TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/06/2025, n. 2057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2057 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1687/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1687/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Firenze, Via Pellas n. 38, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Barelli e Gian Luigi Medici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via San Gallo n. 80
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Firenze, Via Nuova del Mulino, n. 32/C, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Bonini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, Via Ferdinando Martini n. 16
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 13/02/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data 6/05/2025, con quali ha chiesto al Tribunale di disporre che: “1) esaminata la documentazione da ultimo prodotta ex adverso, dalla quale non emergono i profitti ed i ricavi della in quanto Parte_2
pagina 1 di 6 mancante di tutta la documentazione fiscale, si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, sostitutive del bilancio della predetta Parte_2
In caso di perdurante inadempimento, il comportamento processuale di controparte, atteso il
[...]
lungo tempo ormai trascorso, dovrà essere probatoriamente inteso quale esplicita ammissione della omissione di dichiarazione fiscale dei ricavi e profitti realmente percepiti dalle attività economiche esercitate dalla Sig. o della quale è socia. 2) si rileva altresì come la Sig. non CP_1 CP_1
stia rispettando gli ordini del Giudice in punto di calendario di visite del figlio al padre, in particolare avendo impedito ciò nelle giornate dal 21/02/2025 al 23/02/2025 e nelle giornate dal 22 aprile al 24 aprile 2025, senza consentirne il recupero. Pertanto si chiede che la Sig.ra venga formalmente CP_1
richiamata affinchè non violi ulteriormente le disposizioni del Giudice e che venga ordinato da quest'ultimo il recupero delle visite non effettuate nei giorni che verranno indicati dal Sig. Pt_1 direttamente alla Sig. 3) il Sig. , nel merito, si dichiara remissivo all'attuale regime di CP_1 Pt_1
affidamento congiunto di , con collocamento prevalente presso la madre, purchè persistano gli Per_1
interventi richiesti e adottati dai Servizi Sociali e precisamente a) monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali almeno fino alla conclusione, da parte di , della scuola primaria, con l'attivazione di un Per_1
servizio educativo domiciliare, b) percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, c) presa in carico per il minore per supporto psicologico e valutazione apprendimenti, d) CP_2
prosecuzione del percorso presso il Centro Alcologico (o invio al Serd territoriale) per la Sig. CP_1
e monitoraggio tossicologico. Si chiede inoltre di confermare il diritto di visita del Sig.
[...] Parte_1
al figlio secondo le modalità con le quali si sta attualmente svolgendo e con
[...]
regolamentazione delle festività e delle ferie estive e invernali come da ricorso. Si chiede infine la riduzione dell'attuale contributo del Sig. al mantenimento ordinario di nella Parte_1 Per_1
misura ritenuta di giustizia, con ripartizione al 50% fra le parti delle spese straordinarie di cui al protocollo CNF. Spese vinte. 4) Qualora il Sig. Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, si chiede un termine per il deposito di note conclusionali scritte”.
La resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data 7/05/2025, con le quali ha chiesto al Tribunale di: “1. accertare, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto
l'atto introduttivo del sig per i motivi sopra esposti e, comunque, rigettare Parte_1
integralmente le domande avversarie direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti della sig.ra in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
2. condannare il sig CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...]
generali al 15%, e accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede essere ammessi alla
pagina 2 di 6 prova per testi sui seguenti capitoli:
1. DC che è il figlio del sig;
2. VC che ha Parte_1
avuto una interruzione di frequentazione col sig di da circa l'anno 2007 a circa Pt_1 Pt_1
all'anno 2020; 3. DC che Suo padre anche nell'attuale vede suo padre dalle due Parte_1
alle cinque volte l'anno;
4. DC che è l'ex moglie del sig ed in costanza di Parte_1
matrimonio è nato il sig;
5. DC che le visite tra il sig ed il sig Persona_2 Parte_1
dovevano avvenire, quando suo figlio era minore, in modalità protetta;
Persona_2 Per_2
6. DC che si è presa in via esclusiva cura ed sig di;
7. DC che tra il sig Per_2 Pt_1 Parte_1
e vi è stata interruzione di frequentazione da circa l'anno 2007 sino
[...] Persona_2
all'anno 2020 circa;
Si indicano a testi, i signori sui capitoli da 1 a 3 e la sig.ra Persona_2
sui capitoli di prova da 4 a 7. Riservandoci sin da adesso ulteriormente di dedurre, Testimone_1
eccepire, produrre e articolare anche in conseguenza della presa visionare della documentazione già in atti, oltre a produrre la documentazione di legge non ancora ricevuta. Si chiede sin d'ora
l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 cpc di tutti gli atti e segnalazioni pervenute dai Servizi Sociale in relazione al sig rispetto al figlio ”. Parte_1 Persona_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore , nato a [...] in data [...], Persona_3
dalla relazione more uxorio, intrattenuta da e ad oggi cessata;
Parte_1 CP_1
l'istruttoria si è svolta con l'esame delle parti, l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali, e CP_2
Serd, l'espletamento di CTU psicologica, affidata alla dott.ssa con successiva attività di Persona_4
monitoraggio, acquisizione di documentazione bancaria, fino a quando il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il giorno 8/05/2025; in tale sede, preso atto del deposito di note scritte di trattazione come in epigrafe riportante, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per il deposito di memorie.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che le parti hanno concluso concordemente affinchè il
Tribunale disponga l'affidamento condiviso del minore ed il suo collocamento presso la madre, con recepimento del regime di frequentazione già in atto in forza del decreto provvisorio emesso in data
31/10/2024 a seguito del deposito della CTU psicologica, di tal chè nulla osta all'accoglimento di tali domande.
pagina 3 di 6 3. Quanto al contributo per il mantenimento del minore , va evidenziato che il Persona_3 ricorrente, , ha chiesto una riduzione dell'onere contributivo posto a suo carico quale Parte_1
contributo per il mantenimento indiretto del minore, previsto in via provvisoria nella misura di e.
350,00 mensili oltre rivalutazione Istat, nella misura ritenuta di giustizia, con suddivisone delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, a fronte della attuale ripartizione che prevede l'onere per il padre di farsi carico del 75% delle spese;
di converso, la resistente, CP_1
ha chiesto disporsi a carico del un onere contributivo di e. 350,00 mensili, con una
[...] Pt_1
diversa ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del ricorrente e del restante
35% a proprio carico;
occorre, quindi, analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) il ricorrente lavora a tempo indeterminato presso Cooperativa Trasporti
Pratesi srcl;
dalla depositata in atti emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2022 un Pt_3
reddito annuale lordo di e. 31.659,00 pari, una volta detratti e. 6.198,00 a titolo Irpef ed e. 460,00 a titolo di addizionale regionale, a circa e. 25.001,00 annui netti, corrispondenti a circa e. 2.083,41 netti mensili;
il medesimo non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, abitando in un immobile di proprietà; il predetto risulta, altresì, proprietario di un conto corrente presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena con un saldo attivo al 31/03/2023 di e. 29.144,33 (v. doc. 9); quanto alla resistente, la stessa lavora nell'azienda agricola di famiglia Parte_2
nella quale riveste la qualifica di socia amministratrice con una quota di partecipazione del 38%; (tale
Azienda non risulta proprietaria di terreni ma esercita la propria attività agricola su fondi rustici acquisiti in affitto agrario- vedi mail doc 22); dalla DR 2023 depositata in atti emerge che la stessa ha percepito nell'anno 2022 un reddito annuale lordo di e. 10.000,00 come “compenso percepito da attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche (pag. 8 dichiarazione redditi 2023); la resistente, risulta altresì titolare di un conto con Banca Fideuram con saldo attivo al 31/12/2023 di e. 29,23 (v. doc. 8 allegato alla produzione documentale del 4/01/2025);
Tanto premesso preso atto del differenziale reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti a favore del
, si ritiene congruo di dover porre a carico di l'onere di versare, entro il Parte_1 Parte_1
giorno 15 del mese a la somma di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo CP_1
i parametri ISTAT, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del
[...]
e del restante 40% a carico della quanto all'Assegno Unico Universale ne va disposta la Pt_1 CP_1
sua attribuzione in via esclusiva alla madre in quanto genitore collocatario di prole minorenne.
pagina 4 di 6 4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, di tal chè le stesse vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di affido, collocamento, regime di frequentazione genitori-figlio nonché della reciproca soccombenza sulla parte economica.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore (21/03/2015) ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
- dispone che nella prima e terza settimana, il padre possa prendere il figlio il lunedì Parte_1
e il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 19,30, quando lo riporterà a casa della madre, nonché il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 della domenica, quando lo riporterà a casa della dalla madre;
nella seconda e quarta settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, con facoltà per i genitori di farsi aiutare nella gestione quotidiana del minore dai nonni o da altri professionisti, previo accordo;
- dispone che durante il periodo non scolastico (metà giugno – metà settembre) il minore possa trascorrere con il padre fino a 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze natalizie il minore trascorra il 25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro genitore, trascorrendo ad anni alterni il periodo 27 dicembre ore 10:00 - 31 dicembre ore 10:00 con un genitore ed il periodo 31 dicembre ore 10:00 al 5 gennaio ore 19:30, passando la notte del 5 gennaio e la giornata del 6 gennaio con un genitore, ad anni alterni;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 15 del mese, a l'importo Parte_1 CP_1
di e. 250,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio , oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1
parametri Istat;
- pone le spese straordinarie nella misura del 60% a carico di e del restante 40% a Parte_1
carico di le quali dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del Parte_4
CNF del 2017;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a CP_1
- dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio ______ su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
pagina 5 di 6
La Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica Tarchi Presidente rel. dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 1687/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in Firenze, Via Pellas n. 38, rappresentato e difeso dagli avv.ti Elena Barelli e Gian Luigi Medici ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Firenze, Via San Gallo n. 80
RICORRENTE
Nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente in CP_1 C.F._2
Firenze, Via Nuova del Mulino, n. 32/C, rappresentata e difesa dall'avv. Beatrice Bonini ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, Via Ferdinando Martini n. 16
RESISTENTE
Avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale su minore
Con la partecipazione ex lege del PM (visto del 13/02/2025)
Posta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il ricorrente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data 6/05/2025, con quali ha chiesto al Tribunale di disporre che: “1) esaminata la documentazione da ultimo prodotta ex adverso, dalla quale non emergono i profitti ed i ricavi della in quanto Parte_2
pagina 1 di 6 mancante di tutta la documentazione fiscale, si insiste nell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. delle dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni, sostitutive del bilancio della predetta Parte_2
In caso di perdurante inadempimento, il comportamento processuale di controparte, atteso il
[...]
lungo tempo ormai trascorso, dovrà essere probatoriamente inteso quale esplicita ammissione della omissione di dichiarazione fiscale dei ricavi e profitti realmente percepiti dalle attività economiche esercitate dalla Sig. o della quale è socia. 2) si rileva altresì come la Sig. non CP_1 CP_1
stia rispettando gli ordini del Giudice in punto di calendario di visite del figlio al padre, in particolare avendo impedito ciò nelle giornate dal 21/02/2025 al 23/02/2025 e nelle giornate dal 22 aprile al 24 aprile 2025, senza consentirne il recupero. Pertanto si chiede che la Sig.ra venga formalmente CP_1
richiamata affinchè non violi ulteriormente le disposizioni del Giudice e che venga ordinato da quest'ultimo il recupero delle visite non effettuate nei giorni che verranno indicati dal Sig. Pt_1 direttamente alla Sig. 3) il Sig. , nel merito, si dichiara remissivo all'attuale regime di CP_1 Pt_1
affidamento congiunto di , con collocamento prevalente presso la madre, purchè persistano gli Per_1
interventi richiesti e adottati dai Servizi Sociali e precisamente a) monitoraggio da parte dei Servizi
Sociali almeno fino alla conclusione, da parte di , della scuola primaria, con l'attivazione di un Per_1
servizio educativo domiciliare, b) percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, c) presa in carico per il minore per supporto psicologico e valutazione apprendimenti, d) CP_2
prosecuzione del percorso presso il Centro Alcologico (o invio al Serd territoriale) per la Sig. CP_1
e monitoraggio tossicologico. Si chiede inoltre di confermare il diritto di visita del Sig.
[...] Parte_1
al figlio secondo le modalità con le quali si sta attualmente svolgendo e con
[...]
regolamentazione delle festività e delle ferie estive e invernali come da ricorso. Si chiede infine la riduzione dell'attuale contributo del Sig. al mantenimento ordinario di nella Parte_1 Per_1
misura ritenuta di giustizia, con ripartizione al 50% fra le parti delle spese straordinarie di cui al protocollo CNF. Spese vinte. 4) Qualora il Sig. Giudice ritenesse la causa matura per la decisione, si chiede un termine per il deposito di note conclusionali scritte”.
La resistente ha concluso come da note di trattazione scritta depositate in PCT in data 7/05/2025, con le quali ha chiesto al Tribunale di: “1. accertare, ritenere e dichiarare infondato in fatto ed in diritto
l'atto introduttivo del sig per i motivi sopra esposti e, comunque, rigettare Parte_1
integralmente le domande avversarie direttamente e/o indirettamente formulate nei confronti della sig.ra in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto;
2. condannare il sig CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese e del compenso di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese
[...]
generali al 15%, e accessori come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede essere ammessi alla
pagina 2 di 6 prova per testi sui seguenti capitoli:
1. DC che è il figlio del sig;
2. VC che ha Parte_1
avuto una interruzione di frequentazione col sig di da circa l'anno 2007 a circa Pt_1 Pt_1
all'anno 2020; 3. DC che Suo padre anche nell'attuale vede suo padre dalle due Parte_1
alle cinque volte l'anno;
4. DC che è l'ex moglie del sig ed in costanza di Parte_1
matrimonio è nato il sig;
5. DC che le visite tra il sig ed il sig Persona_2 Parte_1
dovevano avvenire, quando suo figlio era minore, in modalità protetta;
Persona_2 Per_2
6. DC che si è presa in via esclusiva cura ed sig di;
7. DC che tra il sig Per_2 Pt_1 Parte_1
e vi è stata interruzione di frequentazione da circa l'anno 2007 sino
[...] Persona_2
all'anno 2020 circa;
Si indicano a testi, i signori sui capitoli da 1 a 3 e la sig.ra Persona_2
sui capitoli di prova da 4 a 7. Riservandoci sin da adesso ulteriormente di dedurre, Testimone_1
eccepire, produrre e articolare anche in conseguenza della presa visionare della documentazione già in atti, oltre a produrre la documentazione di legge non ancora ricevuta. Si chiede sin d'ora
l'acquisizione ai sensi dell'art. 210 cpc di tutti gli atti e segnalazioni pervenute dai Servizi Sociale in relazione al sig rispetto al figlio ”. Parte_1 Persona_2
Motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente procedimento ha ad oggetto la regolamentazione delle condizioni inerenti all'affidamento, il collocamento e il mantenimento della minore , nato a [...] in data [...], Persona_3
dalla relazione more uxorio, intrattenuta da e ad oggi cessata;
Parte_1 CP_1
l'istruttoria si è svolta con l'esame delle parti, l'acquisizione di relazioni dei servizi sociali, e CP_2
Serd, l'espletamento di CTU psicologica, affidata alla dott.ssa con successiva attività di Persona_4
monitoraggio, acquisizione di documentazione bancaria, fino a quando il Giudice delegato ha fissato udienza cartolare per il giorno 8/05/2025; in tale sede, preso atto del deposito di note scritte di trattazione come in epigrafe riportante, il Giudice delegato ha posto la causa in decisione, senza concessione di termini per il deposito di memorie.
2. Osserva preliminarmente il Collegio che le parti hanno concluso concordemente affinchè il
Tribunale disponga l'affidamento condiviso del minore ed il suo collocamento presso la madre, con recepimento del regime di frequentazione già in atto in forza del decreto provvisorio emesso in data
31/10/2024 a seguito del deposito della CTU psicologica, di tal chè nulla osta all'accoglimento di tali domande.
pagina 3 di 6 3. Quanto al contributo per il mantenimento del minore , va evidenziato che il Persona_3 ricorrente, , ha chiesto una riduzione dell'onere contributivo posto a suo carico quale Parte_1
contributo per il mantenimento indiretto del minore, previsto in via provvisoria nella misura di e.
350,00 mensili oltre rivalutazione Istat, nella misura ritenuta di giustizia, con suddivisone delle spese straordinarie nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, a fronte della attuale ripartizione che prevede l'onere per il padre di farsi carico del 75% delle spese;
di converso, la resistente, CP_1
ha chiesto disporsi a carico del un onere contributivo di e. 350,00 mensili, con una
[...] Pt_1
diversa ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 75% a carico del ricorrente e del restante
35% a proprio carico;
occorre, quindi, analizzare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, dovendosi osservare che: a) il ricorrente lavora a tempo indeterminato presso Cooperativa Trasporti
Pratesi srcl;
dalla depositata in atti emerge che lo stesso ha percepito nell'anno 2022 un Pt_3
reddito annuale lordo di e. 31.659,00 pari, una volta detratti e. 6.198,00 a titolo Irpef ed e. 460,00 a titolo di addizionale regionale, a circa e. 25.001,00 annui netti, corrispondenti a circa e. 2.083,41 netti mensili;
il medesimo non sopporta alcuna spesa per soddisfare la propria esigenza abitativa, abitando in un immobile di proprietà; il predetto risulta, altresì, proprietario di un conto corrente presso la Banca
Monte dei Paschi di Siena con un saldo attivo al 31/03/2023 di e. 29.144,33 (v. doc. 9); quanto alla resistente, la stessa lavora nell'azienda agricola di famiglia Parte_2
nella quale riveste la qualifica di socia amministratrice con una quota di partecipazione del 38%; (tale
Azienda non risulta proprietaria di terreni ma esercita la propria attività agricola su fondi rustici acquisiti in affitto agrario- vedi mail doc 22); dalla DR 2023 depositata in atti emerge che la stessa ha percepito nell'anno 2022 un reddito annuale lordo di e. 10.000,00 come “compenso percepito da attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche (pag. 8 dichiarazione redditi 2023); la resistente, risulta altresì titolare di un conto con Banca Fideuram con saldo attivo al 31/12/2023 di e. 29,23 (v. doc. 8 allegato alla produzione documentale del 4/01/2025);
Tanto premesso preso atto del differenziale reddituale e patrimoniale sussistente tra le parti a favore del
, si ritiene congruo di dover porre a carico di l'onere di versare, entro il Parte_1 Parte_1
giorno 15 del mese a la somma di e. 250,00 mensili, oltre rivalutazione annuale secondo CP_1
i parametri ISTAT, con suddivisione delle spese straordinarie nella misura del 60% a carico del
[...]
e del restante 40% a carico della quanto all'Assegno Unico Universale ne va disposta la Pt_1 CP_1
sua attribuzione in via esclusiva alla madre in quanto genitore collocatario di prole minorenne.
pagina 4 di 6 4. Le spese di lite seguono il principio di soccombenza, di tal chè le stesse vanno compensate in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di affido, collocamento, regime di frequentazione genitori-figlio nonché della reciproca soccombenza sulla parte economica.
P.Q.M.
il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- dispone l'affidamento del minore (21/03/2015) ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocamento dello stesso presso l'abitazione materna;
- dispone che nella prima e terza settimana, il padre possa prendere il figlio il lunedì Parte_1
e il mercoledì dall'uscita di scuola fino alle 19,30, quando lo riporterà a casa della madre, nonché il venerdì, dall'uscita di scuola fino alle ore 20:00 della domenica, quando lo riporterà a casa della dalla madre;
nella seconda e quarta settimana, il padre potrà tenere con sé il figlio il martedì dall'uscita di scuola fino al giovedì mattina, con facoltà per i genitori di farsi aiutare nella gestione quotidiana del minore dai nonni o da altri professionisti, previo accordo;
- dispone che durante il periodo non scolastico (metà giugno – metà settembre) il minore possa trascorrere con il padre fino a 20 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- dispone che durante le vacanze natalizie il minore trascorra il 25 dicembre con un genitore ed il 26 dicembre con l'altro genitore, trascorrendo ad anni alterni il periodo 27 dicembre ore 10:00 - 31 dicembre ore 10:00 con un genitore ed il periodo 31 dicembre ore 10:00 al 5 gennaio ore 19:30, passando la notte del 5 gennaio e la giornata del 6 gennaio con un genitore, ad anni alterni;
- dispone che corrisponda, entro il giorno 15 del mese, a l'importo Parte_1 CP_1
di e. 250,00 a titolo di mantenimento ordinario del figlio , oltre rivalutazione annuale secondo i Per_1
parametri Istat;
- pone le spese straordinarie nella misura del 60% a carico di e del restante 40% a Parte_1
carico di le quali dovranno essere individuate e rimborsate secondo le Linee Guida del Parte_4
CNF del 2017;
- assegna l'Assegno Unico Universale in via esclusiva a CP_1
- dichiara la compensazione tra le parti delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio ______ su relazione della dott.ssa Monica Tarchi.
pagina 5 di 6
La Presidente
Dott.ssa Monica Tarchi
pagina 6 di 6