Articolo 2 della Legge 24 marzo 1999, n. 92
Articolo 1Articolo 3
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17 aprile 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.
Entrata in vigore il 17 aprile 1999