Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/03/2026, n. 2468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2468 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02468/2026REG.PROV.COLL.
N. 06747/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6747 del 2025, proposto da
UC RE, LO NO, EL IN e OL ME, rappresentate e difese dall'avvocato Massimo Pallini, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, via Pietro Cossa, 41;
contro
RO TA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SI CA, rappresentata e difesa dall'avvocato Cinzia Di Marco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
NI CR e EL IL, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 3979 del 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO TA e di SI CA;
Viste le memorie delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. EN QU;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le dottoresse UC RE, LO NO, EL IN e OL ME hanno impugnato la determinazione dirigenziale n. 2292 del 22 dicembre 2023 con cui è stato previsto lo scorrimento di ulteriori tre posizioni della graduatoria del concorso pubblico per dirigente amministrativo approvata con determinazione dirigenziale n. 2508 del 23 dicembre 2022, chiedendo, altresì, l’accertamento del loro diritto all’assunzione alle dipendenze di RO TA quali dirigenti amministrativi di seconda fascia e/o al risarcimento del danno patrimoniale loro cagionato per la violazione del diritto all’assunzione in detta qualifica dirigenziale o per la perdita della relativa chance .
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso con sentenza n. 3979 del 2025, appellata dalle ricorrenti originarie per i seguenti motivi di diritto:
I) violazione di legge: art. 97 della Costituzione; art. 28, comma 1 ter , e 35 del d. lgs. n. 165 del 2001; art. 91 TUEL; artt. 10 e 11 del Regolamento di RO TA approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 63 del 28 febbraio 2022;
II) violazione di legge: artt. 28, comma 1 ter , e 35 del d. lgs. n. 165 del 2001; art. 91 TUEL; artt. 10 e 11 del Regolamento di RO TA approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 63 del 28 febbraio 2022; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà;
III) violazione di legge: artt. 19, 28, comma 1 ter , e 35 del d. lgs. n. 165 del 2001; artt. 91 e 110 TUEL; art. 21, legge n. 241 del 1990; art. 30, comma 3, c.p.a.; art. 37 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di RO TA approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 395 dell’ 1 dicembre 2022; artt. 10 e 11 del Regolamento di RO TA approvato con deliberazione della giunta capitolina n. 63 del 28 febbraio 2022; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché della contraddittorietà;
IV) diritto delle ricorrenti all’assunzione alle dipendenze di RO TA quali dirigenti amministrativi di seconda fascia e/o al risarcimento del danno patrimoniale loro cagionato per la violazione del diritto all’assunzione in detta qualifica dirigenziale o per la perdita della relativa chance .
Si sono costituite per resistere all’appello RO TA e la dottoressa SI CA.
Successivamente le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.
All’udienza pubblica del 5 marzo 2026 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Giunge in decisione l’appello per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 3979 del 2025 che ha respinto il loro ricorso per l’annullamento della determinazione dirigenziale n. 2292 del 22 dicembre 2023 con cui è stato previsto lo scorrimento di ulteriori tre posizioni della graduatoria del concorso pubblico per dirigente amministrativo approvata con determinazione dirigenziale n. 2508 del 23 dicembre 2022, nonché per l’accertamento del diritto all’assunzione alle dipendenze di RO TA quali dirigenti amministrativi di seconda fascia e/o al risarcimento del danno patrimoniale loro cagionato per la violazione del diritto all’assunzione in detta qualifica dirigenziale o per la perdita della relativa chance .
Le appellanti premettono di aver partecipato alla selezione indetta con determinazione dirigenziale n. 856 del 26 aprile 2022, ai sensi dell’art. 28, comma 1 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, e di essere risultate idonee, seppur non vincitrici, nella graduatoria finale approvata con determinazione dirigenziale n. 2250 del 25 novembre 2022. Successivamente, con determinazione dirigenziale n. 2508 del 23 dicembre 2022, veniva approvata la graduatoria di un distinto concorso pubblico, indetto con determinazione dirigenziale n. 1302 del 7 agosto 2020 per 42 posti da dirigente di secondo livello a tempo pieno e indeterminato, di cui 32 posti per il profilo professionale di dirigente amministrativo, a cui seguivano sia l’assunzione dei vincitori, sia lo scorrimento di ulteriori idonei della graduatoria.
Atteso il fabbisogno assunzionale per il 2023 approvato con il PIAO, lo stesso consentiva altre assunzioni per il profilo di dirigente amministrativo; dunque, con la determinazione n. 2292 del 22 dicembre 2023, provvedimento impugnato in primo grado, veniva disposta mediante nuovo scorrimento degli idonei della graduatoria del concorso pubblico approvata con la determinazione dirigenziale n. 2508 del 2022 l’assunzione di ulteriori tre dirigenti amministrativi nelle persone dei dottori SI CA, NI CR, EL IL, collocati rispettivamente alle posizioni 41, 42 e 43, così esaurendo detta graduatoria.
Le appellanti hanno impugnato la suddetta determinazione ritenendo illegittimo lo scorrimento di ulteriori tre posizioni della graduatoria del concorso pubblico, dovendo l’Amministrazione, di contro, ricorrere alla graduatoria finale relativa alla selezione indetta ai sensi dell’art. 28, comma 1 ter , del d.lgs. n. 165 del 2001, in cui le stesse sono risultate idonee.
La sentenza ha preliminarmente respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle controparti e ha respinto il primo motivo di ricorso, basato sulla pretesa equiparabilità al concorso pubblico delle procedure selettive di cui all’art. 28 comma 1 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, motivandone l’ontologica differenza, con ogni conseguenza rispetto al richiesto scorrimento della relativa graduatoria; ha, inoltre, respinto il secondo motivo di ricorso, negando l’asserita incoerenza della condotta capitolina ed evidenziando, comunque, l’eccepita mancata impugnazione degli incarichi dirigenziali conferiti dall’amministrazione ai sensi dell’art. 110 del TUEL. Infine, ha ritenuto assorbita la questione relativa alle modalità di calcolo della percentuale (fino al 30%) dei posti riservati di cui al richiamato art. 28 comma 1 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto logicamente subordinata alla possibilità di scorrimento delle relative graduatorie, esclusa con il rigetto del primo motivo di ricorso.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha dedotto l’erroneità della sentenza impugnata in quanto le considerazioni, addotte dal Tar a sostegno del rigetto del ricorso non potrebbero essere condivise in ragione della specialità e novità della disciplina del concorso riservato agli interni per l’accesso alla qualifica dirigenziale introdotta dall’art. 3, comma 3, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), che ha aggiunto il comma 1 ter al disposto dell’art. 28 del d. lgs. n. 165 del 2001. La speciale procedura dovrebbe, infatti, ritenersi propriamente “concorsuale” perché attiene all’accesso alla qualifica dirigenziale e richiede i medesimi requisiti e titoli di partecipazione, nonché il superamento delle medesime prove selettive e il rispetto delle medesime regole procedimentali dettati per il “concorso pubblico” per accedere dall’esterno alla dirigenza di una P.A. e anche in tal caso l’accesso alla dirigenza comporterebbe l’assunzione ex novo del personale interno e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro dirigenziale alle dipendenze della stessa Amministrazione. La selezione dovrebbe, dunque, ritenersi totalmente equiparata alle altre due procedure, per concorso pubblico o per corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione previste per la costituzione del rapporto di lavoro dirigenziale a tempo indeterminato dallo stesso art. 28. Invero, in perfetta coerenza con il sopravvenuto disposto dell’art. 28, comma 1 ter del d.lgs. n. 165 del 2001, il Regolamento di RO TA approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 63 del 28 febbraio 2022, nel disciplinare questa procedura di accesso alla dirigenza per il personale interno prevede all’art. 10, punto 4, che: “ Le graduatorie delle procedure selettive rimangono efficaci per il termine previsto dalla vigente normativa per la copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, rispettando i principi dell’adeguato accesso dall’esterno ”.
Inoltre, il tenore testuale del comma 1 ter dell’art. 28, secondo cui “… una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui disponibili sulla base delle facoltà assunzionali autorizzate è riservata, da ciascuna pubblica amministrazione al personale in servizio a tempo indeterminato …”, non consentirebbe dubbi circa il fatto che le amministrazioni siano obbligate e non abbiano una facoltà potestativa di avvalersi di questa modalità di accesso alla dirigenza del personale interno. Ciò sarebbe ulteriormente confermato dal tenore del comma 4 ter che recita: “ Fatte salve la percentuale non inferiore al 50 per cento dei posti da ricoprire, destinata al corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione di cui all'articolo 28, nonché le riserve previste all'articolo 28, comma 1-ter, e le altre stabilite a legislazione vigente, il reclutamento dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie e degli enti pubblici non economici si svolge mediante concorsi pubblici …”. La sentenza impugnata avrebbe quindi errato nella parte in cui ha ritenuto che alle procedure di accesso alla dirigenza ai sensi dell’art. 28, comma 1 ter , d.lgs. n. 165 del 2001 non trovi applicazione l’istituto dello scorrimento della graduatoria degli idonei di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 267 del 2000 e all’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Con il secondo motivo di gravame l’appellante ha dedotto che, anche laddove si volesse equiparare la procedura di accesso alla dirigenza di cui all’art. 28, comma 1 ter , del d.lgs. n. 165 del 2001 alle cosiddette “progressioni verticali”, si dovrebbe egualmente concludere che le attuali appellanti vantino un interesse legittimo allo scorrimento della loro graduatoria, atteso che non sarebbe preclusa la possibilità di ricorrere allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi riservati agli interni laddove tale facoltà sia stata prevista dal bando. Invero, nel caso in esame la determinazione dirigenziale n. 856 del 2022 che ha approvato il bando della selezione cui hanno partecipato le appellanti prevede espressamente che alla stessa trovino applicazione non solo “ le disposizioni vigenti in materia di accesso al pubblico impiego ” (art. 15 del bando), ma anche quelle dettate dal Regolamento di RO TA approvato con deliberazione della Giunta capitolina n. 63 del 28 febbraio 2022, il quale, per quanto riguarda lo scorrimento della graduatoria, recita testualmente: “ Le graduatorie delle procedure selettive rimangono efficaci per il termine previsto dalla vigente normativa per la copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, rispettando i principi dell’adeguato accesso dall’esterno ”.
Con tali previsioni del bando e del Regolamento RO TA avrebbe assunto nei confronti dei partecipanti al concorso l’obbligazione di applicare nei loro confronti, ove risultati idonei all’esito della selezione, come appunto le attuali appellanti, l’istituto dello scorrimento. Obbligazione che RO TA ha poi immotivatamente e contraddittoriamente non rispettato.
Con il terzo motivo di gravame le appellanti hanno dedotto che, successivamente alla determinazione dirigenziale n. 856 del 26 aprile 2022, con cui è stata bandita la più volte citata procedura per l’assunzione di dirigenti amministrativi riservata al personale interno, in cui le attuali appellanti sono risultate tra i primi idonei non vincitori, RO TA avrebbe incoerentemente bandito ben 26 incarichi da dirigente amministrativo ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La sentenza avrebbe errato nel ritenere che la mancata tempestiva impugnazione di tali incarichi precludesse la possibilità di accertare l’illegittimità delle determinazioni dell’ente locale, atteso che, in considerazione della natura negoziale di tali atti, gli stessi non sarebbero assoggettati al termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi, ma potrebbero in ogni momento essere dichiarati nulli, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 1421 c.c. In ogni caso, anche qualora si volessero qualificare tali determinazioni dirigenziali come atti amministrativi, non sarebbe comunque preclusa la possibilità del giudice ammnistrativo di accertarne in via incidentale l’illegittimità con riguardo alla fondatezza della domanda risarcitoria proposta in via subordinata, che prescinde dall’annullamento degli stessi, ex art. 30, comma 3, c.p.a.
Ad ogni modo, non potrebbe esservi dubbio che sia stato tempestivamente richiesto l’accertamento dell’illegittimità quantomeno di tutti gli incarichi ex art. 110 TUEL conferiti successivamente alla data di proposizione del ricorso, in considerazione dell’indubbia idoneità delle appellanti per incarichi da dirigente ammnistrativo di secondo livello loro riconosciuta all’esito del concorso riservato di cui si discute. Inoltre, nelle delibere di autorizzazione ai sensi dell’art. 110 TUEL e nei successivi provvedimenti RO TA non avrebbe indicato alcuna motivazione per cui avrebbe ritenuto necessario dover ricorrere a tali contratti, né avrebbe richiamato ragioni di urgenza o particolari esigenze per ritenere di dover assegnare detti incarichi a personale esterno, né si potrebbe ritenere che incombesse sulle appellanti l’onere di dimostrare l’inesistenza dei requisiti perché l’Ente potesse ricorrere all’art. 110 TUEL.
La sentenza impugnata meriterebbe, dunque, di essere riformata nella parte in cui ha ritenuto di non poter accertare, neppure incidentalmente ai fini della domanda risarcitoria formulata dalle appellanti, la legittimità degli incarichi dirigenziali conferiti da RO TA ai sensi dell’art. 110 TUEL astenendosi dall’attingere dalla graduatoria del concorso riservato in cui erano collocate tra i primi degli idonei.
Con il quarto e ultimo motivo dedotto le appellanti assumono di aver maturato un diritto al risarcimento per la perdita delle loro chances di esser assunte quali dirigenti di secondo livello con il profilo di dirigente amministrativo alle dipendenze di RO TA a decorrere quantomeno dal 22 dicembre 2023. Ed invero, la fondatezza dei primi due motivi del ricorso introduttivo qui riaffermata avrebbe dovuto indurre il Tar adito a ritenere pienamente conferenti dette deduzioni in quanto volte a determinare la rilevanza dell’interesse legittimo vantato dalle appellanti e radicalmente leso dalle censurate determinazioni di RO TA circa le modalità alternative con cui si è approvvigionato delle prestazioni da dirigente amministrativo ritenute improrogabilmente necessarie al buon andamento, all’economicità ed efficienza delle attività dell’ente locale in luogo di addivenire allo scorrimento pro quota della graduatoria in cui sono collocate le appellanti quali prime tra gli idonei.
Invero, le amministrazioni sarebbero obbligate e non avrebbero una mera facoltà potestativa di avvalersi di questa modalità di accesso alla dirigenza del personale interno entro i limiti della percentuale espressamente dettata dalla norma. Nel caso in esame RO TA si sarebbe determinata nel senso di avvalersi della riserva in favore degli interni nella misura massima del 15 % delle posizioni dirigenziali da bandire consentita dal comma 1 ter dell’art. 28 del d.lgs. n. 165 del 2001, cioè per almeno 6 rispetto alle 37 assunzioni da dirigente amministrativo che ha inteso effettuare nel triennio di efficacia della graduatoria.
Anche ove si volesse ritenere che la percentuale di assunzione per scorrimento della graduatoria riservata agli interni sia rimasta indeterminata e che RO TA avesse la facoltà di determinarla di volta in volta per rispondere alle esigenze assunzionali di dirigenti amministrativi sopravvenute nel triennio di efficacia della graduatoria, tale facoltà dovrebbe in ogni caso essere esercitata sulla base di una adeguata valutazione e motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’amministrazione municipale a preferire le alternative di avvalersi esclusivamente dello scorrimento della graduatoria del concorso pubblico e/o del discrezionale conferimento a soggetti esterni di incarichi dirigenziali per dirigenti amministrativi ai sensi dell’art. 110 TUEL, valutazione istruttoria e motivazione che, però, non sarebbero contenute né nell’impugnata determinazione dirigenziale n. 2292 del 2023, né nelle determinazioni di conferimento di detti incarichi dirigenziali a personale esterno ai sensi dell’art. 110 TUEL. Poiché le chances delle appellanti di essere assunte quali dirigenti amministrativi qualora RO TA avesse adottato una condotta rispondente ai canoni di legalità, di imparzialità e buon andamento dell’ agere amministrativo sarebbero state pari o assai prossime al 100%, il danno patito dalle stesse dovrebbe ritenersi pari o assai prossimo al 100% della differenza tra il trattamento retributivo mensile al momento loro spettante quale funzionaria di categoria D del CCNL del comparato Regioni-Enti locali e quello di cui invece godrebbero se fossero state assunte quali dirigenti di secondo livello profilo professionale di dirigente ammnistrativo del CCNL Area Dirigenza Funzioni Locali alle dipendenze di RO TA, comprese retribuzione di posizione e di risultato, moltiplicando detta differenza retributiva mensile per il numero di mesi che intercorrono tra il 22 dicembre 2023 e la maturazione del requisito anagrafico per il collocamento in pensione di vecchiaia, e cioè il compimento del 67° anno di età; differenze retributive di cui le appellanti si riservano di richiedere in un separato giudizio l’accertamento del quantum sulla base di detti criteri, nonchè la condanna di RO TA alla relativa corresponsione.
L’appello è infondato.
Il Collegio ritiene di esaminare congiuntamente le censure dedotte in considerazione della loro stretta connessione. Ed invero, come statuito dalla sentenza impugnata, pienamente condivisibile: “ La procedura c.d. riservata risponde alla ratio … di valorizzare le professionalità interne e di incentivare un miglioramento del personale già dipendente, assicurando, al contempo, la copertura di grande parte dei posti disponibili del personale, anche dirigenziale, tramite l’accesso dall’esterno… La sua ontologica differenza rispetto alle forme di accesso alla dirigenza tramite concorso indetto dalle singole amministrazioni o, in alternativa, corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione (v. art. 28 comma 1 cit.), risiede, conseguentemente, nell’impossibilità di partecipazione alla stessa da parte della generalità di consociati essendo, per l’appunto, riservata al solo personale interno. … Tale connotato naturale della procedura riservata non si perde, né si sfuma, in considerazione delle modalità con cui la selezione è posta in essere, segnatamente le circostanze, evidenziate dalla parte ricorrente, che siano richiesti titoli di studio e prove selettive affini a quelle del concorso pubblico, ivi compreso il pagamento da parte dei candidati delle spese di partecipazione. Le caratteristiche “concorsuali” della selezione, disciplinate peraltro dalla stessa normativa richiamata, sono infatti essenziali al fine di garantire i principi di trasparenza, buon andamento e parità di trattamento dell’agire dell’Amministrazione. Non sono, di contro, idonee a modificarne la natura, quella di una procedura che rimane pur sempre eccezionalmente riservata ai soli dipendenti già assunti e nella quale la selezione è fortemente ridotta e quindi agevolata, potendo partecipare solo questi ultimi ” .
L’Adunanza plenaria di questo Consiglio (sentenza n. 14/2011) ha, invero, affermato che l’art. 35, comma 5 ter , del d. lgs. n. 165 del 2001, che amplia il termine generale di validità delle graduatorie, si riferisce ai soli concorsi pubblici, atteso che le procedure per il reclutamento per le pubbliche amministrazioni sono quelle che garantiscono in misura adeguata l'accesso dall'esterno, con le modalità di pubblicità, imparzialità e trasparenza.
Anche questa sezione ha statuito che l’art. 35 del d.lgs. n. 165 del 2001: “ pur generalizzando la regola dello scorrimento delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci, si riferisce però testualmente ai “concorsi pubblici”, cui non sono integralmente equiparabili i concorsi riservati al personale interno per il semplice fatto che a questi ultimi possono partecipare solo i soggetti già incardinati nella p.a. ” (Cons. Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953).
Tale orientamento è pacifico in giurisprudenza, atteso che le selezioni interne riservate al personale dipendente dell’amministrazione, non partecipando della natura pubblica del concorso, che rappresenta il modello generale per l'accesso ai pubblici impieghi, non beneficiano delle prerogative sulla efficacia nel tempo e sulla preferenza dello scorrimento rispetto all'indizione di nuove selezioni proprie del pubblico concorso. Ne consegue che, in materia di accesso al pubblico impiego, il principio della preferenza per lo scorrimento della graduatoria non può applicarsi al caso in cui la graduatoria degli idonei non sia stata approvata all'esito del concorso pubblico, ma di una selezione interna, atteso che la disomogeneità tra i due tipi di procedura non permette di derogare alla regola del concorso pubblico, così impedendo il ricorso alla facoltà di scorrimento.
Ed invero, la Corte costituzionale ha ribadito il necessario carattere aperto delle procedure selettive per l'accesso ai pubblici uffici (cfr. Corte cost. n. 7 del 2011 e n. 100 del 2010), pure affermando che in linea di principio la selezione interna viola il principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed arreca grave pregiudizio al principio di efficienza (cfr. Corte cost. n. 34 del 2004 e 274 del 2003).
Il concorso pubblico costituisce, infatti, il criterio ordinario di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, in quanto diretto ad assicurare, attraverso una selezione trasparente, di natura comparativa, aperta a tutti i cittadini in possesso di requisiti predefiniti, i principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione.
Questa sezione, proprio con riferimento ad una procedura riservata per l’accesso alla qualifica dirigenziale, ha invero statuito che: “ L’esperimento di procedure concorsuali riservate al personale interno costituisce una deroga ai principi costituzionali espressi dall’art. 97 Cost., circa l’obbligo di accesso al pubblico impiego attraverso concorsi pubblici (aperti all’esterno); ne consegue che l’utilizzazione delle relative graduatorie, se non adeguatamente giustificata, si pone al di fuori del perimetro dei principi costituzionali in materia di accesso al pubblico impiego. La straordinarietà di tale forma di reclutamento (in deroga al concorso pubblico) implica che la sua ammissibilità è limitata ai casi espressamente previsti dall’ordinamento giuridico e quindi nei limiti dei posti messi a concorso, con la conseguenza che non è possibile l’utilizzo della graduatoria di un concorso riservato agli interni per la copertura di ulteriori posti resi eventualmente vacanti successivamente ” (Cons. Stato, V, 17 luglio 2023, n. 6953).
Ne consegue che, nel caso di specie, non sono applicabili neppure i principi relativi all’obbligo dell’amministrazione di motivare la scelta operata tra le due possibili dello scorrimento della graduatoria della procedura interna o del concorso pubblico” (cfr. anche Tar Lazio, 20 marzo 2018, n. 3131), e che, come condivisibilmente affermato dal Tar nella sentenza impugnata: “ Neppure risulta utile il richiamo delle ricorrenti alla giurisprudenza amministrativa per cui l'istituto dello scorrimento delle graduatorie sarebbe applicabile alle ipotesi di graduatorie formate a seguito di concorsi riservati agli interni, se tale possibilità è prevista fin dall'origine nel relativo bando … Nella fattispecie in esame la determinazione dirigenziale n. 856 del 26/04/2022, con cui è stata indetta la selezione riservata, nulla prevede specificamente sul punto. … Né vale il richiamo al Regolamento di RO TA … che all’art. 10 comma 4 si limita a ricordare, con una disposizione del tutto generica, che le graduatorie delle procedure selettive rimangono efficaci “per il termine previsto dalla vigente normativa” per la copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, con la precisazione “rispettando i principi dell’adeguato accesso dall’esterno ” (cfr. sentenza appellata). Ciò, in considerazione del fatto che la norma che ha introdotto la nuova modalità di accesso alla dirigenza di cui all’art. 28, comma 1 ter , più volte citato, costituisce una deroga al regime ordinario ed è, dunque, una norma di stretta interpretazione, non essendo possibile estendere a tale eccezionale fattispecie la disciplina prevista per i concorsi ordinari.
Con riferimento, inoltre, all’assunta illegittimità della determinazione dell’amministrazione di avvalersi di incarichi esterni ai sensi dell’art. 110 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la censura è da ritenersi inammissibile, non avendo le appellanti provveduto all’impugnazione di tali determinazioni.
In ogni caso, lo scorrimento delle graduatorie non è un obbligo inderogabile, anche nel caso di selezioni aperte per il conferimento di incarichi dirigenziali.
Risultano, pertanto, superate, a fronte dell’assenza di un diritto allo scorrimento della graduatoria relativa alla procedura riservata, le censure in ordine alla percentuale riservata al personale interno di cui all’art. 28, comma 1. In ogni caso, è del tutto condivisibile la statuizione del Tar secondo cui: “ il richiamo ad una quota “non superiore al 30 per cento”, di cui all’art. 28 comma 1–ter, lascia ampia discrezionalità all’amministrazione nell’individuazione della quota riservata che può, pertanto, essere inferiore o pari a quella indicata, mentre la formulazione letterale non lascia alcuno spazio per un’interpretazione contra legem, che conduca a ritenere che debba necessariamente essere coperta tutta la quota ” (cfr. sentenza appellata).
Alla luce delle suesposte considerazioni l’appello va respinto, compresa la domanda risarcitoria, e, per l’effetto, va confermata la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in relazione alle peculiarità della controversia, per disporre l’integrale compensazione fra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata di reiezione del ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE AB, Presidente
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
EN QU, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN QU | IE AB |
IL SEGRETARIO