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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 23/07/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 592 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 28.05.2025 da:
(C.F. ) nato ad [...] il 26 Parte_1 C.F._1
marzo 1977 e residente in [...] e Parte_2
(C.F ) nata a [...] l'8
[...] C.F._2
gennaio 1977 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Geraldine Testa;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - in data 21.08.1999 nel Comune di Cupra TI (AP) i coniugi contraevano matrimonio di rito concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 1999, parte II, serie A, n. 16;
- i coniugi optavano per il regime della comunione legale dei beni;
- dall'unione nascevano le figlie il 04/07/2002 a Ascoli Persona_1
Piceno (C.F. ) cittadina italiana, attualmente iscritta a C.F._3
Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria e Per_2
il 22/05/2004 ad Ascoli Piceno (C.F. cittadina
[...] C.F._4
italiana analmente iscritta all'Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti residenti in [...];
- non vi è l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse ai sensi dell'art. 473bis.12 comma
2 c.p.c.;
- dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e svolgono rispettivamente la professione di commerciante, la moglie e di impiegato, il marito, percependo la prima l'importo mensile di Euro 1.200,00 circa e il secondo l'importo mensile di
Euro 2.000,00 circa;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale con garage compresa tutta la mobilia, acquistata in regime di comunione legale dei beni dai coniugi, sita in Maltignano, Piazza Ticino n. 5 e contraddistinta al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio I, particella 320, subalterno 15, categoria A2, classe 5, vani 5,5, rendita € 298.25, piani T interno 2 resterà al sig. che vi continuerà a vivere con le due figlie che Parte_1
avranno abitazione e residenza principale presso il padre;
4. Le rate residue del mutuo acceso con la per Controparte_1
l'acquisto del predetto immobile pari ad € 23.130,00 resteranno a carico del sig.
[...]
e saranno addebitate sul conte corrente a lui intestato avente IBAN n. Pt_1
[...] FinecoBank;
5. le utenze della casa familiare. gli oneri condominiali della casa familiare resteranno a carico di Parte_1
6. il sig. si farà carico del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie Parte_1
delle figlie e , maggiorenni ma non sono autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente, ciò fintanto che l'azienda familiare prosegua nella normale attività come svolta negli ultimi anni in collaborazione: in difetto, il si Parte_1
farà carico del solo mantenimento ordinario delle figlie mentre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno verranno suddivise al 50% con la Pt_2
7. e potranno liberamente e autonomamente vedere e stare con la madre Per_1 Per_2
e la stessa potrà fare altrettanto;
8. dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e che ad oggi hanno regolato tra di loro ogni rapporto economico/patrimoniale e chiuso ogni conto corrente cointestato:
8-a) in particolare i signori e convengono che l'attività Parte_1 Pt_2
commerciale denominata "Profumi del Mare di AG MO (P.IVA
), di esclusiva titolarità della sig.ra ove il sig. P.IVA_1 Parte_2 [...]
collabora stabilmente nell'ambito della suddetta attività, resterà in capo alla Pt_1
sig.ra che ne manterrà piena ed esclusiva disponibilità giuridica. Le parti Pt_2
concordano che la redditualità ordinaria derivante dall'attività sarà ripartita nella misura del 50% ciascuno, con la previsione di un compenso maggiorato in favore della sig.ra pari a euro 50.00 settimanali, quale riconoscimento per Pt_2
l'attività di coordinamento e responsabilità gestionale esercitata in via prevalente. Per gli introiti derivanti da eventi straordinari (a titolo esemplificativo: ferie, promozioni speciali, collaborazioni occasionali) la ripartizione avverrà in proporzione all'effettivo apporto fornito da ciascuna parte, da valutarsi caso per caso.
Le parti si impegnano a definire congiuntamente, su base settimanale, la rendicontazione dell'attività e a documentare ogni evento straordinario che possa giustificare una diversa ripartizione dei proventi.
8-b) Le parti convengono che, in caso di cessione dell'attività commerciale denominata "Profumi del Mare di AG MO ovvero di subentro, a qualsiasi titolo, di un terzo soggetto in qualità di socio, alla sig. spetterà: Parte_1
a) una somma pari al 20% del corrispettivo complessivo netto ricavato dalla vendita dell'attività, dal corrispondersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di trasferimento o dalla percezione effettiva del corrispettivo da parte della sig.ra se successiva;
Pt_2
b) una somma pari al 40% dell'eventuale valorizzazione economica attribuita alla quota societaria conferita al nuovo socio. nel caso in cui l'ingresso del terzo avvenga mediante trasformazione o costituzione di nuova società avente ad oggetto l'attività commerciale in oggetto, da corrispondersi alle medesime condizioni di cui al punto a).
Ai fini della determinazione delle percentuali sopra indicate, le parti si obbligano a documentare con chiarezza i termini economici dell'operazione di vendita o di ingresso del terzo, anche mediante perizia di stima o altra documentazione oggettiva, ove necessaria.
11) l'autovettura Dacia Sandero Stepway, Tg. GB 467 RR, di proprietà di AG
ON rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
Il Presidente del Tribunale nominava in qualità di giudice relatore la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento, e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e AG ON alle condizioni concordate tra le parti per come sopra
[...]
riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupra TI (AP) in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1999, parte II, serie A, n. 16;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado n. 592 del R.G.V.G. dell'anno 2025 promossa con ricorso depositato in data 28.05.2025 da:
(C.F. ) nato ad [...] il 26 Parte_1 C.F._1
marzo 1977 e residente in [...] e Parte_2
(C.F ) nata a [...] l'8
[...] C.F._2
gennaio 1977 residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Geraldine Testa;
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio conclusioni delle parti: come da ricorso;
conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 28.05.2025 i ricorrenti sulla premessa che: - in data 21.08.1999 nel Comune di Cupra TI (AP) i coniugi contraevano matrimonio di rito concordatario trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto Comune all'anno 1999, parte II, serie A, n. 16;
- i coniugi optavano per il regime della comunione legale dei beni;
- dall'unione nascevano le figlie il 04/07/2002 a Ascoli Persona_1
Piceno (C.F. ) cittadina italiana, attualmente iscritta a C.F._3
Università degli Studi di Teramo - Facoltà di Medicina Veterinaria e Per_2
il 22/05/2004 ad Ascoli Piceno (C.F. cittadina
[...] C.F._4
italiana analmente iscritta all'Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti residenti in [...];
- non vi è l'esistenza di altri procedimenti aventi ad oggetto in tutto o in parte le medesime domande o domande ad esse connesse ai sensi dell'art. 473bis.12 comma
2 c.p.c.;
- dalla data di separazione ad oggi non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno;
- i ricorrenti sono economicamente autosufficienti e svolgono rispettivamente la professione di commerciante, la moglie e di impiegato, il marito, percependo la prima l'importo mensile di Euro 1.200,00 circa e il secondo l'importo mensile di
Euro 2.000,00 circa;
tutto ciò premesso i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
1. La casa coniugale con garage compresa tutta la mobilia, acquistata in regime di comunione legale dei beni dai coniugi, sita in Maltignano, Piazza Ticino n. 5 e contraddistinta al N.C.E.U. del predetto Comune, al foglio I, particella 320, subalterno 15, categoria A2, classe 5, vani 5,5, rendita € 298.25, piani T interno 2 resterà al sig. che vi continuerà a vivere con le due figlie che Parte_1
avranno abitazione e residenza principale presso il padre;
4. Le rate residue del mutuo acceso con la per Controparte_1
l'acquisto del predetto immobile pari ad € 23.130,00 resteranno a carico del sig.
[...]
e saranno addebitate sul conte corrente a lui intestato avente IBAN n. Pt_1
[...] FinecoBank;
5. le utenze della casa familiare. gli oneri condominiali della casa familiare resteranno a carico di Parte_1
6. il sig. si farà carico del mantenimento ordinario e delle spese straordinarie Parte_1
delle figlie e , maggiorenni ma non sono autosufficienti Per_1 Per_2
economicamente, ciò fintanto che l'azienda familiare prosegua nella normale attività come svolta negli ultimi anni in collaborazione: in difetto, il si Parte_1
farà carico del solo mantenimento ordinario delle figlie mentre le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Ascoli Piceno verranno suddivise al 50% con la Pt_2
7. e potranno liberamente e autonomamente vedere e stare con la madre Per_1 Per_2
e la stessa potrà fare altrettanto;
8. dare atto che le parti sono economicamente autosufficienti e che ad oggi hanno regolato tra di loro ogni rapporto economico/patrimoniale e chiuso ogni conto corrente cointestato:
8-a) in particolare i signori e convengono che l'attività Parte_1 Pt_2
commerciale denominata "Profumi del Mare di AG MO (P.IVA
), di esclusiva titolarità della sig.ra ove il sig. P.IVA_1 Parte_2 [...]
collabora stabilmente nell'ambito della suddetta attività, resterà in capo alla Pt_1
sig.ra che ne manterrà piena ed esclusiva disponibilità giuridica. Le parti Pt_2
concordano che la redditualità ordinaria derivante dall'attività sarà ripartita nella misura del 50% ciascuno, con la previsione di un compenso maggiorato in favore della sig.ra pari a euro 50.00 settimanali, quale riconoscimento per Pt_2
l'attività di coordinamento e responsabilità gestionale esercitata in via prevalente. Per gli introiti derivanti da eventi straordinari (a titolo esemplificativo: ferie, promozioni speciali, collaborazioni occasionali) la ripartizione avverrà in proporzione all'effettivo apporto fornito da ciascuna parte, da valutarsi caso per caso.
Le parti si impegnano a definire congiuntamente, su base settimanale, la rendicontazione dell'attività e a documentare ogni evento straordinario che possa giustificare una diversa ripartizione dei proventi.
8-b) Le parti convengono che, in caso di cessione dell'attività commerciale denominata "Profumi del Mare di AG MO ovvero di subentro, a qualsiasi titolo, di un terzo soggetto in qualità di socio, alla sig. spetterà: Parte_1
a) una somma pari al 20% del corrispettivo complessivo netto ricavato dalla vendita dell'attività, dal corrispondersi entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di trasferimento o dalla percezione effettiva del corrispettivo da parte della sig.ra se successiva;
Pt_2
b) una somma pari al 40% dell'eventuale valorizzazione economica attribuita alla quota societaria conferita al nuovo socio. nel caso in cui l'ingresso del terzo avvenga mediante trasformazione o costituzione di nuova società avente ad oggetto l'attività commerciale in oggetto, da corrispondersi alle medesime condizioni di cui al punto a).
Ai fini della determinazione delle percentuali sopra indicate, le parti si obbligano a documentare con chiarezza i termini economici dell'operazione di vendita o di ingresso del terzo, anche mediante perizia di stima o altra documentazione oggettiva, ove necessaria.
11) l'autovettura Dacia Sandero Stepway, Tg. GB 467 RR, di proprietà di AG
ON rimarrà nella sua esclusiva disponibilità.
Il Presidente del Tribunale nominava in qualità di giudice relatore la Dott.ssa Rita De
Angelis, alla quale delegava la trattazione del procedimento, e fissava per il giorno
08.07.2025 l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al magistrato delegato, disponendo sostituirsi tale udienza con il deposito di note scritte. Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il Giudice rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che le condizioni concordemente stabilite tra le parti nei termini sopra riportati non sono contrarie all'ordine pubblico e appaiono idonee e adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle medesime nonché delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti.
Stante la natura necessitata della controversia e l'accordo intervenuto in tal senso tra le parti, le spese di lite sono da compensare, integralmente, tra le parti stesse.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate, preso atto delle condizioni concordate tra le medesime, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e AG ON alle condizioni concordate tra le parti per come sopra
[...]
riportate e trascritte;
- dispone che questa sentenza, quando divenuta definitiva, sia comunicata, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cupra TI (AP) in quanto l'atto di matrimonio è stato trascritto nel registro atti di matrimonio di detto Comune all'anno 1999, parte II, serie A, n. 16;
- spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 23/7/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi