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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 03/07/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 260/2025
All'udienza del 03/07/2025, davanti al Giudice ER RR, nessuno è comparso. La giudice decide come da contestuale motivazione
Il giudice del lavoro
ER RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. ER RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 260 2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv BECCARIA ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
ZO CO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
E contro
CF CP_2 P.IVA_3
RESISTENTE Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio E CP_3 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva della notificazione intimazione di pagamento n.
079259000052778000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non state notificate correttamente, prescritte e/ non dovute in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione 079259000052778000 come meglio esposto in narrativa e conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la relativa intimazione.
In via subordinata
Concedere la rateizzazione delle cartelle contenute nell'intimazione opposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e quindi improcedibile.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Pavia 3.7.2025
La giudice del lavoro
ER RR
SEZIONE PRIMA
VERBALE D'UDIENZA
N. R.G. 260/2025
All'udienza del 03/07/2025, davanti al Giudice ER RR, nessuno è comparso. La giudice decide come da contestuale motivazione
Il giudice del lavoro
ER RR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di PAVIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice del lavoro dott. ER RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n 260 2025 R.G. promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv BECCARIA ALESSANDRO Parte_1 P.IVA_1
ZO CO
RICORRENTE
Contro
Controparte_1 P.IVA_2
RESISTENTE
E contro
CF CP_2 P.IVA_3
RESISTENTE Oggetto: impugnazione intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 la parte ricorrente ha convenuto in giudizio E CP_3 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: in via preliminare
- sospendere l'efficacia esecutiva della notificazione intimazione di pagamento n.
079259000052778000 stante la fondatezza dei motivi di opposizione ed il pregiudizio che verrebbe arrecato al ricorrente da una eventuale esecuzione diretta ad ottenere somme che risultano essere non state notificate correttamente, prescritte e/ non dovute in via principale e nel merito
- accertare e dichiarare nulla e/o illegittima l'intimazione 079259000052778000 come meglio esposto in narrativa e conseguentemente annullare le cartelle di pagamento e la relativa intimazione.
In via subordinata
Concedere la rateizzazione delle cartelle contenute nell'intimazione opposta.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa.
Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (in argomento si veda, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251, la quale ha opportunamente ribadito che, nelle controversie in esame, “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno evidenziato che la rilevanza che in detta evoluzione ha assunto la costituzionalizzazione del principio di cui all'art. 111, comma 2, Cost. inducono a ritenere inapplicabile anche nel rito del lavoro - e non estensibile neppure in via analogica - a fronte di una notifica inesistente (giuridicamente o di fatto) un sistema sanante quale quello apprestato dall'art. 291 c.p.c., e, conseguentemente, portano al superamento dell'indirizzo giurisprudenziale che – sull'assunto del perfezionamento dell'atto di impugnazione ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il solo deposito del ricorso nei termini previsti dalla legge nella cancelleria del giudice ad quem - ha statuito che il giudice d'appello che rilevi qualsiasi vizio della notifica o anche la sua inesistenza deve indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e deve assegnare allo stesso, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso unitamente al decreto presidenziale di fissazione di nuova udienza. Escludendo, pertanto, la possibilità di sanare l'omissione della notifica del ricorso (nella fattispecie di appello, ma nella sentenza si fa espresso riferimento anche alle ipotesi di ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo o a cartella esattoriale) la Suprema Corte conclude per l'inefficacia del ricorso medesimo con conseguente dichiarazione di improcedibilità dello stesso.
Pertanto, a fronte della omessa notifica del ricorso lo scrivente giudice non potrebbe concedere ulteriore termine ai sensi del terzo comma dell'art. 291 c.p.c., in quanto il ricorso deve essere, in mancanza di prova che la notifica sia stata tentata, per cui in presenza di omessa notifica, dichiarato inefficace e quindi improcedibile.
Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica.
Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Pavia 3.7.2025
La giudice del lavoro
ER RR