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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 02/05/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 420/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...], residente C.F._1 in Pontremoli (MS), Via Ruggero Volpi n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo M. ferri, in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Pontremoli (MS), Piazza Unità d'Italia
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. nato a [...], il [...], ivi residente, C.F._2
in Via Ruggero Volpi n. 24 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.02.2005, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale di Massa, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in AD (VB), il giorno
04.03.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
1995, al n. 5, Parte II, Serie C;
2 che dalla loro unione coniugale sono natii figli , e , maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale, si è deteriorato a causa di incomprensioni e contrasti, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo pertanto volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite con note scritte ex art. 473 bis, 51, c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale la causa è stata spedita in decisione.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota del 20.03.2025.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente dai ricorrenti.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite con le note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, possono essere omologate, non essendovi luogo a provvedere in ordine al mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed essendo la concorde dichiarazione dei coniugi circa la loro indipendenza economica attinente a diritti disponibili dei medesimi, non dovendosi quindi provvedere alla contribuzione al mantenimento dell'uno in favore dell'altro; fatta salva la precisazione per la quale l'intesa circa l' “assegnazione” alla SI.ra del compendio immobiliare sede dell'abitazione familiare deve Pt_1 intendersi, più propriamente, in chiave di godimento dello stesso in capo a quest'ultima, fino al momento della concordata vendita a terzi del medesimo compendio immobiliare, non essendovi margine per l'assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , in Parte_1 Parte_2
riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in AD (VB), il giorno 04.03.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1995, al n. 5,
Parte II, Serie C, alle condizioni trasfuse in ricorso, di seguito riportate:
a) I SIg.ri vivranno separate e nel reciproco rispetto, fermi restando Parte_1
i rispettivi obblighi di legge, liberi entrambi di fissare la propria residenza, salva comunicazione di ogni variazione del proprio recapito.
b) Gli immobili siti nel Comune di Pontremoli, via Ruggero Volpi n. 24, identificati nel
NCEU del Comune di Pontremoli al fg. 160, mappale 1294, subalterni 14 e 22, intestati ad entrambi i coniugi, in conformità all'accordo raggiunto dagli stessi, verranno fin da subito messi sul mercato ad un prezzo in linea con il mercato immobiliare locale ed il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra gli stessi. Sarà onere e facoltà di entrambi i coniugi attivarsi per affidare la vendita dei beni ad agenzie immobiliari di rispettiva fiducia.
c) Sino alla data di vendita gli immobili predetti resteranno in godimento alla moglie,
SI.ra . Parte_1
d) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendosi essi dichiarati entrambi economicamente autosufficienti.
e) In conformità all'accordo raggiunto dai coniugi, il conto corrente cointestato ed acceso presso Banca ED verrà mantenuto in comune sino alla vendita degli immobili suindicati. Sino a tale data, in conformità all'impegno dagli stessi assunto, entrambi i coniugi provvederanno a versare mensilmente su detto conto la somma necessaria per affrontare le spese di gestione degli immobili in comproprietà ed i costi delle relative utenze.
4 f) I coniugi manterranno un contegno di rispetto reciproco, di proficuo dialogo e di serena comunicazione tra loro.
- Dà atto che i SIg.ri e si sono prestati reciproco Parte_2 Parte_1
consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ed hanno dichiarato di aver definito ogni altra situazione patrimoniale già in essere tra di loro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
5
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale
riunito in camera di consiglio in composizione collegiale, nelle persone dei SIg.ri magistrati
dott. Domenico Provenzano Presidente relatore dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa n. 420/2025 R.G.V.G., promossa congiuntamente da
Parte_1
(Cod. Fisc. ) nata a [...], il [...], residente C.F._1 in Pontremoli (MS), Via Ruggero Volpi n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Jacopo M. ferri, in virtù di procura agli atti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in
Pontremoli (MS), Piazza Unità d'Italia
e da
Parte_2
(Cod. Fisc. nato a [...], il [...], ivi residente, C.F._2
in Via Ruggero Volpi n. 24 ricorrenti
P.M. notiziato del procedimento, non intervenuto
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi
CONCLUSIONI
Per le parti congiuntamente: come da ricorso introduttivo e da note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 20.02.2005, e , Parte_1 Parte_2 generalizzati come in epigrafe, hanno adito l'intestato Tribunale di Massa, esponendo: di aver contratto tra loro matrimonio concordatario in AD (VB), il giorno
04.03.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno
1995, al n. 5, Parte II, Serie C;
2 che dalla loro unione coniugale sono natii figli , e , maggiorenni Per_1 Per_2 Per_3
ed economicamente autosufficienti;
che il rapporto coniugale, si è deteriorato a causa di incomprensioni e contrasti, tali da rendere intollerabile la convivenza, essendo pertanto volontà di entrambi i coniugi addivenire alla separazione personale.
I ricorrenti hanno quindi chiesto concordemente pronunciarsi la separazione consensuale, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo e ribadite con note scritte ex art. 473 bis, 51, c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, all'esito della quale la causa è stata spedita in decisione.
Il P.M., notiziato del procedimento, non ha spiegato intervento, limitandosi ad apporre il proprio visto con nota del 20.03.2025.
§§§§§§§§§§§
Premesso quanto sopra, ritiene questo Collegio che sussistano nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della domanda come formulata congiuntamente dai ricorrenti.
Le condizioni concordate e trascritte in ricorso e ribadite con le note scritte ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositate in sostituzione dell'udienza del 10.04.2025, possono essere omologate, non essendovi luogo a provvedere in ordine al mantenimento dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ed essendo la concorde dichiarazione dei coniugi circa la loro indipendenza economica attinente a diritti disponibili dei medesimi, non dovendosi quindi provvedere alla contribuzione al mantenimento dell'uno in favore dell'altro; fatta salva la precisazione per la quale l'intesa circa l' “assegnazione” alla SI.ra del compendio immobiliare sede dell'abitazione familiare deve Pt_1 intendersi, più propriamente, in chiave di godimento dello stesso in capo a quest'ultima, fino al momento della concordata vendita a terzi del medesimo compendio immobiliare, non essendovi margine per l'assegnazione della casa familiare in presenza di figli maggiorenni ed economicamente indipendenti.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, in considerazione dell'esito del giudizio, della natura delle questioni trattate e della proposizione congiunta del ricorso.
3
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, visto l'art. 473 bis-51, c. 4, c.p.c.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi e , in Parte_1 Parte_2
riferimento al matrimonio dagli stessi contratto in AD (VB), il giorno 04.03.1995, trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune dell'anno 1995, al n. 5,
Parte II, Serie C, alle condizioni trasfuse in ricorso, di seguito riportate:
a) I SIg.ri vivranno separate e nel reciproco rispetto, fermi restando Parte_1
i rispettivi obblighi di legge, liberi entrambi di fissare la propria residenza, salva comunicazione di ogni variazione del proprio recapito.
b) Gli immobili siti nel Comune di Pontremoli, via Ruggero Volpi n. 24, identificati nel
NCEU del Comune di Pontremoli al fg. 160, mappale 1294, subalterni 14 e 22, intestati ad entrambi i coniugi, in conformità all'accordo raggiunto dagli stessi, verranno fin da subito messi sul mercato ad un prezzo in linea con il mercato immobiliare locale ed il ricavato della vendita verrà ripartito in parti uguali tra gli stessi. Sarà onere e facoltà di entrambi i coniugi attivarsi per affidare la vendita dei beni ad agenzie immobiliari di rispettiva fiducia.
c) Sino alla data di vendita gli immobili predetti resteranno in godimento alla moglie,
SI.ra . Parte_1
d) Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, essendosi essi dichiarati entrambi economicamente autosufficienti.
e) In conformità all'accordo raggiunto dai coniugi, il conto corrente cointestato ed acceso presso Banca ED verrà mantenuto in comune sino alla vendita degli immobili suindicati. Sino a tale data, in conformità all'impegno dagli stessi assunto, entrambi i coniugi provvederanno a versare mensilmente su detto conto la somma necessaria per affrontare le spese di gestione degli immobili in comproprietà ed i costi delle relative utenze.
4 f) I coniugi manterranno un contegno di rispetto reciproco, di proficuo dialogo e di serena comunicazione tra loro.
- Dà atto che i SIg.ri e si sono prestati reciproco Parte_2 Parte_1
consenso al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ed hanno dichiarato di aver definito ogni altra situazione patrimoniale già in essere tra di loro.
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato
Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.04.2025
Il Presidente estensore dott. Domenico Provenzano
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