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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/09/2025, n. 3901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3901 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 13493/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 13493/2024 R.G. promossa da
.f. (avv. Maria Cristina Tramacere) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Simona Chiari) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio il 24 aprile 2005 a Coccaglio (atto n. 7 parte II serie A) e sono genitori di (24 giugno 2009) e (26 settembre 2018); Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto:
1 i. la pronuncia della separazione, con addebito al marito, il quale si sarebbe reso responsabile di agiti violenti, in presenza delle figlie, tali da costringere la moglie ad abbandonare la casa coniugale (di esclusiva proprietà del resistente e gravata da mutuo), per rifugiarsi in un appartamento in locazione, sito in Palazzolo s/O (Bs) in Via San
Francesco d'Assisi n. 9;
ii. l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso di sé;
iii. la condanna del resistente al versamento di un assegno di euro 700,00 mensili,
a titolo di concorso al mantenimento delle minori (euro 350,00 cadauna), con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
iv. la percezione della totalità dell'assegno unico universale;
v. la restituzione di euro 20.000,00, pari al TFR che la moglie aveva versato sul conto corrente cointestato, gestito dal solo marito.
Il resistente ha contestato i comportamenti violenti che gli sono stati imputati dalla moglie, alla quale, al contrario, sarebbe addebitabile la separazione, avendo ella dato alla luce una terza FI, (nata il [...]), riconosciuta dall'attuale Per_3 compagno sig. . Quanto al regime di affidamento e visite, il Parte_2 convenuto ha proposto un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con parità dei tempi di frequentazione e il mantenimento in forma esclusivamente diretta. Solo in relazione alla FI , stante le attuali difficoltà nelle frequentazioni, il padre ha Per_1 offerto un assegno periodico di euro 250,00 mensili.
Nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., la ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno.
Il resistente, nella memoria depositata in data 21 febbraio 2025, ha insistito affinché venissero disposti accertamenti sulla paternità della minore . Per_3
All'udienza del 4 marzo 2025, le parti sono state sentite, onde tentarne la conciliazione. Poiché non è stato possibile raggiungere un accordo, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ affida le figlie ed a entrambi i genitori;
dispone che le figlie mantengano la Per_2 residenza abituale presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé
secondo tempi e modi indicati in motivazione1; incarica i Servizi sociali di Per_2
Per_ 1 Si riporta il calendario: «il padre potrà vedere e tenere con sé : tutte le settimane, il lunedì dalle ore 18:00 sino alla mattina dopo e il mercoledì dalle ore 18:00 sino alle ore 20:30 del giovedì; a settimane alternate, dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica alle ore 20:30. Le festività natalizie e pasquali saranno equamente ripartite fra i genitori, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante l'estate, la FI trascorrerà col padre due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno».
2 Palazzolo sull'Oglio di prendere in carico il nucleo familiare, accertare la condizione Per_ psico-fisica delle parti, sentire e valutare se, e con quali modalità, sia praticabile ed auspicabile una ripresa dei rapporti col padre, eventualmente anche in forma facilitata;
richiede ai Servizi sociali il deposito di una relazione entro la data del 5 settembre 2025; dispone che il mantenimento della FI avvenga in forma Per_2 esclusivamente diretta, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, il padre versi alla madre, entro il giorno
10 di ogni mese, un assegno di euro 275,00, somma rivalutabile annualmente secondo Per_ indici ISTAT, per il mantenimento di . Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016». Con la medesima ordinanza, sono state respinte le richieste di prove orali delle parti ed è stato disposto l'intervento dei Servizi sociali.
Questi ultimi hanno depositato una relazione in data 10 settembre 2025.
All'udienza fissata per l'esame della relazione psico-sociale, le parti hanno precisato le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la definizione del giudizio.
La ricorrente non ha riproposto la domanda di risarcimento del danno che, pertanto, deve intendersi rinunciata.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Si fronteggiano opposte domande di addebito. Quella della ricorrente si basa sui maltrattamenti che avrebbe subito dal marito, mentre quella di quest'ultimo si innesta sul concepimento, da parte della moglie, di un'altra FI in costanza di matrimonio.
Entrambe le domande sono infondate. Dal racconto della storia familiare che le parti hanno reso ai Servizi sociali emerge che le violazioni dei doveri coniugali dedotte dai coniugi si sono innestate nel contesto di una crisi di coppia già profonda e conclamata.
Il marito ha ammesso di aver dato «due scappellotti» alla moglie perché si sentiva
«esasperato da lei», aggiungendo anche di «averle prese da lei». È, quindi, evidente che, quando la moglie ha avviato la nuova relazione sentimentale, l'affectio coniugalis era già
3 manifestamente cessata. Allo stesso modo, pure gli episodi di conflitto fisico tra i coniugi
– i cui precisi contorni e responsabilità ai fini penali non sono di interesse in questa sede
– non costituiscono la causa scatenante della fine dell'unione, se si pensa che la moglie riporta un vissuto di difficoltà relazionale addirittura risalente al periodo del fidanzamento, poi trascinatosi nella vita matrimoniale (ella si sentiva «svalutata, svalorizzata, sminuita»).
In definitiva, le trasgressioni dei doveri coniugale che ciascun coniuge rimprovera all'altro non solo la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, bensì ne appaiono piuttosto l'effetto e la manifestazione esteriore.
Di conseguenza, non v'è spazio per una pronunzia d'addebito.
§ 5. – Nulla viene disposto quanto alla minore , nata il [...], Per_3 poiché la bambina non è FI del convenuto ed è stata riconosciuta dal sig.
[...]
. Parte_2
Quanto alle figlie della coppia, non è in contestazione l'affidamento condiviso.
Tale modulo, peraltro, è del tutto coerente con la ritrovata unità delle parti sotto il profilo genitoriale, posto che le stesse hanno dichiarato ai Servizi sociali di «non avere particolari difficoltà nel prendere accordi sulle proprie figlie».
I rapporti del padre con sono ottimi, tanto che le frequentazioni fra i due Per_2 procedono con regolarità, in conformità al calendario stilato coi provvedimenti provvisori. Il Collegio ritiene opportuno confermare tale calendario, che ha consentito di preservare la serenità di la quale «è legatissima ad entrambi i genitori e pare non Per_2 aver subito nessun tipo di disagio rispetto alla separazione».
ha compiuto sedici anni e, dopo un periodo di iniziale ritrosia, ha ripreso a Per_1 vedere il padre, al quale ha anche presentato il suo attuale fidanzato. Sembra che la ragazza abbia ritrovato la serenità. Considerati l'età della minore, il clima di tranquillità che si è creato e l'atteggiamento del padre, che si è detto consapevole dell'esigenza di lasciare alla FI la libertà di scegliere quando andare da lui, sarebbe inutile e, forse, controproducente dettare un calendario fisso di frequentazioni. Come sovente avviene coi figli prossimi alla maggiore età, è ragionevole rimettere le frequentazioni padre-FI agli accordi dei diretti interessati.
Benché la residenza delle figlie resterà presso la madre, non si fa luogo ad assegnazione della casa coniugale, perché la ricorrente vi ha rinunciato.
Restano solo le pretese economiche.
4 La domanda attorea concernente la restituzione del TFR è inammissibile, perché del tutto estranea all'oggetto tipico del giudizio separativo;
è, altresì, inammissibile la domanda del convenuto volta a conseguire il rimborso del costo del test del DNA, perché tardiva.
Va, invece, esaminato nel merito il tema del mantenimento delle figlie.
I redditi dei genitori sono pressoché equivalenti (vi è uno scarto di soli 100,00 mensili ad appannaggio del marito), sicché, quanto alla FI in presenza di tempi Per_2 di cura sostanzialmente paritari, il mantenimento sarà solo diretto. Le spese straordinarie, disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016, saranno sostenute dai genitori al 50%.
Diversa è la situazione di , rispetto alla quale non pare instaurata una identità Per_1 dei tempi di cura. È indiscusso che il padre debba versare alla madre un assegno periodico, di cui va commisurato l'importo. Il resistente è gravato della rata del mutuo della casa coniugale (rimasta nella sua disponibilità) di euro 533,17 e sostiene un finanziamento per l'acquisto dell'auto con rata di euro 361,00 mensili. Il suo reddito effettivo disponibile, quindi, si riduce ad euro 605,83 mensili. Con tali limitate risorse, non pare sostenibile un assegno di importo maggiore di euro 275,00 mensili2, a cui si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori, come previsto per legge nei casi di affidamento condiviso. Nulla viene statuito in dispositivo, trattandosi di un effetto che discende direttamente dalla legge.
§ 6. – L'esito della lite – connotato in parte da soccombenza reciproca e in parte da pretese convergenti (ad es., in punto affidamento) – giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta le domande di addebito;
3. affida le figlie ed a entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
4. dispone che le figlie mantengano la residenza abituale presso la madre;
5. dispone che, salvo diversi accordi delle parti, il padre possa vedere e tenere con sé secondo tempi e modi indicati nell'ordinanza del 5 marzo 2025; Per_2
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la FI prendendo Per_1 direttamente accordi con la stessa;
7. conferma, quanto al mantenimento delle figlie, i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 5 marzo 2025;
8. dichiara inammissibili le domande di restituzione del TFR e di rimborso del costo del test del DNA;
9. compensa le spese di lite;
10. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si tratta dell'importo già stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., che il resistente ha poi confermato in sede di precisazione delle conclusioni.
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 13493/2024 R.G. promossa da
.f. (avv. Maria Cristina Tramacere) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Simona Chiari) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «separazione personale dei coniugi»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio il 24 aprile 2005 a Coccaglio (atto n. 7 parte II serie A) e sono genitori di (24 giugno 2009) e (26 settembre 2018); Per_1 Per_2
La ricorrente ha chiesto:
1 i. la pronuncia della separazione, con addebito al marito, il quale si sarebbe reso responsabile di agiti violenti, in presenza delle figlie, tali da costringere la moglie ad abbandonare la casa coniugale (di esclusiva proprietà del resistente e gravata da mutuo), per rifugiarsi in un appartamento in locazione, sito in Palazzolo s/O (Bs) in Via San
Francesco d'Assisi n. 9;
ii. l'affidamento condiviso delle figlie, con collocamento prevalente presso di sé;
iii. la condanna del resistente al versamento di un assegno di euro 700,00 mensili,
a titolo di concorso al mantenimento delle minori (euro 350,00 cadauna), con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
iv. la percezione della totalità dell'assegno unico universale;
v. la restituzione di euro 20.000,00, pari al TFR che la moglie aveva versato sul conto corrente cointestato, gestito dal solo marito.
Il resistente ha contestato i comportamenti violenti che gli sono stati imputati dalla moglie, alla quale, al contrario, sarebbe addebitabile la separazione, avendo ella dato alla luce una terza FI, (nata il [...]), riconosciuta dall'attuale Per_3 compagno sig. . Quanto al regime di affidamento e visite, il Parte_2 convenuto ha proposto un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale con parità dei tempi di frequentazione e il mantenimento in forma esclusivamente diretta. Solo in relazione alla FI , stante le attuali difficoltà nelle frequentazioni, il padre ha Per_1 offerto un assegno periodico di euro 250,00 mensili.
Nella prima memoria ex art. 473-bis.17 c.p.c., la ricorrente ha proposto domanda di risarcimento del danno.
Il resistente, nella memoria depositata in data 21 febbraio 2025, ha insistito affinché venissero disposti accertamenti sulla paternità della minore . Per_3
All'udienza del 4 marzo 2025, le parti sono state sentite, onde tentarne la conciliazione. Poiché non è stato possibile raggiungere un accordo, sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «autorizza i coniugi a vivere separati;
Per_ affida le figlie ed a entrambi i genitori;
dispone che le figlie mantengano la Per_2 residenza abituale presso la madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé
secondo tempi e modi indicati in motivazione1; incarica i Servizi sociali di Per_2
Per_ 1 Si riporta il calendario: «il padre potrà vedere e tenere con sé : tutte le settimane, il lunedì dalle ore 18:00 sino alla mattina dopo e il mercoledì dalle ore 18:00 sino alle ore 20:30 del giovedì; a settimane alternate, dal venerdì alle ore 18:00 sino alla domenica alle ore 20:30. Le festività natalizie e pasquali saranno equamente ripartite fra i genitori, alternando di anno in anno Natale e Capodanno e Pasqua e Lunedì dell'Angelo; durante l'estate, la FI trascorrerà col padre due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno».
2 Palazzolo sull'Oglio di prendere in carico il nucleo familiare, accertare la condizione Per_ psico-fisica delle parti, sentire e valutare se, e con quali modalità, sia praticabile ed auspicabile una ripresa dei rapporti col padre, eventualmente anche in forma facilitata;
richiede ai Servizi sociali il deposito di una relazione entro la data del 5 settembre 2025; dispone che il mantenimento della FI avvenga in forma Per_2 esclusivamente diretta, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
dispone che, con decorrenza dalla mensilità di marzo 2025, il padre versi alla madre, entro il giorno
10 di ogni mese, un assegno di euro 275,00, somma rivalutabile annualmente secondo Per_ indici ISTAT, per il mantenimento di . Nell'assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, da ripartire al 50% fra i genitori, disciplinate secondo il «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016». Con la medesima ordinanza, sono state respinte le richieste di prove orali delle parti ed è stato disposto l'intervento dei Servizi sociali.
Questi ultimi hanno depositato una relazione in data 10 settembre 2025.
All'udienza fissata per l'esame della relazione psico-sociale, le parti hanno precisato le conclusioni, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la definizione del giudizio.
La ricorrente non ha riproposto la domanda di risarcimento del danno che, pertanto, deve intendersi rinunciata.
§ 2. – Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
§ 3. – La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Va pertanto pronunciata la separazione personale dei coniugi.
§ 4. – Si fronteggiano opposte domande di addebito. Quella della ricorrente si basa sui maltrattamenti che avrebbe subito dal marito, mentre quella di quest'ultimo si innesta sul concepimento, da parte della moglie, di un'altra FI in costanza di matrimonio.
Entrambe le domande sono infondate. Dal racconto della storia familiare che le parti hanno reso ai Servizi sociali emerge che le violazioni dei doveri coniugali dedotte dai coniugi si sono innestate nel contesto di una crisi di coppia già profonda e conclamata.
Il marito ha ammesso di aver dato «due scappellotti» alla moglie perché si sentiva
«esasperato da lei», aggiungendo anche di «averle prese da lei». È, quindi, evidente che, quando la moglie ha avviato la nuova relazione sentimentale, l'affectio coniugalis era già
3 manifestamente cessata. Allo stesso modo, pure gli episodi di conflitto fisico tra i coniugi
– i cui precisi contorni e responsabilità ai fini penali non sono di interesse in questa sede
– non costituiscono la causa scatenante della fine dell'unione, se si pensa che la moglie riporta un vissuto di difficoltà relazionale addirittura risalente al periodo del fidanzamento, poi trascinatosi nella vita matrimoniale (ella si sentiva «svalutata, svalorizzata, sminuita»).
In definitiva, le trasgressioni dei doveri coniugale che ciascun coniuge rimprovera all'altro non solo la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, bensì ne appaiono piuttosto l'effetto e la manifestazione esteriore.
Di conseguenza, non v'è spazio per una pronunzia d'addebito.
§ 5. – Nulla viene disposto quanto alla minore , nata il [...], Per_3 poiché la bambina non è FI del convenuto ed è stata riconosciuta dal sig.
[...]
. Parte_2
Quanto alle figlie della coppia, non è in contestazione l'affidamento condiviso.
Tale modulo, peraltro, è del tutto coerente con la ritrovata unità delle parti sotto il profilo genitoriale, posto che le stesse hanno dichiarato ai Servizi sociali di «non avere particolari difficoltà nel prendere accordi sulle proprie figlie».
I rapporti del padre con sono ottimi, tanto che le frequentazioni fra i due Per_2 procedono con regolarità, in conformità al calendario stilato coi provvedimenti provvisori. Il Collegio ritiene opportuno confermare tale calendario, che ha consentito di preservare la serenità di la quale «è legatissima ad entrambi i genitori e pare non Per_2 aver subito nessun tipo di disagio rispetto alla separazione».
ha compiuto sedici anni e, dopo un periodo di iniziale ritrosia, ha ripreso a Per_1 vedere il padre, al quale ha anche presentato il suo attuale fidanzato. Sembra che la ragazza abbia ritrovato la serenità. Considerati l'età della minore, il clima di tranquillità che si è creato e l'atteggiamento del padre, che si è detto consapevole dell'esigenza di lasciare alla FI la libertà di scegliere quando andare da lui, sarebbe inutile e, forse, controproducente dettare un calendario fisso di frequentazioni. Come sovente avviene coi figli prossimi alla maggiore età, è ragionevole rimettere le frequentazioni padre-FI agli accordi dei diretti interessati.
Benché la residenza delle figlie resterà presso la madre, non si fa luogo ad assegnazione della casa coniugale, perché la ricorrente vi ha rinunciato.
Restano solo le pretese economiche.
4 La domanda attorea concernente la restituzione del TFR è inammissibile, perché del tutto estranea all'oggetto tipico del giudizio separativo;
è, altresì, inammissibile la domanda del convenuto volta a conseguire il rimborso del costo del test del DNA, perché tardiva.
Va, invece, esaminato nel merito il tema del mantenimento delle figlie.
I redditi dei genitori sono pressoché equivalenti (vi è uno scarto di soli 100,00 mensili ad appannaggio del marito), sicché, quanto alla FI in presenza di tempi Per_2 di cura sostanzialmente paritari, il mantenimento sarà solo diretto. Le spese straordinarie, disciplinate dal Protocollo in vigore presso questo Ufficio, sottoscritto il 14 luglio 2016, saranno sostenute dai genitori al 50%.
Diversa è la situazione di , rispetto alla quale non pare instaurata una identità Per_1 dei tempi di cura. È indiscusso che il padre debba versare alla madre un assegno periodico, di cui va commisurato l'importo. Il resistente è gravato della rata del mutuo della casa coniugale (rimasta nella sua disponibilità) di euro 533,17 e sostiene un finanziamento per l'acquisto dell'auto con rata di euro 361,00 mensili. Il suo reddito effettivo disponibile, quindi, si riduce ad euro 605,83 mensili. Con tali limitate risorse, non pare sostenibile un assegno di importo maggiore di euro 275,00 mensili2, a cui si aggiunge la partecipazione al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico universale sarà percepito da entrambi i genitori, come previsto per legge nei casi di affidamento condiviso. Nulla viene statuito in dispositivo, trattandosi di un effetto che discende direttamente dalla legge.
§ 6. – L'esito della lite – connotato in parte da soccombenza reciproca e in parte da pretese convergenti (ad es., in punto affidamento) – giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2. rigetta le domande di addebito;
3. affida le figlie ed a entrambi i genitori;
Per_1 Per_2
4. dispone che le figlie mantengano la residenza abituale presso la madre;
5. dispone che, salvo diversi accordi delle parti, il padre possa vedere e tenere con sé secondo tempi e modi indicati nell'ordinanza del 5 marzo 2025; Per_2
6. dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la FI prendendo Per_1 direttamente accordi con la stessa;
7. conferma, quanto al mantenimento delle figlie, i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 5 marzo 2025;
8. dichiara inammissibili le domande di restituzione del TFR e di rimborso del costo del test del DNA;
9. compensa le spese di lite;
10. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Si tratta dell'importo già stabilito con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c., che il resistente ha poi confermato in sede di precisazione delle conclusioni.
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