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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
ST VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 10689 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], in data [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Dolce Groebner Cristiano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti unitamente e disgiuntamente all'avv.
IA IS UC.
RICORRENTE
contro
, nato a Palermo, in [...] Controparte_1
29/05/1965 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Cannizzaro Vincenzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Pinelli Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
Pa rilevato che con ricorso depositato il 10 settembre 2024
ha vocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando di essere stato dichiarato pieno proprietario dell'immobile sito in Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22
identificato al foglio 134, particella 709, sub 26, giusta sentenza n.
4662/2010 del Tribunale di Palermo (che ha dato esecuzione, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al contratto preliminare di compravendita stipulato il 21 gennaio 2002 tra le suddette parti) confermata dalla
Corte d'Appello (con sentenza n. 2066 dell'8.11.2016) e dalla Corte
di Cassazione (con ordinanza n. 18911 del 10.07.2024) e che il convenuto, ciò nonostante, aveva illecitamente conservato la disponibilità materiale del suddetto bene e, su tali presupposti, ha chiesto la condanna della controparte all'immediato rilascio della suddetta unità immobiliare e al risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di cui agli artt. 1476 e 1477 c.c.
commisurato al valore locativo del bene e decorrente dalla data del primo atto introduttivo del precedente giudizio (04.10.2004) e sino all'effettivo rilascio;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
rilevato che, con comparsa del 16 novembre 2024, si è
costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in Controparte_1
via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, il difetto di integrità del contraddittorio e la nullità della sentenza n. 4662/2010
per omessa partecipazione dei condomini originari, nonché la mancata citazione dell'Arch. ritenuto litisconsorte Parte_2
necessario, deducendo, nel merito, la giuridica inesistenza dell'immobile oggetto di trasferimento (per difformità tra stato di fatto e planimetrie catastali, per l'illegittimità del frazionamento eseguito nel 2004) e la conseguente impossibilità di eseguire la consegna e di configurare un danno da mancato godimento;
rilevato che il convenuto ha altresì richiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo Arch. Parte_2
chiedendo di essere da questi manlevato in relazione agli obblighi di ristrutturazione dell'immobile come da accordo formalizzato Il
18.9.2003;
rilevato che, autorizzata la chiamata, si è costituito il terzo
Arch. il quale, con comparsa del 12.2.2025, ha eccepito Parte_2
l'inammissibilità della domanda di garanzia e della pretesa subordinata del convenuto, evidenziando che l'attore non ha formulato nei suoi confronti alcuna domanda relativa all'esecuzione dei lavori, e ha inoltre eccepito la prescrizione decennale di ogni diritto che il assume sorgere in suo danno dagli CP_1
obblighi previsti dalle scritture del 2002 e del 2003, contestando
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
comunque ogni addebito e rilevando di non aver mai avuto detenzione o disponibilità dell'immobile, né alcun ruolo nella mancata consegna del bene per cui è qui causa;
atteso che la causa, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, è stata istruita mediante produzione documentale e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, e che all'udienza del
20 novembre 2025 è pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate oralmente dal difensore della parte ricorrente e dal difensore del terzo chiamato;
ritenuto che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, pur formalmente sollevata dal resistente nella comparsa di costituzione, deve ritenersi tacitamente rinunciata, atteso che questi alla prima udienza del 29
aprile 2025 non vi ha insistito, né ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato improcedibile, limitandosi invece a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito;
ritenuta infondata l'eccezione di nullità della sentenza n.
4662/2010 resa dall'intestato Tribunale per asserita violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio instaurato da Parte_1
aveva ad oggetto l'esecuzione in forma specifica
[...]
dell'obbligo a contrarre derivante dal preliminare del 21 gennaio
2002 e, come tale, riguarda esclusivamente le parti del contratto da eseguire ai sensi dell'art. 2932 c.c. e non anche terzi estranei al rapporto obbligatorio – quali eventuali proprietari o contitolari di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
parti comuni dell'edificio – trattandosi di soggetti privi di legittimazione passiva rispetto alla domanda;
ritenuto, inoltre, che ogni questione attinente all'asserita inesistenza giuridica dell'immobile per cui è causa, alla difformità fra il suo stato di fatto e le planimetrie allegate al catasto (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985 come modificato dal D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122 del 2010) e all'illegittimità del frazionamento operato nel 2004, deve ritenersi inammissibile, perché è superata dalle incompatibili statuizioni contenute nella sentenza n. 4662/2010 del Tribunale di Palermo
(divenuta irretrattabile in quanto confermata con sentenza n. 2066
dell'8.11.2016 dalla Corte d'Appello e con ordinanza n. 18911 del
10.07.2024 dalla Corte di Cassazione), dovendosi, peraltro,
osservare che simili doglianze sono state già esaminate dalla Corte
d'Appello di Palermo con sentenza n. 1309/2019 del 21.06.2019 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 2066 del pronunciata da medesima Corte in data
8.11.2016, proposto dal ex artt. 395 ss. c.p.c., escludendo CP_1
la sussistenza di qualsivoglia errore di fatto e qualificando le doglianze dell'istante come mere contestazioni di merito sull'apprezzamento delle risultanze processuali cfr. all. 10 ricorso);
ritenuto che il ricorrente ha fornito piena prova della propria qualità di pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile sito in
Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22, identificato al foglio 134,
particella 709, subalterno 26, producendo la sentenza n. 4662/2010
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
del Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte d'Appello di
Palermo con sentenza n. 2066/2016 e, da ultimo, resa definitiva dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18911/2024 (cfr. all. da 3
a 7 ricorso);
evidenziato, altresì, che è pacifico, perché non contestato, che il resistente conservi tuttora la piena ed esclusiva disponibilità
materiale del suddetto immobile, nonostante il definitivo trasferimento della sua proprietà in favore del ricorrente disposto ai sensi dell'art. 2932 c.c. e nonostante le formali intimazioni stragiudiziali ricevute (cfr. all. n. 8 al ricorso);
ritenuto, dunque, che il fatto illecito commesso dal resistente,
per come esattamente indicato dal ricorrente, si risolva nell'inadempimento dell'obbligo di consegna del bene negoziato che grava per legge (artt. 1476 e 1477 c.c.) sull'alienante una volta perfezionatosi il negozio traslativo, qui sostituito dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. e nell'inadempimento del conseguente obbligo di pagamento dei frutti (naturali o civili)
prodotti dal bene sin dalla suddetta data;
evidenziato che, per incontroverso indirizzo, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.), da ciò derivando che tra le parti tanto l'effetto traslativo della proprietà del bene, quanto la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento del prezzo si producono solo dal momento del passaggio in giudicato, in quanto l'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. è limitata ai capi
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
condannatori che non sono parte o non condizionano la produzione dell'effetto costitutivo (cfr. Cass., sez. Un., n. 4059/2012; Cass. n.
8250/2009; Cass. n. 7369/2009; Cass. n. 18512/2007; Cass. n.
690/2006; Cass. n. 1619/2005; Cass. n. 21367/2004) a nulla rilevando invece l'intervenuta trascrizione della domanda giudiziale e il conseguente effetto prenotativo che, come è noto, mira a risolvere il conflitto con eventuali terzi (ex multis Cass., sez. Un., n. 12505/2004);
ritenuto pertanto che è a partire dal deposito della provvedimento del giudice di legittimità (10.07.2024) che l'odierno ricorrente ha diritto di pretendere dal resistente la corresponsione dei frutti civili prodotti dal proprio immobile (art. 1477 c.c.) quale forma di suo godimento indiretto, frutti che, come è noto, ben possono essere liquidati equitativamente tenendo conto del suo valore locativo;
osservato che la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
14 novembre 2025: (i) ha offerto una descrizione puntuale e dettagliata dell'immobile sito in Palermo, via Ruggero Mastrangelo
n. 22, piano 2, scala B (foglio 134, particella 709, sub 26),
illustrandone la consistenza, lo stato manutentivo, le finiture;
(ii) ha altresì determinato il valore locativo mensile del bene sino all'attualità, applicando metodi estimativi conformi agli standard valutativi, tenendo conto delle superfici, delle condizioni del bene e dei parametri OMI dell'epoca, pervenendo a una quantificazione analiticamente motivata dei canoni percepibili e delle rivalutazioni secondo gli interessi legali;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
evidenziato che le valutazioni tecniche rese dal c.t.u., fondate su sopralluoghi, riscontri planimetrici, documentazione fotografica,
dati catastali, valori di mercato e criteri estimativi riconosciuti, si presentano del tutto coerenti, logicamente argomentate e metodologicamente corrette, rispondono puntualmente ai quesiti formulati e, non essendo state oggetto di alcuna osservazione critica, meritano di essere integralmente condivise dal Tribunale;
ritenuto pertanto sulla base di tale elaborato di poter quantificare il valore dei frutti maturati dal luglio 2024 all'ottobre
2025 in € 6.007,47 e il valore dei frutti maturati nel periodo successivo alla stima del ctu (dal 7 ottobre al 26 novembre 2025,
ovvero 50 giorni) in ulteriori € 627,40;
ritenuto pertanto che i frutti civili prodotti dall'immobile sito in Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22, piano 2, scala B (foglio
134, particella 709, sub 26) maturati fino alla data odierna ammontino complessivamente a € 6.634,87, oltre interessi al tasso legale da ogni singola scadenza;
ritenuto, infine, che debba essere accolta anche la domanda del ricorrente volta alla condanna al pagamento dei frutti che matureranno dalla data odierna e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
considerato che, come già chiarito in altre occasioni da questo
Tribunale (Trib. Palermo, ord. 19 dicembre 2023, R.G. n.
16825/2023), nei casi di illecito permanente la tutela risarcitoria deve essere conformata ai principi di pienezza ed effettività, nonché al
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
carattere flessibile e atipico del rimedio, consentendo la predisposizione anticipata di un titolo esecutivo destinato a operare per il periodo successivo alla decisione;
ritenuto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di condanna in futuro al pagamento degli ulteriori frutti civili, perché risulta più che probabile, alla luce della persistente indisponibilità del resistente alla consegna del bene protrattasi per oltre vent'anni e nonostante il giudicato, che questi non darà immediata esecuzione al provvedimento di rilascio;
ritenuto che tale posta attiva deve essere commisurata al valore locativo corrente dell'immobile, pari a € 376,44 mensili, quale canone lordo aggiornato relativo all'ultima annualità accertata in
CTU (06.10.2024 – 05.10.2025), e che tale parametro, non contestato,
riflette correttamente il pregiudizio economico derivante dalla perdurante indisponibilità del bene;
ritenuto, pertanto, che il resistente debba essere condannato anche al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
376,44 per ogni mese, o € 12,55 per ogni giorno di ulteriore occupazione, dalla data odierna e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
ritenuto che, in ragione dell'integrale soccombenza, il resistente debba essere condannato – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – alla rifusione delle spese di lite (comprensive dei costi della C.T.U.
liquidati con separato decreto) sostenute dal ricorrente e dal terzo chiamato, (da ultimo Cass, n. 6358/2025), le quali in applicazione del
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022) considerato il valore della presente controversia (determinato con riguardo all'importo del risarcimento liquidato) e applicando i parametri medi previsti per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva,
trattazione e decisionale), è pari a complessivi € 545,00 per esborsi
(contributo unificato e marca) e ad € 2.552,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa
CONDANNA a rilasciare Controparte_1
immediatamente in favore di l'immobile sito in Parte_1
Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22, piano 2, scala B
(identificato al N.C.E.U. al foglio 134, particella 709, sub 26).
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
€ 6.634,87, oltre interessi al tasso legale da ogni singola
[...]
scadenza per la causale di cui in parte motiva, e oltre a € 376,44 per ogni mese o € 12,55 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del suddetto immobile.
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.097,00 oltre rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Pt_2
le spese di lite, che liquida in € 2.552,00, oltre rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
PONE definitivamente a carico di le Controparte_1
spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Palermo, in data 26/11/2025.
Il Giudice
Dott. ST VA
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica in persona del Giudice dott.
ST VA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 10689 dell'anno 2024 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi vertente tra
, nato a [...], in data [...] Parte_1
(C.F. ), elettivamente domiciliato, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Dolce Groebner Cristiano, che lo rappresenta e difende per mandato in atti unitamente e disgiuntamente all'avv.
IA IS UC.
RICORRENTE
contro
, nato a Palermo, in [...] Controparte_1
29/05/1965 (C.F. ), elettivamente domiciliato C.F._2
presso lo studio dell'Avv. Cannizzaro Vincenzo, che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
RESISTENTE
e nei confronti di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
, elettivamente domiciliato, presso lo studio C.F._3
dell'Avv. Pinelli Francesco, che lo rappresenta e difende per mandato in atti.
CHIAMATO
FATTO E DIRITTO
Pa rilevato che con ricorso depositato il 10 settembre 2024
ha vocato in giudizio Parte_1 Controparte_1
allegando di essere stato dichiarato pieno proprietario dell'immobile sito in Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22
identificato al foglio 134, particella 709, sub 26, giusta sentenza n.
4662/2010 del Tribunale di Palermo (che ha dato esecuzione, ai sensi dell'art. 2932 c.c., al contratto preliminare di compravendita stipulato il 21 gennaio 2002 tra le suddette parti) confermata dalla
Corte d'Appello (con sentenza n. 2066 dell'8.11.2016) e dalla Corte
di Cassazione (con ordinanza n. 18911 del 10.07.2024) e che il convenuto, ciò nonostante, aveva illecitamente conservato la disponibilità materiale del suddetto bene e, su tali presupposti, ha chiesto la condanna della controparte all'immediato rilascio della suddetta unità immobiliare e al risarcimento del danno da inadempimento dell'obbligo di cui agli artt. 1476 e 1477 c.c.
commisurato al valore locativo del bene e decorrente dalla data del primo atto introduttivo del precedente giudizio (04.10.2004) e sino all'effettivo rilascio;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
rilevato che, con comparsa del 16 novembre 2024, si è
costituito in giudizio , il quale ha eccepito, in Controparte_1
via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria, il difetto di integrità del contraddittorio e la nullità della sentenza n. 4662/2010
per omessa partecipazione dei condomini originari, nonché la mancata citazione dell'Arch. ritenuto litisconsorte Parte_2
necessario, deducendo, nel merito, la giuridica inesistenza dell'immobile oggetto di trasferimento (per difformità tra stato di fatto e planimetrie catastali, per l'illegittimità del frazionamento eseguito nel 2004) e la conseguente impossibilità di eseguire la consegna e di configurare un danno da mancato godimento;
rilevato che il convenuto ha altresì richiesto di essere autorizzato a chiamare in causa il terzo Arch. Parte_2
chiedendo di essere da questi manlevato in relazione agli obblighi di ristrutturazione dell'immobile come da accordo formalizzato Il
18.9.2003;
rilevato che, autorizzata la chiamata, si è costituito il terzo
Arch. il quale, con comparsa del 12.2.2025, ha eccepito Parte_2
l'inammissibilità della domanda di garanzia e della pretesa subordinata del convenuto, evidenziando che l'attore non ha formulato nei suoi confronti alcuna domanda relativa all'esecuzione dei lavori, e ha inoltre eccepito la prescrizione decennale di ogni diritto che il assume sorgere in suo danno dagli CP_1
obblighi previsti dalle scritture del 2002 e del 2003, contestando
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
comunque ogni addebito e rilevando di non aver mai avuto detenzione o disponibilità dell'immobile, né alcun ruolo nella mancata consegna del bene per cui è qui causa;
atteso che la causa, fallito il tentativo di conciliazione delle parti, è stata istruita mediante produzione documentale e con l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, e che all'udienza del
20 novembre 2025 è pervenuta in decisione sulle conclusioni precisate oralmente dal difensore della parte ricorrente e dal difensore del terzo chiamato;
ritenuto che l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, pur formalmente sollevata dal resistente nella comparsa di costituzione, deve ritenersi tacitamente rinunciata, atteso che questi alla prima udienza del 29
aprile 2025 non vi ha insistito, né ha chiesto che il giudizio fosse dichiarato improcedibile, limitandosi invece a svolgere compiutamente le proprie difese nel merito;
ritenuta infondata l'eccezione di nullità della sentenza n.
4662/2010 resa dall'intestato Tribunale per asserita violazione del litisconsorzio necessario, poiché il giudizio instaurato da Parte_1
aveva ad oggetto l'esecuzione in forma specifica
[...]
dell'obbligo a contrarre derivante dal preliminare del 21 gennaio
2002 e, come tale, riguarda esclusivamente le parti del contratto da eseguire ai sensi dell'art. 2932 c.c. e non anche terzi estranei al rapporto obbligatorio – quali eventuali proprietari o contitolari di
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
parti comuni dell'edificio – trattandosi di soggetti privi di legittimazione passiva rispetto alla domanda;
ritenuto, inoltre, che ogni questione attinente all'asserita inesistenza giuridica dell'immobile per cui è causa, alla difformità fra il suo stato di fatto e le planimetrie allegate al catasto (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, co. 1 bis, della l. n. 52/1985 come modificato dal D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122 del 2010) e all'illegittimità del frazionamento operato nel 2004, deve ritenersi inammissibile, perché è superata dalle incompatibili statuizioni contenute nella sentenza n. 4662/2010 del Tribunale di Palermo
(divenuta irretrattabile in quanto confermata con sentenza n. 2066
dell'8.11.2016 dalla Corte d'Appello e con ordinanza n. 18911 del
10.07.2024 dalla Corte di Cassazione), dovendosi, peraltro,
osservare che simili doglianze sono state già esaminate dalla Corte
d'Appello di Palermo con sentenza n. 1309/2019 del 21.06.2019 (che ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione della sentenza n. 2066 del pronunciata da medesima Corte in data
8.11.2016, proposto dal ex artt. 395 ss. c.p.c., escludendo CP_1
la sussistenza di qualsivoglia errore di fatto e qualificando le doglianze dell'istante come mere contestazioni di merito sull'apprezzamento delle risultanze processuali cfr. all. 10 ricorso);
ritenuto che il ricorrente ha fornito piena prova della propria qualità di pieno ed esclusivo proprietario dell'immobile sito in
Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22, identificato al foglio 134,
particella 709, subalterno 26, producendo la sentenza n. 4662/2010
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
del Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte d'Appello di
Palermo con sentenza n. 2066/2016 e, da ultimo, resa definitiva dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 18911/2024 (cfr. all. da 3
a 7 ricorso);
evidenziato, altresì, che è pacifico, perché non contestato, che il resistente conservi tuttora la piena ed esclusiva disponibilità
materiale del suddetto immobile, nonostante il definitivo trasferimento della sua proprietà in favore del ricorrente disposto ai sensi dell'art. 2932 c.c. e nonostante le formali intimazioni stragiudiziali ricevute (cfr. all. n. 8 al ricorso);
ritenuto, dunque, che il fatto illecito commesso dal resistente,
per come esattamente indicato dal ricorrente, si risolva nell'inadempimento dell'obbligo di consegna del bene negoziato che grava per legge (artt. 1476 e 1477 c.c.) sull'alienante una volta perfezionatosi il negozio traslativo, qui sostituito dalla sentenza emessa ai sensi dell'art. 2932 c.c. e nell'inadempimento del conseguente obbligo di pagamento dei frutti (naturali o civili)
prodotti dal bene sin dalla suddetta data;
evidenziato che, per incontroverso indirizzo, la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 2932 c.c. appartiene alla categoria delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.), da ciò derivando che tra le parti tanto l'effetto traslativo della proprietà del bene, quanto la condanna al rilascio dell'immobile ed al pagamento del prezzo si producono solo dal momento del passaggio in giudicato, in quanto l'esecutività provvisoria ex art. 282 c.p.c. è limitata ai capi
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
condannatori che non sono parte o non condizionano la produzione dell'effetto costitutivo (cfr. Cass., sez. Un., n. 4059/2012; Cass. n.
8250/2009; Cass. n. 7369/2009; Cass. n. 18512/2007; Cass. n.
690/2006; Cass. n. 1619/2005; Cass. n. 21367/2004) a nulla rilevando invece l'intervenuta trascrizione della domanda giudiziale e il conseguente effetto prenotativo che, come è noto, mira a risolvere il conflitto con eventuali terzi (ex multis Cass., sez. Un., n. 12505/2004);
ritenuto pertanto che è a partire dal deposito della provvedimento del giudice di legittimità (10.07.2024) che l'odierno ricorrente ha diritto di pretendere dal resistente la corresponsione dei frutti civili prodotti dal proprio immobile (art. 1477 c.c.) quale forma di suo godimento indiretto, frutti che, come è noto, ben possono essere liquidati equitativamente tenendo conto del suo valore locativo;
osservato che la consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
14 novembre 2025: (i) ha offerto una descrizione puntuale e dettagliata dell'immobile sito in Palermo, via Ruggero Mastrangelo
n. 22, piano 2, scala B (foglio 134, particella 709, sub 26),
illustrandone la consistenza, lo stato manutentivo, le finiture;
(ii) ha altresì determinato il valore locativo mensile del bene sino all'attualità, applicando metodi estimativi conformi agli standard valutativi, tenendo conto delle superfici, delle condizioni del bene e dei parametri OMI dell'epoca, pervenendo a una quantificazione analiticamente motivata dei canoni percepibili e delle rivalutazioni secondo gli interessi legali;
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
evidenziato che le valutazioni tecniche rese dal c.t.u., fondate su sopralluoghi, riscontri planimetrici, documentazione fotografica,
dati catastali, valori di mercato e criteri estimativi riconosciuti, si presentano del tutto coerenti, logicamente argomentate e metodologicamente corrette, rispondono puntualmente ai quesiti formulati e, non essendo state oggetto di alcuna osservazione critica, meritano di essere integralmente condivise dal Tribunale;
ritenuto pertanto sulla base di tale elaborato di poter quantificare il valore dei frutti maturati dal luglio 2024 all'ottobre
2025 in € 6.007,47 e il valore dei frutti maturati nel periodo successivo alla stima del ctu (dal 7 ottobre al 26 novembre 2025,
ovvero 50 giorni) in ulteriori € 627,40;
ritenuto pertanto che i frutti civili prodotti dall'immobile sito in Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22, piano 2, scala B (foglio
134, particella 709, sub 26) maturati fino alla data odierna ammontino complessivamente a € 6.634,87, oltre interessi al tasso legale da ogni singola scadenza;
ritenuto, infine, che debba essere accolta anche la domanda del ricorrente volta alla condanna al pagamento dei frutti che matureranno dalla data odierna e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
considerato che, come già chiarito in altre occasioni da questo
Tribunale (Trib. Palermo, ord. 19 dicembre 2023, R.G. n.
16825/2023), nei casi di illecito permanente la tutela risarcitoria deve essere conformata ai principi di pienezza ed effettività, nonché al
Tribunale di Palermo Sezione II Civile
carattere flessibile e atipico del rimedio, consentendo la predisposizione anticipata di un titolo esecutivo destinato a operare per il periodo successivo alla decisione;
ritenuto che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per l'adozione del provvedimento di condanna in futuro al pagamento degli ulteriori frutti civili, perché risulta più che probabile, alla luce della persistente indisponibilità del resistente alla consegna del bene protrattasi per oltre vent'anni e nonostante il giudicato, che questi non darà immediata esecuzione al provvedimento di rilascio;
ritenuto che tale posta attiva deve essere commisurata al valore locativo corrente dell'immobile, pari a € 376,44 mensili, quale canone lordo aggiornato relativo all'ultima annualità accertata in
CTU (06.10.2024 – 05.10.2025), e che tale parametro, non contestato,
riflette correttamente il pregiudizio economico derivante dalla perdurante indisponibilità del bene;
ritenuto, pertanto, che il resistente debba essere condannato anche al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di €
376,44 per ogni mese, o € 12,55 per ogni giorno di ulteriore occupazione, dalla data odierna e sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
ritenuto che, in ragione dell'integrale soccombenza, il resistente debba essere condannato – ai sensi dell'art. 91 c.p.c. – alla rifusione delle spese di lite (comprensive dei costi della C.T.U.
liquidati con separato decreto) sostenute dal ricorrente e dal terzo chiamato, (da ultimo Cass, n. 6358/2025), le quali in applicazione del
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D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. 147/2022) considerato il valore della presente controversia (determinato con riguardo all'importo del risarcimento liquidato) e applicando i parametri medi previsti per le fasi effettivamente svolte (studio, introduttiva,
trattazione e decisionale), è pari a complessivi € 545,00 per esborsi
(contributo unificato e marca) e ad € 2.552,00 per onorari, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, uditi i procuratori delle parti costituite, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa
CONDANNA a rilasciare Controparte_1
immediatamente in favore di l'immobile sito in Parte_1
Palermo, via Ruggero Mastrangelo n. 22, piano 2, scala B
(identificato al N.C.E.U. al foglio 134, particella 709, sub 26).
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
€ 6.634,87, oltre interessi al tasso legale da ogni singola
[...]
scadenza per la causale di cui in parte motiva, e oltre a € 376,44 per ogni mese o € 12,55 per ogni giorno di ritardo nel rilascio del suddetto immobile.
CONDANNA a pagare a Controparte_1 Parte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.097,00 oltre rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
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CONDANNA a pagare a Controparte_1 Pt_2
le spese di lite, che liquida in € 2.552,00, oltre rimborso spese
[...]
generali nella misura del 15%, IVA e CPA, come per legge.
PONE definitivamente a carico di le Controparte_1
spese della consulenza tecnica d'ufficio.
Così deciso in Palermo, in data 26/11/2025.
Il Giudice
Dott. ST VA
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