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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 566/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila , in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra
, elettivamente domiciliata in Montesilvano, Via Adige n. Parte_1
21, presso e nello Studio dell'Avv. Alberto Faccini che, giusta procura in atti, la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Manuela Na- tale appellante e
, elettiva- Controparte_1
mente domiciliato in Cappelle Sul Tavo (PE), alla Via Umberto I, 16, presso lo studio dell'avv. Patrizia Amico dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata con atto separato in calce alla comparsa di risposta in ap- pello appellato e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 704/2024 del Tribunale di Pescara
(pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 15 maggio 2024, notificata in data
20 maggio 2024),avente ad oggetto danno da cose in custodia CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila in acco- glimento del presente atto di appello riformare la sentenza n. 704/2024 del
Tribunale di Pescara (pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 15 maggio
2024 e notificata in data 20 maggio 2024 a mezzo pec dall'Avv. Patrizia
Amico agli Avv.ti Alberto Faccini e Manuela Natale) emessa nel procedimen- to n. 2885/2021 RG Tribunale di Pescara, limitatamente ai capi impugnati con il presente atto e, per l'effetto, accogliere la domanda giudiziale proposta dalla
IG.ra in primo grado e pertanto: accertata e dichiarata la esclu- Parte_1
siva responsabilità della nella Controparte_1
causazione del sinistro per cui è causa, condannare il IG. già CP_1
titolare della ditta , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale dei danni procurati all'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, pre- senti e futuri, biologici, nessuno escluso o eccettuato, nonché al rimborso del- le spese sostenute a causa del fatto dedotto in giudizio, e così al pagamento in favore della medesima ricorrente della somma allo scopo ritenuta equa in ra- gione delle poste risarcitorie evidenziate nella soprastante illustrazione in punto di diritto, che si indica in € 11.905,47 (ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche in ordine alle risultanze della espletanda
C.T.U.), con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché con- danna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc per mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita".
Per parte appellata e appellante incidentale: “Voglia la Ecc.ma Corte di Ap- pello di L'Aquila, contrariis reiectis,
In via principale,
2 a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_2
premessa, con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio;
b) in accoglimento dell'appello incidentale così come formulato in premessa
e per i motivi ivi dedotti, in parziale riforma della sentenza impugnata, con- dannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi del primo grado del giudizio, con conferma della sentenza gravata per quanto non impugnato;
In via subordinata,
a) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in accogli- mento dell'appello incidentale condizionato formulato in premessa e per i motivi ivi dedotti, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno appellato, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda proposta in primo grado dall'appellante principale.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 704/2024 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_3 [...]
in conseguenza di una caduta da una sedia verifica- Parte_4 tasi nel locale ”, compensando le spese tra le Controparte_1
parti.
2.L'attrice aveva esposto che:
- in data 16 giugno 2020 alle ore 17:55 circa si recava presso la gelateria di
Via Inghilterra in Montesilvano
- dopo aver scelto ed acquistato il gelato, insieme alle sue conoscenti, si avva- leva di uno dei tavoli di plastica, muniti di sedie di plastica del tipo “da giar- dino”, presenti nell'area antistante la gelateria;
3 - a seguito della improvvisa rottura della gamba destra della sedia in plastica sulla quale si era accomodata per la consumazione di un gelato, cadeva a ter- ra;
nella caduta ella sporgeva istintivamente, al fine di ridurre l'urto, proprio il braccio destro, corrispondente alla gamba (destra) della sedia che si era rotta;
-riportava, pertanto, una frattura del polso destro e, da consulenza tecnica di parte, il danno biologico veniva quantificato in misura non inferiore al 6%;
- riteneva che l'occorso fosse da ascrivere alla responsabilità della
[...]
” e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, Parte_5 complessivamente quantificati in € 11.905,47.
La gelateria convenuta, nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di legittima- zione passiva, affermando che l'attività della gelateria presso i locali di Via
Inghilterra in Montesilvano, contraddistinta dall'insegna Controparte_1
, sarebbe stata esercitata dalla dal 16.03.2018 e, quindi, da
[...] CP_2
prima della verificazione del sinistro per cui è causa.
Nel merito, sosteneva che la IG.ra avrebbe preso una sedia da un cu- Pt_1 mulo di sedie di proprietà di un'altra attività presente nello stesso complesso immobiliare.
3.Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, esperita mediante le prove testimoniali e l'interrogatorio dell'attrice, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, concludeva ritenendo non provata la relazione di custodia tra la se- dia e la convenuta. CP_1
Riteneva, inoltre, che il nesso causale tra la sedia e la caduta fosse stato inter- rotto, ricorrendo una fattispecie di caso fortuito incidentale.
Compensava le spese di lite ritenendo sussistenti “giusti motivi”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando due mo- Parte_1 tivi, uno sull' “an debeatur”, l'altro sul “quantum debeatur”, che possono es- sere così compendiati:
4 4.1. Con il primo motivo di doglianza, contesta la sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc da parte del Tribunale di Pesca- ra”.
Contesta l'appellante, in primo luogo, la valutazione delle prove così come operata dal primo giudice.
In particolare, sostiene di aver assolto al proprio onere probatorio e di aver dimostrato il nesso causale tra la res e la caduta e rileva, invece, che l'onere probatorio non sia stato assolto dall'appellato e, in particolare, il fatto che non si sia valutata la circostanza che il proprietario della avrebbe dovuto CP_1
dimostrare con certezza che il bene in custodia fosse di altri e non suo.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, contesta la mancata pronuncia da par- te del giudice del Tribunale di Pescara in ordine al quantum della pretesa ri- sarcitoria.
Rileva che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la domanda per in- certezza inerente alla proprietà/disponibilità della sedia e non si sarebbe pro- nunciato in merito al quantum della pretesa risarcitoria.
Nel costituirsi, la ha chiesto il rigetto del gravame proposto e propo- CP_1
sto appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure.
Ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale in relazione al rigetto dell'eccezione di carenza di le- gittimazione passiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne con i termini di legge.
5. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita
5 un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova libe- ratoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro- dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della con- dotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fi- ni della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi pre-
6 sentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in pro- porzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercor- rere l'istruttoria esperita in primo grado.
6.1. La teste all'udienza del 12.10.22, ha riferito: “preciso Testimone_1
che la sedia sulla quale si è seduta era stata presa dalla stessa da Pt_1 Pt_1
una colonna di fianco al tavolo;
altre sedie già vi erano per cui solo lei prese una sedia da quella colonna;
preciso che le sedie erano comunque davanti la gelateria vicino ai tavolini… per quanto ho potuto vedere la IG.ra Pt_1
prelevò la sedia dalla pila senza chiedere informazioni al personale della
[...]
”. Ha precisato altresì che “……. La sedia su cui era seduta e che Pt_6 Pt_1
si è rotta era comunque diversa dalle altre sedie presenti davanti la gelate- ria”.
La stessa attrice in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 4 maggio 2022, ha dichiarato: “…ho preso una sedia accatastata su altre due…”, “l'ho presa senza chiedere informazioni al personale della
[...]
” . Pt_6
7 Il teste , presente al momento del fatto, all'udienza del Tes_2
30.11.2022 ha riferito “Ricordo l'episodio in cui una signora prese una sedia accatastata vicino un palo per sedersi e poi è caduta”… “preciso che le sedie da cui la signora prelevò quella per sedersi erano accata- state nello spazio condominiale che per quanto mi risulta non è in uso solo alla ma anche ad altri locali”. CP_1
Dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (doc 1 e 2 allegati all'atto di citazione in primo grado), e dalle testimonianze rese risulta che la sedia rotta fosse diversa da quelle poste ai tavolini della . CP_1
Tutti i testi escussi hanno affermato che la non si sedette su Pt_1 una sedia messa a disposizione dalla gelateria, ma ne prelevò una da una catasta di sedie posta all'angolo dell'edificio condominiale e, senza preoccuparsi di chiedere nulla al personale del bar, la portò al tavolo e vi si sedette senza verificare se la stessa fosse di proprietà del bar pres- so il quale stava consumando il gelato nonché se fosse integra.
7. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016; ribadito da Cass.
Sez. III Civ., ordinanza n. 36411/2022)) ha sottolineato come anche la perico- losità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n. 999/2014) che, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad es- sere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la res al momento in cui si veri- fica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedi- bile, richiedendo quindi all'utente la massima attenzione, dovendosi la preve- dibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal
8 soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.1. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggia- to, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in fun- zione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass.
n. 31702/2022).
7.2. In sostanza, il comportamento del danneggiato, benché astrattamente pre- vedibile, ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n. 20943/2022,
Cass. n. 1152/2023).
7.3. E' stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fat- to colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma de- ve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto
9 con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comu- ne prudenza. (ex multis Cass., Sezione VI, del 3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.4. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul cu- stode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della dili- genza o meno del custode.
7.5. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva effi- cienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del dan- neggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a secon- da del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente Cass. SS.UU. ord.
20943/2022).
7.6. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.7. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il ri- lievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando che, nel formu- lare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneg- giato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze
10 e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, ecceziona- le, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso sen- so, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord.
2146/2024 e sent. 2376/2024).
Nel caso di specie, è emerso in istruttoria che l'appellante avesse preso una sedia al di fuori della gelateria, prelevandola da “un mucchio accatastato all'angolo dell'edificio, vicino ad una colonna”.
Nel compiere tale operazione non ha verificato, come richiederebbe la norma- le cautela, se la sedia che stava prendendo appartenesse alla gelateria presso la quale stava consumando il gelato e non ha neppure controllato se la stessa fosse integra.
Il primo giudice, dunque, ha correttamente ritenuto, in primo luogo, non pro- vata la relazione di custodia tra la sedia e la gelateria convenuta e, in ogni caso, pur volendo ritenere provata la relazione di custodia, ha co- munque ritenuto che l'occorso si fosse verificato, in via esclusiva, per di- fetto della dovuta attenzione e prudenza della e che, dunque, il caso Pt_1
fortuito fosse rappresentato dalla condotta gravemente colposa della danneg- giata, rispetto alla quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Del resto, l'aspetto preponderante della vicenda, al di là della legittimazione passiva del convenuto, era costituito dalla condotta dell'appellante, che ha in- terrotto il nesso causale in quanto del tutto inappropriata, posto che per seder- si, invece che utilizzare le sedie poste ai tavolini della , ha preso CP_1
l'arbitraria iniziativa di utilizzarne una che era impilata su altre in un angolo e, quindi, certamente in quel mentre non destinate alla seduta, senza rivolger- si al personale della , per poi lasciarsi cadere di peso sulla stessa, co- CP_1 me riferito da una teste indifferente e tanto senza prima verificarne l'integrità.
11 Passando all'esame dell'appello incidentale in ordine alla compensazione del- le spese di lite, è bene evidenziare come l'attuale formulazione dell'art. 92
c.p.c., secondo comma, preveda che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giuri- sprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spe- se tra le parti, parzialmente o per intero”.
La ratio che giustifica la limitazione delle ipotesi di compensazione a casi cir- coscritti e tassativamente indicati è quella di temperare il rigore previsto dal principio della condanna alle spese per la parte soccombente, in presenza di particolari circostanze. La norma sancisce, infatti, il principio della compen- sazione delle spese per giusti motivi al fine di disincentivare liti temerarie e al fine di responsabilizzare il comportamento processuale delle parti, valoriz- zando nel contempo la portata deflattiva della regola della soccombenza.
L'originario ambito di applicazione dell'art. 92 comma 2, c.p.c. ha risentito degli interventi normativi che negli anni si sono susseguiti (dal 2005 al 2014)
e, da ultimo, nel 2018, da un intervento della Consulta.
In particolare, con la legge n. 263 del 2005, è stato introdotto l'obbligo, per il giudice, di indicare esplicitamente in motivazione i giusti motivi posti a fon- damento della decisione di compensazione (“giusti motivi, esplicitamente in- dicati nella motivazione”, recitava, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 92 c.p.c.). Tra le ipotesi nelle quali la giurisprudenza ravvisava i “giusti moti- vi” si possono ricordare: ingiustificato rifiuto della proposta transattiva per una somma superiore a quella poi riconosciuta dal giudice;
adozione da parte del convenuto di posizioni difensive di parziale contestazione degli assunti di parte attrice, la non univocità della giurisprudenza rispetto alla questione og- getto di controversia.
Con la legge n. 69 del 2009, l'ipotesi della sussistenza dei “gravi motivi” è stata sostituita da quella delle “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono
12 altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”) per pervenire all'odierna formulazione introdotta dal 2014 (art. 13 D.L.n.
132/2021)
Nel 2018 è intervenuta una pronuncia della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per inte- ro, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (.
C. Cost., sent. 77/2018).
La Corte Costituzionale in tale arresto ha rilevato che «l'istituto della con- danna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo ca- rattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profi- lare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge − con riguardo al tipo di procedimento − in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale».
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, non può condi- vidersi la decisione impugnata, che non ha applicato il principio della soc- combenza di cui all'art. 91 cpc nonostante la più che evidente soccombenza della parte attrice, mentre non conduce a conclusione diversa l'esame della fattispecie e la condotta tenuta dalle parti nel corso del giudizio.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, parte ap- pellante va condannata alla refusione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'appellata, che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base della tariffa vigente, valori medi tranne la fase tratta- zione/istruttoria (al minimo).
13 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
[...]
704/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sen- tenza impugnata, condanna parte appellante alla refusione delle spese del giu- dizio di primo grado nei confronti dell'appellata, che liquida in € 5.077,00, ol- tre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3)condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.888,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 12/03/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Silvia Rita Fabrizio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di L'Aquila
R.G. 566/2024
La Corte D'Appello di L'Aquila , in persona dei magistrati:
Silvia Rita Fabrizio Presidente rel.
Alberto Iachini Bellisarii Consigliere
Federico Ria Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello vertente tra
, elettivamente domiciliata in Montesilvano, Via Adige n. Parte_1
21, presso e nello Studio dell'Avv. Alberto Faccini che, giusta procura in atti, la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Manuela Na- tale appellante e
, elettiva- Controparte_1
mente domiciliato in Cappelle Sul Tavo (PE), alla Via Umberto I, 16, presso lo studio dell'avv. Patrizia Amico dalla quale è rappresentato e difeso in virtù di procura rilasciata con atto separato in calce alla comparsa di risposta in ap- pello appellato e appellante incidentale
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 704/2024 del Tribunale di Pescara
(pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 15 maggio 2024, notificata in data
20 maggio 2024),avente ad oggetto danno da cose in custodia CONCLUSIONI:
Per parte appellante: "Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila in acco- glimento del presente atto di appello riformare la sentenza n. 704/2024 del
Tribunale di Pescara (pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 15 maggio
2024 e notificata in data 20 maggio 2024 a mezzo pec dall'Avv. Patrizia
Amico agli Avv.ti Alberto Faccini e Manuela Natale) emessa nel procedimen- to n. 2885/2021 RG Tribunale di Pescara, limitatamente ai capi impugnati con il presente atto e, per l'effetto, accogliere la domanda giudiziale proposta dalla
IG.ra in primo grado e pertanto: accertata e dichiarata la esclu- Parte_1
siva responsabilità della nella Controparte_1
causazione del sinistro per cui è causa, condannare il IG. già CP_1
titolare della ditta , in persona Controparte_1
del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento integrale dei danni procurati all'attrice, patrimoniali e non patrimoniali, diretti e indiretti, pre- senti e futuri, biologici, nessuno escluso o eccettuato, nonché al rimborso del- le spese sostenute a causa del fatto dedotto in giudizio, e così al pagamento in favore della medesima ricorrente della somma allo scopo ritenuta equa in ra- gione delle poste risarcitorie evidenziate nella soprastante illustrazione in punto di diritto, che si indica in € 11.905,47 (ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia, anche in ordine alle risultanze della espletanda
C.T.U.), con rivalutazione monetaria ed interessi come per legge.
Con vittoria di spese e onorari di entrambi i gradi del giudizio, nonché con- danna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 cpc per mancata adesione alla procedura di negoziazione assistita".
Per parte appellata e appellante incidentale: “Voglia la Ecc.ma Corte di Ap- pello di L'Aquila, contrariis reiectis,
In via principale,
2 a) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello proposto dalla sig.ra
[...]
in quanto infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in Parte_2
premessa, con vittoria di spese e compensi del presente grado giudizio;
b) in accoglimento dell'appello incidentale così come formulato in premessa
e per i motivi ivi dedotti, in parziale riforma della sentenza impugnata, con- dannare l'appellante alla refusione delle spese e compensi del primo grado del giudizio, con conferma della sentenza gravata per quanto non impugnato;
In via subordinata,
a) nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello principale, in accogli- mento dell'appello incidentale condizionato formulato in premessa e per i motivi ivi dedotti, accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo all'odierno appellato, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda proposta in primo grado dall'appellante principale.
Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 704/2024 il Tribunale di Pescara rigettava la domanda di risarcimento danni proposta da nei confronti della Parte_3 [...]
in conseguenza di una caduta da una sedia verifica- Parte_4 tasi nel locale ”, compensando le spese tra le Controparte_1
parti.
2.L'attrice aveva esposto che:
- in data 16 giugno 2020 alle ore 17:55 circa si recava presso la gelateria di
Via Inghilterra in Montesilvano
- dopo aver scelto ed acquistato il gelato, insieme alle sue conoscenti, si avva- leva di uno dei tavoli di plastica, muniti di sedie di plastica del tipo “da giar- dino”, presenti nell'area antistante la gelateria;
3 - a seguito della improvvisa rottura della gamba destra della sedia in plastica sulla quale si era accomodata per la consumazione di un gelato, cadeva a ter- ra;
nella caduta ella sporgeva istintivamente, al fine di ridurre l'urto, proprio il braccio destro, corrispondente alla gamba (destra) della sedia che si era rotta;
-riportava, pertanto, una frattura del polso destro e, da consulenza tecnica di parte, il danno biologico veniva quantificato in misura non inferiore al 6%;
- riteneva che l'occorso fosse da ascrivere alla responsabilità della
[...]
” e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni, Parte_5 complessivamente quantificati in € 11.905,47.
La gelateria convenuta, nel costituirsi, eccepiva il proprio difetto di legittima- zione passiva, affermando che l'attività della gelateria presso i locali di Via
Inghilterra in Montesilvano, contraddistinta dall'insegna Controparte_1
, sarebbe stata esercitata dalla dal 16.03.2018 e, quindi, da
[...] CP_2
prima della verificazione del sinistro per cui è causa.
Nel merito, sosteneva che la IG.ra avrebbe preso una sedia da un cu- Pt_1 mulo di sedie di proprietà di un'altra attività presente nello stesso complesso immobiliare.
3.Il Tribunale, all'esito dell'istruttoria, esperita mediante le prove testimoniali e l'interrogatorio dell'attrice, qualificata la vicenda in esame ai sensi dell'art. 2051 c.c. e richiamata la giurisprudenza in tema di responsabilità da cose in custodia, concludeva ritenendo non provata la relazione di custodia tra la se- dia e la convenuta. CP_1
Riteneva, inoltre, che il nesso causale tra la sedia e la caduta fosse stato inter- rotto, ricorrendo una fattispecie di caso fortuito incidentale.
Compensava le spese di lite ritenendo sussistenti “giusti motivi”.
4. Avverso la sentenza ha proposto appello articolando due mo- Parte_1 tivi, uno sull' “an debeatur”, l'altro sul “quantum debeatur”, che possono es- sere così compendiati:
4 4.1. Con il primo motivo di doglianza, contesta la sentenza per “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cpc da parte del Tribunale di Pesca- ra”.
Contesta l'appellante, in primo luogo, la valutazione delle prove così come operata dal primo giudice.
In particolare, sostiene di aver assolto al proprio onere probatorio e di aver dimostrato il nesso causale tra la res e la caduta e rileva, invece, che l'onere probatorio non sia stato assolto dall'appellato e, in particolare, il fatto che non si sia valutata la circostanza che il proprietario della avrebbe dovuto CP_1
dimostrare con certezza che il bene in custodia fosse di altri e non suo.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, contesta la mancata pronuncia da par- te del giudice del Tribunale di Pescara in ordine al quantum della pretesa ri- sarcitoria.
Rileva che il Tribunale avrebbe illegittimamente rigettato la domanda per in- certezza inerente alla proprietà/disponibilità della sedia e non si sarebbe pro- nunciato in merito al quantum della pretesa risarcitoria.
Nel costituirsi, la ha chiesto il rigetto del gravame proposto e propo- CP_1
sto appello incidentale in ordine alla compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure.
Ha proposto, altresì, appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale in relazione al rigetto dell'eccezione di carenza di le- gittimazione passiva.
Sulle conclusioni come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisio- ne con i termini di legge.
5. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
5.1. I fatti di causa rientrano pacificamente nella previsione di cui all'art. 2051
c.c., trattandosi di danno da cosa in custodia, ove custode è chiunque, soggetto pubblico o privato, abbia la materiale disponibilità del bene sul quale esercita
5 un potere che lo renda idoneo ad evitare i danni che ne possano derivare agli utenti.
5.2. La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custo- dia ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, sicché tale tipo di responsabi- lità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un compor- tamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costi- tuito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.
5.3. Sul piano dell'onere probatorio, è posto a carico del danneggiato quello di provare l'evento dannoso, nonché, per quel che maggiormente rileva in questa sede, l'esistenza del nesso materiale di causalità tra la res custodita da altri e l'evento dannoso, e, a carico del danneggiante, quello di fornire la prova libe- ratoria del caso fortuito, onde, una volta accertata la sussistenza del nesso causale, in virtù dello stretto rapporto di consequenzialità temporale tra il fatto dannoso e l'evento, spetta al convenuto dimostrare che quest'ultimo si è verifi- cato per una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinarlo. L'art. 2051 c.c., pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è pro- dotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. 8005/2010).
In tema di responsabilità da cosa in custodia (art. 2051 c.c.), laddove il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa, dipendente dal relativo funzionamento o dalla relativa struttura, ma richieda un'interazione della con- dotta umana con la cosa, essendo quest'ultima di per sé statica ed inerte, ai fi- ni della prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi pre-
6 sentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere il danno molto probabile, se non inevitabile. (Cass. n. 1257/2018).
5.4. Tanto in ipotesi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., quanto in ipotesi di responsabilità ex art. 2043 c.c., il comportamento colposo del sog- getto danneggiato nell'uso di un bene (che sussiste anche quando egli abbia usato il bene senza la normale diligenza o con affidamento soggettivo anoma- lo) esclude però la responsabilità del custode, se tale comportamento è idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno e il danno stesso, integrando, altrimenti, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c. comma
1, con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante in pro- porzione all'incidenza causale del comportamento del danneggiato.
5.5.Tali principi normativi ed ermeneutici devono essere trasfusi nel caso di specie, al fine di dare una corretta soluzione alla vicenda che ci occupa.
6. Appare utile, al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto, ripercor- rere l'istruttoria esperita in primo grado.
6.1. La teste all'udienza del 12.10.22, ha riferito: “preciso Testimone_1
che la sedia sulla quale si è seduta era stata presa dalla stessa da Pt_1 Pt_1
una colonna di fianco al tavolo;
altre sedie già vi erano per cui solo lei prese una sedia da quella colonna;
preciso che le sedie erano comunque davanti la gelateria vicino ai tavolini… per quanto ho potuto vedere la IG.ra Pt_1
prelevò la sedia dalla pila senza chiedere informazioni al personale della
[...]
”. Ha precisato altresì che “……. La sedia su cui era seduta e che Pt_6 Pt_1
si è rotta era comunque diversa dalle altre sedie presenti davanti la gelate- ria”.
La stessa attrice in sede di interrogatorio formale reso all'udienza del 4 maggio 2022, ha dichiarato: “…ho preso una sedia accatastata su altre due…”, “l'ho presa senza chiedere informazioni al personale della
[...]
” . Pt_6
7 Il teste , presente al momento del fatto, all'udienza del Tes_2
30.11.2022 ha riferito “Ricordo l'episodio in cui una signora prese una sedia accatastata vicino un palo per sedersi e poi è caduta”… “preciso che le sedie da cui la signora prelevò quella per sedersi erano accata- state nello spazio condominiale che per quanto mi risulta non è in uso solo alla ma anche ad altri locali”. CP_1
Dalla documentazione fotografica prodotta dall'attrice (doc 1 e 2 allegati all'atto di citazione in primo grado), e dalle testimonianze rese risulta che la sedia rotta fosse diversa da quelle poste ai tavolini della . CP_1
Tutti i testi escussi hanno affermato che la non si sedette su Pt_1 una sedia messa a disposizione dalla gelateria, ma ne prelevò una da una catasta di sedie posta all'angolo dell'edificio condominiale e, senza preoccuparsi di chiedere nulla al personale del bar, la portò al tavolo e vi si sedette senza verificare se la stessa fosse di proprietà del bar pres- so il quale stava consumando il gelato nonché se fosse integra.
7. A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. n. 17625/2016; ribadito da Cass.
Sez. III Civ., ordinanza n. 36411/2022)) ha sottolineato come anche la perico- losità della “res”, lungi dall'essere “un fatto costitutivo della responsabilità del custode” è “semplicemente un indizio dal quale desumere la sussistenza d'un valido nesso di causa tra la cosa inerte e il danno”, sicché “se una cosa inerte non è pericolosa, ciò può bastare per affermare che manchi il nesso di causa tra la cosa e il danno” ed ha aggiunto (Cass. n. 999/2014) che, in tema di risarcimento per danno ex art. 2051 c.c., il danneggiato non ha diritto ad es- sere risarcito qualora il dissesto in cui si trova la res al momento in cui si veri- fica l'evento lesivo sia tale da rendere la situazione di pericolo come prevedi- bile, richiedendo quindi all'utente la massima attenzione, dovendosi la preve- dibilità dell'evento dannoso intendere come la concreta possibilità per questi di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo;
inoltre (Cass. n. 11024/2018), ove tale pericolo sia visibile, “si richiede dal
8 soggetto che entra in contatto con la cosa un grado maggiore di attenzione, proprio perché' la situazione di rischio è percepibile con l'ordinaria diligen- za”.
7.1. La giurisprudenza di vertice è ormai granitica nell'affermare che, “quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e supera- ta attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggia- to, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamen- to imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso: se è vero, infatti, che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità custodiale si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in fun- zione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare, è altrettanto vero che l'imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile” (ex multis Cass. n. 2479/2018; Cass. n. 29435/2020; Cass.
n. 31702/2022).
7.2. In sostanza, il comportamento del danneggiato, benché astrattamente pre- vedibile, ben può interrompere il nesso causale tra fatto ed evento dannoso, quando “sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. SSU n. 20943/2022,
Cass. n. 1152/2023).
7.3. E' stato anche chiarito, nelle menzionate pronunce, che l'espressione "fat- to colposo" che compare nell'art. 1227 c.c., non va intesa come riferita all' elemento psicologico della colpa, che ha rilevanza esclusivamente ai fini di una affermazione di responsabilità, la quale presuppone l'imputabilità, ma de- ve intendersi come sinonimo di comportamento oggettivamente in contrasto
9 con una regola di condotta, stabilita da norme positive e/o dettata dalla comu- ne prudenza. (ex multis Cass., Sezione VI, del 3.04.2019 n. 9315; Cass. Civ.,
Sez. III, ordinanza 19 gennaio 2018).
7.4. Provato dunque il nesso causale tra la cosa custodita ed il danno, sul cu- stode grava l'onere della prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, che è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della rego- larità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della dili- genza o meno del custode.
7.5. Come hanno affermato le Sezioni Unite della Cassazione, il caso fortuito rappresentato dalla condotta del danneggiato è connotato dall'esclusiva effi- cienza causale nella produzione dell'evento e, a tal fine, “la condotta del dan- neggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a secon- da del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.” (così la recente Cass. SS.UU. ord.
20943/2022).
7.6. Con recenti pronunce, a cui questa Corte intende senz'altro aderire, la giurisprudenza nomofilattica ha ribadito che il criterio di valutazione della ri- levanza causale del fatto del danneggiato è la colpa intesa come oggettiva inosservanza del comportamento di normale cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza.
7.7. Esso può, dunque, assumere un rilievo causale meramente concorrente, ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il ri- lievo delle conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa, fermo restando che, nel formu- lare tale giudizio di concorrenza o di esclusività causale del fatto del danneg- giato, si deve tenere conto soltanto del parametro oggettivo delle conseguenze
10 e del parametro dell'entità della colpa, mentre non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettivamente colposo, sia anche abnorme, ecceziona- le, imprevedibile ed inevitabile (così Cass. ord. 14228/2023; nello stesso sen- so, cfr. Cass. 21675/2023, 33074/2023 e ancora, da ultimo, Cass. ord.
2146/2024 e sent. 2376/2024).
Nel caso di specie, è emerso in istruttoria che l'appellante avesse preso una sedia al di fuori della gelateria, prelevandola da “un mucchio accatastato all'angolo dell'edificio, vicino ad una colonna”.
Nel compiere tale operazione non ha verificato, come richiederebbe la norma- le cautela, se la sedia che stava prendendo appartenesse alla gelateria presso la quale stava consumando il gelato e non ha neppure controllato se la stessa fosse integra.
Il primo giudice, dunque, ha correttamente ritenuto, in primo luogo, non pro- vata la relazione di custodia tra la sedia e la gelateria convenuta e, in ogni caso, pur volendo ritenere provata la relazione di custodia, ha co- munque ritenuto che l'occorso si fosse verificato, in via esclusiva, per di- fetto della dovuta attenzione e prudenza della e che, dunque, il caso Pt_1
fortuito fosse rappresentato dalla condotta gravemente colposa della danneg- giata, rispetto alla quale, di conseguenza, il custode risulta avere assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
Del resto, l'aspetto preponderante della vicenda, al di là della legittimazione passiva del convenuto, era costituito dalla condotta dell'appellante, che ha in- terrotto il nesso causale in quanto del tutto inappropriata, posto che per seder- si, invece che utilizzare le sedie poste ai tavolini della , ha preso CP_1
l'arbitraria iniziativa di utilizzarne una che era impilata su altre in un angolo e, quindi, certamente in quel mentre non destinate alla seduta, senza rivolger- si al personale della , per poi lasciarsi cadere di peso sulla stessa, co- CP_1 me riferito da una teste indifferente e tanto senza prima verificarne l'integrità.
11 Passando all'esame dell'appello incidentale in ordine alla compensazione del- le spese di lite, è bene evidenziare come l'attuale formulazione dell'art. 92
c.p.c., secondo comma, preveda che: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giuri- sprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spe- se tra le parti, parzialmente o per intero”.
La ratio che giustifica la limitazione delle ipotesi di compensazione a casi cir- coscritti e tassativamente indicati è quella di temperare il rigore previsto dal principio della condanna alle spese per la parte soccombente, in presenza di particolari circostanze. La norma sancisce, infatti, il principio della compen- sazione delle spese per giusti motivi al fine di disincentivare liti temerarie e al fine di responsabilizzare il comportamento processuale delle parti, valoriz- zando nel contempo la portata deflattiva della regola della soccombenza.
L'originario ambito di applicazione dell'art. 92 comma 2, c.p.c. ha risentito degli interventi normativi che negli anni si sono susseguiti (dal 2005 al 2014)
e, da ultimo, nel 2018, da un intervento della Consulta.
In particolare, con la legge n. 263 del 2005, è stato introdotto l'obbligo, per il giudice, di indicare esplicitamente in motivazione i giusti motivi posti a fon- damento della decisione di compensazione (“giusti motivi, esplicitamente in- dicati nella motivazione”, recitava, infatti, il nuovo secondo comma dell'art. 92 c.p.c.). Tra le ipotesi nelle quali la giurisprudenza ravvisava i “giusti moti- vi” si possono ricordare: ingiustificato rifiuto della proposta transattiva per una somma superiore a quella poi riconosciuta dal giudice;
adozione da parte del convenuto di posizioni difensive di parziale contestazione degli assunti di parte attrice, la non univocità della giurisprudenza rispetto alla questione og- getto di controversia.
Con la legge n. 69 del 2009, l'ipotesi della sussistenza dei “gravi motivi” è stata sostituita da quella delle “gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione”, (“Se vi è soccombenza reciproca o concorrono
12 altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”) per pervenire all'odierna formulazione introdotta dal 2014 (art. 13 D.L.n.
132/2021)
Nel 2018 è intervenuta una pronuncia della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per inte- ro, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (.
C. Cost., sent. 77/2018).
La Corte Costituzionale in tale arresto ha rilevato che «l'istituto della con- danna del soccombente al pagamento delle spese di giudizio, pur avendo ca- rattere generale, non ha portata assoluta ed inderogabile, potendosene profi- lare la derogabilità sia su iniziativa del giudice del singolo processo, quando ricorrano giusti motivi ex art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., sia per previsione di legge − con riguardo al tipo di procedimento − in presenza di elementi che giustifichino la diversificazione dalla regola generale».
Alla luce dei principi normativi e giurisprudenziali richiamati, non può condi- vidersi la decisione impugnata, che non ha applicato il principio della soc- combenza di cui all'art. 91 cpc nonostante la più che evidente soccombenza della parte attrice, mentre non conduce a conclusione diversa l'esame della fattispecie e la condotta tenuta dalle parti nel corso del giudizio.
L'appello incidentale, pertanto, deve essere accolto e, per l'effetto, parte ap- pellante va condannata alla refusione delle spese del giudizio di primo grado nei confronti dell'appellata, che liquida in € 5.077,00, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.
Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, sulla base della tariffa vigente, valori medi tranne la fase tratta- zione/istruttoria (al minimo).
13 Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamen- to, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unifi- cato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n.
[...]
704/2024 così provvede:
1)rigetta l'appello principale;
2) accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in parziale riforma della sen- tenza impugnata, condanna parte appellante alla refusione delle spese del giu- dizio di primo grado nei confronti dell'appellata, che liquida in € 5.077,00, ol- tre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
3)condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.888,00, oltre
15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio svolta il 12/03/2025.
Il Presidente relatore/estensore
Silvia Rita Fabrizio
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