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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/12/2024, n. 18727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18727 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 37721 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37721/2021 promossa da:
nata a [...] il 29/02/1980 con il patrocinio dell'avv.to ZEQIREYA Parte_1
YLENIA
RICORRENTE contro
nato a [...] il 09/08/1978 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 14.03.2012 ; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e in Roma in data 18.06.2005; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 00743, parte 2, serie A01); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott. Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Teresa Moretti Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37721/2021 promossa da:
nata a [...] il 29/02/1980 con il patrocinio dell'avv.to ZEQIREYA Parte_1
YLENIA
RICORRENTE contro
nato a [...] il 09/08/1978 CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale con l'omologa resa dal Tribunale di Roma in data 14.03.2012 ; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Può pertanto emettersi sentenza parziale, essendosi già disposto per la prosecuzione dell'istruttoria per le residue questioni.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri Parte_1
e in Roma in data 18.06.2005; CP_1 dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 00743, parte 2, serie A01); rimette la causa in istruttoria come da ordinanza già emessa;
rinvia all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 28/11/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Teresa Moretti dott.ssa Marta Ienzi