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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2081 /2024
TRIBUNALE di MONZA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA R.G. nr. 2081 /2024 tra
C.F. ) Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggi, 20.2.2025, innanzi alla dott. Simona Improta, è comparsa, a seguito di collegamento da remoto mediante il programma Microsoft Teams e previa ammissione dell'aula di udienza virtuale assegnata al Giudice, l'avv. SCIACCA CHIARA per le ricorrenti.; nessuno compare per il . Controparte_1
Su invito del giudice, il difensore procede alla discussione della causa, riportandosi la ricorso introduttivo.
Il giudice dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo,
c.p.c. dandone lettura in udienza.
Il Giudice
dott. Simona Improta
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
La dott.ssa Simona Improta, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di I Grado iscritta al N. 2081/2024 di R.G. promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti GANCI FABIO, MICELI WALTER, C.F._2
RINALDI GIOVANNI, ZAMPIERI NICOLA e con domicilio eletto in Monreale via Roma 48
-ricorrente-
contro
) con il patrocinio degli Controparte_1 P.IVA_1
avv.ti SERAFINO FRANCESCO e ROVELLI STEFANO e con domicilio eletto in Milano via
Soderini 24
-resistente-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/08/2024 e regolarmente notificato, e Parte_1 [...]
convenivano in giudizio il , esponendo Pt_2 Controparte_1 quanto segue: “le ricorrenti sono docenti, assunte alle dipendenze del con contratto CP_2 Con di lavoro a tempo determinato per la durata di almeno 180 giorni con riferimento agli aa. dal 2019/2020 al 2023/2024.
Invero, ex art. 11, comma 14 Legge 124/1999, il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
In particolare:
• La sig.ra ha lavorato presso l'Istituto “G. Cardano” di Milano dal Parte_1
07/10/2019 al 31/08/2020 per n. 18 ore settimanali di Milano;
dal 14/10/2020 al 31/08/2021 per n. 18 ore settimanali presso l'Istituto “G. Cardano” di Milano dal di Milano;
2 La sig.ra stata immessa in ruolo, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, presso Pt_1 l'Istituto superiore “Enrico De Nicola”.
• La sig.ra ha lavorato presso l'Istituto “Eugenio Montale” di Cologno Parte_2
Monzese dal 18/09/2023 al 30/06/2024 per n. 24 ore settimanali;
attualmente la docente è interna al sistema scolastico con contratto a termine fino al 30/06/2025. Con riferimento ai predetti anni scolastici, le ricorrenti, in quanto assunte alle dipendenze del con contratto di lavoro a tempo determinato, non hanno potuto ricevere ed CP_2 usufruire della c.d. Carta Elettronica del Docente, consistente nell'attivazione da parte dello stesso della “Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione e l'accredito CP_1 sulla stessa della somma annua di € 500,00 ex art. 1, c. 121, L. 107/2015 e pedissequi DPCM 23/09/2015 e DPCM 28/11/2016, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali dei docenti.
Rassegnavano pertanto le seguenti conclusioni: “accertato e dichiarato, per tutti i motivi dedotti in narrativa, il contrasto con il diritto comunitario della Legge 107/2015, art. 1, commi 121-124, nonché l'illegittimità del DPCM del 23/09/2015, della Nota n. 15219/2015 e CP_2 del DPCM del 28/11/2016, nella parte in cui escludono i ricorrenti, quali docenti con contratto a termine, dal riconoscimento economico denominato Carta elettronica del docente, e, previa disapplicazione degli stessi ai sensi dell'art. 63, D.L.gs. n. 165 del 2001 e poiché in contrasto con il diritto comunitario;
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti di usufruire del beneficio economico denominato Carta elettronica del Docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con riferimento agli anni scolastici di cui in narrativa, ovvero per quel diverso periodo che sarà ritenuto di giustizia, e per l'effetto condannare le Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, all'attribuzione e attivazione della Carte elettronica in favore dei ricorrenti, con accredito dei seguenti importi:
NOMINATIVO IMPORTI 1.000,00 Parte_1
500,00 Parte_2
ovvero quelle maggiori o minori somme che verranno ritenute dovute, provate e/o di giustizia”. Il si è costituito con memoria difensiva depositata in Controparte_1 data 10/02/2024 nella quale contestava la fondatezza delle pretese e chiedeva il rigetto del ricorso per entrambe le ricorrenti.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto con le precisioni di seguito indicate. La pretesa economica delle ricorrenti trova fondamento nell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, a mente del quale “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico”. In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge il D.P.C.M. 32313 del 23 settembre 2015 ha statuito, all'art. 2, che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”, limitando, come previsto dalla legge, la platea dei destinatari della carta ai soli docenti di ruolo. La medesima limitazione è stata confermata dall'art. 3 del successivo D.P.C.M. 28.11.2016.
3 La normativa legislativa interna, là dove esclude dal beneficio i docenti a tempo determinato, si pone, tuttavia, in irrimediabile contrasto non solo con gli artt. 63 e 64 del CCNL di riferimento, che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio, ma anche con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e docenti a tempo determinato.
Investita della questione pregiudiziale, la Corte di giustizia UE sez. VI, si è pronunciata con ordinanza del 18/05/2022, n. 450 nei termini di seguito riportati: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , Controparte_1 CP_1 il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di 500 euro all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza.”. La normativa interna va, pertanto, disapplicata, risultando illegittima, per contrasto con i principi del diritto comunitario di diretta applicazione, con conseguente estensione del beneficio anche ai docenti che, come la ricorrente, siano state destinatarie di incarichi di docenza a tempo determinato per la prestazione di attività didattica continuativa non dissimile a quella resa dai docenti a tempo indeterminato. Quanto alle questioni giuridiche oggetto di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., la
Cassazione si è nel frattempo pronunciata con sentenza n. 29961 del 27.10.2023, enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999
o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che
4 siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”. La Corte, inoltre, in motivazione ha chiarito “17.1 Intanto è da escludere che il diritto degli assunti a tempo determinato possa essere paralizzato dal rilievo dell'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda al datore di lavoro.
È vero che il sistema prevede una registrazione sulla piattaforma web (art. 3, co. 2 del DPCM), sulla base di un'autenticazione attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese, denominato «SPID» (art. 5, co. 1, e 3, co. 2, del DPCM). Si tratta però solo di modalità che condizionano in concreto l'esercizio del diritto, ma non di regole che onerino di una qualche formale istanza.
Anche perché, evidentemente, i docenti non di ruolo non avrebbero certamente ottenuto dal sistema una valida autenticazione, visto che il nega l'esistenza di un loro diritto in CP_1 proposito.
17.2 Quanto alla decadenza per mancata utilizzazione nei fondi nel biennio, su cui parimenti si interroga il giudice del rinvio, è evidente che essa non può operare per fatto del creditore.
Dunque, essa non impedisce in alcun modo il riconoscimento in sede giudiziale della Carta docente per il solo fatto del trascorrere del biennio dal momento in cui il diritto era sorto e viene poi accertato dal giudice”.
Ne risulta, pertanto, chiarito che la Carta Docente spetta anche nelle fattispecie qui controverse, relativa a supplenze sino al 31/08 ovvero fino al 30/06, considerato altresì che le ricorrenti risultano tuttora in servizio presso l'Amministrazione a seguito di sopravvenuta immissione in ruolo, ovvero con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025).
Quanto a , immessa in ruolo in data 03/09/2021, quale docente di scuola Parte_1 di secondo grado, devono considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, le annualità dalla medesima indicate del 2019/2020 e 2020/2021, tutte relative a supplenze con orario completo sino al 31/08; le compete quindi l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
Quanto a , la stessa è attualmente in servizio con contratto a tempo Parte_2 determinato fino al termine delle attività didattiche ovverosia fino al 30/06/2025 sicché, deve considerarsi, ai fini dell'attribuzione del beneficio, l' annualità dalla medesima indicata del 2023/2024 relativa a supplenza con orario completo sino al 30/06; le compete quindi
5 l'adempimento in forma specifica secondo il sistema proprio della Carta elettronica e per un valore corrispondente a quello perduto trattandosi erogazione pecuniaria strettamente funzionale alla formazione e, quindi, fruibile mediante accredito del relativo valore sulla carta elettronica istituita a questo fine.
In linea generale, con riferimento alla posizione delle ricorrenti, deve ritenersi, alla luce degli enunciati principi giurisprudenziali, che l'ottenimento del beneficio non può essere impedito dall'omessa presentazione a suo tempo della domanda (che, in ogni caso, per il docente precario non sarebbe stata neppure processata, trattandosi di categoria non annoverata dal tra i soggetti legittimati alla fruizione della Carta) e che, in difetto di esplicite CP_1 previsioni di termini decadenziali, la richiesta non può essere circoscritta all'ultimo biennio. Il limite temporale del biennio di cui all'art. 6 comma 6 del D.P.C.M. del 28/11/2016 (nel quale si prevede che “le somme non spese entro la conclusione dell'anno scolastico di riferimento sono rese disponibili nella Carta dell'anno scolastico successivo, in aggiunta alle risorse ordinariamente erogate”) invocato dal non può, invero, applicarsi al CP_1 personale docente che, in quanto assunto a tempo determinato, sia stato escluso dalla possibilità di fruire del beneficio.
All'esito della disamina compiuta, le somme dovute alle ricorrenti, nonché erogabili con le descritte modalità sono le seguenti: a euro 1.000,00 e a euro Parte_1 Parte_2
500,00. La resistente deve quindi essere condannata alla rifusione delle spese di lite, determinate a titolo di compenso complessivamente in euro 500,00. È altresì dovuto il rimborso del CU pari a euro 49,00, unitamente al rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge. Ai sensi dell'art.93 c.p.c. deve disporsi la distrazione a favore dei procuratori dei ricorrenti, che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1 - condanna il a mettere a disposizione delle ricorrenti, Controparte_1 tramite accredito sulla “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015, le seguenti somme: a euro Parte_1
1.000,00 e a euro 500,00, rispettivamente per le annualità indicate in Parte_2 narrativa;
2 - condanna il alla rifusione delle spese di lite Controparte_1 complessivamente liquidate in euro 500,00, oltre imborso del CU pari a euro 49,00, rimborso delle spese generali al 15%, IVA e CPA secondo le aliquote di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
Monza, 20/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Improta
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