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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/12/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4156/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donatello Sciarra
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis.49 c.p.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13-10-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Roma (RM) in data 29.09.2007 con , CP_1 matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato Civile del Comune di Roma
(RM), alla parte 2, serie A03, numero 00929, anno 2007 e che dall'unione non sono nati figli, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente evocato ai sensi dell'art. 143 comma 1 c.p.c.
All'udienza del 13 ottobre 2025 è comparsa personalmente la ricorrente, riportandosi al proprio atto introduttivo e chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
Con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, considerato che è chiaramente emersa l'intollerabilità della convivenza da quanto rappresentato e allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e all'udienza di comparizione e preso atto anche del contegno processuale del resistente non costituitosi in giudizio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e e deve disporsi che gli stessi provvederanno ciascuno al proprio
[...] CP_1 mantenimento, come espressamente domandato da parte ricorrente unica parte costituita.
Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e in assenza di domanda dell'interessato.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 coniugati in data 29.09.2007 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato Civile del Comune di Roma (RM), alla parte 2, serie A03, numero
00929, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) rinvia alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
6) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e all'Ufficiale di stato civile del
Comune di competenza per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TIVOLI
riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed. est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al numero R.G. 4156/2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Donatello Sciarra
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...] (C.F.: ) CP_1 CodiceFiscale_2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
OGGETTO: separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio cumulativamente proposti ex art. 473bis.49 c.p.c. CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 13-10-2025
Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 13.12.2024, , premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario in Roma (RM) in data 29.09.2007 con , CP_1 matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato Civile del Comune di Roma
(RM), alla parte 2, serie A03, numero 00929, anno 2007 e che dall'unione non sono nati figli, ha dedotto che nel tempo la convivenza è divenuta intollerabile e ha chiesto, quindi, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con ogni conseguente statuizione e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza parziale di separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il resistente non si è costituito in giudizio sebbene ritualmente evocato ai sensi dell'art. 143 comma 1 c.p.c.
All'udienza del 13 ottobre 2025 è comparsa personalmente la ricorrente, riportandosi al proprio atto introduttivo e chiedendo al Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, di stabilire che ciascun coniuge provveda al proprio mantenimento e, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con rinuncia ai termini per il deposito di memorie conclusionali.
Con ordinanza del 22.10.2025 il Giudice Delegato, acquisita la documentazione prodotta e preso atto delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, rilevato che il resistente non si è costituito in giudizio, nonostante la regolarità della notifica, se ne dichiara la contumacia.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, considerato che è chiaramente emersa l'intollerabilità della convivenza da quanto rappresentato e allegato dalla ricorrente nell'atto introduttivo e all'udienza di comparizione e preso atto anche del contegno processuale del resistente non costituitosi in giudizio.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi Pt_1
e e deve disporsi che gli stessi provvederanno ciascuno al proprio
[...] CP_1 mantenimento, come espressamente domandato da parte ricorrente unica parte costituita.
Nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa familiare in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti e in assenza di domanda dell'interessato.
La regolamentazione delle spese deve essere differita al momento della definizione del giudizio.
Fermo l'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni indicate, il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:
1) dichiara la contumacia del resistente;
CP_1
2) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1 coniugati in data 29.09.2007 in Roma (RM), matrimonio trascritto regolarmente presso gli atti dello stato Civile del Comune di Roma (RM), alla parte 2, serie A03, numero
00929, anno 2007, ordinando all'Ufficiale di stato civile del Comune di competenza di provvedere alle annotazioni di competenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4) dispone che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
5) rinvia alla definizione del giudizio la regolamentazione delle spese di lite.
6) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore Dott.ssa Francesca Iaconi come da separata ordinanza per la domanda di scioglimento del matrimonio;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito e all'Ufficiale di stato civile del
Comune di competenza per l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio e gli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del
27-11-2025 svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della dott.ssa Francesca
Iaconi.
Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi