Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 725
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Rigetto
Sentenza 28 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Erroneo esame degli atti e dei documenti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 34 e 63 e ss. c.p.a. (Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di ricorso)

    La Corte ha ritenuto che la considerazione del fenomeno della e-substitution non incide sulle caratteristiche della condotta illecita accertata e sugli elementi fondanti la sua sussistenza. Il mercato dei servizi postali, seppur ridimensionato, può ancora essere teatro di abusi di posizione dominante. L'AGCM ha specificato che, nonostante la e-substitution, il settore è rilevante e OS IT detiene una posizione di preminenza.

  • Rigettato
    Erroneo esame degli atti e dei documenti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 34 e 63 e ss. c.p.a. e dell’art. 102 TFUE (Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il terzo motivo di ricorso)

    La Corte ha ritenuto che la definizione del mercato rilevante è presupposto dell'illecito. L'errore nell'individuazione del mercato rilevante porta a una scorretta valutazione delle pressioni concorrenziali. La Corte ha rigettato la tesi dell'appellante, ritenendo che la e-substitution non ridimensiona la posizione e l'incidenza di OS sul mercato. L'AGCom ha indicato che il settore postale, nonostante la e-substitution, è rilevante e OS IT detiene una quota di mercato del 74%. La Corte ha ritenuto i servizi ST SS e ST TI sostituibili ai fini della domanda del mercato finale, in quanto soddisfano la stessa esigenza di recapito di grandi quantitativi di corrispondenza. La Corte ha altresì ritenuto il mercato geografico di riferimento l'intero territorio nazionale.

  • Rigettato
    Sull’erronea valutazione dell’operazione di concentrazione OS/VE

    L'autorizzazione all'operazione di concentrazione, avvenuta successivamente all'adozione del provvedimento sanzionatorio, non assume rilievo nella presente vicenda. L'operazione è stata autorizzata con riferimento all'art. 75 del d.l. 104/2020, norma volta a salvaguardare imprese in perdita. L'abuso di posizione dominante è stato accertato con riferimento alla strategia escludente precedente, non all'operazione di concentrazione in sé.

  • Rigettato
    Erroneo esame degli atti e dei documenti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 34 e 63 e ss. c.p.a., degli art. 102 e 106, TFUE e dell’art. 8, co. 2 l. n. 287/1990. (Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso)

    La Corte ha ritenuto che, affinché possa applicarsi l'esimente di cui all'art. 106, par. 2, TFUE, è necessario che la non applicazione delle norme sulla concorrenza sia condizione imprescindibile per la gestione del servizio di interesse economico generale. La prospettazione di OS, secondo cui la violazione delle norme sulla concorrenza sarebbe necessaria per rendere sostenibile il servizio universale, costituisce una petizione di principio priva di supporto probatorio. L'aggravio dei costi del servizio universale è dovuto alla strategia escludente di OS. La Corte ha ritenuto insussistenti i presupposti per rimettere la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

  • Rigettato
    Erroneo esame degli atti e dei documenti di causa. Violazione e falsa applicazione degli artt. 29, 34 e 63 e ss. c.p.a., dell’art.1 della legge n. 689/1981, degli artt.15 e 31 della legge antitrust, dell’art. 23, comma 2, reg. (ce) n.1/2003 e degli artt.1, 3 e 7 e ss. della legge n. 241/1990 e dell’art.102 TFUE (Erroneità della Sentenza nella parte in cui ha rigettato il sesto motivo di ricorso)

    La Corte ha ritenuto la condotta di OS IT ontologicamente grave, per la complessità della strategia escludente, le dimensioni dell'impresa, il ruolo di affidataria del servizio universale e gli effetti prodotti. La durata dell'infrazione è stata ragionevolmente fatta risalire al 24 settembre 2014. La sanzione di € 23.126.057 è stata ritenuta ragionevole e non necessita di correttivi. Il riferimento al fatturato del 2016 è stato ritenuto corretto in ragione della plausibile definizione del mercato rilevante. L'Autorità ha motivatamente disatteso talune circostanze attenuanti invocate da OS.

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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 28/01/2026, n. 725
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 725
Data del deposito : 28 gennaio 2026
Fonte ufficiale :

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