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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 413/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101416 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101416 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101416 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5587/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 31/01/2025 e depositato in data 3/02/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF901M101416 notificato il 3/12/2024 emesso dall'Agenzia delle entrate DP di Salerno ai sensi dell'art.29, comma 2, DPR 600/73 per complessivi euro 227.084,00 di cui euro 104.332,00 per maggiore Irpef, euro 5.123,00 per maggiore addizionale regionale, euro 2.087,00 per maggiore addizionale comunale, euro 102.353,00 per maggiore Iva ed euro
13.189,00 per maggiore Irap, avverso l'Agenzia delle Entra DP di Salerno, eccependo il difetto di motivazione e la violazione dell'onere probatorio, la mancanza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73, l'infondatezza del recupero , la violazione dell'art.53 della Costituzione per mancato riconoscimento dei costi forfettari, la violazione dell'art.109 del TUIR, l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni. Chiedeva l'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che controdeduceva la legittimità del proprio operato in ordine alla corretta motivazione dell'atto impugnato, alla corretta ricostruzione dei ricavi considerando delle percentuali sulle provvigioni passive più favorevoli al contribuente, la mancata esibizione della documentazione richiesta e la mancata presentazione dei modelli INTRA2, la corretta applicazione delle sanzioni. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 17/07/2025 veniva depositata ordinanza n. 993/2025 con la quale la Corte, preso atto della richiesta delle parti in quanto era in corso un tentativo di conciliazione, rinviava la vertenza all' udienza del 24 settembre
2025, ore 9,00.
In data 26/09/2025 veniva depositata ordinanza n. 1342/2025 con la quale la Corte, preso atto della richiesta delle parti per conciliazione, rinviava la vertenza all' udienza del 19 novembre 2025, ore 9,00.
In data 18/11/2025 veniva depositato accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n.
546 con proposta di conciliazione n.500107/2025 del 26/06/2025 accettata in data 18/11/2025, con la quale il ricorrente accettava i termini e le modalità di pagamento dell'accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il deposito dell'intervenuto accordo conciliativo ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.
COMPENSA LE SPESE.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
NOLA CATIA, Presidente
D'ON ON, Relatore
CELENTANO ROBERTO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 486/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101416 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101416 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF901M101416 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5587/2025 depositato il
19/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Sig. Ricorrente_1, con ricorso ai sensi del D.Lgs. 546/92, notificato in data 31/01/2025 e depositato in data 3/02/2025, impugnava l'avviso di accertamento n.TF901M101416 notificato il 3/12/2024 emesso dall'Agenzia delle entrate DP di Salerno ai sensi dell'art.29, comma 2, DPR 600/73 per complessivi euro 227.084,00 di cui euro 104.332,00 per maggiore Irpef, euro 5.123,00 per maggiore addizionale regionale, euro 2.087,00 per maggiore addizionale comunale, euro 102.353,00 per maggiore Iva ed euro
13.189,00 per maggiore Irap, avverso l'Agenzia delle Entra DP di Salerno, eccependo il difetto di motivazione e la violazione dell'onere probatorio, la mancanza dei presupposti per l'accertamento induttivo ex art. 39 comma 2 del DPR 600/73, l'infondatezza del recupero , la violazione dell'art.53 della Costituzione per mancato riconoscimento dei costi forfettari, la violazione dell'art.109 del TUIR, l'illegittimità dell'applicazione delle sanzioni. Chiedeva l'accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato con condanna alle spese di giudizio.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate DP di Salerno che controdeduceva la legittimità del proprio operato in ordine alla corretta motivazione dell'atto impugnato, alla corretta ricostruzione dei ricavi considerando delle percentuali sulle provvigioni passive più favorevoli al contribuente, la mancata esibizione della documentazione richiesta e la mancata presentazione dei modelli INTRA2, la corretta applicazione delle sanzioni. Concludeva con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese.
In data 17/07/2025 veniva depositata ordinanza n. 993/2025 con la quale la Corte, preso atto della richiesta delle parti in quanto era in corso un tentativo di conciliazione, rinviava la vertenza all' udienza del 24 settembre
2025, ore 9,00.
In data 26/09/2025 veniva depositata ordinanza n. 1342/2025 con la quale la Corte, preso atto della richiesta delle parti per conciliazione, rinviava la vertenza all' udienza del 19 novembre 2025, ore 9,00.
In data 18/11/2025 veniva depositato accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n.
546 con proposta di conciliazione n.500107/2025 del 26/06/2025 accettata in data 18/11/2025, con la quale il ricorrente accettava i termini e le modalità di pagamento dell'accordo, ivi comprese le somme in essa liquidate nonché la compensazione delle spese del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il deposito dell'intervenuto accordo conciliativo ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 546/92, dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione con compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE.
COMPENSA LE SPESE.