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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5615/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65615/2021 R.G. promossa da
(P.I.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Mirko Ceci presso il cui studio in
Pietralunga, Via Carosello 4 è elettivamente domiciliata
Attore contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa per mandato allegato alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta dall'Avv. Leonardo Vecchione presso il cui studio in Roma,
Via Giambattista Vico 24 è elettivamente domiciliata
Convenuta avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.11.2024, per l'Avv. Mirko Ceci “ si riporta Parte_1
alle conclusioni rassegnate nei propri atti chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; per l'Avv. Francesco Buccini in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Leonardo Vecchione “ si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta associandosi alla richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021 l Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Perugia esponendo di essere titolare del contratto di fornitura acqua e fognature n.
20002462591, stipulato in data 01.01.2003 e di aver ricevuto in data 08.04.2021 la fattura elettronica n. 9021011000396679 del 06.04.2021, dell'importo complessivo 21.048,42, relativa al periodo di fornitura acqua e servizio fognatura
2017-2021. Con lettera del proprio legale del 22.4.2021 la società attrice aveva eccepito la intervenuta prescrizione estintiva di tutte le voci antecedenti al 7 aprile
2019, manifestando la volontà di pagare soltanto l'importo di € 9.215,72, pari all'importo delle somme non prescritte richiedendo altresì la verifica dell'esatto funzionamento del contatore matricola n. 98102401, collegato alla fornitura.
Detta lettera veniva riscontrata dalla società convenuta il 13.5.2021 la quale comunicava di aver riscontrato il non funzionamento del misuratore matricola presso il punto di fornitura e che avrebbe quindi provveduto alla fatturazione dei consumi secondo il vigente regolamento. Nello stesso mese di maggio veniva quindi istallato un nuovo misuratore e successivamente veniva emessa la fattura n. 9021011000637573 del 31.05.2021 dell'importo complessivo di € 672,84 che la società attrice pagava regolarmente. In data 08.06.2021 perveniva la fattura n.
9021011000649547 del 04.06.2021, dell'importo complessivo di € 21.272,85, relativa alle forniture 2017-28.05.2021 ed anche la nota di credito
90210111000649545 relativa alla fattura n. 9021011000396679 del 06.04.2021.
pagina 2 di 9 In data 16.06.2021 l' riceveva la fattura elettronica n. Parte_1
9021011000684743 del 14.06.2021 dell'importo complessivo di € 18.244,33 relative alle forniture di acque e servizi fognatura dal 2017- al 28.05.2021.
Con nota, trasmessa via pec in data 23.06.2021 ad il legale Controparte_1 della società attrice chiedeva l'annullamento delle fatture ricevute in data
08.06.2021 e 18.06.2021, eccependo nuovamente la prescrizione di tutte le voci tariffarie antecedenti al 28.05.2019. Non avendo la convenuta riscontrato detta missiva la società attrice presentava domanda di conciliazione prot. N.61565 del
04.08.2021 al Servizio Conciliazione ARERA, chiedendo l'annullamento delle fatture inviate l'08.06.2021 e 18.06.2021. Nel corso del procedimento di conciliazione in data 17.09.2021 la convenuta emetteva la nota di credito
9021011000649548 del 04.06.2021 dell'importo di € 21.786,85 relativa all'annullamento fattura n. 9021011000649547 del 04.06.2021 e con nota prot.
N.0262958 del 08.10.2021 comunicava che la contestazione Controparte_1
precedentemente inviata era in fase di valutazione e di definizione tramite procedura di negoziazione paritetica. In data 20.10.2021 il tentativo di conciliazione si chiudeva con il mancato accordo tra le parti.
La società attrice contestava che la convenuta avesse sostenuto in sede di procedimento di conciliazione che la prescrizione biennale si applicava solo ai consumi e non alle altre voci tariffarie contrariamente a quanto affermato da
Arera e pertanto richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione e ragione, in accoglimento dei motivi su esposti, così decidere: nel merito, previo accertamento dell'avvenuta prescrizione delle voci fisse e variabile relative al periodo 1 dicembre 2017-14.06.2021, annullare la fattura elettronica n.
90210111000684743 del 14.06.2021, recapitata in data 16.06.2021, e, per
l'effetto, rideterminare il credito vantato da nei confronti di Controparte_1
applicando altresì le previsioni di cui all'art.25 del Parte_1 regolamento idrico di ambito”.
pagina 3 di 9 1.2. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata telematicamente in data 29.3.2022 contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto ed eccependo la inapplicabilità della invocata prescrizione biennale per mancata deduzione e prova dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 1, co. 4, l. n. 205/2017 atteso che detta norma prevede l'applicazione della prescrizione breve ai soli rapporti tra venditore e consumatore o microimpresa ovvero professionista. Nel merito sosteneva la infondatezza della domanda attrice in quanto l'art.1, co. 4, l. 205/2017, come chiarito dalla Delibera dell'ARERA del 17 dicembre
2019 n. 547/2019/R/IDR, si applicherebbe ai corrispettivi dovuti per il servizio idrico fatturati dopo il 1° gennaio 2020 mentre nel caso di specie essa aveva fatturato regolarmente con letture reali sino al 27 marzo 2019 i consumi di parte attrice, rilevando che a seguito della contestazione di parte attrice del 22 aprile 2021, al fine di evitare contenziosi sul punto, aveva comunque detratto le somme per il periodo
27/03/2019 - 05/06/2019 . In subordine rilevava il comportamento inadempiente di parte attrice per omessa vigilanza e tempestiva comunicazione del malfunzionamento del contatore, comportamento rientrante nella fattispecie contemplata dall'art. 1, co.
5, l. n. 205/2017, con conseguente inapplicabilità della prescrizione biennale prevista dall'art. 1, co. 4., l. n. 2015/2017.
Per questi motivi
la società convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi del giudizio oltre spese generali al 15% e accessori di legge”.
1.3 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 28.4.2022 tenutasi in modalità cartolare venivano assegnati i termini perentori previsti dal comma 6° di detta norma. La causa era, quindi, istruita documentalmente ed a mezzo CTU disposta con ordinanza riservata del 11.11.2022 rigettandosi la prova testimoniale articolata dall'attrice.
Successivamente al deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024 nella quale i procuratori pagina 4 di 9 delle parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
********
In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
La società attrice ha proposto in giudizio una domanda volta ad ottenere la declaratoria di annullamento, in ragione della intervenuta prescrizione estintiva biennale, della fattura n. 90210111000684743 del 14.06.2021 recapitata il 16.6.2021 con la quale ha richiesto il pagamento dei consumi idrici relativi Controparte_1
al periodo 1 dicembre 2017-14.06.2021, con conseguente rideterminazione del proprio debito in base alle previsioni contenute nell'art. 25 del regolamento idrico al netto degli importi precedentemente corrisposti.
pagina 5 di 9 In linea generale si osserva che chi esperisce un'azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda;
ciò, in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Atteso che la ricostruzione dei fatti di causa così come indicata dalla società attrice risulta documentalmente provata e non contestata dalla società convenuta il merito della controversia dipende dall'applicabilità e dalla interpretazione delle norme di legge invocate dalle parti. In particolare la società attrice ha allegato la intervenuta prescrizione biennale prevista dal comma 4 dell' art.1 legge n. 205 del 2017, in materia di energia elettrica, di gas e di servizio idrico integrato, di tutte le voci tariffarie antecedenti al 28.05.2019 contenute nella fattura n. 90210111000684743 del 14.06.2021 recante l'importo di euro 18.244,33.
A tale proposito si osserva che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, prevede che “… nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (v. tra le tante Delibere ARERA n.
186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019).
pagina 6 di 9 Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e
5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al
1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.” .
La prescrizione biennale invocata dalla società attrice non è, tuttavia, di generale applicazione in quanto le categorie di rapporti a cui si applica sono esclusivamente quelle di cui al I periodo dell'art. 1 co. 4 della L. 205/2017 cioè i rapporti con gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo.
In forza dell'art. 2 comma. 3 di detta deliberazione è micro-impresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
La società convenuta ha tempestivamente eccepito nella propria comparsa di risposta la inapplicabilità della suindicata normativa alla società attrice per mancata deduzione ed allegazione probatoria dei requisiti soggettivi.
In ordine a detta eccezione la società attrice nulla ha dedotto e prodotto nelle proprie memorie istruttorie ex art 183, 6° comma c.p.c. circa il possesso dei requisiti dimensionali e contabili concernenti le micro-imprese richiesti dalla richiamata normativa e, pertanto, la domanda inerente alla intervenuta prescrizione estintiva biennale di tutte le voci tariffarie antecedenti al 28.05.2019 contenute nella fattura n.
90210111000684743 del 14.06.2021 non può trovare accoglimento.
La società attrice ha comunque richiesto la rideterminazione del proprio debito in base alle previsioni contenute nell'art. 25 del regolamento idrico il quale prevede che
“ Nel caso in cui le indicazioni del contatore risultino errate oltre i limiti di tolleranza, il contatore viene sostituito ed il gestore procede alla ricostruzione dei
pagina 7 di 9 consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero in mancanza di questi, dei consumi medi degli ultimi due anni o ancora dei consumi medi dell'ultimo anno o infine sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. al netto degli importi precedentemente corrisposti”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la società convenuta in data
10.5.2021 abbia proceduto alla sostituzione del misuratore in quanto non funzionante comunicando con lettera del 13.5.2021 il successivo invio del ricalcolo dei consumi secondo quanto previsto dall'art 25 del regolamento idrico ( doc. 3 fascicolo dell'attrice e doc. 7 fascicolo della convenuta). Il Ctu incaricato in corso di causa, dopo aver analizzato i consumi indicati nella fattura per cui è causa, non ha evidenziato anomalie nel corso degli anni ritenendo che “ …… il contatore matricola 98102401 era sicuramente funzionante all'atto della sua sostituzione e che i consumi dallo stesso registrati possano ritenersi senza dubbio attendibili e veritieri, al lordo della percentuale di errore che può, in tutta certezza essere ricondotta all'interno dei limiti di tolleranza previsti dal regolamento sopra richiamato”.
Non sono state, quindi, accertate anomalie o irregolarità nel rilievo del consumo idrico della società attrice per il periodo 1.12.2017-14.06.2021 essendo intervenuta una nuova articolazione tariffaria a partire dal 2018 che ha determinato un notevole incremento annuo pari al 58% a fronte di consumi rimasti omogenei.
Inoltre si deve osservare come la società convenuta per il periodo temporale
1.12.2017-14.06.2021 dopo aver emesso la fattura n. 9021011000396679 del
06.04.2021 dell'importo cdi euro 20.990.22 ( doc. 1 fascicolo dell'attore) e quindi la fattura n. 9021011000649547 del 04.06.2021, per l'importo di euro 21.727,85, ( doc.
5 fascicolo dell'attore), in parziale accoglimento delle contestazioni formulate dalla società attrice ha emesso la fattura elettronica n. 9021011000684743 del 14.06.2021 oggetto di causa per un minor importo di euro 18.186,13 ( doc. 7 fascicolo dell'attore).
In conclusione le domande proposte dalla società attrice non possono trovare accoglimento.
pagina 8 di 9 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite si ritiene sussistano ex art
92, 2° comma c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni ( Corte Cost. 77/2018) per procedere ad una loro compensazione in ragione sia dei contrasti interpretativi esistenti circa l'applicazione della prescrizione breve che della condotta tenuta da parte della società convenuta che ha emesso tre fatture per importi diversi per il medesimo periodo di riferimento accogliendo parzialmente le contestazioni della società attrice .
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattese così provvede,
- rigetta le domande proposte dall' Parte_1
nei confronti di Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite comprensive di quelle inerenti la C.t.u. come liquidate in corso di causa.
Perugia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, SECONDA SEZIONE Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Federico Fiore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 65615/2021 R.G. promossa da
(P.I.: Parte_1
) in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta P.IVA_1 procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Mirko Ceci presso il cui studio in
Pietralunga, Via Carosello 4 è elettivamente domiciliata
Attore contro
P.I.: ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa per mandato allegato alla comparsa di Controparte_2 costituzione e risposta dall'Avv. Leonardo Vecchione presso il cui studio in Roma,
Via Giambattista Vico 24 è elettivamente domiciliata
Convenuta avente ad oggetto: Altri contratti atipici.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 7.11.2024, per l'Avv. Mirko Ceci “ si riporta Parte_1
alle conclusioni rassegnate nei propri atti chiedendo la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.”; per l'Avv. Francesco Buccini in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
Leonardo Vecchione “ si riporta alle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta associandosi alla richiesta dei termini ex art. 190 c.p.c. giudizio.”
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato in data 15.11.2021 l Parte_1
conveniva dinanzi al Tribunale di
[...] Controparte_1
Perugia esponendo di essere titolare del contratto di fornitura acqua e fognature n.
20002462591, stipulato in data 01.01.2003 e di aver ricevuto in data 08.04.2021 la fattura elettronica n. 9021011000396679 del 06.04.2021, dell'importo complessivo 21.048,42, relativa al periodo di fornitura acqua e servizio fognatura
2017-2021. Con lettera del proprio legale del 22.4.2021 la società attrice aveva eccepito la intervenuta prescrizione estintiva di tutte le voci antecedenti al 7 aprile
2019, manifestando la volontà di pagare soltanto l'importo di € 9.215,72, pari all'importo delle somme non prescritte richiedendo altresì la verifica dell'esatto funzionamento del contatore matricola n. 98102401, collegato alla fornitura.
Detta lettera veniva riscontrata dalla società convenuta il 13.5.2021 la quale comunicava di aver riscontrato il non funzionamento del misuratore matricola presso il punto di fornitura e che avrebbe quindi provveduto alla fatturazione dei consumi secondo il vigente regolamento. Nello stesso mese di maggio veniva quindi istallato un nuovo misuratore e successivamente veniva emessa la fattura n. 9021011000637573 del 31.05.2021 dell'importo complessivo di € 672,84 che la società attrice pagava regolarmente. In data 08.06.2021 perveniva la fattura n.
9021011000649547 del 04.06.2021, dell'importo complessivo di € 21.272,85, relativa alle forniture 2017-28.05.2021 ed anche la nota di credito
90210111000649545 relativa alla fattura n. 9021011000396679 del 06.04.2021.
pagina 2 di 9 In data 16.06.2021 l' riceveva la fattura elettronica n. Parte_1
9021011000684743 del 14.06.2021 dell'importo complessivo di € 18.244,33 relative alle forniture di acque e servizi fognatura dal 2017- al 28.05.2021.
Con nota, trasmessa via pec in data 23.06.2021 ad il legale Controparte_1 della società attrice chiedeva l'annullamento delle fatture ricevute in data
08.06.2021 e 18.06.2021, eccependo nuovamente la prescrizione di tutte le voci tariffarie antecedenti al 28.05.2019. Non avendo la convenuta riscontrato detta missiva la società attrice presentava domanda di conciliazione prot. N.61565 del
04.08.2021 al Servizio Conciliazione ARERA, chiedendo l'annullamento delle fatture inviate l'08.06.2021 e 18.06.2021. Nel corso del procedimento di conciliazione in data 17.09.2021 la convenuta emetteva la nota di credito
9021011000649548 del 04.06.2021 dell'importo di € 21.786,85 relativa all'annullamento fattura n. 9021011000649547 del 04.06.2021 e con nota prot.
N.0262958 del 08.10.2021 comunicava che la contestazione Controparte_1
precedentemente inviata era in fase di valutazione e di definizione tramite procedura di negoziazione paritetica. In data 20.10.2021 il tentativo di conciliazione si chiudeva con il mancato accordo tra le parti.
La società attrice contestava che la convenuta avesse sostenuto in sede di procedimento di conciliazione che la prescrizione biennale si applicava solo ai consumi e non alle altre voci tariffarie contrariamente a quanto affermato da
Arera e pertanto richiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia
l'On.le Tribunale adito, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione e ragione, in accoglimento dei motivi su esposti, così decidere: nel merito, previo accertamento dell'avvenuta prescrizione delle voci fisse e variabile relative al periodo 1 dicembre 2017-14.06.2021, annullare la fattura elettronica n.
90210111000684743 del 14.06.2021, recapitata in data 16.06.2021, e, per
l'effetto, rideterminare il credito vantato da nei confronti di Controparte_1
applicando altresì le previsioni di cui all'art.25 del Parte_1 regolamento idrico di ambito”.
pagina 3 di 9 1.2. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata telematicamente in data 29.3.2022 contestando la domanda attorea in fatto ed in diritto ed eccependo la inapplicabilità della invocata prescrizione biennale per mancata deduzione e prova dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 1, co. 4, l. n. 205/2017 atteso che detta norma prevede l'applicazione della prescrizione breve ai soli rapporti tra venditore e consumatore o microimpresa ovvero professionista. Nel merito sosteneva la infondatezza della domanda attrice in quanto l'art.1, co. 4, l. 205/2017, come chiarito dalla Delibera dell'ARERA del 17 dicembre
2019 n. 547/2019/R/IDR, si applicherebbe ai corrispettivi dovuti per il servizio idrico fatturati dopo il 1° gennaio 2020 mentre nel caso di specie essa aveva fatturato regolarmente con letture reali sino al 27 marzo 2019 i consumi di parte attrice, rilevando che a seguito della contestazione di parte attrice del 22 aprile 2021, al fine di evitare contenziosi sul punto, aveva comunque detratto le somme per il periodo
27/03/2019 - 05/06/2019 . In subordine rilevava il comportamento inadempiente di parte attrice per omessa vigilanza e tempestiva comunicazione del malfunzionamento del contatore, comportamento rientrante nella fattispecie contemplata dall'art. 1, co.
5, l. n. 205/2017, con conseguente inapplicabilità della prescrizione biennale prevista dall'art. 1, co. 4., l. n. 2015/2017.
Per questi motivi
la società convenuta chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria e incidentale, rigettare le domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto. Il tutto con il favore delle spese e dei compensi del giudizio oltre spese generali al 15% e accessori di legge”.
1.3 Espletati gli incombenti preliminari all'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 c.p.c. del 28.4.2022 tenutasi in modalità cartolare venivano assegnati i termini perentori previsti dal comma 6° di detta norma. La causa era, quindi, istruita documentalmente ed a mezzo CTU disposta con ordinanza riservata del 11.11.2022 rigettandosi la prova testimoniale articolata dall'attrice.
Successivamente al deposito della relazione peritale la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.11.2024 nella quale i procuratori pagina 4 di 9 delle parti concludevano come in epigrafe ed il Giudice tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
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In via preliminare si osserva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. Att., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla sola trattazione delle questioni - di fatto e di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" concretamente adottata, di modo che le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come "omesse" ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante. Difatti, si richiama sul punto il principio e enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, in base a cui "la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art.115 e 116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito"
(Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145).
La società attrice ha proposto in giudizio una domanda volta ad ottenere la declaratoria di annullamento, in ragione della intervenuta prescrizione estintiva biennale, della fattura n. 90210111000684743 del 14.06.2021 recapitata il 16.6.2021 con la quale ha richiesto il pagamento dei consumi idrici relativi Controparte_1
al periodo 1 dicembre 2017-14.06.2021, con conseguente rideterminazione del proprio debito in base alle previsioni contenute nell'art. 25 del regolamento idrico al netto degli importi precedentemente corrisposti.
pagina 5 di 9 In linea generale si osserva che chi esperisce un'azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda;
ciò, in applicazione della regola generale desumibile dall'art. 2697 c.c., ai sensi del quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Atteso che la ricostruzione dei fatti di causa così come indicata dalla società attrice risulta documentalmente provata e non contestata dalla società convenuta il merito della controversia dipende dall'applicabilità e dalla interpretazione delle norme di legge invocate dalle parti. In particolare la società attrice ha allegato la intervenuta prescrizione biennale prevista dal comma 4 dell' art.1 legge n. 205 del 2017, in materia di energia elettrica, di gas e di servizio idrico integrato, di tutte le voci tariffarie antecedenti al 28.05.2019 contenute nella fattura n. 90210111000684743 del 14.06.2021 recante l'importo di euro 18.244,33.
A tale proposito si osserva che la Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), così come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/19), all'art.1 comma 4, prevede che “… nei contratti di fornitura di energia elettrica e gas, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni, sia nei rapporti tra gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e il venditore, sia nei rapporti tra il distributore e il venditore, sia in quelli con l'operatore del trasporto e con gli altri soggetti della filiera. Nei contratti di fornitura del servizio idrico, relativi alle categorie di cui al primo periodo, il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ridenominata ai sensi del comma 528, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le misure in materia di tempistiche di fatturazione tra gli operatori della filiera necessarie all'attuazione di quanto previsto al primo e al secondo periodo” (v. tra le tante Delibere ARERA n.
186/2020 e n. 610/2021 con allegati A;
n. 547/2019 con allegato B;
n. 311/2019).
pagina 6 di 9 Precisando, altresì, al susseguente comma 10 che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e
5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: a) per il settore elettrico, al
1° marzo 2018; b) per il settore del gas, al 1° gennaio 2019; c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”.
La Delibera ARERA 17 dicembre 2019 - 547/2019/R/idr afferma, inoltre, all'art. 2 co. 3 che “La prescrizione biennale di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n,
205/17) decorre dal termine entro il quale il gestore è obbligato a emettere il documento di fatturazione, come individuato dalla regolazione vigente.” .
La prescrizione biennale invocata dalla società attrice non è, tuttavia, di generale applicazione in quanto le categorie di rapporti a cui si applica sono esclusivamente quelle di cui al I periodo dell'art. 1 co. 4 della L. 205/2017 cioè i rapporti con gli utenti domestici o le microimprese, come definite dalla raccomandazione
2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, o i professionisti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera c), del codice del consumo.
In forza dell'art. 2 comma. 3 di detta deliberazione è micro-impresa quella che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
La società convenuta ha tempestivamente eccepito nella propria comparsa di risposta la inapplicabilità della suindicata normativa alla società attrice per mancata deduzione ed allegazione probatoria dei requisiti soggettivi.
In ordine a detta eccezione la società attrice nulla ha dedotto e prodotto nelle proprie memorie istruttorie ex art 183, 6° comma c.p.c. circa il possesso dei requisiti dimensionali e contabili concernenti le micro-imprese richiesti dalla richiamata normativa e, pertanto, la domanda inerente alla intervenuta prescrizione estintiva biennale di tutte le voci tariffarie antecedenti al 28.05.2019 contenute nella fattura n.
90210111000684743 del 14.06.2021 non può trovare accoglimento.
La società attrice ha comunque richiesto la rideterminazione del proprio debito in base alle previsioni contenute nell'art. 25 del regolamento idrico il quale prevede che
“ Nel caso in cui le indicazioni del contatore risultino errate oltre i limiti di tolleranza, il contatore viene sostituito ed il gestore procede alla ricostruzione dei
pagina 7 di 9 consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero in mancanza di questi, dei consumi medi degli ultimi due anni o ancora dei consumi medi dell'ultimo anno o infine sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. al netto degli importi precedentemente corrisposti”.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che la società convenuta in data
10.5.2021 abbia proceduto alla sostituzione del misuratore in quanto non funzionante comunicando con lettera del 13.5.2021 il successivo invio del ricalcolo dei consumi secondo quanto previsto dall'art 25 del regolamento idrico ( doc. 3 fascicolo dell'attrice e doc. 7 fascicolo della convenuta). Il Ctu incaricato in corso di causa, dopo aver analizzato i consumi indicati nella fattura per cui è causa, non ha evidenziato anomalie nel corso degli anni ritenendo che “ …… il contatore matricola 98102401 era sicuramente funzionante all'atto della sua sostituzione e che i consumi dallo stesso registrati possano ritenersi senza dubbio attendibili e veritieri, al lordo della percentuale di errore che può, in tutta certezza essere ricondotta all'interno dei limiti di tolleranza previsti dal regolamento sopra richiamato”.
Non sono state, quindi, accertate anomalie o irregolarità nel rilievo del consumo idrico della società attrice per il periodo 1.12.2017-14.06.2021 essendo intervenuta una nuova articolazione tariffaria a partire dal 2018 che ha determinato un notevole incremento annuo pari al 58% a fronte di consumi rimasti omogenei.
Inoltre si deve osservare come la società convenuta per il periodo temporale
1.12.2017-14.06.2021 dopo aver emesso la fattura n. 9021011000396679 del
06.04.2021 dell'importo cdi euro 20.990.22 ( doc. 1 fascicolo dell'attore) e quindi la fattura n. 9021011000649547 del 04.06.2021, per l'importo di euro 21.727,85, ( doc.
5 fascicolo dell'attore), in parziale accoglimento delle contestazioni formulate dalla società attrice ha emesso la fattura elettronica n. 9021011000684743 del 14.06.2021 oggetto di causa per un minor importo di euro 18.186,13 ( doc. 7 fascicolo dell'attore).
In conclusione le domande proposte dalla società attrice non possono trovare accoglimento.
pagina 8 di 9 Per quanto concerne la regolamentazione delle spese di lite si ritiene sussistano ex art
92, 2° comma c.p.c. gravi ed eccezionali ragioni ( Corte Cost. 77/2018) per procedere ad una loro compensazione in ragione sia dei contrasti interpretativi esistenti circa l'applicazione della prescrizione breve che della condotta tenuta da parte della società convenuta che ha emesso tre fatture per importi diversi per il medesimo periodo di riferimento accogliendo parzialmente le contestazioni della società attrice .
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta, ogni contraria domanda, eccezione e difesa disattese così provvede,
- rigetta le domande proposte dall' Parte_1
nei confronti di Controparte_1
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite comprensive di quelle inerenti la C.t.u. come liquidate in corso di causa.
Perugia, 4 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Federico Fiore
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