Art. 20.
L'articolo 33 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1 luglio 1973 al limite:
di annue L. 840.000 per i canonici investiti delle prime due dignita';
di annue L. 735.000 per i canonici investiti di altra dignita', o degli uffici di teologo e di penitenziere;
di annue L. 630.000 per i canonici semplici;
di annue L. 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati.
Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.
Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione".
L'articolo 33 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente: "Ai canonici ed ai beneficiati minori dei capitoli cattedrali e' dovuto un assegno supplementare fino a portarne la congrua dal 1 luglio 1973 al limite:
di annue L. 840.000 per i canonici investiti delle prime due dignita';
di annue L. 735.000 per i canonici investiti di altra dignita', o degli uffici di teologo e di penitenziere;
di annue L. 630.000 per i canonici semplici;
di annue L. 350.000 per i beneficiati minori comunque denominati.
Per il periodo di tempo anteriore i limiti sono quelli stabiliti dalle leggi all'epoca in vigore.
Gli assegni di cui sopra sono corrisposti per ciascun capitolo ad un numero di canonici non superiore a 12 e di beneficiati minori non superiore a 6, salvo per i capitoli delle sedi suburbicarie, non soggetti a tale condizione".