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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 04/12/2024, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1308/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1308/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BONO ELEONORA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA FRUTAZ, 1 11100 AOSTA, presso il difensore avv. BONO
ELEONORA
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. FIGONE ALBERTO e Parte_2 C.F._2
MONTALCINI GIULIO ( ) PIAZZA LEONARDO DA VINCI 2/3 GENOVA;
C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA L. DA VINCI, 2/3 16146 GENOVA presso lo studio dell'avv.
FIGONE ALBERTO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al nominando Giudice Relatore, da tenersi preferibilmente a trattazione cartolare ovvero con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora di non volersi pagina 1 di 7 riconciliare, previo ogni altro incombente meglio ritenuto e acquisito il conforme parere da parte dell'ill.mo SI. Procuratore
della Repubblica, abbia a pronunciare, con sentenza, la separazione personale dei coniugi, assumendo i consequenziali provvedimenti, alle seguenti
Condizioni
1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
La SI.ra ha già da tempo trasferito la propria residenza in Pt_1
Antey Saint André, Fraz. Buisson, 47. Il SI. è invece Pt_2
rimasto a vivere in Frazione Losanche, Valtournenche;
3) ai fini esclusivamente anagrafici i figli della coppia, e Per_1
manterranno la loro residenza attuale presso il Persona_2
domicilio paterno in Fraz. Losanche, Valtournenche (AO);
4) i figli minori della coppia sono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle esigenze e del miglior interesse dei primi. Ciascuno
dei genitori, prima di assumere le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, terrà primariamente conto della loro opinione e della loro volontà, in considerazione dell'età e del grado di maturità dei medesimi;
5) a fronte di tempi paritari di frequentazione dei figli con i genitori, non si darà luogo ad assegnazione della casa familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c.;
6) nell'esclusivo interesse dei figli e volendo preservare la loro stabilità anche dopo la separazione, i coniugi s'impegnano, a partire pagina 2 di 7 dal deposito del presente ricorso, reciprocamente a non creare occasioni di incontro e/o di frequentazione tra i minori ed altri partner adulti. A decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascun genitore potrà introdurre, con gradualità, il proprio partner ai figli, avendo cura di evitare, peraltro,
pernottamenti e/o vacanze;
il tutto, almeno sino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio;
7) consapevoli dell'importanza per i figli di godere di adeguati tempi di frequentazione con ciascuna delle figure genitoriali, ma anche con i rispettivi rami familiari, durante il periodo scolastico,
e trascorreranno tempi paritari con ciascun genitore Per_1 Per_2
e pernotteranno presso di loro secondo il seguente calendario, a settimane alterne, che sarà tendenzialmente vincolante tra le parti,
salvo ogni miglior e diverso accordo tra le stesse:
1^ e 3^ settimana del mese
Pernotto
Lunedì Madre
Martedì Madre
Mercoledì Padre
Giovedì Padre
Venerdì Madre
Sabato Madre
Domenica Madre
2^ e 4^settimana del mese
Lunedì Madre
Martedì Madre
Mercoledì Padre
Giovedì Padre
pagina 3 di 7 Venerdì Padre
Sabato Padre
Domenica Padre
8) durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica in estate, ad anni alterni, i figli trascorreranno con i genitori, salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi, almeno tre settimane,
anche non consecutive, con obbligo da parte dei coniugi di comunicare all'altro i luoghi e i periodi di vacanza con i figli al di fuori del
Comune di residenza, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
9) durante le festività natalizie, con alternanza di anno in anno e con decorrenza dal 2024, i figli trascorreranno con un genitore il 24
dicembre, dal mattino sino al 25 dicembre mattina (sino alle ore
11:00) e dal 30 dicembre (alle ore 11:00) sino al rientro a scuola e con l'altro, dal 25 dicembre mattina, alle ore 11:00, al 30 dicembre,
alle ore 11:00. Per l'anno 2024 i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 25 dicembre mattina al 30 dicembre. Durante le festività pasquali, a partire dal prossimo anno, con alternanza di anno in anno, i figli trascorreranno con un genitore dal giovedì sino alla Domenica di Pasqua, sino alle ore 21:00, mentre con l'altro trascorreranno dalla domenica sera sino al rientro a scuola.
Per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre la prima tranche di vacanze di Pasqua.
10) ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto dei figli, quando li stessi si troveranno presso di lui. Il SI. Pt_2
percepirà per intero l'assegno unico erogato dall'INPS, mentre la
SI.ra , una volta separata, percepirà per sé un contributo Pt_1
mensile da parte della Cassa (Federale/Cantonale) svizzera, stimabile in 250,00 euro (duecentocinquanta // 00) per ciascun figlio.
pagina 4 di 7 11) i genitori si ripartiranno in misura pari al 50% le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative) relative ai figli minori, richiamandosi alle indicazioni previste dal protocollo locale in uso presso il Tribunale, che verrà allegato al presente atto e prenderà a farne parte integrante;
12) le spese per l'abbigliamento (non tecnico-sportivo) e la cancelleria scolastica per i figli, allorquando superiori a euro
150,00, dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori,
che si ripartiranno in misura pari al 50% i relativi costi. Il
genitore che eventualmente abbia ad anticipare la spesa per conto dell'altro avrà diritto al rimborso entro i successivi 5 giorni;
13) i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di contributo al loro mantenimento;
14) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti personali o equipollenti documenti validi anche per l'espatrio;
15) con il puntuale ed esatto adempimento di tutte le condizioni di cui al presente ricorso, i coniugi si dichiarano economicamente soddisfatti, senza più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
PER L'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun pagina 5 di 7 interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_5
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 21 maggio 2022 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Valtournenche al n.2 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VALTOURNENCHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento pagina 6 di 7 civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore
Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice
Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1308/2024 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. BONO ELEONORA ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA FRUTAZ, 1 11100 AOSTA, presso il difensore avv. BONO
ELEONORA
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. FIGONE ALBERTO e Parte_2 C.F._2
MONTALCINI GIULIO ( ) PIAZZA LEONARDO DA VINCI 2/3 GENOVA;
C.F._3
elettivamente domiciliato in PIAZZA L. DA VINCI, 2/3 16146 GENOVA presso lo studio dell'avv.
FIGONE ALBERTO
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti dinanzi al nominando Giudice Relatore, da tenersi preferibilmente a trattazione cartolare ovvero con il deposito di note scritte, dichiarando fin d'ora di non volersi pagina 1 di 7 riconciliare, previo ogni altro incombente meglio ritenuto e acquisito il conforme parere da parte dell'ill.mo SI. Procuratore
della Repubblica, abbia a pronunciare, con sentenza, la separazione personale dei coniugi, assumendo i consequenziali provvedimenti, alle seguenti
Condizioni
1) le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
2) i coniugi continueranno a vivere separati nel reciproco rispetto.
La SI.ra ha già da tempo trasferito la propria residenza in Pt_1
Antey Saint André, Fraz. Buisson, 47. Il SI. è invece Pt_2
rimasto a vivere in Frazione Losanche, Valtournenche;
3) ai fini esclusivamente anagrafici i figli della coppia, e Per_1
manterranno la loro residenza attuale presso il Persona_2
domicilio paterno in Fraz. Losanche, Valtournenche (AO);
4) i figli minori della coppia sono affidati in modalità condivisa ad entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore importanza riguardanti i figli verranno assunte di comune accordo tra i genitori, nel rispetto delle esigenze e del miglior interesse dei primi. Ciascuno
dei genitori, prima di assumere le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, terrà primariamente conto della loro opinione e della loro volontà, in considerazione dell'età e del grado di maturità dei medesimi;
5) a fronte di tempi paritari di frequentazione dei figli con i genitori, non si darà luogo ad assegnazione della casa familiare ai sensi e per gli effetti dell'art. 337-sexies c.c.;
6) nell'esclusivo interesse dei figli e volendo preservare la loro stabilità anche dopo la separazione, i coniugi s'impegnano, a partire pagina 2 di 7 dal deposito del presente ricorso, reciprocamente a non creare occasioni di incontro e/o di frequentazione tra i minori ed altri partner adulti. A decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ciascun genitore potrà introdurre, con gradualità, il proprio partner ai figli, avendo cura di evitare, peraltro,
pernottamenti e/o vacanze;
il tutto, almeno sino al passaggio in giudicato della sentenza di scioglimento del matrimonio;
7) consapevoli dell'importanza per i figli di godere di adeguati tempi di frequentazione con ciascuna delle figure genitoriali, ma anche con i rispettivi rami familiari, durante il periodo scolastico,
e trascorreranno tempi paritari con ciascun genitore Per_1 Per_2
e pernotteranno presso di loro secondo il seguente calendario, a settimane alterne, che sarà tendenzialmente vincolante tra le parti,
salvo ogni miglior e diverso accordo tra le stesse:
1^ e 3^ settimana del mese
Pernotto
Lunedì Madre
Martedì Madre
Mercoledì Padre
Giovedì Padre
Venerdì Madre
Sabato Madre
Domenica Madre
2^ e 4^settimana del mese
Lunedì Madre
Martedì Madre
Mercoledì Padre
Giovedì Padre
pagina 3 di 7 Venerdì Padre
Sabato Padre
Domenica Padre
8) durante i periodi di interruzione dell'attività scolastica in estate, ad anni alterni, i figli trascorreranno con i genitori, salvo diverso e migliore accordo tra gli stessi, almeno tre settimane,
anche non consecutive, con obbligo da parte dei coniugi di comunicare all'altro i luoghi e i periodi di vacanza con i figli al di fuori del
Comune di residenza, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
9) durante le festività natalizie, con alternanza di anno in anno e con decorrenza dal 2024, i figli trascorreranno con un genitore il 24
dicembre, dal mattino sino al 25 dicembre mattina (sino alle ore
11:00) e dal 30 dicembre (alle ore 11:00) sino al rientro a scuola e con l'altro, dal 25 dicembre mattina, alle ore 11:00, al 30 dicembre,
alle ore 11:00. Per l'anno 2024 i figli trascorreranno con la madre il periodo dal 25 dicembre mattina al 30 dicembre. Durante le festività pasquali, a partire dal prossimo anno, con alternanza di anno in anno, i figli trascorreranno con un genitore dal giovedì sino alla Domenica di Pasqua, sino alle ore 21:00, mentre con l'altro trascorreranno dalla domenica sera sino al rientro a scuola.
Per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre la prima tranche di vacanze di Pasqua.
10) ciascun genitore si farà carico del mantenimento diretto dei figli, quando li stessi si troveranno presso di lui. Il SI. Pt_2
percepirà per intero l'assegno unico erogato dall'INPS, mentre la
SI.ra , una volta separata, percepirà per sé un contributo Pt_1
mensile da parte della Cassa (Federale/Cantonale) svizzera, stimabile in 250,00 euro (duecentocinquanta // 00) per ciascun figlio.
pagina 4 di 7 11) i genitori si ripartiranno in misura pari al 50% le spese straordinarie (scolastiche, mediche, ricreative) relative ai figli minori, richiamandosi alle indicazioni previste dal protocollo locale in uso presso il Tribunale, che verrà allegato al presente atto e prenderà a farne parte integrante;
12) le spese per l'abbigliamento (non tecnico-sportivo) e la cancelleria scolastica per i figli, allorquando superiori a euro
150,00, dovranno essere sempre previamente concordate tra i genitori,
che si ripartiranno in misura pari al 50% i relativi costi. Il
genitore che eventualmente abbia ad anticipare la spesa per conto dell'altro avrà diritto al rimborso entro i successivi 5 giorni;
13) i coniugi si dichiarano autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di contributo al loro mantenimento;
14) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti personali o equipollenti documenti validi anche per l'espatrio;
15) con il puntuale ed esatto adempimento di tutte le condizioni di cui al presente ricorso, i coniugi si dichiarano economicamente soddisfatti, senza più nulla avere a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo.
I coniugi rinunciano all'impugnazione della sentenza.”
PER L'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito del deposito del ricorso e delle note di udienza di cui all'art. 127 c. 3 c.p.c i coniugi dimostravano di non aver alcun pagina 5 di 7 interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
(C.F.: , nato a [...] il [...] Parte_2 CodiceFiscale_4
e
(C.F.: , nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_5
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 21 maggio 2022 e trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato civile del Comune di Valtournenche al n.2 parte
I;
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
VALTOURNENCHE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al
D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni sull'ordinamento pagina 6 di 7 civile.
Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 3 dicembre 2024
Il Presidente vicario
Dr. Giuseppe Colazingari
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