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Sentenza 9 luglio 2024
Sentenza 9 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/07/2024, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1804/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1804/2023
Oggi 9 luglio 2024, alle ore 12.15, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. STEFANINI AL;
Parte_1
per (già non in proprio ma quale procuratrice AR CP_2 della società l'Avv. BRUNELLA ROCCHI in sostituzione Controparte_3 dell'Avv. FRANCO ROBERTO per (già non in proprio ma quale procuratrice AR CP_2 della , nessuno compare Controparte_4
E' altresì presente ai fini della pratica forense dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate e nella specie
L'Avv. Stefanini insiste nel difetto di legittimazione passiva, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, della società in quanto non è stata fornita prova della Controparte_3 successione nel diritto controverso, con conseguente estromissione dal giudizio. In via meramente subordinata, si nega il consenso all'estromissione dell'alienante
[...] ex art. 111, comma III, c.p.c. Contesta la produzione documentale Controparte_4 dell'intervenuta. Nel merito, Voglia il Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la nullità del precetto notificato in data 28.04.2023 alla sig.ra su istanza di e per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_4 [...] in quanto mancante della contestuale e/o precedente notificazione del titolo AR esecutivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da liquidare in favore dei procuratori antistatari.
L'Avv. ROCCHI conclude come in atti e nella specie “richiamando e facendo propria tutta l'attività difensiva e processuale svolta per conto e nell'interesse della Società cedente e, ritenuto documentato e provato il proprio diritto di credito e la propria legittimazione, rinnova, per ogni utile effetto e conseguenza, le istanze tutte già proposte, sin dal deposito del ricorso per decreto
1 ingiuntivo, dal proprio dante causa e nell'interesse dell'originario titolare del diritto di credito oggetto di cessione e, relativamente al suo esercizio ed alla sua realizzazione, agisce per ottenere, in accoglimento di questa domanda e delle eccezioni pure sollevate, condanna della parte debitrice opponente al pagamento delle somme dovute, rigetto dell'opposizione e di ogni richiesta ivi avanzata. Devono, quindi, intendersi qui rinnovate le istanze, le domande e le eccezioni già formulate, avanzate e sollevate nell'interesse della parte creditrice cedente, negli atti depositati e nei documenti prodotti (ricorsi, atti, comparse e memorie difensive); ed anche tutte confermate devono ritenersi e considerarsi le deduzioni e gli argomenti di difesa spesi, senza rinuncia alcuna e con conferma di tutto quanto richiesto e dedotto, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, a tutela della situazione giuridica soggettiva per cui è azione e del diritto di credito fatto valere al fine di ottenere, in accoglimento di questa e delle altre domande, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero e comunque la condanna della parte debitrice al pagamento delle somme che all'esito del giudizio risulteranno dovute.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1804/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANINI AL e dell'Avv. NASEDDU MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in LUCCA-Viale Carlo Del Prete 719, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(già , con sede legale in Venezia Mestre, Via AR CP_2
Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-
VI n. , società con socio unico appartenente al P.IVA_1 Controparte_4
, non in proprio ma quale procuratrice di con Controparte_5 Controparte_4
sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia VI al n. con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
FRANCO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIBO
VALENTIA-PIAZZA DEL LAVORO 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
3 (già con sede legale in Venezia Mestre, via AR CP_2
Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - VI
, società con socio unico appartenente al P.IVA_1 Controparte_4 [...]
non in proprio ma quale procuratrice della società CP_5 Controparte_3
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
con il patrocinio dell'Avv. FRANCO ROBERTO, elettivamente domiciliato P.IVA_3
presso lo studio dello stesso in VIBO VALENTIA-PIAZZA DEL LAVORO 3, , giusta procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 28.4.2023, con cui la le aveva Controparte_4 intimato il pagamento della somma di €8.730,51, chiedendo di dichiararne la nullità. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che il suddetto pagamento era stato intimato in forza di un titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 90/2018 emesso dal Tribunale di Lucca il 24.1.2018 e munito di formula esecutiva il 1.2.2018, che non le era stato tuttavia mai notificato né prima dell'inizio dell'esecuzione, né contestualmente ad essa, non essendo peraltro inserito nel plico, contenente il solo atto di precetto, ritirato dall'attrice presso la CP_6
ex art. 140 c.p.c.
[...]
Si è costituita, in data 31.7.2023, (già , con sede AR CP_2
legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-VI n. società con socio unico P.IVA_1 [...]
appartenente al , non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_4 Controparte_5
con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice Controparte_4
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia VI al n. , P.IVA_2
4 deducendo che: la notifica, unitamente all'atto di precetto, del titolo esecutivo, recanti entrambi regolare timbro di congiunzione, era stata eseguita a mezzo del servizio postale e si era perfezionata per compiuta giacenza in data 9.3.2018; il debitore ingiunto che assuma di non aver avuto conoscenza dell'ingiunzione, in forza dell'irregolarità della notifica, deve avvalersi della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; nella fattispecie, si era definitivamente formato il giudicato, che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, non potendo essere veicolati con la presente azione fatti che, poiché antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione di opposizione al titolo.
Nella memoria istruttoria, l'opponente ha dedotto che la notifica effettuata nell'anno 2018 non era andata a buon fine, in quanto spedita in Loc. Segromigno- Via di Piaggiori 293, CP_6
ad un indirizzo diverso da quello di residenza, in Via di S. Antonio 80, evidenziando pertanto che era errata l'indicazione del messo notificatore che aveva attestato la temporanea assenza del destinatario;
ha dunque nuovamente evidenziato di non aver mai avuto conoscenza del titolo notificato.
La causa è stata istruita in via documentale.
In data 15.4.2024, si è costituita (già con sede AR CP_2
legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Venezia - VI , società con socio unico P.IVA_1 Controparte_4
appartenente al non in proprio ma quale procuratrice della società
[...] Controparte_5
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_3
Imprese di Treviso-Belluno n. , deducendo che aveva P.IVA_3 Controparte_3
concluso con il 21.7.2023 un contratto di cessione di crediti Controparte_4
pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e pubblicata in G.U. 22.7.2023, parte
II n. 86, in virtù del quale la Società ha acquistato, pro soluto ed in Controparte_3 CP_3
blocco una serie di rapporti, tra cui quello oggetto del presente giudizio. Ha dunque domandato
5 l'estromissione di “ , richiamando e facendo propria tutta l'attività Controparte_4 difensiva e processuale svolta per conto e nell'interesse della Società cedente.
All'udienza del 17.5.2024, l'opponente ha chiesto breve termine per dedurre circa la legittimazione dell'intervenuta.
Nelle memorie autorizzate, l'opponente ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'intervenuta, evidenziando l'assenza di valida prova della cessione del credito, poichè, dalla documentazione prodotta, non si comprenderebbe se la posizione dell'opponente si trova – o meno – tra i crediti ceduti in blocco, in quanto l'allegato A che dovrebbe contenere la lista dei crediti ceduti rimanda ad un successivo scambio di email, mentre l'allegato C contiene un elenco omissato di crediti ceduti che non consente di capire se quello oggetto del procedimento sia effettivamente incluso;
inoltre, anche dall'avviso di cessione pubblicato in GU non si rinvengono elementi utili a stabilire se il credito vantato nei confronti della sig.ra sia tra Parte_1
quelli asseritamente ceduti e non è inserito alcun link (come di prassi) ma viene dato atto che l'elenco dei crediti inclusi si trova “presso la sede legale della Società”, senza specificare se si fa riferimento alla società cedente o alla società cessionaria, e senza indicare alcun indirizzo fisico ove recarsi.
La società intervenuta, nella memoria autorizzata, ha rappresentato che la legittimazione di essa cessionaria deriva dall'applicazione dell'art. 1264 c.c., a mente del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, mentre la cessione del credito si perfeziona con l'accordo raggiunto tra cedente e cessionario, rapporto cui il debitore è estraneo, e non già con l'accettazione o con la notifica al debitore ceduto e comunque ha evidenziato elementi a sostegno dell'inclusione del credito nella cessione in blocco.
La causa è infine passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni di cui al verbale che precede.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta AR
(già , nella sua qualità di procuratrice di occorre CP_2 Controparte_3
CP_ preliminarmente evidenziare che il contratto di cessione tra ed Controparte_4
6 è stato allegato in atti e si è perfezionato il 21.7.2023, dunque in data Controparte_3
antecedente alla costituzione della medesima società (già AR
, ma quale procuratrice di nel presente giudizio, CP_2 Controparte_4
avvenuta il 31.7.2023. Alla data della costituzione, dunque, il credito, sulla base della stessa prospettazione dell'intervenuta, sarebbe già stato ceduto all'intervenuta e l'intervenuta avrebbe già dovuto costituirsi sin dall'inizio, in luogo dell'opposta ed in luogo di essa svolgere le relative difese istruttorie.
Ciò detto, l'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta non è formulata dall'opponente in termini di contestazione della cessione in blocco, rimettendosi in tal caso al cessionario l'onere di provare l'avvenuta stipulazione del contratto di cessione, bensì in termini di contestazione della inclusione dello specifico credito, ceduto e vantato nei confronti dell'opponente, nella cessione in blocco. Nella fattispecie, del resto il contratto di cessione è stato versato in atti e non
è in discussione che la cessione sia avvenuta.
Può ritenersi che tanto il contratto di cessione al punto 3, quanto l'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art 58 T.U.B. siano sufficiente circostanziati al fine indicare, senza dare adito ad incertezza alcuna i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (Cass. 5617/2020 e Cass. 24798/2020, Trib. Roma;
da ultimo Cass.
10200/21). Proprio perché si tratta di una cessione in blocco, ciò che occorre è l'indicazione di una categoria di crediti, dopodiché tutti quelli che vi rientrano risultano per ciò solo ceduti;
nella specie, è indicato che i crediti devono soddisfare cumulativamente i seguenti casi: “sono stati oggetto della cessione tutti i crediti che alla data del 1° maggio 2023 (o alla diversa data indicata nel relativo criterio) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione
(collettivamente, i "Crediti") : a) derivano da contratti di finanziamento denominati in Euro;
b) derivano da contratti di finanziamento regolati dalla legge itallana: c) derivano da contratti di finanziamento che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contributi da parte del governo o di amministrazioni pubbliche che comportano un diritto di rivendita, di proprieta' o altri privilegi a favore di tali amministrazioni pubbliche;
a) non sono vantati nei l confront1 al debitori coinvolti in procedure di sovraindebitamento o in procedure concorsuali: e) derivano da contratti di finanziamento che sono stati risolti o in base ai quali il diritto di dichiarare la
7 decadenza dal beneficio del termine e' stato fatto valere nei confronti dei relativi debitori ceduti;
f) sono inclusi nell'elenco depositato in data 18 luglio 2023 dal Cedente presso il notaio
(Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Persona_2
Firenze, Pistoia e Prato, con studio in Via Masaccio n.187 - 50132 Firenze) disponibile presso sede legale della Societa'”
Non è tuttavia versato in atti l'elenco, depositato presso il Notaio e la sede della società, Per_3
che peraltro non è individuabile sulla base della documentazione depositata né è stata precisata dall'intervenuta nella memoria in atti, di talché non possibile ritenere che tale requisito, richiesto in via cumulativa, sia comprovato in questo giudizio;
non risulta dunque possibile ritenere comprovata la cessione del credito oggetto del giudizio dalla comparente opposta all'intervenuta e pertanto si accoglie l'eccezione di parte opponente.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In diritto, si osserva che l'opposizione all'esecuzione è finalizzata ex art. 615 c.p.c. a contestare la titolarità del diritto del creditore istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), in relazione al titolo esecutivo che è stato azionato, mentre l'opposizione agli atti esecutivi è diretta, ex art. 617, comma 1, c.p.c. a contestare l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto ed art. 617, comma 2, c.p.c. i vizi formali di istanze, ordinanze o decreti emessi nel corso dell'esecuzione. In ogni caso, non si può, in seno alla procedura di opposizione all'esecuzione, contestare l'an ed il quantum della pretesa azionata, censurando il merito della statuizione sulla base della quale il titolo è stato emesso;
difatti, tali censure nel merito debbono essere fatte valere nelle opportune sedi, quali l'impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva o l'opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale contesto normativo, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. “se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”. Pertanto, il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto (ex aliis C. Cass., sez. VI, ord. 1096/2021).
Allorquando si contesti che la notificazione del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, correttamente come nella fattispecie il rimedio processuale tipico è
8 rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (vedasi ex aliis Cass.
24812/2005); non si rientra, come affermato dall'opposto, nella fattispecie dell'art. 650 c.p.c., non essendo invero invocato il rimedio diretto a contestare l'an ed il quantum della pretesa azionata con il titolo esecutivo, ancorché tardivamente ed in ragione della mancata od irregolare notifica che comporta la remissione in termini dell'opponente, bensì è correttamente esperito il rimedio dell'opposizione a precetto, contestandosi di contro la regolarità formale dell'esecuzione intrapresa.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti risulta che:
-l'atto di precetto da cui origina il presente giudizio di opposizione è stato notificato a presso la residenza, indicata in Capannori (LU), Loc. San Colombano, Via Di Parte_1
Sant'Antonio 80, mediante deposito presso la casa Comunale di ex art. 140 c.p.c. in CP_6
data 19.4.2023;
- l'opposta non contesta che il plico notificato, come sostenuto dall'opponente, contenesse esclusivamente l'atto di precetto per complessivi €8.730,51 e non anche il decreto ingiuntivo da cui l'intimazione è originata;
- il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 90/2018 emesso dal Tribunale di
Lucca il 24.1.2018 e munito di formula esecutiva il 1.2.2018, risulta notificato a mezzo del servizio postale unitamente ad atto di precetto, cui non ha fatto seguito l'avvio dell'esecuzione, a presso la residenza indicata in Capannori (LU), Loc. Segromigno, Via Parte_1
Piaggiori 293; la cartolina, nel riquadro della mancata consegna del plico a domicilio, reca compilati i campi data “26.02.2018” e temporanea assenza del destinatario con indicazione di
“mancanza”;
- dal certificato storico di residenza prodotto in atti dall'opponente risulta tuttavia che, a far data dal 27.2.2013 che fino a tale data era residente in [...]
293, aveva trasferito la residenza in Capannori (LU), Loc. San Colombano, Via Di Sant'Antonio
80;
- pertanto, dalla certificazione anagrafica risulta che alla data del 26.02.2018, costei non aveva più la residenza in Via di Piaggiori 293.
9 Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 02/09/2022, n.25885), “la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede;
l'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione
"l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, né compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta. La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche”.
Le risultanze anagrafiche attestano la nullità della notifica del titolo esecutivo effettuata nell'anno
2018 e conseguentemente rendono invalida anche la successiva notifica del precetto, da cui origina il presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri tra i minimi ed i medi per tutte le fasi, tenuto conto della ridotta attività difensiva conseguente alla contestazione di un unico assorbente motivo di opposizione e dell'istruttoria solo documentale, nonché dell'ulteriore attività difensiva derivante dalla costituzione in giudizio dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto notificato il 28.4.2023;
10 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di (già AR CP_2
, non in proprio ma quale procuratrice di
[...] Controparte_3
3) condanna (già , non in proprio ma quale AR CP_2
procuratrice di a rimborsare a le spese di lite, Controparte_4 Parte_1 che liquida in €2.500, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, contributo unificato e bollo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.38
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
11
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1804/2023
Oggi 9 luglio 2024, alle ore 12.15, innanzi al Giudice, dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, sono comparsi: per l'Avv. STEFANINI AL;
Parte_1
per (già non in proprio ma quale procuratrice AR CP_2 della società l'Avv. BRUNELLA ROCCHI in sostituzione Controparte_3 dell'Avv. FRANCO ROBERTO per (già non in proprio ma quale procuratrice AR CP_2 della , nessuno compare Controparte_4
E' altresì presente ai fini della pratica forense dott.ssa Persona_1
I procuratori delle parti si riportano alle rispettive note riepilogative e conclusive ed alle conclusioni già rassegnate e nella specie
L'Avv. Stefanini insiste nel difetto di legittimazione passiva, sia dal punto di vista sostanziale che processuale, della società in quanto non è stata fornita prova della Controparte_3 successione nel diritto controverso, con conseguente estromissione dal giudizio. In via meramente subordinata, si nega il consenso all'estromissione dell'alienante
[...] ex art. 111, comma III, c.p.c. Contesta la produzione documentale Controparte_4 dell'intervenuta. Nel merito, Voglia il Tribunale di Lucca, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, dichiarare la nullità del precetto notificato in data 28.04.2023 alla sig.ra su istanza di e per essa, quale mandataria, Parte_1 Controparte_4 [...] in quanto mancante della contestuale e/o precedente notificazione del titolo AR esecutivo. Il tutto con vittoria di spese ed onorari, oltre oneri di legge, da liquidare in favore dei procuratori antistatari.
L'Avv. ROCCHI conclude come in atti e nella specie “richiamando e facendo propria tutta l'attività difensiva e processuale svolta per conto e nell'interesse della Società cedente e, ritenuto documentato e provato il proprio diritto di credito e la propria legittimazione, rinnova, per ogni utile effetto e conseguenza, le istanze tutte già proposte, sin dal deposito del ricorso per decreto
1 ingiuntivo, dal proprio dante causa e nell'interesse dell'originario titolare del diritto di credito oggetto di cessione e, relativamente al suo esercizio ed alla sua realizzazione, agisce per ottenere, in accoglimento di questa domanda e delle eccezioni pure sollevate, condanna della parte debitrice opponente al pagamento delle somme dovute, rigetto dell'opposizione e di ogni richiesta ivi avanzata. Devono, quindi, intendersi qui rinnovate le istanze, le domande e le eccezioni già formulate, avanzate e sollevate nell'interesse della parte creditrice cedente, negli atti depositati e nei documenti prodotti (ricorsi, atti, comparse e memorie difensive); ed anche tutte confermate devono ritenersi e considerarsi le deduzioni e gli argomenti di difesa spesi, senza rinuncia alcuna e con conferma di tutto quanto richiesto e dedotto, sin dal ricorso per decreto ingiuntivo, a tutela della situazione giuridica soggettiva per cui è azione e del diritto di credito fatto valere al fine di ottenere, in accoglimento di questa e delle altre domande, la conferma del decreto ingiuntivo opposto ovvero e comunque la condanna della parte debitrice al pagamento delle somme che all'esito del giudizio risulteranno dovute.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza, dandone lettura.
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Giulia D'Ettore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1804/2023 tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
STEFANINI AL e dell'Avv. NASEDDU MAURIZIO, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in LUCCA-Viale Carlo Del Prete 719, giusta procura in calce all'atto introduttivo
OPPONENTE
e
(già , con sede legale in Venezia Mestre, Via AR CP_2
Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-
VI n. , società con socio unico appartenente al P.IVA_1 Controparte_4
, non in proprio ma quale procuratrice di con Controparte_5 Controparte_4
sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Venezia VI al n. con il patrocinio dell'Avv. P.IVA_2
FRANCO ROBERTO, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in VIBO
VALENTIA-PIAZZA DEL LAVORO 3, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTO
3 (già con sede legale in Venezia Mestre, via AR CP_2
Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Venezia - VI
, società con socio unico appartenente al P.IVA_1 Controparte_4 [...]
non in proprio ma quale procuratrice della società CP_5 Controparte_3
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
con il patrocinio dell'Avv. FRANCO ROBERTO, elettivamente domiciliato P.IVA_3
presso lo studio dello stesso in VIBO VALENTIA-PIAZZA DEL LAVORO 3, , giusta procura in calce all'atto di intervento
INTERVENUTO
Oggetto: opposizione agli atti esecutivi
CONCLUSIONI
Come da verbale che precede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto notificatole in data 28.4.2023, con cui la le aveva Controparte_4 intimato il pagamento della somma di €8.730,51, chiedendo di dichiararne la nullità. A sostegno dell'opposizione, ha dedotto che il suddetto pagamento era stato intimato in forza di un titolo, rappresentato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 90/2018 emesso dal Tribunale di Lucca il 24.1.2018 e munito di formula esecutiva il 1.2.2018, che non le era stato tuttavia mai notificato né prima dell'inizio dell'esecuzione, né contestualmente ad essa, non essendo peraltro inserito nel plico, contenente il solo atto di precetto, ritirato dall'attrice presso la CP_6
ex art. 140 c.p.c.
[...]
Si è costituita, in data 31.7.2023, (già , con sede AR CP_2
legale in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-VI n. società con socio unico P.IVA_1 [...]
appartenente al , non in proprio ma quale procuratrice di Controparte_4 Controparte_5
con sede legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice Controparte_4
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia VI al n. , P.IVA_2
4 deducendo che: la notifica, unitamente all'atto di precetto, del titolo esecutivo, recanti entrambi regolare timbro di congiunzione, era stata eseguita a mezzo del servizio postale e si era perfezionata per compiuta giacenza in data 9.3.2018; il debitore ingiunto che assuma di non aver avuto conoscenza dell'ingiunzione, in forza dell'irregolarità della notifica, deve avvalersi della facoltà di proporre opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.; nella fattispecie, si era definitivamente formato il giudicato, che copre non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione, non potendo essere veicolati con la presente azione fatti che, poiché antecedenti alla formazione del titolo giudiziale, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione di opposizione al titolo.
Nella memoria istruttoria, l'opponente ha dedotto che la notifica effettuata nell'anno 2018 non era andata a buon fine, in quanto spedita in Loc. Segromigno- Via di Piaggiori 293, CP_6
ad un indirizzo diverso da quello di residenza, in Via di S. Antonio 80, evidenziando pertanto che era errata l'indicazione del messo notificatore che aveva attestato la temporanea assenza del destinatario;
ha dunque nuovamente evidenziato di non aver mai avuto conoscenza del titolo notificato.
La causa è stata istruita in via documentale.
In data 15.4.2024, si è costituita (già con sede AR CP_2
legale in Venezia Mestre, via Terraglio n. 63, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro
Imprese di Venezia - VI , società con socio unico P.IVA_1 Controparte_4
appartenente al non in proprio ma quale procuratrice della società
[...] Controparte_5
codice fiscale, P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Controparte_3
Imprese di Treviso-Belluno n. , deducendo che aveva P.IVA_3 Controparte_3
concluso con il 21.7.2023 un contratto di cessione di crediti Controparte_4
pecuniari individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e pubblicata in G.U. 22.7.2023, parte
II n. 86, in virtù del quale la Società ha acquistato, pro soluto ed in Controparte_3 CP_3
blocco una serie di rapporti, tra cui quello oggetto del presente giudizio. Ha dunque domandato
5 l'estromissione di “ , richiamando e facendo propria tutta l'attività Controparte_4 difensiva e processuale svolta per conto e nell'interesse della Società cedente.
All'udienza del 17.5.2024, l'opponente ha chiesto breve termine per dedurre circa la legittimazione dell'intervenuta.
Nelle memorie autorizzate, l'opponente ha ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'intervenuta, evidenziando l'assenza di valida prova della cessione del credito, poichè, dalla documentazione prodotta, non si comprenderebbe se la posizione dell'opponente si trova – o meno – tra i crediti ceduti in blocco, in quanto l'allegato A che dovrebbe contenere la lista dei crediti ceduti rimanda ad un successivo scambio di email, mentre l'allegato C contiene un elenco omissato di crediti ceduti che non consente di capire se quello oggetto del procedimento sia effettivamente incluso;
inoltre, anche dall'avviso di cessione pubblicato in GU non si rinvengono elementi utili a stabilire se il credito vantato nei confronti della sig.ra sia tra Parte_1
quelli asseritamente ceduti e non è inserito alcun link (come di prassi) ma viene dato atto che l'elenco dei crediti inclusi si trova “presso la sede legale della Società”, senza specificare se si fa riferimento alla società cedente o alla società cessionaria, e senza indicare alcun indirizzo fisico ove recarsi.
La società intervenuta, nella memoria autorizzata, ha rappresentato che la legittimazione di essa cessionaria deriva dall'applicazione dell'art. 1264 c.c., a mente del quale la cessione ha effetto nei confronti del debitore ceduto quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata, mentre la cessione del credito si perfeziona con l'accordo raggiunto tra cedente e cessionario, rapporto cui il debitore è estraneo, e non già con l'accettazione o con la notifica al debitore ceduto e comunque ha evidenziato elementi a sostegno dell'inclusione del credito nella cessione in blocco.
La causa è infine passata in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni di cui al verbale che precede.
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Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta AR
(già , nella sua qualità di procuratrice di occorre CP_2 Controparte_3
CP_ preliminarmente evidenziare che il contratto di cessione tra ed Controparte_4
6 è stato allegato in atti e si è perfezionato il 21.7.2023, dunque in data Controparte_3
antecedente alla costituzione della medesima società (già AR
, ma quale procuratrice di nel presente giudizio, CP_2 Controparte_4
avvenuta il 31.7.2023. Alla data della costituzione, dunque, il credito, sulla base della stessa prospettazione dell'intervenuta, sarebbe già stato ceduto all'intervenuta e l'intervenuta avrebbe già dovuto costituirsi sin dall'inizio, in luogo dell'opposta ed in luogo di essa svolgere le relative difese istruttorie.
Ciò detto, l'eccezione di difetto di legittimazione dell'intervenuta non è formulata dall'opponente in termini di contestazione della cessione in blocco, rimettendosi in tal caso al cessionario l'onere di provare l'avvenuta stipulazione del contratto di cessione, bensì in termini di contestazione della inclusione dello specifico credito, ceduto e vantato nei confronti dell'opponente, nella cessione in blocco. Nella fattispecie, del resto il contratto di cessione è stato versato in atti e non
è in discussione che la cessione sia avvenuta.
Può ritenersi che tanto il contratto di cessione al punto 3, quanto l'avviso in Gazzetta Ufficiale ex art 58 T.U.B. siano sufficiente circostanziati al fine indicare, senza dare adito ad incertezza alcuna i requisiti e gli elementi comuni necessari ad individuare i crediti inclusi od esclusi dall'ambito della cessione (Cass. 5617/2020 e Cass. 24798/2020, Trib. Roma;
da ultimo Cass.
10200/21). Proprio perché si tratta di una cessione in blocco, ciò che occorre è l'indicazione di una categoria di crediti, dopodiché tutti quelli che vi rientrano risultano per ciò solo ceduti;
nella specie, è indicato che i crediti devono soddisfare cumulativamente i seguenti casi: “sono stati oggetto della cessione tutti i crediti che alla data del 1° maggio 2023 (o alla diversa data indicata nel relativo criterio) soddisfacevano cumulativamente i seguenti criteri di selezione
(collettivamente, i "Crediti") : a) derivano da contratti di finanziamento denominati in Euro;
b) derivano da contratti di finanziamento regolati dalla legge itallana: c) derivano da contratti di finanziamento che non sono stati stipulati sulla base di agevolazioni o contributi da parte del governo o di amministrazioni pubbliche che comportano un diritto di rivendita, di proprieta' o altri privilegi a favore di tali amministrazioni pubbliche;
a) non sono vantati nei l confront1 al debitori coinvolti in procedure di sovraindebitamento o in procedure concorsuali: e) derivano da contratti di finanziamento che sono stati risolti o in base ai quali il diritto di dichiarare la
7 decadenza dal beneficio del termine e' stato fatto valere nei confronti dei relativi debitori ceduti;
f) sono inclusi nell'elenco depositato in data 18 luglio 2023 dal Cedente presso il notaio
(Notaio in Firenze, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Persona_2
Firenze, Pistoia e Prato, con studio in Via Masaccio n.187 - 50132 Firenze) disponibile presso sede legale della Societa'”
Non è tuttavia versato in atti l'elenco, depositato presso il Notaio e la sede della società, Per_3
che peraltro non è individuabile sulla base della documentazione depositata né è stata precisata dall'intervenuta nella memoria in atti, di talché non possibile ritenere che tale requisito, richiesto in via cumulativa, sia comprovato in questo giudizio;
non risulta dunque possibile ritenere comprovata la cessione del credito oggetto del giudizio dalla comparente opposta all'intervenuta e pertanto si accoglie l'eccezione di parte opponente.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In diritto, si osserva che l'opposizione all'esecuzione è finalizzata ex art. 615 c.p.c. a contestare la titolarità del diritto del creditore istante a promuovere l'esecuzione (an dell'esecuzione), in relazione al titolo esecutivo che è stato azionato, mentre l'opposizione agli atti esecutivi è diretta, ex art. 617, comma 1, c.p.c. a contestare l'irregolarità formale del titolo e/o del precetto ed art. 617, comma 2, c.p.c. i vizi formali di istanze, ordinanze o decreti emessi nel corso dell'esecuzione. In ogni caso, non si può, in seno alla procedura di opposizione all'esecuzione, contestare l'an ed il quantum della pretesa azionata, censurando il merito della statuizione sulla base della quale il titolo è stato emesso;
difatti, tali censure nel merito debbono essere fatte valere nelle opportune sedi, quali l'impugnazione della sentenza provvisoriamente esecutiva o l'opposizione a decreto ingiuntivo.
In tale contesto normativo, ai sensi dell'art. 479 c.p.c. “se la legge non dispone altrimenti,
l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in copia attestata conforme all'originale e del precetto”. Pertanto, il processo esecutivo è viziato da invalidità formale qualora sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto (ex aliis C. Cass., sez. VI, ord. 1096/2021).
Allorquando si contesti che la notificazione del precetto non è stata preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo, correttamente come nella fattispecie il rimedio processuale tipico è
8 rappresentato dall'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (vedasi ex aliis Cass.
24812/2005); non si rientra, come affermato dall'opposto, nella fattispecie dell'art. 650 c.p.c., non essendo invero invocato il rimedio diretto a contestare l'an ed il quantum della pretesa azionata con il titolo esecutivo, ancorché tardivamente ed in ragione della mancata od irregolare notifica che comporta la remissione in termini dell'opponente, bensì è correttamente esperito il rimedio dell'opposizione a precetto, contestandosi di contro la regolarità formale dell'esecuzione intrapresa.
Nella fattispecie, dalla documentazione in atti risulta che:
-l'atto di precetto da cui origina il presente giudizio di opposizione è stato notificato a presso la residenza, indicata in Capannori (LU), Loc. San Colombano, Via Di Parte_1
Sant'Antonio 80, mediante deposito presso la casa Comunale di ex art. 140 c.p.c. in CP_6
data 19.4.2023;
- l'opposta non contesta che il plico notificato, come sostenuto dall'opponente, contenesse esclusivamente l'atto di precetto per complessivi €8.730,51 e non anche il decreto ingiuntivo da cui l'intimazione è originata;
- il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, n. 90/2018 emesso dal Tribunale di
Lucca il 24.1.2018 e munito di formula esecutiva il 1.2.2018, risulta notificato a mezzo del servizio postale unitamente ad atto di precetto, cui non ha fatto seguito l'avvio dell'esecuzione, a presso la residenza indicata in Capannori (LU), Loc. Segromigno, Via Parte_1
Piaggiori 293; la cartolina, nel riquadro della mancata consegna del plico a domicilio, reca compilati i campi data “26.02.2018” e temporanea assenza del destinatario con indicazione di
“mancanza”;
- dal certificato storico di residenza prodotto in atti dall'opponente risulta tuttavia che, a far data dal 27.2.2013 che fino a tale data era residente in [...]
293, aveva trasferito la residenza in Capannori (LU), Loc. San Colombano, Via Di Sant'Antonio
80;
- pertanto, dalla certificazione anagrafica risulta che alla data del 26.02.2018, costei non aveva più la residenza in Via di Piaggiori 293.
9 Come affermato dalla Corte di Cassazione (Cass., sez. III, 02/09/2022, n.25885), “la dichiarazione con cui l'ufficiale giudiziario (o l'ufficiale postale, nel caso di notifica per mezzo del servizio postale) dichiara di non aver trovato nessuno all'indirizzo indicato dal mittente non postula alcun accertamento sull'effettiva residenza del destinatario, né costituisce un'attestazione dotata di pubblica fede;
l'ufficiale postale, infatti, quando annota nella relazione di notificazione
"l'assenza" del destinatario non compie certo ricerche anagrafiche, né compie indagini di altro tipo. Il postino legge un nome su una cassetta postale, e se corrisponde a quello del destinatario dell'atto, immette quest'ultimo nella cassetta. Si tratta di nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, sicché pretendere che per effetto di tali semplici gesti il postino abbia attribuito pubblica fede alla circostanza della coincidenza tra residenza effettiva del destinatario e indirizzo indicato dal mittente è affermazione non solo assai lontana dalla realtà delle cose, ma anche giuridicamente scorretta. La circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce "una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto", superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche”.
Le risultanze anagrafiche attestano la nullità della notifica del titolo esecutivo effettuata nell'anno
2018 e conseguentemente rendono invalida anche la successiva notifica del precetto, da cui origina il presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri tra i minimi ed i medi per tutte le fasi, tenuto conto della ridotta attività difensiva conseguente alla contestazione di un unico assorbente motivo di opposizione e dell'istruttoria solo documentale, nonché dell'ulteriore attività difensiva derivante dalla costituzione in giudizio dell'intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del precetto notificato il 28.4.2023;
10 2) dichiara il difetto di legittimazione passiva di (già AR CP_2
, non in proprio ma quale procuratrice di
[...] Controparte_3
3) condanna (già , non in proprio ma quale AR CP_2
procuratrice di a rimborsare a le spese di lite, Controparte_4 Parte_1 che liquida in €2.500, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge, contributo unificato e bollo da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Verbale chiuso alle ore 12.38
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore
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