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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Catanzaro
Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente,
Dott. Biagio Politano Consigliere rel.,
Dott. Antonio Rizzuti Consigliere, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 28 maggio 2025, nella causa civile iscritta al n. 1459/2023 R.G.A.C..e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in appello, dall'Avv. Riccardo Camilloni, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Bologna, alla Via Miramonte, n. 9
Appellante
E
(c.f. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso la cui sede, sita in Via G. Da Fiore, n. 34, è elettivamente domiciliato
Appellato
Conclusioni
Per l'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte Adita, in riforma dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro emessa il 21 marzo 2023 e depositata il 23 marzo 2023:
Nel merito:
• Condannare parte convenuta a corrispondere al Sig. la cifra di € 20.000,00 a titolo Parte_1
di danno patrimoniale e non patrimoniale o nella diversa somma che sarà ritenuta di giustizia.
1 • Annullare la condanna al pagamento delle spese legali comminata al Sig. Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, oltre a spese generali e C.p.a. come per legge. Con ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In via istruttoria:
• Autorizzarsi la prova testimoniale …”.
Per l'appellato:
“Voglia la Corte di Appello di Catanzaro, contrariis reiectis:
1) in via pregiudiziale, dichiarare inammissibile l'appello in quanto tardivo e, in ogni caso, non sufficientemente specifico nell'illustrazione dei motivi di gravame.
3) nel merito, respingere l'appello in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio integralmente a carico di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
§1 All'esito del giudizio proposto ex art. 702 bis c.p.c., il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa in data 21 marzo 2023, pubblicata e comunicata con biglietto di cancelleria in data 23 marzo 2023, ha respinto la domanda proposta da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
, volta ad ottenere la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento danni patrimoniali
[...]
(perdita dei guadagni derivanti dalla produzione di olio d'oliva e dalla vendita della canapa) e non patrimoniali (lesione dell'immagine della propria famiglia e dell'azienda agricola), subiti a causa della condotta illecita tenuta dal vicecomandante della Legione Carabinieri Calabria, stazione di
Caccuri, e dal personale del nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Petilia
Policastro, i quali, non avendo trasmesso al Pubblico Ministero, all'esito della perquisizione domiciliare eseguita presso la sua azienda agricola, la documentazione acquisita dopo i controlli, volta a dimostrare che la sostanza detenuta e trovata presso la propria abitazione fosse lecita in quanto conforme alle previsioni di cui alla L. n. 242/2016, avrebbero determinato la sua ingiusta sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari.
Il Tribunale, esaminata la documentazione in atti, ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la condotta colposa addebitata ai militari e la lesione lamentata.
§2 Avverso l'ordinanza il ha proposto appello con atto di citazione notificato il 19 Parte_1
settembre 2023.
Si è costituito il , il quale, preliminarmente, ha eccepito l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello in ragione della decorrenza dei termini di impugnazione dell'ordinanza conclusiva del procedimento introdotto con le forme del rito semplificato ex artt. 702 bis e ss. c.p.c. o, comunque,
2 la sua inammissibilità ex art. 342 c.p.c. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Precisate le conclusioni, il Consigliere Istruttore ha rinviato la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025.
È stato poi disposto il rinvio all'udienza del 28 maggio 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Ha depositato note la parte appellante.
È stato depositato il dispositivo.
§3 L'appello, come anche rilevato dal , va dichiarato inammissibile poiché Controparte_1
proposto ben oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza gravata sì come prescritto dall'art. 702 quater c.p.c.
Risulta invero dagli atti che l'ordinanza emessa all'esito del giudizio introdotto ex art. 702 bis c.p.c. è stata pubblicata e comunicata con biglietto di cancelleria in data 23 marzo 2023, con la conseguenza che l'appello avrebbe potuto essere notificato entro il 24 aprile 2023.
L'appellante, tuttavia, ha notificato l'impugnazione solo il 19 settembre 2023 e, dunque, ben oltre il termine previsto dalla legge.
Le ragioni addotte dall'appellante non giustificano la tardiva notificazione dell'atto di appello in ragione del fatto che – nonostante il rito semplificato ex artt. 702 bis c.p.c. sia stato abrogato dall'art. 3, comma 48, del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia) e sostituito dal nuovo rito semplificato previsto dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c. – l'art. 35 del citato decreto legislativo, rubricato “Disciplina transitoria”, ha disposto che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023
e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
Considerato che il giudizio di primo grado è stato incardinato il 9 giugno 2022 e, dunque, anteriormente al 28 febbraio 2023 (dovendosi avere riguardo, per l'appunto, alla data dell'instaurazione del procedimento e non alla data di emissione del provvedimento impugnato), al caso di specie si applicano le disposizioni anteriormente vigenti e, dunque, la disciplina di cui all'art. 702 quater c.p.c.
L'appello, in definitiva, va dichiarato inammissibile.
§4 La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata dall'appellante e già rigettata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro “risultando ratione temporis applicabile al gravame per cui si chiede di accedere al beneficio del gratuito patrocinio, la
3 disciplina dell'art. 702 quater c.p.c. ante riforma, con cui il procedimento è stato avviato ed a cui soggiace” (cfr. provvedimento di rigetto del COA allegato sul telematico in data 01.10.2024) non può essere accolta in ragione del fatto che la decisione non ha comportato una diversa valutazione della controversia e, dunque, un esito differente.
§5 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con riguardo al parametro minino per causa di valore compreso nel range sino ad euro 26.000, esclusione della fase istruttoria perché non tenuta.
Stante l'esito della decisione, occorre dare atto della ricorrenza dei presupposti processuali per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato ex art 13, comma 1 quater,
DPR 115/2002, in misura pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro, Parte_1
pubblicata in data 23.03.2023 e comunicata in pari data, così provvede:
1. dichiara l'appello inammissibile;
2. rigetta l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1 Controparte_2
, che liquida in euro 956 per onorari;
[...]
3. dà atto che ricorrono i presupposti per imporre all'appellante il pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott. Biagio Politano Dott.ssa Silvana Ferriero
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