Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 15/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2875/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio Moscato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado, iscritta in data 06.06.2024 al n. 2875/2024 di Ruolo
Generale, vertente t r a
Avv. Ivana BUSATTO, (C.F. ), nata a [...] il [...], con studio C.F._1
in Trieste, via di Torre Bianca 22 ove è anche elettivamente domiciliata, con fax
040.9890230 e pec: difesa in proprio;
Email_1
RICORRENTE
e
, (C.F. ) in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, piazza Dalmazia
n. 3.
RESISTENTE
avente ad oggetto: opposizione al decreto di liquidazione dei compensi.
CONCLUSIONI
Per il professionista ricorrente-opponente:
(come da ricorso del 06.06.2024)
1
115/2002, previa fissazione dell'udienza innanzi a sé con termine per notifica al CP_1
resistente:
– IN VIA PRINCIPALE : dichiarare per le ragioni esposte l'illegittimità del decreto di liquidazione, di data 3.5.2024 e notificato in data 7.5.2024, del Tribunale di Trieste, del compenso spettante al difensore nel procedimento sub RG NR 3438/22 e, per l'effetto,
liquidare correttamente i compensi spettanti al difensore, avv Ivana Busatto, nella somma di € 3.403,36 (FASE INDAGINI PRELIMARI: fase studio € 567,34, fase introduttiva €
441,34 FASE TRIBUNALE MONOCRATICO: fase studio € 315,34, fase introduttiva €
378,00, fase istruttoria e/o dibattimentale € 756,00, fase decisionale € 945,34 – importi già ridotti di 1/3 ex art 106 bis DPR 115/2002), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% IVA e CPA, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia,
tenendo conto delle tariffe ministeriali di cui al DM 55/2014;
- spese ed esborsi della presente procedura rifuse (Si ricorda che oltre all'impegno profuso
per l'opposizione, il difensore deve anticipare i costi dell'iscrizione a ruolo oltre che, in caso
di compensazione delle spese di lite, la tassa di registro).”
Per il Controparte_1
(come da comparsa del 08.11.2024)
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
Rigettare il ricorso e conseguentemente confermare il decreto impugnato in relazione agli importi liquidati per le fasi di studio, istruttoria e decisionale;
Giudicarsi secondo giustizia quanto alla mancata liquidazione delle fasi dibattimentale,
nonché della fase di indagini preliminari.
Con vittoria di spese o, in subordine, con compensazione integrale delle spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L'avv. Ivana Busatto ha svolto attività come difensore di fiducia di , Parte_1
nata a [...] il [...], dapprima al fine di presentare un esposto
2 presso la Procura della Repubblica di Trieste nei confronti del padre di sua figlia per violazione dell'art. 570-bis c.p.p., e successivamente nel Persona_1
procedimento sub n. 3438/22 RGNR.
2. Pertanto, in data 28.7.2022, la professionista ricorrente ha depositato presso la locale Procura della Repubblica atto di denuncia-querela (cfr. doc. 1) e successivamente ha presentato istanza ai sensi dell'art. 335 c.p.p. al fine di conoscere il nominativo del PM titolare del fascicolo nonché il numero del procedimento penale
(cfr. doc. 3).
3. Nelle more, è stata presentata, altresì, l'istanza per l'ammissione della al Pt_1
patrocinio a spese dello Stato (cfr. doc. 2) e in data 10.10.2022 la stessa è stata ammessa al gratuito patrocinio (cfr. doc. 4).
4. In data 11.05.2023 l'avv. Busatto ha ricevuto in proprio e ai sensi dell'art. 33 disp.
att. c.p.p., la notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza predibattimentale nel procedimento penale sub n. 3438/22 RGNR a carico di CP_3
per violazione dell'art. 570-bis c.p.p. dal gennaio 2022 a settembre 2022 (cfr.
[...]
docc. 5-6) e, pertanto, la predetta professionista ha preso visione e copia del fascicolo delle indagini preliminari.
5. L'avv. Busatto, inoltre, è stata contattata dal difensore dell'imputato , al fine CP_3
chiudere il procedimento penale, mediante la corresponsione rateale di quanto dovuto a fronte della remissione della querela.
6. Non essendo intervenuto alcun pagamento, l'avv. Busatto, all'udienza predibattimentale di data 18.9.2023, ha provveduto a costituirsi parte civile nell'interesse di , mentre la difesa dell'imputato ha offerto la somma di euro 400,00, Parte_1
banco iudicis, in acconto sul maggior dovuto, chiedendo un rinvio per versare la residua somma di euro 1.400,00 al fine di raggiungere l'importo di cui al capo di imputazione (cfr.
docc. 7-8).
3 7. Alla successiva udienza di data 15.1.2024 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria difensiva ai sensi dell'art. 121 c.p.p. (cfr. doc 10) versando alla parte civile, banco
iudicis, la somma di euro 1.400,00 (cfr. doc. 9). All'esito dell'udienza, dopo la discussione delle parti, il Giudice ha pronunciato la sentenza n. 34/2024 (cfr. doc. 11), dichiarando non luogo a procedere nei confronti dell'imputato inquanto non punibile per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p.
8. Terminata l'assistenza professionale alla sua assistita, l'avv. Busatto ha presentato in data 7.3.2024, istanza di liquidazione dei compensi al Tribunale di Trieste, Sezione Penale
(cfr. doc. 12), nella quale, previa elencazione analitica dell'attività via via svolta, formulava richiesta di liquidazione dei compensi per la fase del giudizio dinnanzi al Tribunale
Monocratico, in relazione alle fasi 1 (studio), 2 (introduttiva), 3 (dibattimentale) e 4
(decisionale), basandosi sui valori medi della pertinente tariffa, per un ammontare complessivo di 2.394,68 euro, già al netto della decurtazione di 1/3, stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002.
8. Con provvedimento dd. 03.05.2024 notificato in data 7.5.2024 a mezzo p.e.c. (cfr. docc.
13 e 14), il giudice penale disponeva la liquidazione dei compensi professionali maturati dall'avv. nella misura globale di 880,00 euro, oltre rimb, forf. 15%, Controparte_4
c.p.a. ed i.v.a.
9. In particolare il giudice riconosceva, al lordo della falcidia del terzo, la somma di 320,00
euro per la fase di studio, 291,00 euro per la fase introduttiva, 709,00 euro per la fase decisionale, e nulla per la fase istruttoria.
10. Avverso tale provvedimento, l'avv. Busatto Ivana ha proposto tempestiva opposizione nelle corrette forme del rito semplificato di cognizione, ai sensi degli artt. 281-decies ss.
c.p.c., 15 D.Lgs. 150/2011 e 170 d.p.r. 115/2022, lamentando la mancata liquidazione della fase istruttoria/dibattimentale, nonché l'erronea liquidazione delle altre fasi del giudizio.
11. In particolare, l'avv. Busatto ha rivendicato il diritto al riconoscimento di un compenso maggiore, segnatamente nella misura complessiva di 3.403,36 euro, al netto
4 della riduzione di 1/3 secco stabilita dall'art. 106-bis d.p.r. 115/2002, richiedendo, oltre al riconoscimento delle quattro fasi per il giudizio dinnanzi al Tribunale Monocratico,
anche il riconoscimento della fase di studio e della fase introduttiva inerente alle indagini preliminari;
in subordine, ha chiesto la rideterminazione nella diversa misura ritenuta di giustizia.
12. Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso Controparte_1
quanto agli importi liquidati per le fasi di studio e introduttiva e decisionale e una pronuncia secondo giustizia quanto alla mancata liquidazione delle fasi dibattimentale e/o decisionale, nonché delle fasi delle indagini preliminari.
13. La domanda va accolta per quanto di ragione.
14. Per quanto riguarda la fase dinnanzi al Tribunale monocratico, il riconoscimento di un compenso di soli 320,00 euro e di 291,00, al lordo della riduzione ex lege,
rispettivamente per la fase di studio (1) e per la fase introduttiva (2) non appare congruo all'impegno – non meno che di media intensità e diligenza – ragionevolmente profuso dal difensore, che studiava il caso al fine della predisposizione della costituzione di parte civile, estraendo le copie del fascicolo delle indagini preliminari.
In luogo di 300,00 euro, per la fase 1) si riconoscono 473,00 euro.
In luogo di 291,00 euro, per la fase 2) si riconoscono 567,00 euro.
15. Non può essere riconosciuto un compenso pertinente alla fase istruttoria (3),
giustamente non riconosciuto dal giudice penale, in quanto tale fase, essendo la definizione intervenuta prima della apertura del dibattimento, non vi è stata.
16. Va inoltre confermata la liquidazione del compenso inerente alla fase decisionale,
dovendosi considerare congrua la determinazione ai minimi in considerazione della semplicità e scarsa rilevanza dei temi discussi, in perfetta coerenza con la decisione finale
(non punibilità per particolare tenuità del fatto) ed il momento della sua adozione (in fase predibattimentale).
17. A titolo di compenso per l'attività prestata dall'odierna ricorrente nella fase dinnanzi al Tribunale Monocratico, si perviene dunque alla soma totale di 1.749,00 euro (= 473,00
5 + 567,00 + 709,00), importo che, quindi, va ridotto ex art. 106-bis del d.p.r. 115/2002 a
1.166,00 euro (= 1.749,00 x 2/3).
18. Nulla può essere formalmente riconosciuto in relazione all'attività rapportata dalla professionista alla fase delle indagini preliminari, in quanto si tratta di una fase per la quale non consta che l'avv. Busatto abbia formulato una specifica descrizione e/o comunque una specifica richiesta nell'ambito dell'istanza di liquidazione a suo tempo presentata al giudice penale. Peraltro si verte su adempimenti che possono ritenersi assorbiti nelle due voci di compenso che in questa sede sono state più sopra rideterminate a valori medi.
19. A modifica del provvedimento di liquidazione emesso in 03.05.2024 dal Tribunale di
Trieste, notificato in data 7.5.2024 a mezzo p.e.c., nel procedimento iscritto al RG NR
3438/2022, si deve quindi accertare il diritto dell'avv. Ivana Busatto al pagamento da parte dell'Erario del compenso finale, già decurtato ex art. 106-bis d.p.r. 115/2002, di
1.166,00 euro, oltre spese generali 15%, c.p.a. e i.v.a (come per legge).
L'Erario viene conseguentemente condannato a pagare le somme suddette alla professionista ricorrente.
20. Le spese del presente procedimento, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati al d.m. n.
147/2022), assumendo come base prudente il differenziale (si tratta di 286,00 euro) fra il valore finale originariamente liquidato (880,00 euro) e quello in questa sede accertato di finale effettiva spettanza del professionista (1.166,00 euro), con valori minimi per tutte e quattro le fasi, attesa la modestissima entità del valore disputato nonché considerate la natura documentale della causa e la semplicità dei temi trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Francesco Saverio
Moscato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così
provvede:
6 1) accogliendo per quanto di ragione l'opposizione proposta dall'avv. Ivana Busatto
avverso il decreto di liquidazione del 03.05.2024 dal Tribunale di Trieste, notificato in data 7.5.2024 a mezzo p.e.c., nel procedimento iscritto al RG NR 3438/2022, liquida in favore della ricorrente per l'attività professionale riguardante la difesa della persona offesa
, la somma finale, determinata al netto della riduzione ex art. 106-bis T.U. Parte_1
Spese di Giustizia, di 1.166,00 euro, oltre 15% per spese generali, oltre CPA e IVA se dovuta;
2) condanna il a rifondere all'avv. Ivana Busatto le spese del Controparte_1
procedimento, che liquida in complessivi euro 456,00 (di cui euro 331,00 per compenso ed euro 125,00 euro per spese esenti), oltre rimb. forf. spese generali, c.p.a. e i.v.a. (come per legge).
Trieste, 13 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Francesco Saverio Moscato
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