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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/10/2025, n. 3831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3831 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2678/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via P.pe di Belmonte, 90 presso lo studio dell'Avv.
IT AD, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via P.pe di Scordia, 3, presso lo studio dell'Avv.
MA PA CO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 02/10/2025 .
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 02/10/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2723/2023 dei 30/05-06/06/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la ricorrente e Parte_1 il signor il giorno 11 febbraio 2009, atto iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Palermo dell'anno 2009 al n. 2 P.I S. Vol. 2465;
- affidare ad entrambi i genitori e quanto al regime di frequentazione Persona_1 stabilire , in considerazione dell'età di che il padre possa incontrarlo Persona_1 liberamente, compatibilmente con la disponibilità del figlio e le esigenze di vita ordinata dello stesso;
-disporre a carico del signor quale contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2 un assegno di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie oltre il 50% alle spese straordinarie nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile del Comune di
Palermo affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge
898/1970.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 11/02/2009, da , nata a [...] in data [...] e da , nato Parte_1 Parte_2
a PALERMO in data 06/07/1972, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
2, parte I, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 2678/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Palermo, via P.pe di Belmonte, 90 presso lo studio dell'Avv.
IT AD, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Palermo, via P.pe di Scordia, 3, presso lo studio dell'Avv.
MA PA CO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi ricorso e verbale dell'udienza del 02/10/2025 .
Conclusioni del P.M.: Non conclude, apponendo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che all'udienza del 02/10/2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio secondo il rito congiunto, ed, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione;
• la separazione giudiziale tra le parti è stata pronunciata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2723/2023 dei 30/05-06/06/2023, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, ovvero:
“- dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra la ricorrente e Parte_1 il signor il giorno 11 febbraio 2009, atto iscritto nel registro degli atti di Parte_2 matrimonio del Comune di Palermo dell'anno 2009 al n. 2 P.I S. Vol. 2465;
- affidare ad entrambi i genitori e quanto al regime di frequentazione Persona_1 stabilire , in considerazione dell'età di che il padre possa incontrarlo Persona_1 liberamente, compatibilmente con la disponibilità del figlio e le esigenze di vita ordinata dello stesso;
-disporre a carico del signor quale contributo al mantenimento del figlio minore Pt_2 un assegno di € 200,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie oltre il 50% alle spese straordinarie nella accezione e secondo le modalità indicate nel Protocollo sulle spese straordinarie approvato in data 2 luglio 2019;
- disporre la trasmissione della sentenza all'Ufficio dello Stato civile del Comune di
Palermo affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi degli artt. 3 e 10 della legge
898/1970.”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PALERMO, in data 11/02/2009, da , nata a [...] in data [...] e da , nato Parte_1 Parte_2
a PALERMO in data 06/07/1972, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
2, parte I, serie A, dell'anno 2009, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre
2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, il
6/10/2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Pre- sidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizio- ni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Mini- stro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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