Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Sentenza 29 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 29/04/2026, n. 7822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7822 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07822/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08711/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8711 del 2022, proposto da AR IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Valentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. m_pi.AOODPIT. REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI. R.0001429 del 14/06/2022 ricevuto a mezzo pec in pari data, con cui il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione ha respinto “l'istanza di riconoscimento della classe di concorso per il SOSTEGNO nella scuola secondaria II grado (classe di concorso ADSS), presentata ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, di riconoscimento della qualifica professionale per l'insegnamento, acquisita in ROMANIA, Paese appartenente all'Unione Europea, dal sig. IC AR[...]";
b) per quanto occorra, del parere tecnico, di data e protocollo sconosciuto, eventualmente acquisito nell'istruttoria, ancorché non menzionato nel provvedimento, nel quale sarebbero ravvisate differenze sostanziali nei percorsi formativi e/o professionalizzanti seguiti in Romania rispetto ai corrispondenti percorsi formativi e/o professionalizzanti previsti in Italia;
c) per quanto occorra, altresì, dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019, a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, pubblicato sul istituzionale del Ministero con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUOUFFICIALE.U.0005636;
d) nonché di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto;
per l'accertamento della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso per il SOSTEGNO, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente del diritto della ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea;
nonché per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali della ricorrente o, in subordine, mediante l'attivazione di procedure compensative;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la dichiarazione del 25 marzo 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2026 la dott.ssa DI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Rilevato che:
con dichiarazione depositata il 25 marzo 2026 (non notificata alle altre parti), parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso all’uopo rinunciandovi, avendo la stessa parte ricorrente già ottenuto il bene della vita (abilitazione sul sostegno) a seguito del superamento del percorso TFA presso Università italiana, concludendo anche con richiesta di compensazione delle spese di lite;
l’amministrazione resistente, costituitasi in giudizio in data 28 luglio 2022, non si è opposta alla dichiarazione di rinuncia al ricorso di parte ricorrente;
Ritenuto che:
- non è possibile dichiarare l’estinzione del presente giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. c) e 85 c.p.a., non essendo state rispettate le formalità all’uopo prescritte dall’art. 84, co. 3, c.p.a. (nella specie la notifica della rinuncia al Ministero dell’Istruzione almeno dieci giorni prima dell'udienza);
- tuttavia, anche ai sensi del disposto di cui al comma 4 del medesimo art. 84 (“Anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”), la dichiarazione resa dalla difesa di parte testimonia la carenza di un interesse attuale alla decisione del merito;
- ne deriva, pertanto, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.;
- le spese di lite possono essere compensate in ragione dell’esito in rito del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE OF, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
DI VA, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| DI VA | IE OF |
IL SEGRETARIO