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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 17/09/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cosenza
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Silvana Domenica Ferrentino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3268/2024 R.G.
TRA rappresentato e difeso dall'avv. CHIRONI Parte_1
DEBORA;
Ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AVENA GILDA;
Resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.8.2024 Parte_1
impugnava :
[...]
1)Provvedimento Protocollo 2500.05/07/2024.0389462, CP_1
Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali protocollo CP_1
2500.26/06/2017.0209429 del 26.06.2017 annualità 2013 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'importo di Euro 4.751,78
2)Provvedimento Protocollo 2500.05/07/2024.0389467, CP_1 Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali protocollo CP_1
2500.26/06/2017.0209433 del 26.06.2017 annualità 2014 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'importo di euro 4.631,08
3)Provvedimento Protocollo 2500.05/07/2024.0389409, CP_1
Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali protocollo CP_1
2500.26/06/2017.0209425 del 26.06.2017 annualità 2012 per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per l'importo di euro 3.196,84.
Deduceva che detti provvedimenti le erano stati notificati in data 17.7.2024 ed eccepiva la mancata notifica delle richieste di pagamento dei crediti oggetto dei provvedimenti impugnati e la prescrizione.
Concludeva chiedendo “1)In via principale: Accertare e dichiarare l'avvenuta prescrizione del credito recato dal Provvedimento Protocollo CP_1
2500.05/07/2024.0389462, Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali protocollo 2500.26/06/2017.0209429 del 26.06.2017 CP_1 annualità 2013, dal Provvedimento Protocollo CP_1
2500.05/07/2024.0389467, Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali protocollo 2500.26/06/2017.0209433 del 26.06.2017 CP_1 annualità 2014, dal Provvedimento Protocollo CP_1
2500.05/07/2024.0389409, Rettifica accertamento mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali protocollo 2500.26/06/2017.0209425 del 26.06.2017 CP_1 annualità 2012 e per l'effetto dichiararne la nullità, annullamento ed inesigibilità;
2)Adottare ogni provvedimento ritenuto di giustizia;
3)Condannare le parti resistenti al pagamento delle spese di lite ed agli onorari da distrarsi ai procuratori antistatari. “,
Si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso e CP_1 rappresentando l'avvenuta regolare notifica degli atti presupposti.
All'esito del deposito delle note ex art.127 ter cpc la causa è stata decisa.
La accolta l'eccezione di prescrizione.
Ed invero l' ha provato l'avvenuta regolare notifica CP_1 in data 4.7.2017,degli avvisi di accertamento , atti presupposti dei provvedimenti oggi impugnati che non risultano opposti dalla stessa.
Ne consegue che i vizi non tempestivamente eccepiti sono sanati.
Va tuttavia osservato come dalla notifica di tali atti
(4.7.2017) alla notifica delle rettifiche (17.7.2024) è decorso un termine ultra quinquennale anche considerando la sospensione dettata dalla normativa emergenziale.
Vanno dunque annullate le rettifiche per intervenuta prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Annulla le rettifiche impugnate per intervenuta prescrizione.
Condanna l' al pagamento delle spese di lite che CP_1 liquida in € 1312,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario con distrazione.
Cosenza,17.9.2025
Il giudice
Dott.ssa Silvana D.Ferrentino