. Nel caso di inosservanza si applicano le sanzioni previste dall'articolo 62, comma 7, del codice.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1993