Articolo 1 della Legge 26 maggio 1965, n. 920
Articolo 2
Versione
17 agosto 1965
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia per il regolamento del traffico di persone, nonche' dei trasporti e delle comunicazioni terrestri e marittime tra le aree limitrofe, concluso ad Udine il 31 ottobre 1962.
Entrata in vigore il 17 agosto 1965