Articolo 12 della Legge 2 agosto 1975, n. 393
Articolo 11Articolo 13
Versione
7 settembre 1975
Art. 12.
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, con propri decreti, puo' disporre che, nel limite previsto dall' articolo 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , non sia computata l'energia elettrica prodotta in centrali elettriche con il recupero del calore generato da impianti per l'incenerimento dei rifiuti o per il dissalamento delle acque di mare costruiti da imprese elettriche previste dal citato articolo 4, n. 8.
Entrata in vigore il 7 settembre 1975