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Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 16/05/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1203/2020 RG
Avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
Promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jacopo Tartarini e Giorgio Marpillero
Contro
-convenuta- ON
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Agnese del Nord, Luca Ferrini e Gabriele Martelli
Contro
-convenuto- Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Gabriellini
Contro
-convenuto- CP_3
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Calevro e Pier Giorgio Leoni
Contro
-terza chiamata- Controparte_4
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Togliani
Contro
-terzo chiamato- CP_5
Rappresentato e difeso dall'Avv. Louiza Photiu
Contro
-terzo chiamato- Controparte_6
Rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Ferrari
Contro
-terza chiamata- CP_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Avolio
terza chiamata- Controparte_8
Rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Vassallo
Contro
-interventore volontario- Controparte_9
Rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Perin
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, previ gli incombenti istruttori del caso;
accertata e dichiarata la corresponsabilità, per il danno arrecato al sig. , di Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'ing. del dott.
[...] CP_3 [...]
dichiararli tenuti a concorrere nella ripartizione della somma di € 42.500,00, pari al CP_2 risarcimento corrisposto al sig. nella misura a ciascuno imputabile in relazione alla Parte_3 gravità delle rispettive colpe;
conseguentemente condannarli al pagamento, in favore di di quanto da Parte_4 ciascuno dei convenuti dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019, data dell'esborso.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e 4% CPA.”
Per il convenuto Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Per il convenuto CP_3
“Il sig. ing. ut supra rappresentato e difeso, conclude per il rigetto di tutte le CP_3 domande svolte dall'odierna attrice, in quanto inammissibili e comunque infondate. Vinte le spese.”
Per la convenuta ON “In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a quindi ON estrometterla dal giudizio con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito declinandola in favore del
Giudice competente, accertare e dichiarare la nullità della citazione e/o l'improcedibilità dell'azione per carenza di elementi essenziali (fatto e diritto) e per genericità, e, per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, già in sede preliminare, l'azione esercitata, con rigetto in ogni caso di tutte le domande dell'attrice.
In ipotesi subordinata, ove non fossero accolte le eccezioni preliminari per l'integrazione del contraddittorio autorizzare la chiamata in causa di ON0
l'Ing. l' e l'Ing. e disporre il CP_11 ON2 Controparte_6 rinvio dell'udienza ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Nel merito
In tesi respingere ogni domanda dell'attrice verso la comparente per infondatezza delle medesime.
In subordinata ipotesi, ove fosse mai dichiarato sussistere il danno, dichiarare interrotto il nesso Cont causale tra la condotta di e il danno, e accertare e dichiarare che non è imputabile alla comparente ma che è da ricondurre agli altri convenuti e terzi chiamati anche eventualmente in concorso di colpa tra loro (Impresa Dott. e dunque in surroga alla attrice, ON3
Direttori dei Lavori, l'ASL5 Spezzina e collaudatore, geologo),
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice accertare e dichiarare l'effettivo danno prodotto alla proprietà in misura inferiore a quella Parte_2 quantificata dalla attrice, accertare e dichiarare le specifiche responsabilità dell'Impresa (Dott.
e dunque in surroga dell'attrice), in concorso di colpa con i due Direttori dei ON3
Lavori, l'ASL5 Spezzina e il collaudatore, nella produzione del danno, e operare le dovute compensazioni e riduzioni di responsabilità in capo a CP_1
In ulteriormente subordinata ipotesi, ove mai vi fosse una qualche condanna nei confronti della comparente, dichiarare la compagnia assicurativa in ON0 persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare completamente la da ON ogni addebito e spesa, comprese quelle di giudizio, in virtù della polizza di assicurazione dedotte nella narrativa del presente atto di costituzione.
In ogni caso con condanna dell'attrice e delle controparti al pagamento delle spese di giudizio a favore della comparente, secondo conto della loro condotta nell'esecuzione dell'appalto e nella gestione del sinistro.”
Per la terza chiamata : Controparte_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:
In via principale: rigettare la domanda proposta da nei Parte_5 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con CP_1 vittoria dei compensi professionali legali e tecnici di giudizio, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attrice nei confronti di dichiarare la Compagnia conchiudente tenuta a garantire essa CP_1 convenuta ai sensi di polizza, manlevandola per le somme poste a suo carico eccedenti la franchigia contrattuale di € 10.000,00.”
Per il terzo chiamato CP_5
“Voglia il Giudice Ill.mo In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'ing.
[...] con conseguente estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese CP_5 processuali, accertare e dichiarare la nullità della citazione e/o l'improcedibilità dell'azione per carenza di elementi essenziali (fatto e diritto) e per genericità, e, per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, già in sede preliminare, l'azione esercitata, con rigetto in ogni caso di tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente.
Nel merito: respingere ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. in quanto destituita CP_5 di giuridico fondamento sia in fatto che in diritto per le considerazioni di cui al presente atto da considerarsi introdotte anche in via gradata tra loro. In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice accertare e dichiarare che l'effettivo danno prodotto alla proprietà deriva dall'esclusiva reciproca responsabilità delle parti originariamente Parte_2 convenute in ragione dei fatti e della causali posti alla base delle domande dispiegate e per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto.
In subordine, ove fosse accolta la domanda di manleva proposta da accertare e CP_1 dichiarare le specifiche responsabilità dell'Impresa (Dott. e dunque in surroga ON3 dell'attrice), in concorso di colpa con tutti i convenuti e gli altri terzi chiamati, nella produzione del danno, e operare le dovute compensazioni e riduzioni di responsabilità in capo all'ing. CP_5
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice e di quella di manleva proposta da nei confronti dell'esponente, accertare e dichiarare l'effettivo danno CP_1 prodotto alla proprietà in misura inferiore a quella quantificata dalla attrice. Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata compagnia assicurativa CP_14
(Già Fata Ass.ni), in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale con sede legale
[...] in Via Enrico Fermi, 11/D, 37134 Verona, a manlevare e tenere indenne L'ing. da CP_5 ogni obbligo, onere e spesa derivante da richieste di risarcimento danni e/o rimborso somme provenienti da terzi per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto.
In ogni caso con sentenza esecutiva. Vinte le spese di lite .”
Per la terza chiamata : CP_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale: dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
in subordine: accertato il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alla domanda nei CP_7 suoi confronti azionata da estrometterla dal giudizio o, comunque, rigettare le ON pretese azionate nei confronti dell' . CP_7 Cont In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite di 5.” ON
Per il terzo chiamato ON5 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e previo differimento dell'udienza già fissata al 14/4/2022 al fine di consentire la chiamata in causa della Via Gabrio Casati, 1 , Milano, ut supra, previa CP_9 ON6 l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti e deducendi e previa la concessione di termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per cui sin da ora si insta: in via principale, respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque svolta contro l'esponente.; in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata compagnia assicurativa ON7
in persona del legale rappresentante a manlevare e tenere indenne l'Ing.
[...] ON5 da ogni obbligo, onere e spesa, comprese quelle di giudizio, derivante da richiesta di risarcimento danni e/o rimborso somme proveniente da terzi per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto. Vinte le spese.” Per la terza chiamata Controparte_8
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande formulate nei confronti dell'Ing. perché CP_5 infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA.”.
Per l'interventore volontario Controparte_9
“In via preliminare: Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da , Controparte_9 disponendo l'estromissione di dal presente giudizio anche in virtù di ON8 quanto previsto dall'art. 111 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
*Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. CP_15
, respingendo le domande da chiunque avanzate nei suoi confronti;
[...]
*Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio specificati in atti, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. e/o l'inoperatività della polizza assicurativa avente certificato n. PI- 08699621M8 (e/o dei precedenti certificati) e/o la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo;
*Conseguentemente, rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di
[...]
ora ed ON7 ON8 Controparte_9
Nel merito, in via subordinata:
Nella ulteriore e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse la sussistenza di una responsabilità professionale in capo all'ing. e si ritenesse operativa la polizza ON5 n. PI-08699621M8 (e/o un precedente certificato), dichiarare l'ing. tenuto a ON5 risarcire soltanto i danni dallo stesso direttamente cagionati, accertati e provati in corso di causa, e, in ogni caso, dichiarare tenuta a manlevare l'ing. Controparte_9 ON5 per l'importo dovuto a sua esclusiva condotta colposa, per quanto eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, entro il limite del massimale di polizza, esclusi tutti i maggiori importi determinati dalla mancata collaborazione, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali, con applicazione, in ogni caso, di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO L'attrice, quale compagnia assicurativa della Dott. notificava atto di citazione ON3 nei confronti della del Geologo dott. e dell'Ing. ON Controparte_2 CP_3 chiedendo il rimborso, ciascuno per la propria quota, ex art. 2055 c.c. della somma versata
[...]
- a titolo di indennizzo - a favore di per conto della propria assicurata. Parte_3
In particolare, la deduceva e documentava quanto segue: Parte_1
-l'attrice, in forza della polizza n.2008/03/2022840 “Impresa Edile Assicurazione Responsabilità Civile”, era la compagnia assicurativa della Dott. (doc.1); ON3
-l'Asl 5 “Spezzino” , con contratto di appalto 06.12.2013 Rep 2664, affidava alla Dott.
[...] l'incarico della redazione della progettazione esecutiva (comprensiva della Sicurezza CP_13 e Coordinamento ad essa complementare) e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della “Nuova Radioterapia nel sito destinato alla realizzazione del nuovo ospedale della Spezia” (doc.2);
-nel suddetto contratto la Dott. indicava, per la progettazione esecutiva e il ON3 coordinamento della sicurezza, la società di ingegneria e la società di Ingegneria ON
riunite in RTP di cui era mandataria la (doc.2); Parte_6 ON
-l'area interessata dai lavori oggetto di appalto era collocata su un versante del Monte Albano, ai confini con la Via dei Pilastri, quale asse viario del borgo Felettino;
-i sopra citati lavori, iniziati nel 2014, richiedevano la realizzazione di ampi scavi in prossimità dell'immobile ( villetta indipendente ) di proprietà di situato nella Via dei Parte_3
Pilastri 61, catastalmente individuato al fg. 8 n.326 del NCEU della Spezia;
con comunicazione del 29.01.2018, segnalava alla Dott. Parte_3 ON3 che - a causa dei lavori de quo - l'immobile di sua proprietà aveva subito i seguenti pregiudizi: un quadro fessurativo esteso in corrispondenza del marciapiede perimetrale del fabbricato;
crepe all'interno dell'edificio, fonte di infiltrazione di acqua piovana e forte umidità; la demolizione di un barbecue in pietra. Egli pertanto chiedeva alla società costruttrice, indicando gli interventi da eseguire in ripristino, il risarcimento di tutti i danni patiti (docc 3,4);
quale compagnia assicurativa della Dott. in ON9 ON3 forza della polizza n.2008/03/2022840, incaricava la Gestione Servizi Assicurativi Srl di eseguire i necessari accertamenti sull'immobile di proprietà di e valutare l'entità degli Parte_3 eventuali danni occorsi allo stesso (docc. 5-8);
-secondo la perizia successivamente espletata, gli interventi di palificazione volti a sostenere e stabilizzare il terreno sarebbero stati previsti solamente per l'area nord dello scavo, mentre per l'area sud, ove era ubicato l'immobile di nessun intervento risultava Parte_3 contemplato. Il Tecnico, inoltre, indicava, quali corresponsabili dell'impresa costruttrice assicurata nella causazione degli accertati danni, i soggetti che si erano occupati della progettazione della struttura, della direzione lavori e dell'analisi geologica del terreno (docc. 9-11);
-nello specifico la suddetta perizia rilevava che la progettista strutturale e ON architettonico, non aveva previsto le necessarie opere di sostegno provvisorie agli scavi di sbancamento in prossimità dell'immobile danneggiato (docc 9,10); l'Ing. Direttore CP_3 dei lavori, aveva omesso di svolgere i necessari controlli e la vigilanza di sua competenza (docc 9,10); il Dott. nell'eseguire l'analisi geologica del terreno, non aveva indicato Controparte_2 nella propria perizia, l'opportunità di prevedere opere di sostegno provvisorie agli scavi di sbancamento (doc.11);
-a seguito dell'introduzione del giudizio di merito nei confronti della Dott. da ON3 parte di al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, la Parte_3 [...] definiva in via transattiva la vertenza, mediante il versamento a favore di Parte_1 quest'ultimo della somma di euro 42.500,00 comprensiva di spese di assistenza legale (docc.12-15);
-la Compagnia Assicurativa, pertanto, ai sensi dell'art. 1916 c.c., chiedeva in via stragiudiziale il rimborso della somma di euro 31.875,00 - pari a ¾ dell'indennizzo erogato - agli asseriti corresponsabili;
-non avendo ricevuto alcun riscontro, la invitava gli asseriti Parte_1 corresponsabili alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del DL 132/2014. Tra questi e non inviavano alcuna risposta, mentre la CP_3 Controparte_2 ON sebbene in un primo momento avesse comunicato il proprio intento di aderire, vista la mancata adesione degli altri soggetti individuati, dichiarava – a sua volta - di non voler partecipare alla suddetta procedura (doc.18);
-l'odierna attrice conveniva pertanto in giudizio e la CP_3 Controparte_2 [...] chiedendo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il rimborso, nella misura di quanto da ciascuno ON dovuto secondo le rispettive responsabilità, della somma di euro 42.500,00, corrispondente all'indennizzo versato a Parte_3
-si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità della citazione ON e, nel merito, l'assenza di eventuali errori commessi nella progettazione, l'insussistenza dell'asserito danno, nonché il difetto del nesso causale tra la condotta dei progettisti e i pregiudizi patiti da atteso che gli scavi concretamente realizzati risultavano difformi da Parte_3 quanto indicato nel progetto. Ella, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea. Infine la
[...] chiamava in causa, in qualità di potenziali corresponsabili nella causazione dei danni ON all'immobile di l' ” quale committente dei lavori, il Direttore Parte_3 CP_7 CP_7
Operativo a supporto della Direzione Lavori, Ing. il collaudatore statico in corso CP_5 d'opera, Ing. e, per l'eventuale garanzia, la propria compagnia assicurativa ON5
; CP_10 ON0
-si costituiva altresì l'Ing. il quale eccepiva in via preliminare la carenza di CP_3 legittimazione passiva, non avendo assunto alcun ruolo fattivo nella realizzazione delle opere strutturali;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea, dal momento che la perizia posta a fondamento della stessa non presentava alcun valore probatorio. Egli, inoltre, invocava l'inopponibilità ex art. 1304 c.c. della transazione avvenuta tra l'attrice e Parte_3 nonché la carenza di responsabilità della Direzione Lavori ai sensi della legislazione vigente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. La difesa di quindi, chiedeva il rigetto CP_3 della domanda formulata dall'attrice;
-si costituiva il Geologo dott. deducendo l'assenza di responsabilità a lui Controparte_2 imputabile in ordine ai pregiudizi subiti dall'immobile di avendo egli redatto Parte_3 esclusivamente la perizia geologica, senza rivestire alcun ruolo in ordine alla progettazione esecutiva;
pertanto chiedeva il rigetto della domanda attorea;
-si costituiva la , la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto CP_10 CP_4 gli scavi realizzati dalla dott. risultavano difformi rispetto alle indicazioni Parte_7 fornite nel progetto redatto dalla propria assicurata la compagnia assicurativa, ON inoltre, confermava l'esistenza del rapporto assicurativo in forza della polizza professionale
“architetti e ingegneri” n. Z075630, indicando il massimale e la franchigia applicabili nell'ipotesi di operatività della garanzia, conseguente all'eventuale accoglimento della domanda attorea;
-si costituiva in giudizio l'Ing. eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_5 legittimazione passiva, non sussistendo alcun collegamento causale tra l'opera da lui prestata e i danni asseritamente subiti da nonché la nullità dell'atto di chiamata in causa. Parte_3 Egli deduceva altresì, nel merito, l'inopponibilità ex art. 1304 c.c. della transazione avvenuta tra l'attrice e nonché l'assenza di responsabilità professionale a lui imputabile in Parte_3 ordine ai pregiudizi subiti dall'immobile di quest'ultimo, attesa l'estraneità del proprio incarico alla fase di progettazione dell'opera e l'insussistenza del danno risarcito dall'attrice o, in subordine, la sua errata quantificazione. La difesa di quindi, chiedeva il rigetto della domanda CP_5 formulata nei propri confronti e provvedeva a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa
Controparte_8
-si costituiva in giudizio l'Ing. il quale, in via preliminare, chiamava in causa la ON5 propria compagnia assicurativa;
nel merito eccepiva la ON7 nullità dell'atto di citazione per “indeterminatezza” e l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c., attesa la natura extracontrattuale dell'azione promossa dall'attrice, nonché il difetto di alcuna responsabilità professionale a lui imputabile in ordine ai pregiudizi subiti dall'immobile di
[...]
e chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata nei propri confronti;
Parte_3
-si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità dell'atto di Controparte_20 Contr chiamata in causa di nonché il difetto di legittimazione passiva, atteso che la domanda formulata nei suoi confronti da parte del chiamante, risultava fondata esclusivamente sulla propria qualità di “committente”, sebbene fosse pacifico che, in materia di appalti, il soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi corrisponde esclusivamente all'appaltatore; l'Ente sanitario, dunque, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei propri confronti;
-si costituiva in giudizio la confermando l'esistenza di un Controparte_8 rapporto assicurativo intercorrente con in forza della polizza n. 50090226171, CP_5 comprensiva di massimali, esclusioni, limitazioni, scoperti e franchigie;
la Compagnia, inoltre, si associava alle difese già svolte dal proprio assicurato, evidenziando l'assenza di alcun collegamento causale tra le mansioni ricoperte dall'Ing. e i fatti oggetto di giudizio;
pertanto CP_5 chiedeva il rigetto della domanda formulata nei confronti di quest'ultimo;
-si costituiva in giudizio la , già ON8 ON7
sino al cambio di denominazione avvenuto in data 09.10.2019, la quale eccepiva il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, dal momento che la polizza n. PI-08699621M8, in virtù della quale l'Ing. aveva effettuato la chiamata in garanzia, risultava operante - per il ON5 periodo assicurativo dedotto nelle condizioni contrattuali - con la compagnia Controparte_9
ciò in ragione dell' avvenuta successione di quest'ultima, conseguente alla vicenda Brexit, in
[...] tutti i rapporti assicurativi vigenti al di fuori del Regno Unito, di cui la era ON8 titolare. La predetta Compagnia, pertanto, chiedeva l'estromissione dal giudizio, nonché, in subordine, il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei propri confronti;
, quindi, interveniva nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c, Controparte_21 chiedendo l'estromissione della in virtù dell'avvenuta successione, nei ON8 confronti di quest'ultima, nel rapporto assicurativo di cui alla polizza n. PI-08699621M8. La Compagnia deduceva altresì l'inoperatività della polizza per prescrizione e per mancata collaborazione dell'assicurato nella gestione istruttoria del sinistro;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda attorea, attesa l'insussistenza di alcuna responsabilità professionale imputabile all' Ing. ON5
-questo giudicante, mediante ordinanza del 06.10.2022, disponeva l'estromissione dal giudizio della con compensazione delle spese;
ON8
-la fase istruttoria si espletava mediante CTU in ordine al seguente quesito: “Il CTU, in relazione al danno risarcito da al sig. , Parte_1 Parte_3 accerti la riferibilità dei danni occorsi all'immobile del sig. all'esecuzione dei lavori Parte_2 per cui è causa;
in caso di positivo accertamento:
-indichi quale fosse il valore dei beni danneggiati, quali gli interventi di ripristino ed il loro costo;
-accerti e ripartisca le responsabilità;
-verifichi se i lavori relativi alla zona sud del cantiere siano stati eseguiti in conformità con il progetto esecutivo predisposto da ON
-in caso affermativo verifichi l'idoneità del progetto, in relazione ai dati derivanti dalle analisi geologiche effettuate”.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre preliminarmente osservare che - nel caso in esame - per accertare le eventuali responsabilità dedotte da parte attrice in ordine agli asseriti danni patiti dall'immobile di
[...]
è necessario soffermare l'attenzione sulla CTU espletata nel presente giudizio, il cui Parte_3 metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante ( fatta eccezione per l'attribuzione di responsabilità, per quanto si dirà nel prosieguo ) e deve qui intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Il Consulente, pur riconoscendo espressamente l'esistenza del nesso causale tra i lavori eseguiti dalla Dott. e i danni occorsi all'immobile di ha precisato ON3 Parte_3 quanto segue:
“…occorre tenere in considerazione che il fabbricato censito al foglio 8 mapp 868 al Comune della Spezia risulta essere stato modificato nel corso degli anni con almeno due interventi di cui uno prima del 1986 e l'altro che comprendeva una sopraelevazione in data non definita. Opere per le quali il sig. ha chiesto il primo condono (ampliamento) che viene Parte_2 rilasciato nel 2009, ma con la condizione che “qualunque tipo di dissesto derivante dalla realizzazione e sussistenza delle opere oggetto di condono deve ritenersi soggetto alla responsabilità della ditta proprietaria”. Nel 2011 viene accertata la sopraelevazione del fabbricato e il Comune ordina la sospensione delle lavorazioni (ordinanza n°39 del 28/03/2011). Nello stesso anno viene presentata la domanda di sanatoria che ad oggi non sembra essere stata definita per la mancanza di documentazione essenziale per la definizione della pratica (relazione pratica 26482° del 7/7/21 da parte del Dipartimento pianificazione – patrimonio – progetti speciali
– centro di responsabilità edilizia privata). Uno dei motivi sospensivi della sanatoria è il fatto che Il fabbricato sorge in zona sismica e come tale le opere sono soggette all'applicazione delle norme tecniche (NTC 2008) e quindi alla presentazione di un progetto strutturale agli uffici della allora . Tra l'altro le opere CP_22 eseguite sono soggette a collaudo”.
Si deve a tale proposito osservare che, sebbene la pratica di condono non sia stata portata a compimento dal ciò non assuma rilievo al fine della decisione del presente giudizio, Parte_2 nonostante quanto indicato dal CTU, cui non compete una valutazione giuridica dei fatti di causa.
A tale proposito si riporta quanto accertato dal Consulente:
“L'assenza di terrazzamenti ha certamente determinato l'innesco del sinistro. Infatti, l'asportazione di una porzione di terreno ha alterato l'equilibrio esistente
Il terreno presentava pressioni orizzontali e verticali che si bilanciavano autonomamente, ma
l'operazione di scavo, rimuovendo la parte di terreno responsabile dell'equilibrio locale, ha modificato lo stato di sollecitazione del terreno stesso, causando il rischio di cedimento all'interno dello scavo. In linea generale, gli scavi provocano una decompressione del terreno inizialmente equilibrato e può innescare il cedimento delle pareti.
Per evitare questa problematica, sarebbe stato necessario installare un elemento strutturale
(comunemente una paratia) saldamente ancorata nel terreno sotto il fondo dello scavo, in modo da bilanciare le pressioni orizzontali. D'altra parte, l'assenza di una fondazione coerente con l'ampliamento e la sopraelevazione potrebbe aver portato al limite gli equilibri su cui si fondava la stabilità del terreno.
Le lavorazioni hanno evidentemente rotto queste precario equilibrio, peggiorato in particolare dallo scavo con una inclinazione stimabile molto oltre i 60° contro i previsti 45° eseguito vicino al confine del sig. ”. Parte_2
Ed ancora “… l'assenza di paratie, sbadacchiature e/o terrazzamenti ha sicuramente innescato una situazione di scivolamento del terreno che si è andata a sommare alla maggiore compressione sul terreno determinata dal fabbricato del sig. Il periodo in cui sono stati eseguiti gli Parte_8 scavi erano probabilmente soggetti a piogge;
infatti, la ditta laddove non aveva eseguito i CP_13 terrazzamenti aveva coperto l'area con estesi teloni impermeabili al fine di evitare ovvero limitare il dilavamento dovuto alle piogge. Tale accortezza ha certamente limitato i danni, ma purtroppo la presenza di vibrazioni determinate dalle lavorazioni e dalla movimentazione dei mezzi ha accentuato esponenzialmente l'effetto su una fondazione (fabbricato sig. ) non adeguata Parte_2 alla pressione trasmessa al terreno dal fabbricato ampliato e sopraelevato.”
Il Consulente, riguardo ai lavori eseguiti dalla Dott. nella zona sud del cantiere, ha ON3 segnalato che “detti lavori sono stati eseguiti difformemente dalle tavole di progetto in particolare, non sono stati rispettate le inclinazioni di scavo e la realizzazione di idonei terrazzamenti. La ditta CP_13 per agevolare la mobilità dei mezzi movimento terra ha allargato la scavo di fondazione impedendo la realizzazione di detti terrazzamenti. In ogni caso gli effetti, forse minori, delle lavorazioni si sarebbero in ogni caso manifestate nel tempo a causa della inadeguatezza della fondazione del fabbricato del sig.
.” Parte_2
Si deve pertanto osservare che, ai fini del presente giudizio ed a prescindere da quanto si sarebbe eventualmente potuto verificare in futuro, in considerazione delle opere effettuate dallo stesso
, lo scivolamento del terreno che ha determinato i danni accertati e quantificati dal CTU, è Parte_2 dipeso dai lavori di scavo effettuati dalla Dott. senza che vi sia stato contributo ON3 causale del , a differenza di quanto percentualmente indicato dal CTU, al quale - si ribadisce Parte_2
- non compete una valutazione giuridica di quanto oggetto dell' accertamento esclusivamente di natura tecnica. Accertata dunque la responsabilità della Dott. occorre verificare l'esistenza di ON3 ulteriori concorrenti responsabilità imputabili agli odierni convenuti e ai chiamati in causa.
Sul punto la CTU ha specificato quanto segue. Per il convenuto “il geologo redattore della perizia geologica ha identificato in modo Controparte_23 corretto la tipologia di terreno e gli interventi conseguenti;
pertanto, non ha contribuito in alcun modo alla manifestazione del sinistro. In ogni caso il dott. aveva redatto la perizia CP_2 sull'intera area per la realizzazione del futuro .” Parte_9
Per la convenuta “il progettista delle opere ha proposto tutti gli interventi necessari ON atti ad evitare il sinistro. Le distanze dallo scavo erano sufficienti per la realizzazione dei terrazzamenti.”
Per il convenuto “il Direttore Lavori come da CSA non aveva il compito di dare CP_3 indicazioni diverse da quelle progettuali infatti Il DL non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto e alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione della DL (da CSA allegato al bando di gara). Certamente il compito della DL è quella di verificare la conformità dei lavori al progetto e quindi tale compito normalmente deve essere eseguito con diligenza dal tecnico preposto. In questo particolare caso il Capitolato di Gara ha sollevato la DL da compiti operativi e gli sono stati attribuiti solo compiti di controllo di corrispondenza delle opere. Ma lo scrivente ritiene che la DL al di là del CSA (capitolato di Appalto) conserva quelli che sono i suoi compiti: D.Lgs. 50/2016 all'art. 101, definisce il Direttore dei lavori come quel soggetto “preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.”
Per il terzo chiamato “il direttore lavori strutture risulta estraneo alle attività che hanno CP_5 determinato il sinistro. Inoltre, il direttore lavori strutture è certamente intervenuto a scavi eseguiti e il fatto che l'unità immobiliare del sig. a seguito del completamento delle opere non abbia Parte_2 subito altri danni, porta a dedurre che il lavoro sia stato eseguito correttamente.”
Per il terzo chiamato : “il Collaudatore delle opere risulta estraneo alle attività che ON5 hanno determinato il sinistro e pertanto nulla si può attribuire”.
In particolare, il Consulente, in ordine alla quota di responsabilità da imputarsi a ciascun danneggiante identificato all'esito della perizia, ha calcolato le seguenti percentuali:
: 45 % Parte_10
Sig. Vergassola: 45%
Direttore Lavori: 10%
Direttore Lavori strutture 0%
Collaudatore 0%
Geologo 0% Progettista delle opere 0%.”
Alla luce di quanto esposto, si deve ribadire che, nonostante quanto affermato dal CTU, sia stato accertato che i danni derivati all'immobile del siano stati direttamente causati dall'attività di Parte_2 scavo effettuata dalla Dott dovendosi altresì considerare che tale accertamento non ON3 riveste particolare rilievo nella presente causa nella quale non è parte il Sig. . Appare dunque Parte_2 evidente che l'unico soggetto tenuto a rimborsare una parte dell'indennizzo versato da
[...]
a per conto della propria assicurata Dott. Parte_1 Parte_3 ON3 corrisponda all'Ing. quale direttore dei lavori, stante la sua responsabilità nella CP_3 verificazione dei danni occorsi all'immobile oggetto di giudizio, quantificata dal CTU nella condivisibile misura del 10% sull'ammontare complessivo dei danni.
Si deve altresì ritenere che nessun rilevo possa assumere - nel caso di specie - l'eccezione sollevata da secondo cui il CTU avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie in esame, riguardo CP_3 alla responsabilità del direttore dei lavori nell'ambito degli appalti pubblici, il Dlgs 50/2016 anziché il Dlgs 163/2006 e il Dpr 207/2010, ossia la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara (2013).
Nello specifico, secondo la difesa di nel caso in esame, non potrebbe ascriversi alcuna CP_3 responsabilità a carico del direttore dei lavori, dal momento che quest'ultimo, nell'espletamento del suo incarico professionale, è stato coadiuvato da due ispettori di cantiere, i quali, ai sensi degli att. 149 e 150
Dpr 207/2010, sarebbero stato gli unici soggetti responsabili. Sul punto, a riprova dell'infondatezza dell'assunto appena esposto, occorre segnalare che l'art. 148 Dpr 207/2010 statuisce espressamente che il direttore dei lavori “cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto… ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.” Peraltro, giova ricordare che rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori, sia l'accertamento della conformità, che della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, nonchè le modalità dell'esecuzione in conformità con il capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici, volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (si veda in proposito Cass. Civ. Sent. n. 2913/2020).
Inoltre la difesa dell'Ing. sostiene che nessun risarcimento del danno dovesse essere CP_3 corrisposto a atteso che l'immobile di sua proprietà -oggetto di giudizio- risultava Parte_3 in parte abusivo. Pertanto il versamento della somma compiuto dall'attrice a favore di
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, avrebbe determinato - in capo a quest'ultimo - un Parte_3 ingiustificato arricchimento in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il proprietario non può ricevere alcun beneficio dalla propria attività illecita. Il CTU quindi - sempre secondo la difesa di - avendo riscontrato la natura abusiva dell'immobile di CP_3 [...]
, avrebbe dovuto escludere qualsiasi risarcimento dei danni a favore di quest'ultimo. Parte_3
In merito a ciò occorre osservare che – come detto ai punti che precedono – il CTU ha evidenziato che
“L'assenza di terrazzamenti ha certamente determinato l'innesco del sinistro.
Infatti, l'asportazione di una porzione di terreno ha alterato l'equilibrio esistente. Il terreno presentava pressioni orizzontali e verticali che si bilanciavano autonomamente, ma l'operazione di scavo, rimuovendo la parte di terreno responsabile dell'equilibrio locale, ha modificato lo stato di sollecitazione del terreno stesso, causando il rischio di cedimento all'interno dello scavo.
In linea generale, gli scavi provocano una decompressione del terreno inizialmente equilibrato e può innescare il cedimento delle pareti.
Per evitare questa problematica, sarebbe stato necessario installare un elemento strutturale
(comunemente una paratia) saldamente ancorata nel terreno sotto il fondo dello scavo, in modo da bilanciare le pressioni orizzontali.
Il CTU in merito alle opere in parte abusive compiute dal ha accertato che: “… l'assenza Parte_2 di una fondazione coerente con l'ampliamento e la sopraelevazione potrebbe aver portato al limite gli equilibri su cui si fondava la stabilità del terreno.
Le lavorazioni hanno evidentemente rotto queste precario equilibrio, peggiorato in particolare dallo scavo con una inclinazione di stimabile molto oltre i 60° contro i previsti 45° eseguito vicino al confine del sig. ”, ciò significa che causa unica dell'evento siano stati i lavori di Parte_2 scavo, in assenza dei quali l'equilibrio – seppure precario – sarebbe potuto rimanere inalterato, ciò a prescindere dalle opere in parte abusive ( per mancato completamento della pratica di condono ) compiute dal Parte_2
Per ultimo occorre evidenziare che l' , chiamata in causa - in manleva - da Controparte_7 CP_1
in quanto committente dell'opera oggetto di giudizio, deve ritenersi priva di alcuna responsabilità
[...] in ordine ai danni patiti dall'immobile di atteso che la Dott. ha Parte_3 ON3 agito in totale autonomia tecnica nella realizzazione dell'opera a lei affidata. In materia di appalto, infatti, per consolidato principio giurisprudenziale, la responsabilità riguardante i danni arrecati a terzi incombe sull'appaltatore, sussistendo un'eventuale responsabilità o corresponsabilità del committente solamente qualora ricorra un'elisione dell'autonomia dell'appaltatore tale da renderlo un nudus minister
o un mero lavoratore dipendente. Siffatta ipotesi, inesistente nel caso in esame, si configura nel caso in cui l'appaltatore abbia realizzato l'opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni del committente.
In ordine al quantum risarcitorio si deve segnalare che la CTU ha calcolato la somma pari ad euro 23.700,00, corrispondente all'ammontare totale delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori di ripristino, che di seguito vengono elencate:
“-allestimento di cantiere comprendente il trasporto, lo scarico e l' accastamento dei materiali ed attrezzature occorrenti : € 1.500,00;
- assistenza tecnica relativa alla progettazione,esecuzione di progettazione strutturale della paratia e del cordolo in c.a,direzioni lavori,coordinamento della sicurezza in fase e di progettazione ed esecuzione ,relazione finale di collaudo delle opere: € 3.000,00;
-redazione di indagini geologiche al fine della presentazione del progetto architettonico e strutturale: € 1.500,00;
-esecuzione di iniezioni con resine per consolidamento della fondazione lato sud dello scavo: € 8.400;
-rifacimento della pavimentazione esistente in gres per esterni danneggiata in parte dalle fessurazioni ed in parte dalla lavorazione svolte: € 1.500,00;
-demolizione parziale dell'intonaco di facciata, carico e trasporto dei residui alla pubblica discarica: € 600,00;
-sarcitura delle lesioni a contatto con il terreno a mezzo di iniezioni e apposizione di rete di rinforzo: €
1500,00;
-rifacimento dell' intonaco di facciata con malta a base di calce mediante inserimento di rete elettrosaldata 5 maglia 10 x 10, compresa rifinitura al civile per esterni ad arenino frastazzata a spugna: € 1100,00;
-demolizione della pavimentazione interna in gres carico e trasporto dei residui alla pubblica discarica:
€ 1.200,00;
-impermeabilizzazione del perimetro esterno lato sud dello scavo: € 350,00;
-rifacimento della pavimentazione esistente in gres per interni danneggiata dalle fessurazioni: €
1.200,00;
-demolizione dell'intonaco interno, carico e trasporto dei residui alla pubblica discarica: € 150,00;
-ripresa dell'intonaco interno con malta a base di calce, compresa rifinitura al civile per interni ad arenino frattazzato a spugna: € 175,00;
-tinteggiatura del tratto di facciata ripristinata con pittura ai silicati per esterni stesa a rullo o pennello di primer ancorante: € 900,00;
-tinteggiatura dei locali interni con pittura traspirante ed idroreppellente per interni stesa a rullo o pennello in due riprese, previa applicazione di primer ancorante: € 630,00.”
Alla luce di quanto sin qui delineato, accertata l'esistenza del danno patito dall'immobile di
[...]
ed il relativo ammontare pari ad euro 23.700,00, la somma dovuta da quale Parte_3 CP_3 direttore dei lavori, alla luce del calcolo in termini percentuali della sua quota di responsabilità effettuato in sede di CTU (10%), corrisponde ad euro 2.370,00.
In conclusione, l'Ing. dovrà essere condannato al pagamento, a favore di CP_3 [...]
della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019 Parte_1 ( data dell'esborso ), a titolo di rimborso dell'indennizzo corrisposto da quest'ultima a favore di per conto della propria assicurata Parte_3 ON3 Nessun'altra somma potrà essere riconosciuta in favore di parte attrice, stante il mancato accertamento della responsabilità degli altri convenuti.
Sulle spese processuali
Esaminata nel merito la presente vertenza, è necessario individuare -alla luce del principio di soccombenza ex art. 91.c.p.c- la ripartizione delle spese processuali, considerando le diverse chiamate in causa di terzo effettuate nel corso del giudizio.
Sul punto occorre preliminarmente segnalare che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, si sia rivelata manifestamente infondata.
Tanto premesso, si deve ritenere che dovrà rifondere le spese del Parte_1 presente giudizio a favore dei convenuti e attesa la Controparte_2 ON soccombenza dell'attrice nei confronti di questi ultimi. L'attrice dovrà altresì effettuare il rimborso delle spese legali a favore della , quale compagnia assicurativa di Controparte_4 CP_1
legittimamente chiamata in causa da quest'ultima in forza del rapporto assicurativo -mai
[...] contestato- di cui alla polizza professionale “Architetti e Ingegneri” n°Z075630. CP_3 viceversa, risultando parzialmente responsabile -alla luce della CTU espletata nel presente giudizio
- per i danni occorsi a dovrà rimborsare a favore di Parte_3 Parte_1 le spese di lite, secondo il principio di soccombenza, che saranno liquidate in dispositivo nei valori medi dello scaglione tariffario relativo alle somme per cui è stata disposta condanna. Quanto alle spese di CTU, dovranno essere definitivamente poste a carico di parte attrice e dell'Ing. in misura pari rispettivamente al 70% ed al 30 %, in quanto il danno è stato CP_3 quantificato in misura inferiore ( circa la metà ) di quanto oggetto di indennizzo, per quanto riguarda la domanda di parte attrice e, con riferimento a la CTU ha riconosciuto CP_3 una sua parziale responsabilità. Oltre a ciò, occorre evidenziare che la ha chiamato in causa la , ON Controparte_7
e sebbene gli stessi – per i rispettivi ruoli rivestiti nell'ambito CP_5 ON5 dell'appalto - dovessero essere ritenuti estranei ai fatti di questo giudizio, nel quale sono peraltro risultati totalmente esenti da responsabilità, come acclarato dalla CTU, che ne ha confermato l'estraneità in ragione dei ruoli effettivamente rivestiti, di cui la parte chiamante poteva/doveva essere a conoscenza. Peraltro l'attrice, nel corso del giudizio, ha espressamente dichiarato di non voler estendere la domanda nei confronti dei chiamati sopraindicati. Ne consegue che la
[...] Cont dovrà rifondere le spese di lite a favore della 5 ”, e CP_1 CP_7 CP_5
stante la manifesta infondatezza della loro chiamata in causa, da liquidarsi – ON5 Contr trattandosi di rigetto – sulla base del valore della domanda. La predetta società in qualità di
“chiamante” e sulla base del principio della causazione, dovrà effettuare il rimborso delle spese processuali a favore della quale compagnia assicurativa di CP_8 Controparte_8
legittimamente chiamata in causa da quest'ultimo in virtù del rapporto assicurativo - CP_5 mai contestato- di cui alla polizza n.5009022617. Tali spese saranno liquidate in dispositivo con il medesimo criterio dei valori medi relativi alla domanda.
Infine la dovrà rifondere le spese di lite a favore della compagnia assicurativa ON
, chiamata in causa dal suo assicurato, in virtù del Controparte_9 ON5 rapporto assicurativo di cui alla polizza PI-08699621M8.
Ciò in quanto le eccezioni di inoperatività della suddetta polizza, sollevate dalla Compagnia Assicurativa, afferenti all'asserito decorso della prescrizione, alla mancata collaborazione dell'assicurato nella gestione istruttoria del sinistro (non avendo mai inviato la documentazione richiesta) ed alla mancata preventiva indicazione -alla medesima Compagnia- del difensore nominato dall'assicurato, devono ritenersi infondate. In merito a ciò, alla luce della documentazione in atti (docc. 5,6,7), occorre evidenziare che
è venuto a conoscenza del sinistro -oggetto di giudizio- solamente a seguito ON5 della notificazione della chiamata in causa effettuata da (avvenuta in data ON
6.12.2021) ed ha tempestivamente denunciato lo stesso alla in data Controparte_9
7.12.2021. Pertanto, considerando che il periodo di copertura assicurativa, del tipo claims made, decorreva dal 29.04.2021 al 29.04.2022 (doc. 4 non può ritenersi Controparte_9 spirato il termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c.. Giova altresì segnalare che la Compagnia Assicurativa non ha fornito alcuna prova in merito ad un'eventuale pregressa conoscenza (rispetto alla notificazione della citazione a giudizio) del sinistro da parte dell'assicurato. Inoltre, dalla documentazione sopracitata (doc.7), emerge che nella tempestiva ON5 denuncia inviata mediante PEC , ha esaurientemente fornito gli estremi del sinistro de quo, indicando tra i destinatari della missiva l'Avv. Marcello Ferrari;
ciò esclude un'eventuale violazione, da parte dell'assicurato, degli obblighi -di cui alla polizza assicurativa sopracitata- concernenti la collaborazione attiva nella gestione istruttoria del sinistro e la preventiva indicazione del nominativo del difensore.
Per ultimo, la , riguardo alle spese di CTP, ha documentato un importo Controparte_9 (indicato nella fattura) pari ad euro 1.854,40; tale spesa, alla luce dell'attività espletata nel presente giudizio dal Consulente di Parte, deve ritenersi congrua. Essa, peraltro, in ossequio al principio di soccombenza, dovrà essere posta a carico di ON
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara che i danni patiti dall'immobile di proprietà di -situato nella Parte_3 via dei Pilastri 61, catastalmente individuato al fg. 8 n.326 del NCEU della Spezia-, in conseguenza dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto 06.12.2013 Rep 2664, risultano pari ad euro 23.700,00;
-accerta e dichiara la responsabilità, per i suddetti danni, di ella misura del CP_3
10%; per l'effetto
-dichiara tenuto al pagamento a favore di CP_3 [...] della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 21.02.2019 a titolo di rimborso della propria quota dell'indennizzo corrisposto da quest'ultima a favore di per conto della propria assicurata DOTT. Parte_3 CP_13
;
[...]
-condanna l pagamento, a favore di CP_3 Parte_1 della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019;
-rigetta la domanda di parte attrice formulata nei confronti di e ON [...]
; CP_2
-rigetta la domanda formulata da nei confronti di ON CP_5 CP_15
e ;
[...] CP_7
Contr
-condanna al pagamento, a favore di , Parte_1 CP_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_2
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso
[...] professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_4
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso
[...] professionale, oltre accessori di legge;
-condanna l pagamento, a favore di CP_3 Parte_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2552,00 per compenso professionale, € 547,50 per spese, oltre accessori di legge;
-dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di
[...] ella misura del 70% e di ella misura del 30%; Parte_1 CP_3
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese del ON CP_7 presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese del ON CP_5 presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, 545,00 per spese, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, a favore di , delle spese ON ON5 del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di ON Controparte_8
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €
[...]
7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle ON Controparte_9 spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed € 1854,40 per spese di ctp.
La Spezia, 16/5/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 1203/2020 RG
Avente ad OGGETTO: altri contratti d'opera
Promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Jacopo Tartarini e Giorgio Marpillero
Contro
-convenuta- ON
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Agnese del Nord, Luca Ferrini e Gabriele Martelli
Contro
-convenuto- Controparte_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Gabriellini
Contro
-convenuto- CP_3
Rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gabriele Calevro e Pier Giorgio Leoni
Contro
-terza chiamata- Controparte_4
Rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Togliani
Contro
-terzo chiamato- CP_5
Rappresentato e difeso dall'Avv. Louiza Photiu
Contro
-terzo chiamato- Controparte_6
Rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Ferrari
Contro
-terza chiamata- CP_7
Rappresentata e difesa dall'Avv. Annalisa Avolio
terza chiamata- Controparte_8
Rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano Vassallo
Contro
-interventore volontario- Controparte_9
Rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria Perin
Conclusioni
Per parte attrice:
“Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, previ gli incombenti istruttori del caso;
accertata e dichiarata la corresponsabilità, per il danno arrecato al sig. , di Parte_2 CP_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, dell'ing. del dott.
[...] CP_3 [...]
dichiararli tenuti a concorrere nella ripartizione della somma di € 42.500,00, pari al CP_2 risarcimento corrisposto al sig. nella misura a ciascuno imputabile in relazione alla Parte_3 gravità delle rispettive colpe;
conseguentemente condannarli al pagamento, in favore di di quanto da Parte_4 ciascuno dei convenuti dovuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019, data dell'esborso.
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio, oltre spese generali 15%, IVA e 4% CPA.”
Per il convenuto Controparte_2
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, adversis rejectis, respingere la domanda attrice in quanto infondata in fatto e diritto il tutto con vittoria di spese e competenze”.
Per il convenuto CP_3
“Il sig. ing. ut supra rappresentato e difeso, conclude per il rigetto di tutte le CP_3 domande svolte dall'odierna attrice, in quanto inammissibili e comunque infondate. Vinte le spese.”
Per la convenuta ON “In via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo a quindi ON estrometterla dal giudizio con condanna dell'attrice alla rifusione delle spese processuali, accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice adito declinandola in favore del
Giudice competente, accertare e dichiarare la nullità della citazione e/o l'improcedibilità dell'azione per carenza di elementi essenziali (fatto e diritto) e per genericità, e, per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, già in sede preliminare, l'azione esercitata, con rigetto in ogni caso di tutte le domande dell'attrice.
In ipotesi subordinata, ove non fossero accolte le eccezioni preliminari per l'integrazione del contraddittorio autorizzare la chiamata in causa di ON0
l'Ing. l' e l'Ing. e disporre il CP_11 ON2 Controparte_6 rinvio dell'udienza ai fini dell'integrazione del contraddittorio.
Nel merito
In tesi respingere ogni domanda dell'attrice verso la comparente per infondatezza delle medesime.
In subordinata ipotesi, ove fosse mai dichiarato sussistere il danno, dichiarare interrotto il nesso Cont causale tra la condotta di e il danno, e accertare e dichiarare che non è imputabile alla comparente ma che è da ricondurre agli altri convenuti e terzi chiamati anche eventualmente in concorso di colpa tra loro (Impresa Dott. e dunque in surroga alla attrice, ON3
Direttori dei Lavori, l'ASL5 Spezzina e collaudatore, geologo),
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice accertare e dichiarare l'effettivo danno prodotto alla proprietà in misura inferiore a quella Parte_2 quantificata dalla attrice, accertare e dichiarare le specifiche responsabilità dell'Impresa (Dott.
e dunque in surroga dell'attrice), in concorso di colpa con i due Direttori dei ON3
Lavori, l'ASL5 Spezzina e il collaudatore, nella produzione del danno, e operare le dovute compensazioni e riduzioni di responsabilità in capo a CP_1
In ulteriormente subordinata ipotesi, ove mai vi fosse una qualche condanna nei confronti della comparente, dichiarare la compagnia assicurativa in ON0 persona del legale rappresentante p.t., tenuta a manlevare completamente la da ON ogni addebito e spesa, comprese quelle di giudizio, in virtù della polizza di assicurazione dedotte nella narrativa del presente atto di costituzione.
In ogni caso con condanna dell'attrice e delle controparti al pagamento delle spese di giudizio a favore della comparente, secondo conto della loro condotta nell'esecuzione dell'appalto e nella gestione del sinistro.”
Per la terza chiamata : Controparte_4
“Voglia il Tribunale Ill.mo, adversis reiectis:
In via principale: rigettare la domanda proposta da nei Parte_5 confronti di in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata, con CP_1 vittoria dei compensi professionali legali e tecnici di giudizio, oltre spese forfettarie, CPA ed IVA;
in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, della domanda attrice nei confronti di dichiarare la Compagnia conchiudente tenuta a garantire essa CP_1 convenuta ai sensi di polizza, manlevandola per le somme poste a suo carico eccedenti la franchigia contrattuale di € 10.000,00.”
Per il terzo chiamato CP_5
“Voglia il Giudice Ill.mo In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva in capo all'ing.
[...] con conseguente estromissione dal giudizio con condanna alla rifusione delle spese CP_5 processuali, accertare e dichiarare la nullità della citazione e/o l'improcedibilità dell'azione per carenza di elementi essenziali (fatto e diritto) e per genericità, e, per l'effetto dichiarare inammissibile e/o improcedibile e comunque infondata, già in sede preliminare, l'azione esercitata, con rigetto in ogni caso di tutte le domande svolte nei confronti dell'esponente.
Nel merito: respingere ogni domanda svolta nei confronti dell'ing. in quanto destituita CP_5 di giuridico fondamento sia in fatto che in diritto per le considerazioni di cui al presente atto da considerarsi introdotte anche in via gradata tra loro. In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice accertare e dichiarare che l'effettivo danno prodotto alla proprietà deriva dall'esclusiva reciproca responsabilità delle parti originariamente Parte_2 convenute in ragione dei fatti e della causali posti alla base delle domande dispiegate e per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto.
In subordine, ove fosse accolta la domanda di manleva proposta da accertare e CP_1 dichiarare le specifiche responsabilità dell'Impresa (Dott. e dunque in surroga ON3 dell'attrice), in concorso di colpa con tutti i convenuti e gli altri terzi chiamati, nella produzione del danno, e operare le dovute compensazioni e riduzioni di responsabilità in capo all'ing. CP_5
In denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande dell'attrice e di quella di manleva proposta da nei confronti dell'esponente, accertare e dichiarare l'effettivo danno CP_1 prodotto alla proprietà in misura inferiore a quella quantificata dalla attrice. Parte_2
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata compagnia assicurativa CP_14
(Già Fata Ass.ni), in persona del legale rappresentante p.t. con sede legale con sede legale
[...] in Via Enrico Fermi, 11/D, 37134 Verona, a manlevare e tenere indenne L'ing. da CP_5 ogni obbligo, onere e spesa derivante da richieste di risarcimento danni e/o rimborso somme provenienti da terzi per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto.
In ogni caso con sentenza esecutiva. Vinte le spese di lite .”
Per la terza chiamata : CP_7
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis in via principale: dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa;
in subordine: accertato il difetto di legittimazione passiva di con riguardo alla domanda nei CP_7 suoi confronti azionata da estrometterla dal giudizio o, comunque, rigettare le ON pretese azionate nei confronti dell' . CP_7 Cont In ogni caso, condannare alla rifusione delle spese di lite di 5.” ON
Per il terzo chiamato ON5 “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni più opportuna declaratoria e previo differimento dell'udienza già fissata al 14/4/2022 al fine di consentire la chiamata in causa della Via Gabrio Casati, 1 , Milano, ut supra, previa CP_9 ON6 l'ammissione degli incombenti istruttori dedotti e deducendi e previa la concessione di termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. per cui sin da ora si insta: in via principale, respingere ogni e qualsiasi domanda da chiunque svolta contro l'esponente.; in via di subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande svolte nei confronti dell'esponente, dichiarare tenuta e condannare la terza chiamata compagnia assicurativa ON7
in persona del legale rappresentante a manlevare e tenere indenne l'Ing.
[...] ON5 da ogni obbligo, onere e spesa, comprese quelle di giudizio, derivante da richiesta di risarcimento danni e/o rimborso somme proveniente da terzi per i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto. Vinte le spese.” Per la terza chiamata Controparte_8
“piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, respingere integralmente le domande formulate nei confronti dell'Ing. perché CP_5 infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
con vittoria di spese e compensi di giudizio, maggiorati di spese generali, CPA e IVA.”.
Per l'interventore volontario Controparte_9
“In via preliminare: Accertare e dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da , Controparte_9 disponendo l'estromissione di dal presente giudizio anche in virtù di ON8 quanto previsto dall'art. 111 c.p.c.
Nel merito, in via principale:
*Accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'ing. CP_15
, respingendo le domande da chiunque avanzate nei suoi confronti;
[...]
*Accertare e dichiarare, per tutti i motivi meglio specificati in atti, l'intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. e/o l'inoperatività della polizza assicurativa avente certificato n. PI- 08699621M8 (e/o dei precedenti certificati) e/o la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo;
*Conseguentemente, rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti di
[...]
ora ed ON7 ON8 Controparte_9
Nel merito, in via subordinata:
Nella ulteriore e non creduta ipotesi in cui si accertasse e si provasse la sussistenza di una responsabilità professionale in capo all'ing. e si ritenesse operativa la polizza ON5 n. PI-08699621M8 (e/o un precedente certificato), dichiarare l'ing. tenuto a ON5 risarcire soltanto i danni dallo stesso direttamente cagionati, accertati e provati in corso di causa, e, in ogni caso, dichiarare tenuta a manlevare l'ing. Controparte_9 ON5 per l'importo dovuto a sua esclusiva condotta colposa, per quanto eccedente la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, entro il limite del massimale di polizza, esclusi tutti i maggiori importi determinati dalla mancata collaborazione, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali, con applicazione, in ogni caso, di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre accessori di legge”.
FATTO E DIRITTO L'attrice, quale compagnia assicurativa della Dott. notificava atto di citazione ON3 nei confronti della del Geologo dott. e dell'Ing. ON Controparte_2 CP_3 chiedendo il rimborso, ciascuno per la propria quota, ex art. 2055 c.c. della somma versata
[...]
- a titolo di indennizzo - a favore di per conto della propria assicurata. Parte_3
In particolare, la deduceva e documentava quanto segue: Parte_1
-l'attrice, in forza della polizza n.2008/03/2022840 “Impresa Edile Assicurazione Responsabilità Civile”, era la compagnia assicurativa della Dott. (doc.1); ON3
-l'Asl 5 “Spezzino” , con contratto di appalto 06.12.2013 Rep 2664, affidava alla Dott.
[...] l'incarico della redazione della progettazione esecutiva (comprensiva della Sicurezza CP_13 e Coordinamento ad essa complementare) e dell'esecuzione dei lavori di realizzazione della “Nuova Radioterapia nel sito destinato alla realizzazione del nuovo ospedale della Spezia” (doc.2);
-nel suddetto contratto la Dott. indicava, per la progettazione esecutiva e il ON3 coordinamento della sicurezza, la società di ingegneria e la società di Ingegneria ON
riunite in RTP di cui era mandataria la (doc.2); Parte_6 ON
-l'area interessata dai lavori oggetto di appalto era collocata su un versante del Monte Albano, ai confini con la Via dei Pilastri, quale asse viario del borgo Felettino;
-i sopra citati lavori, iniziati nel 2014, richiedevano la realizzazione di ampi scavi in prossimità dell'immobile ( villetta indipendente ) di proprietà di situato nella Via dei Parte_3
Pilastri 61, catastalmente individuato al fg. 8 n.326 del NCEU della Spezia;
con comunicazione del 29.01.2018, segnalava alla Dott. Parte_3 ON3 che - a causa dei lavori de quo - l'immobile di sua proprietà aveva subito i seguenti pregiudizi: un quadro fessurativo esteso in corrispondenza del marciapiede perimetrale del fabbricato;
crepe all'interno dell'edificio, fonte di infiltrazione di acqua piovana e forte umidità; la demolizione di un barbecue in pietra. Egli pertanto chiedeva alla società costruttrice, indicando gli interventi da eseguire in ripristino, il risarcimento di tutti i danni patiti (docc 3,4);
quale compagnia assicurativa della Dott. in ON9 ON3 forza della polizza n.2008/03/2022840, incaricava la Gestione Servizi Assicurativi Srl di eseguire i necessari accertamenti sull'immobile di proprietà di e valutare l'entità degli Parte_3 eventuali danni occorsi allo stesso (docc. 5-8);
-secondo la perizia successivamente espletata, gli interventi di palificazione volti a sostenere e stabilizzare il terreno sarebbero stati previsti solamente per l'area nord dello scavo, mentre per l'area sud, ove era ubicato l'immobile di nessun intervento risultava Parte_3 contemplato. Il Tecnico, inoltre, indicava, quali corresponsabili dell'impresa costruttrice assicurata nella causazione degli accertati danni, i soggetti che si erano occupati della progettazione della struttura, della direzione lavori e dell'analisi geologica del terreno (docc. 9-11);
-nello specifico la suddetta perizia rilevava che la progettista strutturale e ON architettonico, non aveva previsto le necessarie opere di sostegno provvisorie agli scavi di sbancamento in prossimità dell'immobile danneggiato (docc 9,10); l'Ing. Direttore CP_3 dei lavori, aveva omesso di svolgere i necessari controlli e la vigilanza di sua competenza (docc 9,10); il Dott. nell'eseguire l'analisi geologica del terreno, non aveva indicato Controparte_2 nella propria perizia, l'opportunità di prevedere opere di sostegno provvisorie agli scavi di sbancamento (doc.11);
-a seguito dell'introduzione del giudizio di merito nei confronti della Dott. da ON3 parte di al fine di ottenere il risarcimento del danno subito, la Parte_3 [...] definiva in via transattiva la vertenza, mediante il versamento a favore di Parte_1 quest'ultimo della somma di euro 42.500,00 comprensiva di spese di assistenza legale (docc.12-15);
-la Compagnia Assicurativa, pertanto, ai sensi dell'art. 1916 c.c., chiedeva in via stragiudiziale il rimborso della somma di euro 31.875,00 - pari a ¾ dell'indennizzo erogato - agli asseriti corresponsabili;
-non avendo ricevuto alcun riscontro, la invitava gli asseriti Parte_1 corresponsabili alla procedura di negoziazione assistita ai sensi del DL 132/2014. Tra questi e non inviavano alcuna risposta, mentre la CP_3 Controparte_2 ON sebbene in un primo momento avesse comunicato il proprio intento di aderire, vista la mancata adesione degli altri soggetti individuati, dichiarava – a sua volta - di non voler partecipare alla suddetta procedura (doc.18);
-l'odierna attrice conveniva pertanto in giudizio e la CP_3 Controparte_2 [...] chiedendo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., il rimborso, nella misura di quanto da ciascuno ON dovuto secondo le rispettive responsabilità, della somma di euro 42.500,00, corrispondente all'indennizzo versato a Parte_3
-si costituiva in giudizio la eccependo in via preliminare la nullità della citazione ON e, nel merito, l'assenza di eventuali errori commessi nella progettazione, l'insussistenza dell'asserito danno, nonché il difetto del nesso causale tra la condotta dei progettisti e i pregiudizi patiti da atteso che gli scavi concretamente realizzati risultavano difformi da Parte_3 quanto indicato nel progetto. Ella, pertanto, chiedeva il rigetto della domanda attorea. Infine la
[...] chiamava in causa, in qualità di potenziali corresponsabili nella causazione dei danni ON all'immobile di l' ” quale committente dei lavori, il Direttore Parte_3 CP_7 CP_7
Operativo a supporto della Direzione Lavori, Ing. il collaudatore statico in corso CP_5 d'opera, Ing. e, per l'eventuale garanzia, la propria compagnia assicurativa ON5
; CP_10 ON0
-si costituiva altresì l'Ing. il quale eccepiva in via preliminare la carenza di CP_3 legittimazione passiva, non avendo assunto alcun ruolo fattivo nella realizzazione delle opere strutturali;
nel merito deduceva l'infondatezza della domanda attorea, dal momento che la perizia posta a fondamento della stessa non presentava alcun valore probatorio. Egli, inoltre, invocava l'inopponibilità ex art. 1304 c.c. della transazione avvenuta tra l'attrice e Parte_3 nonché la carenza di responsabilità della Direzione Lavori ai sensi della legislazione vigente al momento dell'aggiudicazione dell'appalto. La difesa di quindi, chiedeva il rigetto CP_3 della domanda formulata dall'attrice;
-si costituiva il Geologo dott. deducendo l'assenza di responsabilità a lui Controparte_2 imputabile in ordine ai pregiudizi subiti dall'immobile di avendo egli redatto Parte_3 esclusivamente la perizia geologica, senza rivestire alcun ruolo in ordine alla progettazione esecutiva;
pertanto chiedeva il rigetto della domanda attorea;
-si costituiva la , la quale chiedeva il rigetto della domanda attorea in quanto CP_10 CP_4 gli scavi realizzati dalla dott. risultavano difformi rispetto alle indicazioni Parte_7 fornite nel progetto redatto dalla propria assicurata la compagnia assicurativa, ON inoltre, confermava l'esistenza del rapporto assicurativo in forza della polizza professionale
“architetti e ingegneri” n. Z075630, indicando il massimale e la franchigia applicabili nell'ipotesi di operatività della garanzia, conseguente all'eventuale accoglimento della domanda attorea;
-si costituiva in giudizio l'Ing. eccependo, in via preliminare, il difetto di CP_5 legittimazione passiva, non sussistendo alcun collegamento causale tra l'opera da lui prestata e i danni asseritamente subiti da nonché la nullità dell'atto di chiamata in causa. Parte_3 Egli deduceva altresì, nel merito, l'inopponibilità ex art. 1304 c.c. della transazione avvenuta tra l'attrice e nonché l'assenza di responsabilità professionale a lui imputabile in Parte_3 ordine ai pregiudizi subiti dall'immobile di quest'ultimo, attesa l'estraneità del proprio incarico alla fase di progettazione dell'opera e l'insussistenza del danno risarcito dall'attrice o, in subordine, la sua errata quantificazione. La difesa di quindi, chiedeva il rigetto della domanda CP_5 formulata nei propri confronti e provvedeva a chiamare in causa la propria compagnia assicurativa
Controparte_8
-si costituiva in giudizio l'Ing. il quale, in via preliminare, chiamava in causa la ON5 propria compagnia assicurativa;
nel merito eccepiva la ON7 nullità dell'atto di citazione per “indeterminatezza” e l'intervenuta prescrizione ex art. 2947 c.c., attesa la natura extracontrattuale dell'azione promossa dall'attrice, nonché il difetto di alcuna responsabilità professionale a lui imputabile in ordine ai pregiudizi subiti dall'immobile di
[...]
e chiedeva pertanto il rigetto della domanda formulata nei propri confronti;
Parte_3
-si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità dell'atto di Controparte_20 Contr chiamata in causa di nonché il difetto di legittimazione passiva, atteso che la domanda formulata nei suoi confronti da parte del chiamante, risultava fondata esclusivamente sulla propria qualità di “committente”, sebbene fosse pacifico che, in materia di appalti, il soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi corrisponde esclusivamente all'appaltatore; l'Ente sanitario, dunque, chiedeva il rigetto della domanda formulata nei propri confronti;
-si costituiva in giudizio la confermando l'esistenza di un Controparte_8 rapporto assicurativo intercorrente con in forza della polizza n. 50090226171, CP_5 comprensiva di massimali, esclusioni, limitazioni, scoperti e franchigie;
la Compagnia, inoltre, si associava alle difese già svolte dal proprio assicurato, evidenziando l'assenza di alcun collegamento causale tra le mansioni ricoperte dall'Ing. e i fatti oggetto di giudizio;
pertanto CP_5 chiedeva il rigetto della domanda formulata nei confronti di quest'ultimo;
-si costituiva in giudizio la , già ON8 ON7
sino al cambio di denominazione avvenuto in data 09.10.2019, la quale eccepiva il proprio
[...] difetto di legittimazione passiva, dal momento che la polizza n. PI-08699621M8, in virtù della quale l'Ing. aveva effettuato la chiamata in garanzia, risultava operante - per il ON5 periodo assicurativo dedotto nelle condizioni contrattuali - con la compagnia Controparte_9
ciò in ragione dell' avvenuta successione di quest'ultima, conseguente alla vicenda Brexit, in
[...] tutti i rapporti assicurativi vigenti al di fuori del Regno Unito, di cui la era ON8 titolare. La predetta Compagnia, pertanto, chiedeva l'estromissione dal giudizio, nonché, in subordine, il rigetto di qualsiasi domanda formulata nei propri confronti;
, quindi, interveniva nel presente giudizio ex art. 105 c.p.c, Controparte_21 chiedendo l'estromissione della in virtù dell'avvenuta successione, nei ON8 confronti di quest'ultima, nel rapporto assicurativo di cui alla polizza n. PI-08699621M8. La Compagnia deduceva altresì l'inoperatività della polizza per prescrizione e per mancata collaborazione dell'assicurato nella gestione istruttoria del sinistro;
in subordine, chiedeva il rigetto della domanda attorea, attesa l'insussistenza di alcuna responsabilità professionale imputabile all' Ing. ON5
-questo giudicante, mediante ordinanza del 06.10.2022, disponeva l'estromissione dal giudizio della con compensazione delle spese;
ON8
-la fase istruttoria si espletava mediante CTU in ordine al seguente quesito: “Il CTU, in relazione al danno risarcito da al sig. , Parte_1 Parte_3 accerti la riferibilità dei danni occorsi all'immobile del sig. all'esecuzione dei lavori Parte_2 per cui è causa;
in caso di positivo accertamento:
-indichi quale fosse il valore dei beni danneggiati, quali gli interventi di ripristino ed il loro costo;
-accerti e ripartisca le responsabilità;
-verifichi se i lavori relativi alla zona sud del cantiere siano stati eseguiti in conformità con il progetto esecutivo predisposto da ON
-in caso affermativo verifichi l'idoneità del progetto, in relazione ai dati derivanti dalle analisi geologiche effettuate”.
Nel merito
Terminata la narrazione del fatto, indispensabile al fine di esaminare le diverse posizioni e domande nel merito, occorre preliminarmente osservare che - nel caso in esame - per accertare le eventuali responsabilità dedotte da parte attrice in ordine agli asseriti danni patiti dall'immobile di
[...]
è necessario soffermare l'attenzione sulla CTU espletata nel presente giudizio, il cui Parte_3 metodo e conclusioni sono condivisi e fatti propri da questo giudicante ( fatta eccezione per l'attribuzione di responsabilità, per quanto si dirà nel prosieguo ) e deve qui intendersi integralmente richiamata e trascritta.
Il Consulente, pur riconoscendo espressamente l'esistenza del nesso causale tra i lavori eseguiti dalla Dott. e i danni occorsi all'immobile di ha precisato ON3 Parte_3 quanto segue:
“…occorre tenere in considerazione che il fabbricato censito al foglio 8 mapp 868 al Comune della Spezia risulta essere stato modificato nel corso degli anni con almeno due interventi di cui uno prima del 1986 e l'altro che comprendeva una sopraelevazione in data non definita. Opere per le quali il sig. ha chiesto il primo condono (ampliamento) che viene Parte_2 rilasciato nel 2009, ma con la condizione che “qualunque tipo di dissesto derivante dalla realizzazione e sussistenza delle opere oggetto di condono deve ritenersi soggetto alla responsabilità della ditta proprietaria”. Nel 2011 viene accertata la sopraelevazione del fabbricato e il Comune ordina la sospensione delle lavorazioni (ordinanza n°39 del 28/03/2011). Nello stesso anno viene presentata la domanda di sanatoria che ad oggi non sembra essere stata definita per la mancanza di documentazione essenziale per la definizione della pratica (relazione pratica 26482° del 7/7/21 da parte del Dipartimento pianificazione – patrimonio – progetti speciali
– centro di responsabilità edilizia privata). Uno dei motivi sospensivi della sanatoria è il fatto che Il fabbricato sorge in zona sismica e come tale le opere sono soggette all'applicazione delle norme tecniche (NTC 2008) e quindi alla presentazione di un progetto strutturale agli uffici della allora . Tra l'altro le opere CP_22 eseguite sono soggette a collaudo”.
Si deve a tale proposito osservare che, sebbene la pratica di condono non sia stata portata a compimento dal ciò non assuma rilievo al fine della decisione del presente giudizio, Parte_2 nonostante quanto indicato dal CTU, cui non compete una valutazione giuridica dei fatti di causa.
A tale proposito si riporta quanto accertato dal Consulente:
“L'assenza di terrazzamenti ha certamente determinato l'innesco del sinistro. Infatti, l'asportazione di una porzione di terreno ha alterato l'equilibrio esistente
Il terreno presentava pressioni orizzontali e verticali che si bilanciavano autonomamente, ma
l'operazione di scavo, rimuovendo la parte di terreno responsabile dell'equilibrio locale, ha modificato lo stato di sollecitazione del terreno stesso, causando il rischio di cedimento all'interno dello scavo. In linea generale, gli scavi provocano una decompressione del terreno inizialmente equilibrato e può innescare il cedimento delle pareti.
Per evitare questa problematica, sarebbe stato necessario installare un elemento strutturale
(comunemente una paratia) saldamente ancorata nel terreno sotto il fondo dello scavo, in modo da bilanciare le pressioni orizzontali. D'altra parte, l'assenza di una fondazione coerente con l'ampliamento e la sopraelevazione potrebbe aver portato al limite gli equilibri su cui si fondava la stabilità del terreno.
Le lavorazioni hanno evidentemente rotto queste precario equilibrio, peggiorato in particolare dallo scavo con una inclinazione stimabile molto oltre i 60° contro i previsti 45° eseguito vicino al confine del sig. ”. Parte_2
Ed ancora “… l'assenza di paratie, sbadacchiature e/o terrazzamenti ha sicuramente innescato una situazione di scivolamento del terreno che si è andata a sommare alla maggiore compressione sul terreno determinata dal fabbricato del sig. Il periodo in cui sono stati eseguiti gli Parte_8 scavi erano probabilmente soggetti a piogge;
infatti, la ditta laddove non aveva eseguito i CP_13 terrazzamenti aveva coperto l'area con estesi teloni impermeabili al fine di evitare ovvero limitare il dilavamento dovuto alle piogge. Tale accortezza ha certamente limitato i danni, ma purtroppo la presenza di vibrazioni determinate dalle lavorazioni e dalla movimentazione dei mezzi ha accentuato esponenzialmente l'effetto su una fondazione (fabbricato sig. ) non adeguata Parte_2 alla pressione trasmessa al terreno dal fabbricato ampliato e sopraelevato.”
Il Consulente, riguardo ai lavori eseguiti dalla Dott. nella zona sud del cantiere, ha ON3 segnalato che “detti lavori sono stati eseguiti difformemente dalle tavole di progetto in particolare, non sono stati rispettate le inclinazioni di scavo e la realizzazione di idonei terrazzamenti. La ditta CP_13 per agevolare la mobilità dei mezzi movimento terra ha allargato la scavo di fondazione impedendo la realizzazione di detti terrazzamenti. In ogni caso gli effetti, forse minori, delle lavorazioni si sarebbero in ogni caso manifestate nel tempo a causa della inadeguatezza della fondazione del fabbricato del sig.
.” Parte_2
Si deve pertanto osservare che, ai fini del presente giudizio ed a prescindere da quanto si sarebbe eventualmente potuto verificare in futuro, in considerazione delle opere effettuate dallo stesso
, lo scivolamento del terreno che ha determinato i danni accertati e quantificati dal CTU, è Parte_2 dipeso dai lavori di scavo effettuati dalla Dott. senza che vi sia stato contributo ON3 causale del , a differenza di quanto percentualmente indicato dal CTU, al quale - si ribadisce Parte_2
- non compete una valutazione giuridica di quanto oggetto dell' accertamento esclusivamente di natura tecnica. Accertata dunque la responsabilità della Dott. occorre verificare l'esistenza di ON3 ulteriori concorrenti responsabilità imputabili agli odierni convenuti e ai chiamati in causa.
Sul punto la CTU ha specificato quanto segue. Per il convenuto “il geologo redattore della perizia geologica ha identificato in modo Controparte_23 corretto la tipologia di terreno e gli interventi conseguenti;
pertanto, non ha contribuito in alcun modo alla manifestazione del sinistro. In ogni caso il dott. aveva redatto la perizia CP_2 sull'intera area per la realizzazione del futuro .” Parte_9
Per la convenuta “il progettista delle opere ha proposto tutti gli interventi necessari ON atti ad evitare il sinistro. Le distanze dallo scavo erano sufficienti per la realizzazione dei terrazzamenti.”
Per il convenuto “il Direttore Lavori come da CSA non aveva il compito di dare CP_3 indicazioni diverse da quelle progettuali infatti Il DL non è tenuto, nei confronti dell'Appaltatore, a verificare la conformità di quanto eseguito prima di qualsivoglia successiva lavorazione, né in corso delle lavorazioni stesse essendo l'Appaltatore obbligato a garantire la conformità al progetto e alla buona tecnica di quanto realizzato, indipendentemente da ogni istruzione, indicazione o disposizione della DL (da CSA allegato al bando di gara). Certamente il compito della DL è quella di verificare la conformità dei lavori al progetto e quindi tale compito normalmente deve essere eseguito con diligenza dal tecnico preposto. In questo particolare caso il Capitolato di Gara ha sollevato la DL da compiti operativi e gli sono stati attribuiti solo compiti di controllo di corrispondenza delle opere. Ma lo scrivente ritiene che la DL al di là del CSA (capitolato di Appalto) conserva quelli che sono i suoi compiti: D.Lgs. 50/2016 all'art. 101, definisce il Direttore dei lavori come quel soggetto “preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto.”
Per il terzo chiamato “il direttore lavori strutture risulta estraneo alle attività che hanno CP_5 determinato il sinistro. Inoltre, il direttore lavori strutture è certamente intervenuto a scavi eseguiti e il fatto che l'unità immobiliare del sig. a seguito del completamento delle opere non abbia Parte_2 subito altri danni, porta a dedurre che il lavoro sia stato eseguito correttamente.”
Per il terzo chiamato : “il Collaudatore delle opere risulta estraneo alle attività che ON5 hanno determinato il sinistro e pertanto nulla si può attribuire”.
In particolare, il Consulente, in ordine alla quota di responsabilità da imputarsi a ciascun danneggiante identificato all'esito della perizia, ha calcolato le seguenti percentuali:
: 45 % Parte_10
Sig. Vergassola: 45%
Direttore Lavori: 10%
Direttore Lavori strutture 0%
Collaudatore 0%
Geologo 0% Progettista delle opere 0%.”
Alla luce di quanto esposto, si deve ribadire che, nonostante quanto affermato dal CTU, sia stato accertato che i danni derivati all'immobile del siano stati direttamente causati dall'attività di Parte_2 scavo effettuata dalla Dott dovendosi altresì considerare che tale accertamento non ON3 riveste particolare rilievo nella presente causa nella quale non è parte il Sig. . Appare dunque Parte_2 evidente che l'unico soggetto tenuto a rimborsare una parte dell'indennizzo versato da
[...]
a per conto della propria assicurata Dott. Parte_1 Parte_3 ON3 corrisponda all'Ing. quale direttore dei lavori, stante la sua responsabilità nella CP_3 verificazione dei danni occorsi all'immobile oggetto di giudizio, quantificata dal CTU nella condivisibile misura del 10% sull'ammontare complessivo dei danni.
Si deve altresì ritenere che nessun rilevo possa assumere - nel caso di specie - l'eccezione sollevata da secondo cui il CTU avrebbe errato nell'applicare alla fattispecie in esame, riguardo CP_3 alla responsabilità del direttore dei lavori nell'ambito degli appalti pubblici, il Dlgs 50/2016 anziché il Dlgs 163/2006 e il Dpr 207/2010, ossia la normativa vigente al momento della pubblicazione del bando di gara (2013).
Nello specifico, secondo la difesa di nel caso in esame, non potrebbe ascriversi alcuna CP_3 responsabilità a carico del direttore dei lavori, dal momento che quest'ultimo, nell'espletamento del suo incarico professionale, è stato coadiuvato da due ispettori di cantiere, i quali, ai sensi degli att. 149 e 150
Dpr 207/2010, sarebbero stato gli unici soggetti responsabili. Sul punto, a riprova dell'infondatezza dell'assunto appena esposto, occorre segnalare che l'art. 148 Dpr 207/2010 statuisce espressamente che il direttore dei lavori “cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità del progetto e del contratto… ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.” Peraltro, giova ricordare che rientrano nelle obbligazioni del direttore dei lavori, sia l'accertamento della conformità, che della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, nonchè le modalità dell'esecuzione in conformità con il capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici, volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente (si veda in proposito Cass. Civ. Sent. n. 2913/2020).
Inoltre la difesa dell'Ing. sostiene che nessun risarcimento del danno dovesse essere CP_3 corrisposto a atteso che l'immobile di sua proprietà -oggetto di giudizio- risultava Parte_3 in parte abusivo. Pertanto il versamento della somma compiuto dall'attrice a favore di
[...]
, a titolo di risarcimento del danno, avrebbe determinato - in capo a quest'ultimo - un Parte_3 ingiustificato arricchimento in virtù del principio, consolidato in giurisprudenza, secondo cui il proprietario non può ricevere alcun beneficio dalla propria attività illecita. Il CTU quindi - sempre secondo la difesa di - avendo riscontrato la natura abusiva dell'immobile di CP_3 [...]
, avrebbe dovuto escludere qualsiasi risarcimento dei danni a favore di quest'ultimo. Parte_3
In merito a ciò occorre osservare che – come detto ai punti che precedono – il CTU ha evidenziato che
“L'assenza di terrazzamenti ha certamente determinato l'innesco del sinistro.
Infatti, l'asportazione di una porzione di terreno ha alterato l'equilibrio esistente. Il terreno presentava pressioni orizzontali e verticali che si bilanciavano autonomamente, ma l'operazione di scavo, rimuovendo la parte di terreno responsabile dell'equilibrio locale, ha modificato lo stato di sollecitazione del terreno stesso, causando il rischio di cedimento all'interno dello scavo.
In linea generale, gli scavi provocano una decompressione del terreno inizialmente equilibrato e può innescare il cedimento delle pareti.
Per evitare questa problematica, sarebbe stato necessario installare un elemento strutturale
(comunemente una paratia) saldamente ancorata nel terreno sotto il fondo dello scavo, in modo da bilanciare le pressioni orizzontali.
Il CTU in merito alle opere in parte abusive compiute dal ha accertato che: “… l'assenza Parte_2 di una fondazione coerente con l'ampliamento e la sopraelevazione potrebbe aver portato al limite gli equilibri su cui si fondava la stabilità del terreno.
Le lavorazioni hanno evidentemente rotto queste precario equilibrio, peggiorato in particolare dallo scavo con una inclinazione di stimabile molto oltre i 60° contro i previsti 45° eseguito vicino al confine del sig. ”, ciò significa che causa unica dell'evento siano stati i lavori di Parte_2 scavo, in assenza dei quali l'equilibrio – seppure precario – sarebbe potuto rimanere inalterato, ciò a prescindere dalle opere in parte abusive ( per mancato completamento della pratica di condono ) compiute dal Parte_2
Per ultimo occorre evidenziare che l' , chiamata in causa - in manleva - da Controparte_7 CP_1
in quanto committente dell'opera oggetto di giudizio, deve ritenersi priva di alcuna responsabilità
[...] in ordine ai danni patiti dall'immobile di atteso che la Dott. ha Parte_3 ON3 agito in totale autonomia tecnica nella realizzazione dell'opera a lei affidata. In materia di appalto, infatti, per consolidato principio giurisprudenziale, la responsabilità riguardante i danni arrecati a terzi incombe sull'appaltatore, sussistendo un'eventuale responsabilità o corresponsabilità del committente solamente qualora ricorra un'elisione dell'autonomia dell'appaltatore tale da renderlo un nudus minister
o un mero lavoratore dipendente. Siffatta ipotesi, inesistente nel caso in esame, si configura nel caso in cui l'appaltatore abbia realizzato l'opera a lui affidata senza alcuna autonomia tecnica ed in conformità delle istruzioni del committente.
In ordine al quantum risarcitorio si deve segnalare che la CTU ha calcolato la somma pari ad euro 23.700,00, corrispondente all'ammontare totale delle spese necessarie per l'esecuzione dei lavori di ripristino, che di seguito vengono elencate:
“-allestimento di cantiere comprendente il trasporto, lo scarico e l' accastamento dei materiali ed attrezzature occorrenti : € 1.500,00;
- assistenza tecnica relativa alla progettazione,esecuzione di progettazione strutturale della paratia e del cordolo in c.a,direzioni lavori,coordinamento della sicurezza in fase e di progettazione ed esecuzione ,relazione finale di collaudo delle opere: € 3.000,00;
-redazione di indagini geologiche al fine della presentazione del progetto architettonico e strutturale: € 1.500,00;
-esecuzione di iniezioni con resine per consolidamento della fondazione lato sud dello scavo: € 8.400;
-rifacimento della pavimentazione esistente in gres per esterni danneggiata in parte dalle fessurazioni ed in parte dalla lavorazione svolte: € 1.500,00;
-demolizione parziale dell'intonaco di facciata, carico e trasporto dei residui alla pubblica discarica: € 600,00;
-sarcitura delle lesioni a contatto con il terreno a mezzo di iniezioni e apposizione di rete di rinforzo: €
1500,00;
-rifacimento dell' intonaco di facciata con malta a base di calce mediante inserimento di rete elettrosaldata 5 maglia 10 x 10, compresa rifinitura al civile per esterni ad arenino frastazzata a spugna: € 1100,00;
-demolizione della pavimentazione interna in gres carico e trasporto dei residui alla pubblica discarica:
€ 1.200,00;
-impermeabilizzazione del perimetro esterno lato sud dello scavo: € 350,00;
-rifacimento della pavimentazione esistente in gres per interni danneggiata dalle fessurazioni: €
1.200,00;
-demolizione dell'intonaco interno, carico e trasporto dei residui alla pubblica discarica: € 150,00;
-ripresa dell'intonaco interno con malta a base di calce, compresa rifinitura al civile per interni ad arenino frattazzato a spugna: € 175,00;
-tinteggiatura del tratto di facciata ripristinata con pittura ai silicati per esterni stesa a rullo o pennello di primer ancorante: € 900,00;
-tinteggiatura dei locali interni con pittura traspirante ed idroreppellente per interni stesa a rullo o pennello in due riprese, previa applicazione di primer ancorante: € 630,00.”
Alla luce di quanto sin qui delineato, accertata l'esistenza del danno patito dall'immobile di
[...]
ed il relativo ammontare pari ad euro 23.700,00, la somma dovuta da quale Parte_3 CP_3 direttore dei lavori, alla luce del calcolo in termini percentuali della sua quota di responsabilità effettuato in sede di CTU (10%), corrisponde ad euro 2.370,00.
In conclusione, l'Ing. dovrà essere condannato al pagamento, a favore di CP_3 [...]
della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019 Parte_1 ( data dell'esborso ), a titolo di rimborso dell'indennizzo corrisposto da quest'ultima a favore di per conto della propria assicurata Parte_3 ON3 Nessun'altra somma potrà essere riconosciuta in favore di parte attrice, stante il mancato accertamento della responsabilità degli altri convenuti.
Sulle spese processuali
Esaminata nel merito la presente vertenza, è necessario individuare -alla luce del principio di soccombenza ex art. 91.c.p.c- la ripartizione delle spese processuali, considerando le diverse chiamate in causa di terzo effettuate nel corso del giudizio.
Sul punto occorre preliminarmente segnalare che, in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo, qualora l'iniziativa del chiamante, si sia rivelata manifestamente infondata.
Tanto premesso, si deve ritenere che dovrà rifondere le spese del Parte_1 presente giudizio a favore dei convenuti e attesa la Controparte_2 ON soccombenza dell'attrice nei confronti di questi ultimi. L'attrice dovrà altresì effettuare il rimborso delle spese legali a favore della , quale compagnia assicurativa di Controparte_4 CP_1
legittimamente chiamata in causa da quest'ultima in forza del rapporto assicurativo -mai
[...] contestato- di cui alla polizza professionale “Architetti e Ingegneri” n°Z075630. CP_3 viceversa, risultando parzialmente responsabile -alla luce della CTU espletata nel presente giudizio
- per i danni occorsi a dovrà rimborsare a favore di Parte_3 Parte_1 le spese di lite, secondo il principio di soccombenza, che saranno liquidate in dispositivo nei valori medi dello scaglione tariffario relativo alle somme per cui è stata disposta condanna. Quanto alle spese di CTU, dovranno essere definitivamente poste a carico di parte attrice e dell'Ing. in misura pari rispettivamente al 70% ed al 30 %, in quanto il danno è stato CP_3 quantificato in misura inferiore ( circa la metà ) di quanto oggetto di indennizzo, per quanto riguarda la domanda di parte attrice e, con riferimento a la CTU ha riconosciuto CP_3 una sua parziale responsabilità. Oltre a ciò, occorre evidenziare che la ha chiamato in causa la , ON Controparte_7
e sebbene gli stessi – per i rispettivi ruoli rivestiti nell'ambito CP_5 ON5 dell'appalto - dovessero essere ritenuti estranei ai fatti di questo giudizio, nel quale sono peraltro risultati totalmente esenti da responsabilità, come acclarato dalla CTU, che ne ha confermato l'estraneità in ragione dei ruoli effettivamente rivestiti, di cui la parte chiamante poteva/doveva essere a conoscenza. Peraltro l'attrice, nel corso del giudizio, ha espressamente dichiarato di non voler estendere la domanda nei confronti dei chiamati sopraindicati. Ne consegue che la
[...] Cont dovrà rifondere le spese di lite a favore della 5 ”, e CP_1 CP_7 CP_5
stante la manifesta infondatezza della loro chiamata in causa, da liquidarsi – ON5 Contr trattandosi di rigetto – sulla base del valore della domanda. La predetta società in qualità di
“chiamante” e sulla base del principio della causazione, dovrà effettuare il rimborso delle spese processuali a favore della quale compagnia assicurativa di CP_8 Controparte_8
legittimamente chiamata in causa da quest'ultimo in virtù del rapporto assicurativo - CP_5 mai contestato- di cui alla polizza n.5009022617. Tali spese saranno liquidate in dispositivo con il medesimo criterio dei valori medi relativi alla domanda.
Infine la dovrà rifondere le spese di lite a favore della compagnia assicurativa ON
, chiamata in causa dal suo assicurato, in virtù del Controparte_9 ON5 rapporto assicurativo di cui alla polizza PI-08699621M8.
Ciò in quanto le eccezioni di inoperatività della suddetta polizza, sollevate dalla Compagnia Assicurativa, afferenti all'asserito decorso della prescrizione, alla mancata collaborazione dell'assicurato nella gestione istruttoria del sinistro (non avendo mai inviato la documentazione richiesta) ed alla mancata preventiva indicazione -alla medesima Compagnia- del difensore nominato dall'assicurato, devono ritenersi infondate. In merito a ciò, alla luce della documentazione in atti (docc. 5,6,7), occorre evidenziare che
è venuto a conoscenza del sinistro -oggetto di giudizio- solamente a seguito ON5 della notificazione della chiamata in causa effettuata da (avvenuta in data ON
6.12.2021) ed ha tempestivamente denunciato lo stesso alla in data Controparte_9
7.12.2021. Pertanto, considerando che il periodo di copertura assicurativa, del tipo claims made, decorreva dal 29.04.2021 al 29.04.2022 (doc. 4 non può ritenersi Controparte_9 spirato il termine prescrizionale di cui all'art. 2952 c.c.. Giova altresì segnalare che la Compagnia Assicurativa non ha fornito alcuna prova in merito ad un'eventuale pregressa conoscenza (rispetto alla notificazione della citazione a giudizio) del sinistro da parte dell'assicurato. Inoltre, dalla documentazione sopracitata (doc.7), emerge che nella tempestiva ON5 denuncia inviata mediante PEC , ha esaurientemente fornito gli estremi del sinistro de quo, indicando tra i destinatari della missiva l'Avv. Marcello Ferrari;
ciò esclude un'eventuale violazione, da parte dell'assicurato, degli obblighi -di cui alla polizza assicurativa sopracitata- concernenti la collaborazione attiva nella gestione istruttoria del sinistro e la preventiva indicazione del nominativo del difensore.
Per ultimo, la , riguardo alle spese di CTP, ha documentato un importo Controparte_9 (indicato nella fattura) pari ad euro 1.854,40; tale spesa, alla luce dell'attività espletata nel presente giudizio dal Consulente di Parte, deve ritenersi congrua. Essa, peraltro, in ossequio al principio di soccombenza, dovrà essere posta a carico di ON
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara che i danni patiti dall'immobile di proprietà di -situato nella Parte_3 via dei Pilastri 61, catastalmente individuato al fg. 8 n.326 del NCEU della Spezia-, in conseguenza dei lavori eseguiti in forza del contratto di appalto 06.12.2013 Rep 2664, risultano pari ad euro 23.700,00;
-accerta e dichiara la responsabilità, per i suddetti danni, di ella misura del CP_3
10%; per l'effetto
-dichiara tenuto al pagamento a favore di CP_3 [...] della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal Parte_1 21.02.2019 a titolo di rimborso della propria quota dell'indennizzo corrisposto da quest'ultima a favore di per conto della propria assicurata DOTT. Parte_3 CP_13
;
[...]
-condanna l pagamento, a favore di CP_3 Parte_1 della somma di euro 2.370,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 21.02.2019;
-rigetta la domanda di parte attrice formulata nei confronti di e ON [...]
; CP_2
-rigetta la domanda formulata da nei confronti di ON CP_5 CP_15
e ;
[...] CP_7
Contr
-condanna al pagamento, a favore di , Parte_1 CP_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_2
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso
[...] professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di Parte_1 Controparte_4
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso
[...] professionale, oltre accessori di legge;
-condanna l pagamento, a favore di CP_3 Parte_1 delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 2552,00 per compenso professionale, € 547,50 per spese, oltre accessori di legge;
-dispone che le spese di CTU siano poste definitivamente a carico di
[...] ella misura del 70% e di ella misura del 30%; Parte_1 CP_3
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese del ON CP_7 presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle spese del ON CP_5 presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, 545,00 per spese, oltre accessori di legge;
- condanna al pagamento, a favore di , delle spese ON ON5 del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di ON Controparte_8
, delle spese del presente procedimento che liquida in complessivi €
[...]
7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
-condanna al pagamento, a favore di , delle ON Controparte_9 spese del presente procedimento che liquida in complessivi € 7616,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge ed € 1854,40 per spese di ctp.
La Spezia, 16/5/2025
Il Giudice
Adriana Gherardi