Art. 1.
L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia e' un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o piu' tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.
E' consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette "madri".
L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.
L'aceto balsamico tradizionale di Modena o di Reggio Emilia e' un condimento invecchiato, ottenuto dal mosto, cotto a fuoco diretto, di uve prodotte da uno o piu' tra i vitigni Trebbiano, Occhio di gatto, Spergola, Berzemino e Lambruschi, coltivati nelle province di Modena e di Reggio Emilia, senza addizione di altre sostanze.
E' consentito l'eventuale innesto iniziale di colonie batteriche acetiche dette "madri".
L'invecchiamento deve avere una durata non inferiore a dodici anni e deve aver luogo in una delle zone di cui al precedente primo comma.