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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 20/02/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 20/02/2025 alle ore 09:48, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 822 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. SAMMARTANO PIETRO per parte ricorrente;
- l'avv. DI GIROLAMO COSIMO per parte convenuta;
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi ai rispettivi scritti difensivi ed in particolare alle note conclusive, e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. SAMMARATANO si dichiara antistatario e pertanto chiede condannarsi il al pagamento delle spese di lite Controparte_1 con distrazione.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 09:50
Alle ore 13:20 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 822/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. PIETRO SAMMARTANO Parte_1
ATTORE
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 CP_2 dall'Avv. COSIMO DI GIROLAMO,
CONVENUTO
NONCHE'
P. IVA , in persona del suo legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_1 tempore;
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ordinanza resa in data 19.5.2023 nel procedimento n. 2294/2021 R.G., il Tribunale di Marsala condannava il in persona del pro tempore, al pagamento Controparte_1 CP_2 della somma di € 15.410,64 in favore di . Parte_1
2. L'Agenzia delle Entrate – dietro rituale comunicazione del a mente Controparte_1 dell'art 48 bis, DPR n. 602/1973 e del D.M. 40/2008 – notificava a quest'ultimo atto di
2 pignoramento verso terzi ex art. 72 bis, DPR n. 602/1973 in quanto creditrice nei confronti di di una somma di denaro di importo superiore a quello vantato da quest'ultimo. Pt_1
3. , in data 25 gennaio 2024, notificava atto di pignoramento al Pt_1 CP_1 CP_1 nonché alla banca filiale di e successivamente, in data 6 febbraio Controparte_3 CP_1
2024, riceveva notifica nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. dell'atto di pignoramento promosso dall'Agenzia delle Entrate di cui al punto 2).
4. Il a seguito dell'atto di pignoramento notificato dall'Agenzia delle Controparte_1
Entrate, promuoveva opposizione all'esecuzione intrapresa da , eccependo – dato il Pt_1 maggior valore del credito vantato dall'Agenzia delle Entrate – la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento da quest'ultimo promosso. Per tale ragione, il Tribunale di Marsala - con ordinanza del 2 maggio 2024 - sospendeva il procedimento esecutivo intrapreso da
, concedendo termini per la proposizione del giudizio di merito. Pt_1
5. Pertanto, con atto di citazione ritualmente notificato, introduceva la fase di Pt_1 merito dell'opposizione, contestando variamente la superiore ordinanza e, quindi, chiedendo all'adito Tribunale di “dichiarare nullo e inefficace e/o inesistete l'atto di pignoramento azionato dall' in danno al in quanto notificato in data Controparte_4 Controparte_1 successiva a quello dell'Attore. Dichiarare, di conseguenza, efficace il pignoramento presso terzi dell'Attore in odio al ed in ragione della dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. del terzo pignorato Controparte_1 ordinare a questo di pagare la somma precetta oltre interessi e successive occorrende [...] Controparte_3 condannare la parte convenuta alla refusione delle spese di lite per il pignoramento presso terzi, per la fase dell'opposizione e per il presente giudizio da liquidarsi nei valori medi ex D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. 37/2018, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.
6. Il – eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'atto di citazione Controparte_1 proposto per carenza dello jus postulandi – faceva valere in via principale la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di pignoramento proposto nei suoi confronti, essendo tenuto ex art. 48 bis, D.P.R. 602/1973 a sospendere qualsiasi attività e/o procedura di liquidazione di somme dovute in presenza di un ordine di pagamento ex art. 72 bis, D.P.R. 602/1973; ha precisato che l'ordine di pagamento è atto introduttivo di una procedura esecutiva c.d. “speciale” - avente natura esattoriale - idoneo, tra le altre cose, a costringere il a liquidare la Controparte_1 somma dovuta a direttamente all'Agenzia delle Entrate. Il Pt_1 Controparte_1 pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “[i]n via preliminare, [r]itenere e dichiarare […]
l'inammissibilità dell'atto di citazione proposto dal Sig. per carenza di jus postulandi;
[n]el Parte_1 merito, [n]ella denegata ipotesi di non accoglimento della superiore assorbente eccezione di inammissibilità
3 dell'atto di citazione, ritenere e dichiarare infondata la domanda proposta dal Sig. e, per Parte_1
l'effetto, rigettare la stessa con ogni e qualsiasi statuizione”, con vittoria di spese.
7. Con la seconda memoria integrativa, parte attrice respingeva l'eccezione di inammissibilità sollevata dal convenuto, evidenziando l'avvenuto rilascio di idonea procura alle liti ai fini del presente procedimento.
8. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, veniva quindi discussa e decisa all'odierna udienza.
9. L'eccezione preliminare sollevata dal circa l'inammissibilità delle Controparte_1 domande attore per mancanza dello jus postulandi e/o per vizio di procura alle liti è infondata.
Parte attrice, infatti, conferiva: (i) in data 21 novembre 2023, mandato al proprio difensore per assisterlo e difenderlo in ogni fase e grado dell'esecuzione mobiliare contro il CP_1 in ragione dell'ordinanza del 19 maggio 2023 resa nel procedimento 2294/2021 R.G.
[...]
(e, pertanto, anche nei giudizi successivi) e in ogni caso;
(ii) in data 9 maggio 2024, un secondo mandato per l'introduzione del presente giudizio.
Fermo quanto sopra, risulta comunque risolutivo della questione sollevata il dettato dell'art. 182 c.p.c. secondo cui la totale mancanza della procura o il difetto di rappresentanza non comporta l'inammissibilità della domanda bensì impone al giudice di assegnare alle parti un termine perentorio per sanare e/o regolarizzare la costituzione in giudizio (si veda, sul punto,
Cass. civ., sez. III, 9 ottobre 2023, n. 28251, secondo cui “[l]'art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di "sanare" l'inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad "un vizio che determina la nullità della procura", a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza”).
Nella specie, tale regolarizzazione è pacificamente avvenuta.
10. In relazione a quanto dedotto e rappresentato dalle parti nei rispettivi scritti difensivi, occorre prendere le mosse dall'analisi dell'art. 48 bis, DPR n. 602/1973.
Tale disposizione, in sintesi, prevede che, prima di effettuare pagamenti superiori a €
5.000,00, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica debbano verificare se il beneficiario risulti avere a proprio carico somme iscritte a ruolo.
I “soggetti pubblici” quindi, accertato l'inadempimento in relazione a una o più cartelle di pagamento, segnalano tale circostanza all'Agenzia delle Entrate che, una volta comunicata l'intenzione di procedere alla riscossione, notificano a tale soggetto l'ordine di versamento di cui all'articolo 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973.
4 L'ente pubblico pertanto - a fronte della summenzionata comunicazione - sospende il pagamento delle somme dovute al proprio creditore fino a concorrenza dell'ammontare del debito indicato dall' , così che, una volta notificatogli l'ordine di Controparte_5 pagamento dall'Agenzia delle Entrate, provvede al pagamento direttamente in favore di quest'ultima.
L'art. 48 bis, DPR n. 602/1973, quindi, introduce una misura strumentale (il c.d. blocco dei pagamenti) al pignoramento “speciale” presso terzi di cui all'art. 72 bis, D.P.R. 602/1973.
La “specialità” della procedura ex art. 72 bis, DPR n. 602/1973 risiede, in primis, sul fatto che tale norma prevede come l'atto di pignoramento presso terzi possa contenere (come peraltro si verifica nel caso di specie) in luogo della citazione di cui all'art. 543, comma 2 n. 4
c.p.c., l'ordine al terzo (i.e. il di pagare il credito direttamente all'Agenzia Controparte_1 delle Entrate.
La ragione di tale previsione, in particolar modo, risiede nella natura prevalentemente stragiudiziale della procedura in esame nonché sull'assunto che l'esecuzione esattoriale - in quanto finalizzata al recupero di risorse pubbliche e alla tutela della c.d. “ragion fiscale” - necessita di una maggiore celerità e snellezza procedurale rispetto all'analoga procedura prevista nel codice di rito.
Inoltre, il pignoramento presso terzi, nell'esecuzione civile, produce il semplice effetto di accantonare le somme ed i beni pignorati, in attesa della definizione della procedura esecutiva e dell'ordine di assegnazione del Giudice;
mentre la procedura di cui agli artt. 48 bis e 72 bis del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 prevede l'incasso diretto delle somme da parte degli agenti della riscossione in seguito all'esito positivo della procedura di verifica.
Il procedimento esattoriale in esame è, quindi, notevolmente più snello poiché – salva la preventiva “verifica” circa l'esposizione debitoria del creditore ai sensi dell'art. 48 bis, DPR n.
602/1973 – non impone, tra le altre cose, la designazione di difensori da parte dei soggetti coinvolti ed il rispetto delle dinamiche e delle tempistiche processuali proprie del giudizio di esecuzione (tra cui, in particolar modo, la citazione del terzo pignorato) così che quest'ultimo è tenuto ad effettuare il versamento sulla base del solo atto ricevuto dall'agente della riscossione, senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Delineati sinteticamente i tratti salienti della procedura esattoriale in esame, è quindi possibile affermare come - a fronte della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate nonché del successivo ordine di pagamento - il privato debitore rivesta un ruolo del tutto passivo poiché
l'art. 48 bis citato non prevede alcun obbligo di comunicare al destinatario l'avvenuta sospensione dell'iter di liquidazione delle somme dovute. Ed un tanto emerge altresì nel caso di
5 specie, laddove l'atto di pignoramento dell'Agenzia delle Entrate notificato al CP_1
– con codice identificativo fascicolo n. 299/2023/66047; codice identificativo della
[...] procedura esecutiva n. 29984202400000015000 – specifica che ha ricevuto la notifica Pt_1 dell'ordine di pagamento quale terzo e non in qualità di debitore dell'ente che ha affidato all'Agenzia delle Entrate il recupero delle somme dovute.
Sulla base di quanto sopra, pertanto, ne deriva che i rapporti tra le due procedure esecutive del caso di specie – profondamento differenti per ratio e disciplina – non possano essere risolti sulla base di considerazioni di ordine processuale afferenti alla successione tra due o più distinti procedimenti esecutivi.
La procedura esecutiva esattoriale ha quindi obbligato l'ente pubblico a sospendere qualsiasi forma di pagamento in ragione della semplice ricezione dell'ordine di pagamento
(rendendo così l'adempimento del tutto inesigibile) nonché a custodire le somme dovute ai sensi dell'art. 546 c.p.c. e dell'art.1, commi da 4 bis a 4 quater del D.L. n°16/2012.
A fronte della mancata proposizione di un atto di opposizione nella procedura esecutiva speciale ex art. 72 bis, DPR n. 602/1973, le domande proposte dall'odierno opponente non possano dunque trovare accoglimento stante l'impossibilità da parte del di Controparte_1 disporre dei beni su cui l'Agenzia delle Entrate ha con precedenza apposto un vincolo.
11. L'accertata sussistenza del credito vantato da parte attrice nei confronti del CP_1
l'assenza di precedenti giurisprudenziali sul punto, la particolare difficoltà delle
[...] questioni giuridiche affrontate suggeriscono l'opportunità di compensare integramente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo la causa iscritta al n. RG. 822/2024, rigetta le domande proposte da . Spese compensate. Parte_1
Marsala, 20.2.2024
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
Minuta redatta con la collaborazione del dott. Simone NO Piccione, magistrato ordinario in tirocinio
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