Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giudice, dott.ssa Marisa Gallo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa RGN 5955/2024 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Gioacchino Cardasco Parte_1
RICORRENTE contro
Controparte_1 Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
avente ad oggetto: finanziamento – usura
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità parziale del contratto de quo per i motivi di cui sopra ed il conseguente diritto del consumatore alla retrocessione degli interessi e dei costi non maturati dalla convenuta mutuante e, per l'effetto:
2) CONDANNARE la societa' convenuta al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di € 18.820,79 oltre interessi come per legge.
3) CONDANNARE la convenuta alle spese e delle competenze di causa a favore del sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 C.P.C.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con ricorso semplificato ex art. 281 decies il ricorrente esponeva: che in data 22.07.2008 aveva stipulato con la convenuta il contratto di prestito n. 088763 mediante cessione del quinto, per €
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che in data 27.02.2018 aveva estinto anticipatamente il finanziamento e gli era stato stornato il costo di € 40,60; che nella fattispecie era stato superato il tasso soglia di usura, atteso che quello consentito era fissato al 15,11 %, a fronte di quello che effettivamente era stato applicato, pari al 16,35%. Pertanto, il sig. eccepiva la Pt_1
nullità parziale del contratto per il superamento del tasso di usura e richiedeva la restituzione della somma di € 18.820,79 per gli interessi e i costi non maturati dalla convenuta mutuante.
2) La convenuta non si costituiva e ne veniva pertanto dichiarata la contumacia in data 2.10.2024.
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3) La domanda va accolta, in considerazione di quanto si dirà di seguito.
Sulle modalità con le quali operare il calcolo del tasso pattuito in contratto si è diffusa la più recente giurisprudenza, ritenendo che in tale calcolo vadano inclusi tutti i costi del contratto, comprese le spese di assicurazione. La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente affermato il principio per cui “Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo” (Cass. 30.1.2017 n. 8806, Cass. 24.9.2018 n. 22458).
Tale principio è stato ribadito ancora di recente affermandosi che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo” (Cass. 20.8.2020 n. 17466, Cass.
6.8.2021 n. 22465; cfr. anche Cass. n.
2600/2024; Cass. n. 3545/2024).
Nella fattispecie, la contestualità tra la spesa di assicurazione ed il finanziamento emerge pacificamente dallo stesso testo contrattuale, in cui, al punto E del documento di sintesi, viene indicata la somma €
1.586,87 per “Costi assicurativi”.
Irrilevante ai fini di tale valutazione è da considerarsi il fatto che le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti non prevedessero l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG.
Il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti,
pagina 2 di 4 ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente in Pt_2
connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca
d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva.
Tale principio è stato espresso dalla stessa più recente pronuncia della Cassazione sopra citata secondo cui “le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.” (Cass. 20.8.2020 n. 17466).
Tra gli oneri da conteggiare rientra quindi anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p., in quanto — pacificamente — pattuizione contestuale alla concessione del credito nonché condizione indefettibile perché la banca conceda il finanziamento richiesto.
Ciò comporta che, nella determinazione del tasso effettivo globale praticato da un intermediario finanziario nei confronti del soggetto fruitore del credito, debba tenersi conto anche del costo della polizza assicurativa.
Nel caso di specie, come emerge dal prospetto di calcolo prodotto dal ricorrente sub doc. 4, il costo complessivo del finanziamento ha determinato il superamento del c.d. tasso soglia per il periodo di riferimento (pari al 15,11% per la categoria cessione del quinto), risultando pari al 16,228% (tenendo conto del TEG ricalcolato, con esclusione delle imposte e tasse).
Trova dunque applicazione l'art. 1815, II comma, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”, sicché il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito, con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante.
Deve essere, pertanto, ritenuta fondata la domanda, formulata da parte ricorrente, di restituzione dell'importo indicato di € 18.820,79, comprensivo di tutte le voci di costo detratto lo storno già operato in favore dell'utente, attesa l'usurarietà del tasso pattuito nel finanziamento oggetto di lite.
Su tale somma decorrono gli interessi legali a far data dalla domanda (deposito del ricorso in data
3.4.2024) al saldo.
4) Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della convenuta.
Esse si liquidano come in dispositivo, sulla base della nota spese prodotta, con riduzione ai minimi della fase decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
Non può liquidarsi l'importo di € 400,00 per spese di consulenza tecnica di parte, in difetto di prova del relativo esborso.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, dichiara l'usurarietà del contratto di finanziamento nr. 088763 oggetto di causa e la conseguente sua gratuità e per l'effetto condanna a restituire a l'importo di € 18.820,79, Controparte_1 Parte_1
oltre interessi legali dal 3.4.2024 al saldo;
condanna a rimborsare a le spese di lite, che liquida in € 3.387,00 per Controparte_1 Parte_1
compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore del procuratore antistatario avv.
Gioacchino Cardasco.
Così deciso in Torino, in data 15.1.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
Minuta redatta dal GOP avv. Germaine Popolo
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