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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 3166/2025 V.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa IA LD Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa ES IL Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3166 /2025 V.G. introdotto congiuntamente da nato a [...] il [...] (c.f.: ), residente a [...]C.F._1
Montecassiano (MC) Villa Mattei n. 16, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisabetta Smigliani e dall'Avv.
RE RO;
e nata ad [...] il [...] (C.F. ), residente Parte_2 C.F._2 in Osimo (AN), via Andrea Vici n. 5/F, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Criscuoli
e con l'intervento del pubblico ministero in sede.
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI: “che la S.V. Ill.ma voglia designare, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 3° comma, il Giudice Relatore il quale, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, vorrà rimettere la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza accolga le seguenti conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito OMOLOGARE le seguenti nuove condizioni inerenti all'assegno di mantenimento e alle spese straordinarie, in modifica parziale della sentenza del Tribunale di Ancona n. 91/2018 pubbl. il 18/01/2018, R.G.
6622/2017:
pagina 1 di 3 1) Il sig. si impegna a versare, entro il giorno 28 di ogni mese, direttamente alle figlie a titolo di contributo al Parte_1
Per_ mantenimento delle stesse, la somma complessiva di € 250 mensili, di cui euro 125,00 mensili per la figlia mediante bonifico sul suo conto corrente IBAN [...] ed euro 125,00 mensili per la figlia Per_2 mediante bonifico sul suo conto corrente IBAN [...]; l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento avrà efficacia fino a che il rapporto di lavoro delle figlie non si trasformi in contratto di lavoro a tempo indeterminato e, comunque, fino al mese di dicembre 2028, incluso. Una volta che il contratto di lavoro diverrà a tempo indeterminato, per entrambe le figlie o per una soltanto di esse, cesserà automaticamente e definitivamente a carico del Sig.
l'obbligo di versare l'assegno di mantenimento nei confronti delle figlie o di una soltanto di esse;
tale obbligo cesserà, Pt_1 comunque, per entrambe le figlie, a far data dal 01 gennaio 2029.
2) a partire dalla data di omologazione delle nuove condizioni e sino al mese di dicembre 2028 o sino a quando il rapporto di lavoro delle figlie non si trasformi in contratto di lavoro a tempo indeterminato, se in data anteriore al dicembre 2028, le spese straordinarie saranno rimborsate dal sig. in ragione del 50% direttamente alle figlie e, relativamente alle spese mediche Pt_1 straordinarie, esse saranno regolate secondo quanto previsto dal “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” adottato in data 10 luglio 2024 in occasione della Conferenza distrettuale sulla riforma “Cartabia” in materia di famiglia;
una volta che il contratto di lavoro diverrà a tempo indeterminato, per entrambe le figlie o per una sola di esse, cesserà automaticamente e definitivamente l'obbligo a carico del Sig. di contribuire alle spese straordinarie nei confronti delle figlie o di una soltanto di esse, obbligo che comunque cesserà per Pt_1 entrambe le figlie a partire dal 01 gennaio 2029.
3) Relativamente alle spese mediche straordinarie già sostenute negli anni 2024 e 2025 sino ad oggi dalla sig.ra che Pt_2 ammontano in totale ad € 3.029,89, secondo il conteggio fornito dalla stessa sig.ra le parti stabiliscono e concordano Pt_2 che, nonostante le stesse non siano state previamente concordate con il sig. quest'ultimo provvederà, comunque, a Pt_1 rimborsare alla sig.ra il 50% di tali spese e, cioè, € 1.515,00 con n. 5 rate mensili tramite bonifici bancari di € Pt_2
303,00 ciascuno a partire dal mese successivo alla omologazione delle nuove condizioni
4) Per tutto quanto non espressamente oggetto di modifica, vale per il futuro quanto già concordato e stabilito nella sentenza del Tribunale di Ancona n. 91/2018 pubbl. il 18/01/2018, R.G. 6622/2017
5) Compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, ed si sono rivolti a questo Parte_1 Parte_2
Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 91/2018 emessa da questo Tribunale il 18.01.2018.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero il quale ha espresso parere favorevole all' accoglimento del ricorso.
Visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., ultimo comma, il Giudice relatore ha riferito direttamente in camera di consiglio. pagina 2 di 3 La domanda è fondata e merita di essere accolta.
I ricorrenti hanno concordemente chiesto di ridurre il contributo al mantenimento a carico del sig. Pt_1
Per_ n favore delle figlie ed prevedendo un importo di € 125,00 per ciascuna – in luogo di €
[...] Per_2
275,00 – da versare direttamente sui conti correnti a loro intestati.
Il contributo concordato appare proporzionato alle attuali condizioni economiche delle parti e risulta coerente con la situazione delle figlie, che, pur avendo raggiunto la maggiore età ed intrapreso attività lavorative, non sono ancora del tutto stabilmente autosufficienti, sicché permane l'esigenza di un sostegno, seppur in misura ridotta, per accompagnarle verso la completa indipendenza economica.
Parimenti, la nuova regolamentazione delle spese straordinarie – calibrata sul periodo transitorio e conforme al protocollo in materia – risulta equilibrata e rispettosa dell'interesse delle figlie, nonché adeguata rispetto alle condizioni patrimoniali delle parti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Spese di lite compensate, così come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 1° ottobre 2025.
Si comunichi.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
ES IL IA LD
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