CGT1
Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 30/01/2026, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 568/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6261/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma, Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0088565 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2393/2025 depositato il
12/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe emesso dal Comune di Salerno per insufficiente/omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 per l'importo di
€ 1.0091,00, relativo all'immobile censito presso il C.U. al Dati_catastali_1 sito in Salerno alla via Indirizzo_1.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato di cui chiede l'annullamento,perchè l'immobile veniva acquistato con i benefici della prima casa. Il ricorrente fa presente che dopo l'acquisto per atto pubblico rogato il 18.02.2019, non è andato subito ad abitare nell'immobile, in quanto ha intrapreso dei lavori di ristrutturazione protrattisi fino ad Agosto 2019,pur avendo già trasferito la residenza anagrafica presso detto immobile.
Conclude pertanto chiedendo che venga sanzionato ,con l'annullamento,il mancato riconoscimento dei benefici normativamente previsti per la " prima casa" ai fini IMU.
Si costituisce ritualmente in giudizio il Comune di Salerno che,nel confutare puntualmente quanto dedotto da parte ricorrente, e presentando anche memorie scritte, contesta i motivi del ricorso,concludendo per la loro reiezione,con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
All'udienza svoltasi nella Camera di consiglio del 10 marzo 2025,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso ,privo di fondamento,non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
L'imposta in questione introdotta e disciplinata dal D.L. 201/2011 convertito,con modificazioni dalla L.
214/2011,all'art. 13 comma 2 ha previsto ,con trasparente chiarezza, che per abitazione principale si intende l'unica proprietà immobiliare,nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il tenore della legge,si ripete, non offre il fianco a interpretazioni di diversa natura per cui nel valutare il possesso dei suddetti requisiti,l'Ente impositore del tributo deve accertare,con gli strumenti a sua disposizione,che il potenziale soggetto passivo dell'imposta dimori abitualmente nel predetto immobile.
Tale circostanza probatoria,nel caso in esame, non si è verificata atteso che,per stessa ammissione di parte ricorrente,i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il cespite de quo,sono terminati solo ad Agosto del 2019.
Ragione per la quale il possessore dell'immobile è tenuto a versare l'IMU per il periodo che va dalla stipula del contratto di acquisto fino al 28 agosto del 2019,mese in cui si è perfezionato il trasferimento del sig. Ricorrente_1 presso la nuova abitazione di Indirizzo_1 in Salerno e come risulta, altresì, dalle banche dati, non contestate, a disposizione del Comune impositore.
Dunque,il periodo precedente all'effetivo trasferimento del ricorrente,non può godere di alcuna agevolazione normativamente prevista per l'abitazione principale.
I motivi dedotti da parte ricorrente,pertanto,sono privi di pregio ai fini dell'imposta dovuta.
La soccombenza, ope legis,comporta la condanna alle spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Il G.m. rigetta il ricorso,confermando l'atto impugnato.
Condanna inoltre parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 10 marzo 2025
Il Giudice monocratico
AR IN
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
FINI OSCAR, Giudice monocratico in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6261/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno - Via Roma, Palazzo Di Citta' 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 0088565 IMU
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2393/2025 depositato il
12/05/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente,come in atti rappresentato e difeso,impugna l'avviso di accertamento riportato in epigrafe emesso dal Comune di Salerno per insufficiente/omesso versamento dell'IMU per l'anno 2019 per l'importo di
€ 1.0091,00, relativo all'immobile censito presso il C.U. al Dati_catastali_1 sito in Salerno alla via Indirizzo_1.
Il ricorrente sostiene l'illegittimità dell'atto impugnato di cui chiede l'annullamento,perchè l'immobile veniva acquistato con i benefici della prima casa. Il ricorrente fa presente che dopo l'acquisto per atto pubblico rogato il 18.02.2019, non è andato subito ad abitare nell'immobile, in quanto ha intrapreso dei lavori di ristrutturazione protrattisi fino ad Agosto 2019,pur avendo già trasferito la residenza anagrafica presso detto immobile.
Conclude pertanto chiedendo che venga sanzionato ,con l'annullamento,il mancato riconoscimento dei benefici normativamente previsti per la " prima casa" ai fini IMU.
Si costituisce ritualmente in giudizio il Comune di Salerno che,nel confutare puntualmente quanto dedotto da parte ricorrente, e presentando anche memorie scritte, contesta i motivi del ricorso,concludendo per la loro reiezione,con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
All'udienza svoltasi nella Camera di consiglio del 10 marzo 2025,la causa viene trattenuta in decisione e così definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici.
Il ricorso ,privo di fondamento,non può trovare accoglimento e deve essere rigettato.
L'imposta in questione introdotta e disciplinata dal D.L. 201/2011 convertito,con modificazioni dalla L.
214/2011,all'art. 13 comma 2 ha previsto ,con trasparente chiarezza, che per abitazione principale si intende l'unica proprietà immobiliare,nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Il tenore della legge,si ripete, non offre il fianco a interpretazioni di diversa natura per cui nel valutare il possesso dei suddetti requisiti,l'Ente impositore del tributo deve accertare,con gli strumenti a sua disposizione,che il potenziale soggetto passivo dell'imposta dimori abitualmente nel predetto immobile.
Tale circostanza probatoria,nel caso in esame, non si è verificata atteso che,per stessa ammissione di parte ricorrente,i lavori di ristrutturazione che hanno interessato il cespite de quo,sono terminati solo ad Agosto del 2019.
Ragione per la quale il possessore dell'immobile è tenuto a versare l'IMU per il periodo che va dalla stipula del contratto di acquisto fino al 28 agosto del 2019,mese in cui si è perfezionato il trasferimento del sig. Ricorrente_1 presso la nuova abitazione di Indirizzo_1 in Salerno e come risulta, altresì, dalle banche dati, non contestate, a disposizione del Comune impositore.
Dunque,il periodo precedente all'effetivo trasferimento del ricorrente,non può godere di alcuna agevolazione normativamente prevista per l'abitazione principale.
I motivi dedotti da parte ricorrente,pertanto,sono privi di pregio ai fini dell'imposta dovuta.
La soccombenza, ope legis,comporta la condanna alle spese in favore della resistente.
P.Q.M.
Il G.m. rigetta il ricorso,confermando l'atto impugnato.
Condanna inoltre parte ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese del giudizio, liquidate in € 150,00 oltre accessori di legge,se dovuti.
Salerno 10 marzo 2025
Il Giudice monocratico
AR IN