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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/11/2024, n. 398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 398 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa VI Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 09/07/2024 al n. 1710/2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Zuppieri Tiziana, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'AN (NA) il 19/09/2018, dalla cui unione non sono nati figli, rappresentavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 171/2023 reso il 23/01/2023 e pubblicato il 07/02/2023 nel procedimento R.G. n.
6787/2022. Sulla scorta delle suddette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del pubblico ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ., 13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
1. “i coniugi vivranno separati nel domicilio che riterranno più opportuno e precisamente la Sig.ra Pt_2 stabilirà la propria residenza in OL RO (Na) alla Via Mazzini n. 32, mentre il sig.
[...]
2 vivrà in OL RO (Na) alla Via G. Rossini n. 48, col solo obbligo reciproco di Parte_1 comunicarsi con lettera racc.ta a.r. le eventuali variazioni di indirizzo e/o residenza;
2. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di alimenti e mantenimento;
3. il Sig. continuerà ad abitare nella casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_1
OL RO (Na) alla Via G. Rossini n. 48, che sarà a lui assegnata e ne sosterrà le spese di ogni genere;
4. le parti dichiarano di avere ritirato gli oggetti di proprietà di ciascuno di essi e di non possedere beni mobili in comune;
5. i coniugi si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, al rilascio ed al rinnovo del passaporto per tutte le destinazioni desiderate.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno
19/09/2018 in Sant'AN (NA) tra , nato a [...] Parte_1 il 12/08/1990, e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_2 presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 115, Serie A, Parte II, Anno 2018 );
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa VI Barbalucca
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa VI Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 09/07/2024 al n. 1710/2024 R.G. avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
nato a [...] il [...], Parte_1
e da
nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Zuppieri Tiziana, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NOLA
INTERVENIENTE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08/07/2024 i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Sant'AN (NA) il 19/09/2018, dalla cui unione non sono nati figli, rappresentavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto n. 171/2023 reso il 23/01/2023 e pubblicato il 07/02/2023 nel procedimento R.G. n.
6787/2022. Sulla scorta delle suddette deduzioni i ricorrenti instavano per una pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c. Va precisato, infatti, che il mancato deposito del parere non inficia la regolarità del procedimento né la sentenza adottata all'esito dello stesso, risultando sufficiente che l'ufficio del pubblico ministero risulti informato onde poter esercitare i poteri riconosciuti allo stesso dall'ordinamento (cfr. Cass. Civ. 4093/1982; Cass. Civ. 11915/1998; Cass. Civ., 13062/2000).
Ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice assegnava termine per il deposito di note in sostituzione di udienza.
Lette le note di parte, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che sono decorsi ben oltre sei mesi dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dalla normativa vigente.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia di divorzio con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
1. “i coniugi vivranno separati nel domicilio che riterranno più opportuno e precisamente la Sig.ra Pt_2 stabilirà la propria residenza in OL RO (Na) alla Via Mazzini n. 32, mentre il sig.
[...]
2 vivrà in OL RO (Na) alla Via G. Rossini n. 48, col solo obbligo reciproco di Parte_1 comunicarsi con lettera racc.ta a.r. le eventuali variazioni di indirizzo e/o residenza;
2. le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente all'assegno di alimenti e mantenimento;
3. il Sig. continuerà ad abitare nella casa familiare, di sua esclusiva proprietà, sita in Parte_1
OL RO (Na) alla Via G. Rossini n. 48, che sarà a lui assegnata e ne sosterrà le spese di ogni genere;
4. le parti dichiarano di avere ritirato gli oggetti di proprietà di ciascuno di essi e di non possedere beni mobili in comune;
5. i coniugi si autorizzano fin d'ora, reciprocamente, al rilascio ed al rinnovo del passaporto per tutte le destinazioni desiderate.”
Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato il giorno
19/09/2018 in Sant'AN (NA) tra , nato a [...] Parte_1 il 12/08/1990, e , nata a [...] il [...], trascritto Parte_2 presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n. 115, Serie A, Parte II, Anno 2018 );
b) prende atto e dispone in conformità agli accordi intervenuti dalle parti di cui al ricorso;
c) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità in conformità all'art. 152 septies c.p.c. introdotto dall'art. 4 comma 8 D. Lgs. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia;
d) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 14 novembre 2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Federica Peluso Dott.ssa VI Barbalucca
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