Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/06/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente rel. dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il primo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8663/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...], in data [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Ficarazzi (PA) Corso Umberto I n. 899, presso lo studio dell'Avv. MANCINO LOREDANA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato a [...], in data [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in CEFALÙ, VA PRESTISIMONE 17/B, presso lo studio dell'Avv. ALLEGRA CONCETTA, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi accordo sottoscritto e verbale dell'udienza del 16/5/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Premesso che il giudizio di divorzio era stato inizialmente promosso da
, deve darsi atto che all'udienza del 16/5/2025 le Parte_1 parti hanno formalizzato un accordo per la pronuncia del divorzio alle condizioni ivi indicate, e a seguito di ciò il Giudice delegato ha posto la causa
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal
Tribunale di Palermo, con sentenza n. 118/2024 del 21/12/2023, pubblicata l'11/1/2024.
La separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dall'art. 3 n. 2 lettera b), 2° cpv. legge n. 898 del 1970 e i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, nell'ambito dell'accordo depositato all'udienza del 16/5/2025, che in questa sede integralmente si richiamano:
“i coniugi vivranno separati e ciascuno di essi è libero di fissare la propria residenza dove vorrà; gli stessi si danno sin da ora il reciproco consenso al rilascio o rinnovo dei rispettivi passaporti, impegnandosi ad espletare tutte quelle attività ed a sottoscrivere quanto eventualmente richiesto dalle Autorità competenti;
2. il sig. verserà in favore dell'ex coniuge un assegno Controparte_1 mensile di mantenimento di € 300,00 oltre il 50% delle spese straordinarie giustificate per il mantenimento dei figli minori nato a Persona_1
Palermo il 09.01.2018 e nato a [...] il Persona_2
18.02.2020 oltre che l'assegno unico al 100%;
3. i figli minori saranno affidati congiutnamente ad entrambe i genitori ma avranno domicilio prevalente presso la madre e con diritto di visita del apdre nei fine settimana ad alternaznza negli orari da concordare a regime libero e con pernottamento presso il domicilio del padre, e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 19, ma in caso di disaccordo secondo i parametri dettati dal
Protocollo siglato tra il CNF e il Tribunale di Palermo”
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data 15/09/2022, da , nata a PALERMO (PA) in [...] Parte_1
30/05/1996 e da , nato a PALERMO (PA) in [...] Controparte_1
29/12/1989, iscritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 158, parte I, dell'anno 2022, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 22/05/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente FF e relatore Francesco Micela, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.