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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/09/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406 2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to BUONASSISI FRANCO Parte_1
LO BARTOLO VALENTINA;
.domiciliato in Indirizzo Telematico
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to DALLA Controparte_1
VERITA' MARCO e SANTIA' NI e domiciliata elettivamente in PIAZZA
CALDERINI 5 BOLOGNA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., è obbligata a provvedere alla immediata eliminazione delle immissioni acustiche e sonore derivanti dal tratto autostradale antistante la proprietà degli Attori, sito in Pesaro, Strada del Castagneto n. 26, Fg. 60, Cat. A/2, cl. 2 e dei terreni circostanti, come dettagliatamente individuati nella perizia tecnica dell'Ing. del 04.08.2022 Per_1
e come altresì accertati in sede peritale dal CTU Arch. nell'elaborato del Persona_2
15.11.2024 e relativi allegati tecnici;
b) ordinare altresì ad in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., l'immediata attuazione di idonee misure fonoassorbenti per tutto il tratto autostradale pagina 1 di 6 interessato, come descritto in citazione e nella perizia agli atti, ed anche per tutto il tratto antistante all'immobile e ai terreni per la corsia attualmente non provvista;
condannare infine in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al ristoro di tutti i danni di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subiti e subendi dagli Attori, in conseguenza delle immissioni sonore nella misura determinata nelle perizie in atti, pari ad €300.000,00 per i danni non patrimoniali ed €384.000,00 per quelli di natura patrimoniale, derivanti anche dal deprezzamento dei beni secondo la perizia tecnica depositata in atti e non contestata da Controparte, e/o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
d) respingere ogni avversa, diversa domanda siccome del tutto infondata alla luce dell'istruttoria orale e peritale svolta, posto che risulta accertato il superamento tecnico del limite della normale tollerabilità delle immissioni nei confronti della Parte Attrice;
e) con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa e rimborso spese della consulenza tecnica espletata e di parte.
Per parte convenuta
❖ nel merito:
– rigettare in toto le domande attoree, siccome infondate in fato e in diritto e comunque non provate.
– con vittoria di compensi e spese del giudizio, compreso il 15% ex art. 2, D.M. n°
55/2014, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge;
❖ in via istruttoria:
– disporre un'integrazione della C.T.U. depositata dal dr. in data 15/11/2024 Persona_2 al fine di correggere le carenze oggettive segnalate dalla scrivente difesa con note depositate in data 21/11/2024, parte integrante del verbale d'udienza del 22/11/2024, ovvero, voglia chiamare a chiarimenti il C.T.U. fissando apposita udienza;
– in ogni caso, disporre il proseguo delle indagini peritali al fine di considerare anche le fasce di traffico media e minima, come disposto all'udienza del 22.6 u.s..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I Sigg.ri ed citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
deducendo che dal tratto autostradale antistante la loro proprietà, in Pesaro,
[...]
Strada del Castagneto n. 26, Fg. 60, Cat. A/2, cl. 2, vi era immissione di rumore oltre i limiti della normale tollerabilità e per tali motivi chiedevano la condanna della convenuta come da conclusioni.
pagina 2 di 6 A sostegno della loro domanda allegavano perizia di parte.
Si costituiva contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse pretese, richiamando altresì il D.P.C.M. 14.11.1997.
La causa veniva istruita mediante prove per testi e CTU fonometrica al cui esito la causa veniva assunta in decisione.
2) Deve osservarsi che la tutela della collettività nei confronti della rumorosità ambientale viene approntata, nel nostro ordinamento, secondo tre linee di tutela, rispettivamente, amministrativa (L. 447/97, DPCM 1.3.91 e D.L. 30 dicembre
2008, n. 208 ), civilistica (art 844 c.c.) e penalistica (659 cp), quest'ultima parzialmente collegata alle prime due.
Si osserva che la tutela amministrativa è imperniata sulla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero la Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Detta normativa è diretta alla P.A. e definisce responsabilità e competenze nel contrasto all'inquinamento acustico, individuando i soggetti aventi responsabilità operativa per la specifica tutela.
A sua volta Il DPCM del 14.11.1997 individua i limiti di rumore sia di emissione (alla sorgente) che di immissione (nell'ambiente).
La tutela civilistica invece poggia sull'art 844 cc che disciplina le immissioni avendo riguardo ad un principio, in vero piuttosto fluido, individuato dalla c.d. normale tollerabilità.
Detto principio si concretizza nel contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione (cfr Relazione al C.C.) e va valutata in base alla sensibilità dell'uomo medio e posta in relazione con la situazione ambientale.
Le due normative quindi, amministrativa e civilistica, appaiono coesistenti, senza che la prima possa escludere o condizionare la seconda, se non nell'unico caso di superamento dei limiti stabiliti dalla norma amministrativa.
Detto superamento evidenzia automaticamente una lesione della norma di natura civilistica (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5074 del 26 febbraio 2024) in particolar modo allorchè si consideri l'esigenza di tutela della normale qualità della vita rispetto alla quale, le esigenze della produzione appaiono recessive (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025).
Dovrà quindi valutarsi la questione non alla luce dei limiti rigidi di cui alla normativa amministrativa, che costituisce il minimo della tutela approntabile, bensì alla luce del principio di normale tollerabilità delineato dall'art 844 cc. altresì considerando che i pagina 3 di 6 parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono genericamente volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844
c.c.
A fronte di ciò deve allora qui ricordarsi che l'immobile di parte attrice si trova in posizione arretrata in Zona in Classe III , ovvero area di tipo misto, in cui vi rientrano aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali ed aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
La CTU ammessa in corso di giudizio, considerando i suddetti parametri, ha provveduto alle misurazioni, con la precisazione che, essendo impossibile imporre il fermo della circolazione sul troncone autostradale, per rispettare i principi di Cassazione Civile, sez.
II del 17.01.2018 n.1025, ha provveduto ad effettuare misurazioni dirette vero la sorgente rumorosa ed altre in posizione di maggior esclusione possibile della stessa, come facilmente rilevabile dallo stesso elaborato di cui si riporta il seguente passo:
Il CTU ha inoltre valutato la condizione ambientale, rilevando altresì, come nella zona, a relativa distanza dall'immobile degli attori, si trovino due impianti potenzialmente in grado di generare rumore:
- una ditta di costruzione di prefabbricati per mobilio
- ed una struttura ricettiva in grado di ricevere ospiti con manifestazioni a carattere occasionale e temporaneo.
Alla prima non appare potersi imputare concorso all'immissione totale per divergenza geometrica, caratteristiche del suolo, presenza di vegetazione ed occlusione: le rilevazioni hanno confermato la non interazione della sorgente costituita dalla fabbrica di prefabbricati di mobilio.
Quanto alla seconda fonte potenziale, ovvero la struttura ricettiva, essa , rientrando nella casistica delle attività temporanee, non può costituire oggetto di autonoma valutazione.
pagina 4 di 6 Il CTU ha inoltre escluso il concorso ad un potenziale incremento del rumore rilevato a causa di avifauna.
A fronte di tali modalità di rilevamento è stato accertato e verificato il superamento dei limiti amministrativi assoluti durante il periodo notturno sia con riferimento al valore assoluto giornaliero che alla media settimanale.
Nello specifico deve osservarsi che il CTU riassume così i risultati dei rilievi fonometrici
Alla luce di quanto sopra, che appare del tutto condivisibile per metodo e conclusioni, risulta superfluo procedere a rilievi ulteriori e differenziati per periodo, in quanto la lesione già sussiste, considerando per giunta che essa si determina in orario dedicato al riposo ed in periodo dell'anno in cui più facilmente si è costretti a mantenere le finestre aperte.
Accertata in tal modo la lesione del diritto tutelato dall'art 844 c.c. rimane doversi accertare il danno sia patrimoniale, che non patrimoniale (quest'ultimo nei due aspetti dedotti), nonché le opere da eventualmente realizzarsi a carico e spese della convenuta per la eliminazione o riconduzione a normalità delle immissioni dannose.
A tale riguardo si osserva che parte attrice ha versato in atti una CTP attestante il danno da diminuzione di valore della proprietà soggetta alle immissioni.
Deve qui a tal proposito osservarsi che, accertati i livelli delle immissioni ed accertata la lesione, un danno da deprezzamento è potenzialmente ipotizzabile, e deve anche osservarsi che la solo generica contestazione fatta da parte convenuta, pur essendo pagina 5 di 6 indicativa, appare irrilevante ai fini della costituzione della prova in ordine all'effettiva sussistenza e misura dell'eventuale deprezzamento, anche in relazione alle eventuali opere da porsi a carico del convenuto per la eliminazione o riduzione della immissione.
La CTP contenente la quantificazione del valore dell'immobile e la svalutazione a causa delle immissioni, essendo allegazione di parte attrice, ovvero della parte che maggiormente ha interesse a far rilevare un pesante divario tra il valore originario dell'immobile e quello svalutato dalle immissioni, per la sua naturale “non terzietà”, richiede una verifica giudiziale, nonostante, come sopra ricordato, la solo generica contestazione.
Deve quindi essere demandato a specifico accertamento la sussistenza ed eventuale misura della lesione sopra evidenziata, come pure il duplice aspetto della lesione non patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto qui accogliersi la domanda di accertamento di superamento delle soglie di immissione di rumori rimettendo al contrario in istruttoria per la valutazione ed eventuale quantificazione sia del danno patrimoniale da deprezzamento della proprietà, dell' individuazione delle misure di riduzione della rumorosità e del danno non patrimoniale.
Compensi al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così Parte_1 decide
1) accerta l'immissione dei rumori dedotti, con superamento delle soglie, come rilevato in
CTU
3) dispone rimettersi in istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale da deprezzamento della proprietà, identificazione delle opere destinate all'attenuazione od eliminazione delle immissioni ed accertamento e misura del danno non patrimoniale come da separata ordinanza
4) Spese alla definitiva.
Così deciso in Pesaro, in data 11/09/2025
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2406 2022 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to BUONASSISI FRANCO Parte_1
LO BARTOLO VALENTINA;
.domiciliato in Indirizzo Telematico
attore
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv.to DALLA Controparte_1
VERITA' MARCO e SANTIA' NI e domiciliata elettivamente in PIAZZA
CALDERINI 5 BOLOGNA
convenuta
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Pesaro, contrariis reiectis,
a) accertare e dichiarare che in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., è obbligata a provvedere alla immediata eliminazione delle immissioni acustiche e sonore derivanti dal tratto autostradale antistante la proprietà degli Attori, sito in Pesaro, Strada del Castagneto n. 26, Fg. 60, Cat. A/2, cl. 2 e dei terreni circostanti, come dettagliatamente individuati nella perizia tecnica dell'Ing. del 04.08.2022 Per_1
e come altresì accertati in sede peritale dal CTU Arch. nell'elaborato del Persona_2
15.11.2024 e relativi allegati tecnici;
b) ordinare altresì ad in persona del legale rapp.te Controparte_1
p.t., l'immediata attuazione di idonee misure fonoassorbenti per tutto il tratto autostradale pagina 1 di 6 interessato, come descritto in citazione e nella perizia agli atti, ed anche per tutto il tratto antistante all'immobile e ai terreni per la corsia attualmente non provvista;
condannare infine in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 al ristoro di tutti i danni di natura biologica, morale, patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura esistenziale, subiti e subendi dagli Attori, in conseguenza delle immissioni sonore nella misura determinata nelle perizie in atti, pari ad €300.000,00 per i danni non patrimoniali ed €384.000,00 per quelli di natura patrimoniale, derivanti anche dal deprezzamento dei beni secondo la perizia tecnica depositata in atti e non contestata da Controparte, e/o in quella diversa misura che risulterà di giustizia;
d) respingere ogni avversa, diversa domanda siccome del tutto infondata alla luce dell'istruttoria orale e peritale svolta, posto che risulta accertato il superamento tecnico del limite della normale tollerabilità delle immissioni nei confronti della Parte Attrice;
e) con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa e rimborso spese della consulenza tecnica espletata e di parte.
Per parte convenuta
❖ nel merito:
– rigettare in toto le domande attoree, siccome infondate in fato e in diritto e comunque non provate.
– con vittoria di compensi e spese del giudizio, compreso il 15% ex art. 2, D.M. n°
55/2014, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge;
❖ in via istruttoria:
– disporre un'integrazione della C.T.U. depositata dal dr. in data 15/11/2024 Persona_2 al fine di correggere le carenze oggettive segnalate dalla scrivente difesa con note depositate in data 21/11/2024, parte integrante del verbale d'udienza del 22/11/2024, ovvero, voglia chiamare a chiarimenti il C.T.U. fissando apposita udienza;
– in ogni caso, disporre il proseguo delle indagini peritali al fine di considerare anche le fasce di traffico media e minima, come disposto all'udienza del 22.6 u.s..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I Sigg.ri ed citavano in giudizio Parte_1 Parte_2 Controparte_1
deducendo che dal tratto autostradale antistante la loro proprietà, in Pesaro,
[...]
Strada del Castagneto n. 26, Fg. 60, Cat. A/2, cl. 2, vi era immissione di rumore oltre i limiti della normale tollerabilità e per tali motivi chiedevano la condanna della convenuta come da conclusioni.
pagina 2 di 6 A sostegno della loro domanda allegavano perizia di parte.
Si costituiva contestando in fatto ed in diritto le Controparte_1 avverse pretese, richiamando altresì il D.P.C.M. 14.11.1997.
La causa veniva istruita mediante prove per testi e CTU fonometrica al cui esito la causa veniva assunta in decisione.
2) Deve osservarsi che la tutela della collettività nei confronti della rumorosità ambientale viene approntata, nel nostro ordinamento, secondo tre linee di tutela, rispettivamente, amministrativa (L. 447/97, DPCM 1.3.91 e D.L. 30 dicembre
2008, n. 208 ), civilistica (art 844 c.c.) e penalistica (659 cp), quest'ultima parzialmente collegata alle prime due.
Si osserva che la tutela amministrativa è imperniata sulla Legge 26 ottobre 1995, n. 447, ovvero la Legge quadro sull'inquinamento acustico.
Detta normativa è diretta alla P.A. e definisce responsabilità e competenze nel contrasto all'inquinamento acustico, individuando i soggetti aventi responsabilità operativa per la specifica tutela.
A sua volta Il DPCM del 14.11.1997 individua i limiti di rumore sia di emissione (alla sorgente) che di immissione (nell'ambiente).
La tutela civilistica invece poggia sull'art 844 cc che disciplina le immissioni avendo riguardo ad un principio, in vero piuttosto fluido, individuato dalla c.d. normale tollerabilità.
Detto principio si concretizza nel contemperamento delle ragioni della proprietà con le esigenze della produzione (cfr Relazione al C.C.) e va valutata in base alla sensibilità dell'uomo medio e posta in relazione con la situazione ambientale.
Le due normative quindi, amministrativa e civilistica, appaiono coesistenti, senza che la prima possa escludere o condizionare la seconda, se non nell'unico caso di superamento dei limiti stabiliti dalla norma amministrativa.
Detto superamento evidenzia automaticamente una lesione della norma di natura civilistica (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 5074 del 26 febbraio 2024) in particolar modo allorchè si consideri l'esigenza di tutela della normale qualità della vita rispetto alla quale, le esigenze della produzione appaiono recessive (Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 631 del 10 gennaio 2025).
Dovrà quindi valutarsi la questione non alla luce dei limiti rigidi di cui alla normativa amministrativa, che costituisce il minimo della tutela approntabile, bensì alla luce del principio di normale tollerabilità delineato dall'art 844 cc. altresì considerando che i pagina 3 di 6 parametri dettati dall'art. 4 del DPCM del 14 novembre 1997 sono genericamente volti a proteggere la salute pubblica mentre, nei rapporti tra privati, vige la disciplina dell'art.844
c.c.
A fronte di ciò deve allora qui ricordarsi che l'immobile di parte attrice si trova in posizione arretrata in Zona in Classe III , ovvero area di tipo misto, in cui vi rientrano aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali ed aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
La CTU ammessa in corso di giudizio, considerando i suddetti parametri, ha provveduto alle misurazioni, con la precisazione che, essendo impossibile imporre il fermo della circolazione sul troncone autostradale, per rispettare i principi di Cassazione Civile, sez.
II del 17.01.2018 n.1025, ha provveduto ad effettuare misurazioni dirette vero la sorgente rumorosa ed altre in posizione di maggior esclusione possibile della stessa, come facilmente rilevabile dallo stesso elaborato di cui si riporta il seguente passo:
Il CTU ha inoltre valutato la condizione ambientale, rilevando altresì, come nella zona, a relativa distanza dall'immobile degli attori, si trovino due impianti potenzialmente in grado di generare rumore:
- una ditta di costruzione di prefabbricati per mobilio
- ed una struttura ricettiva in grado di ricevere ospiti con manifestazioni a carattere occasionale e temporaneo.
Alla prima non appare potersi imputare concorso all'immissione totale per divergenza geometrica, caratteristiche del suolo, presenza di vegetazione ed occlusione: le rilevazioni hanno confermato la non interazione della sorgente costituita dalla fabbrica di prefabbricati di mobilio.
Quanto alla seconda fonte potenziale, ovvero la struttura ricettiva, essa , rientrando nella casistica delle attività temporanee, non può costituire oggetto di autonoma valutazione.
pagina 4 di 6 Il CTU ha inoltre escluso il concorso ad un potenziale incremento del rumore rilevato a causa di avifauna.
A fronte di tali modalità di rilevamento è stato accertato e verificato il superamento dei limiti amministrativi assoluti durante il periodo notturno sia con riferimento al valore assoluto giornaliero che alla media settimanale.
Nello specifico deve osservarsi che il CTU riassume così i risultati dei rilievi fonometrici
Alla luce di quanto sopra, che appare del tutto condivisibile per metodo e conclusioni, risulta superfluo procedere a rilievi ulteriori e differenziati per periodo, in quanto la lesione già sussiste, considerando per giunta che essa si determina in orario dedicato al riposo ed in periodo dell'anno in cui più facilmente si è costretti a mantenere le finestre aperte.
Accertata in tal modo la lesione del diritto tutelato dall'art 844 c.c. rimane doversi accertare il danno sia patrimoniale, che non patrimoniale (quest'ultimo nei due aspetti dedotti), nonché le opere da eventualmente realizzarsi a carico e spese della convenuta per la eliminazione o riconduzione a normalità delle immissioni dannose.
A tale riguardo si osserva che parte attrice ha versato in atti una CTP attestante il danno da diminuzione di valore della proprietà soggetta alle immissioni.
Deve qui a tal proposito osservarsi che, accertati i livelli delle immissioni ed accertata la lesione, un danno da deprezzamento è potenzialmente ipotizzabile, e deve anche osservarsi che la solo generica contestazione fatta da parte convenuta, pur essendo pagina 5 di 6 indicativa, appare irrilevante ai fini della costituzione della prova in ordine all'effettiva sussistenza e misura dell'eventuale deprezzamento, anche in relazione alle eventuali opere da porsi a carico del convenuto per la eliminazione o riduzione della immissione.
La CTP contenente la quantificazione del valore dell'immobile e la svalutazione a causa delle immissioni, essendo allegazione di parte attrice, ovvero della parte che maggiormente ha interesse a far rilevare un pesante divario tra il valore originario dell'immobile e quello svalutato dalle immissioni, per la sua naturale “non terzietà”, richiede una verifica giudiziale, nonostante, come sopra ricordato, la solo generica contestazione.
Deve quindi essere demandato a specifico accertamento la sussistenza ed eventuale misura della lesione sopra evidenziata, come pure il duplice aspetto della lesione non patrimoniale.
Alla luce di quanto sopra deve pertanto qui accogliersi la domanda di accertamento di superamento delle soglie di immissione di rumori rimettendo al contrario in istruttoria per la valutazione ed eventuale quantificazione sia del danno patrimoniale da deprezzamento della proprietà, dell' individuazione delle misure di riduzione della rumorosità e del danno non patrimoniale.
Compensi al definitivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, in composizione monocratica, provvedendo sul giudizio introdotto da , per le motivazioni tutte sovra espresse, così Parte_1 decide
1) accerta l'immissione dei rumori dedotti, con superamento delle soglie, come rilevato in
CTU
3) dispone rimettersi in istruttoria per la quantificazione del danno patrimoniale da deprezzamento della proprietà, identificazione delle opere destinate all'attenuazione od eliminazione delle immissioni ed accertamento e misura del danno non patrimoniale come da separata ordinanza
4) Spese alla definitiva.
Così deciso in Pesaro, in data 11/09/2025
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