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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 08/10/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 4694/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il giudice considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza dell'08.10.2025: esaminate le note di udienza depositate dalle parti;
richiamato l'art. 127 ter, co. 3 c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c. mediante deposito nel fascicolo telematico.
Foggia, addì 9 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa VA TT
4694/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa VA TT, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r. g. 4694/2022 promossa da:
(C. F. ), con il patrocinio dell'avv. Mirella Parte_1 C.F._1
Spadavecchia, elettivamente domiciliato in Ascoli Satriano (FG) Largo Cattedrale, 7, presso il difensore;
- attore - contro
(C. F. ), in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1
Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, con il patrocinio dell'avv. Giorgio
Grasso, elettivamente domiciliata in Roma alla Via Giuseppe Gioachino Belli, 86, presso il difensore;
- convenuta -
CONCLUSIONI: come da note telematiche autorizzate per l'udienza dell'8.10.2025, celebrata in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c. p. c), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione notificato a mezzo A/R in data 16.08.2022, ha Parte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia la OM CU CP_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, esponendo:
[...]
- di aver presentato ricorso dinanzi la Commissione Provinciale Tributaria di Foggia, avverso l'avviso di accertamento n. TVKO10704791/2012 dell'Agenzia dell'Entrate con cui gli era stato intimato, per il periodo d'imposta relativo all'anno 2007, il pagamento della somma di € 23.225,83;
- che con sentenza n. 468/07/14 emessa in data 03.02.2014, la Commissione Provinciale
Tributaria di Foggia aveva rigettato il ricorso, condannandolo al pagamento a favore della
, delle spese di giudizio oltre Parte_2 Controparte_3 accessori di legge;
- che, tramite l'avv. , aveva proposto appello alla Controparte_4 [...]
- Sezione distaccata di Foggia che con sentenza n. 747/27/15 Parte_3 aveva rigettato l'appello dichiarandolo inammissibile, perché depositato oltre il termine di
30 giorni previsto dall'art. 22 c. 1, D. lgs 546/92;
- che, pertanto, l'avviso di accertamento era divenuto esecutivo e quindi ritenendo che vi fosse una responsabilità del professionista, dovuta al tardivo deposito del ricorso in appello, aveva inutilmente richiesto al medesimo il risarcimento dei danni per l'inesatto adempimento del mandato conferitogli;
-che in data 21.06.2020 era venuto a conoscenza dell'improvviso decesso dell'avv.
e, pertanto, aveva provveduto ad inoltrare la richiesta di risarcimento danni ai CP_4 suoi eredi, anch'essa rimasta senza alcun riscontro;
che, con comunicazione dell'Ufficio della Volontaria Giurisdizione di Foggia del
12.01.2021, aveva appreso che gli eredi, e , avevano Parte_4 Controparte_5 rinunciato all'eredità del de cuius;
- che il defunto avv. era titolare in vita di una polizza Controparte_4 professionale n. BZ8C031756P contratta con . CP_2
Sulla base di tali premesse ha convenuto in giudizio la compagnia di assicurazione, chiedendone la condanna in accoglimento delle seguenti testuali conclusioni:
“Voglia il Tribunale adito, rigettata ogni domanda o eccezione avversaria:
- accertare per tutti i motivi indicati nel presente atto l'inadempimento o l'inesatto adempimento colpevole dell'avvocato e per l'effetto condannare Controparte_4 la OM CU , giusta polizza assicurativa n.BZ8C031756P, al CP_2 CP_2 risarcimento di tutti i danni subiti dal sig. , patrimoniali e non patrimoniali, Parte_1 presenti e futuri, dunque in via subordinata anche per perdita di chance, nella misura ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito.
Con vittoria di spese e competenze di lite”.
Con comparsa di risposta del 30.11.2022 si è costituita la Controparte_1 in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, la quale preliminarmente ha eccepito l'inammissibilità della domanda per difetto di legittimazione attiva dell'attore e passiva di essa convenuta ai sensi dell'art. 1917 c.c., deducendo altresì di essere autorizzata alla gestione della Polizza N. BZ8C031756P pur essendo soggetto giuridico distinto da . Controparte_6
La convenuta ha, inoltre, eccepito l'infondatezza nel merito della domanda per inoperatività della polizza (per prescrizione del diritto all'indennizzo ex art. 2952 c.c. e comunque per motivi temporali, per omessa denuncia del sinistro già verificatosi al momento della stipula, pregressa conoscenza e dolo dell'assicurato) e comunque la sua operatività per eccedenza rispetto ad altre assicurazioni eventualmente esistenti e nei limiti in essa indicati, l'assenza di responsabilità dell'avv. ed il difetto di prova in ordine al nesso causale tra il CP_4 danno patito e la condotta di quest'ultimo, contestando altresì il quantum richiesto e chiedendo la condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
13.11.2024, poi differita per i medesimi adempimenti all'udienza dell'08.10.2025, celebrata con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
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La domanda è inammissibile per difetto di legittimazione passiva di parte convenuta.
La fattispecie giuridica che viene in rilievo nel caso in esame è l'art. 1917 comma 1 c.c. ai sensi del quale: “Nell'assicurazione per la responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare ad un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”.
Secondo il consolidato orientamento della S.C., l'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo all'assicurato è autonoma e distinta dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato verso il danneggiato. Da tanto consegue che il terzo danneggiato, in assenza di un rapporto immediato e diretto con l'assicuratore e in mancanza di una normativa specifica come quella della responsabilità civile derivante dalla circolazione stradale, non ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore, in assenza di un rapporto giuridico diretto tra quest'ultimo ed il danneggiato.
In particolare, “In tema di assicurazione della responsabilità civile, il danneggiato non può agire direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile del danno, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, atteso che egli è estraneo al rapporto tra il danneggiante e l'assicuratore dello stesso, né può trarre alcun utile vantaggio da una pronuncia che estenda all'assicuratore gli effetti della sentenza di accertamento della responsabilità, anche quando l'assicurato chieda all'assicuratore di pagare direttamente
l'indennizzo al danneggiato, attenendo detta richiesta alla modalità di esecuzione della prestazione indennitaria;
perciò, soltanto l'assicurato è legittimato ad agire nei confronti dell'assicuratore, e non anche il terzo danneggiato, nei confronti del quale l'assicuratore non è tenuto per vincolo contrattuale, né a titolo di responsabilità aquiliana” (v. Cass. civ.,
Sez. III, n. 5259/21).
Sulla scorta dei principi giurisprudenziali innanzi esposti, l'azione volta a conseguire il risarcimento del danno avrebbe dovuto essere coltivata nei confronti del danneggiante/assicurato (ovvero dei soggetti ad esso subentrati per successione), unico legittimato a chiamare in causa il proprio assicuratore a norma dell'art. 1917 c.c. al fine di essere tenuto indenne.
Il è soggetto estraneo al rapporto tra presunto danneggiante - assicurato e Pt_1
l'assicuratore, pertanto, non ha azione diretta nei confronti della compagnia assicuratrice convenuta con la quale l'avv. aveva contratto la polizza assicurativa che CP_4 vincolava esclusivamente le parti contraenti.
Nel caso di specie, infatti, trattasi di polizza relativa a “responsabilità civile professionale avvocati” nella quale figura come contraente assicurato l'avv. , Controparte_4 mentre l'attore è terzo danneggiato.
La domanda va, pertanto, dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione passiva di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex D.M. 55/2014, aggiornato con D.M. 147/2022 (scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000 per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale) applicati i minimi tariffari, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, mentre non si ravvisano i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara inammissibile la domanda per difetto di legittimazione passiva di parte convenuta;
2) condanna parte attrice a pagare alla parte convenuta le spese di lite che liquida in €
2.540,00 per compensi professionali oltre 15% per rimborso forfettario, Cap ed Iva.
Foggia, 9 ottobre 2025 Il Giudice dott.ssa VA TT