Art. 12. Criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione 1. Al fine di tutelare l'ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacita' pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell'Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , sono sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39 .
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 GIUGNO 2023, N. 68)) .
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione.
((4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all' articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 )) 5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all' articolo 136 del codice della navigazione .
2. Gli scarichi degli impianti di desalinizzazione di cui al comma 1 sono autorizzati in conformita' alla disciplina degli scarichi di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N. 39 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 APRILE 2023, N.39, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 13 GIUGNO 2023, N. 68)) .
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute, ((previa intesa in sede di Conferenza unificata)) di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono definiti criteri di indirizzo nazionali sull'analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione.
((4-bis. Gli impianti di desalinizzazione possono essere realizzati anche con il ricorso a forme di partenariato pubblico privato, ivi inclusa la finanza di progetto. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio degli impianti di desalinizzazione pubblici e in partenariato pubblico privato, destinati al soddisfacimento dei bisogni generali civili e produttivi, equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. Per la realizzazione di detti impianti si applicano le disposizioni sull'esercizio dei poteri sostitutivi e sul superamento del dissenso di cui all' articolo 2 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 )) 5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo gli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, come definite all' articolo 136 del codice della navigazione .