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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6279/2022 avente ad oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall'avv. NC M. Mazzola, presso il cui studio in Barletta, alla
Trav. di via Imbriani n. 10, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
[...]
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro
[...] tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv.
Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via
Guido Rossa n. 12
RESISTENTI
E
Controparte_2
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
1 CONCLUSIONI
In data 12 febbraio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e almeno una delle parti depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 17.10.2022, ha Parte_1 impugnato l'avviso di addebito n. 314 2022 00044991 62 000, notificato il 7.10.2022, dell'importo di € 7.083,88, per pretesi crediti vantati dall' a titolo di contributi dovuti dal 3/2018 al 12/2020 CP_1 per iscrizione alla gestione commercianti.
A sostegno del ricorso, dopo aver premesso che, dopo una carriera come medico chirurgo, è in pensione dal 2015 e non svolge alcuna attività lavorativa, ha dedotto: che i redditi percepiti redditi derivano esclusivamente da pensione, locazione di immobili e partecipazioni societarie come socia di capitale in due società, la So.Co.Mer. s.n.c. e la Immobiliare A3 s.n.c.; che tali società, precedentemente attive nel settore edile, risultano ora inattive e si limitano alla riscossione di canoni di locazione degli immobili di proprietà; che, in ogni caso, essa ricorrente non ricopre cariche amministrative, né svolge alcuna attività operativa all'interno delle società, la cui gestione è affidata a uno studio di consulenza contabile;
che non si conoscono le ragioni dell'iscrizione del nominativo della ricorrente alla gestione commercianti, i cui presupposti è onere dell' provare, e che non CP_1 possono essere ricondotte alla partecipazione societaria descritta.
Ciò posto, ha dedotto che non ricorrono i presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti, poiché non ha mai svolto nella società attività lavorativa o gestionale;
che, inoltre, in virtù di principi consolidati in materia, grava sull' l'onere di dimostrare la CP_1 sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
2 In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari
l'illegittimità e inefficacia dell'atto impugnato, e l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione commercianti con conseguente cancellazione del nominativo della ricorrente;
con vittoria di spese.
L' e la costituitisi in giudizio, hanno eccepito CP_1 CP_1
l'infondatezza della domanda e la legittimità della iscrizione, evidenziando che dalla partecipazione della ricorrente alle società in può presumersi la sua effettiva partecipazione alla gestione aziendale.
In particolare, hanno evidenziato la natura commerciale dell'attività svolta dalla società "Immobiliare A3 di NC IA LM & C.
S.n.c.", atteso che le società costituite nelle forme commerciali, anche se dedite alla gestione immobiliare, mantengano la loro natura imprenditoriale;
inoltre, hanno eccepito che la mera gestione del patrimonio immobiliare, quando svolta in forma societaria commerciale, costituisce attività d'impresa a tutti gli effetti. In conseguenza di ciò hanno concluso per il rigetto del ricorso.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va dichiarata la contumacia di
[...] ià regolarmente citata Controparte_2 Controparte_2 con ricorso notificato a mezzo pec il 10.11.2022 e non costituitasi in giudizio. In ogni caso va dichiarato il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, essendo l'atto impugnato stato emesso e notificato dall , che è anche l'ente creditore e non risultando il credito di CP_1 cui all'avviso impugnato trasferito alla gestione della società di cartolarizzazione.
2. Ancora in via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo:
l'avviso di addebito impugnato, infatti, risulta notificato il 7.10.2022
e il ricorso depositato il 17.10.2022.
3. Ciò posto, nel merito la domanda è fondata e va accolta.
L'articolo 29, comma 1, della legge n. 160/75, come modificato dall'art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, prevede che: “L' obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive
3 modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Occorre, quindi, sulla scorta della citata disciplina che, ai fini dell'iscrizione nella gestione commercianti, il contribuente svolga un'attività o gestisca un esercizio commerciale, che sia da esso gestito direttamente come titolare o come familiare coadiuvante o come socio di una società; in quest'ultimo caso è pero necessario, secondo quanto previsto dalla norma, che il contribuente, pur non avendo la piena responsabilità dell'impresa, partecipi “personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e permanenza”.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 3240/10 “...ai fini dell'iscrizione nella gestione di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, o nella gestione degli esercenti attività commerciali, ai sensi dell' art. 1, comma 203, della legge n. 662 del 1996 - il giudice deve accertare la partecipazione del socio amministratore, personalmente, al lavoro aziendale e lo svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitualità ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Solo all'esito positivo dell'accertamento "de quo" il giudice procederà al giudizio di prevalenza - verificando la dedizione dell'opera personale e professionale del socio amministratore, prevalentemente, ai compiti di
4 amministratore della società o al lavoro aziendale - non facendovi luogo ove non risulti accertata la partecipazione del socio amministratore al lavoro aziendale con le predette modalità, atteso, in tal caso, l'obbligo di iscrizione esclusivamente alla gestione separata, in mancanza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti”.
In termini analoghi, tra le altre, anche le più recenti decisioni n.
19273/18 della Suprema Corte, secondo cui “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa”.
Inoltre, non è sufficiente per l'iscrizione alla Gestione Commercianti che un soggetto sia titolare di un'impresa ed abbia la piena responsabilità della stessa assumendo tutti gli oneri ed i rischi di gestione ma è, altresì, necessario che l'interessato partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Sul punto, la Suprema Corte si è perciò espressa affermando che il connotato della prevalenza non deve essere apprezzato e valutato in confronto agli altri fattori produttivi dell'impresa, ma in ragione dell'attività del socio stesso in modo da sottoporre all'obbligo assicurativo i soci la cui attività risulti prevalente rispetto alle altre svolte dal medesimo, ancorché la stessa non sia preponderante all'interno dell'impresa.
Infatti, “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività del socio di s.r.l. sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto stesso in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e
5 personali); tale accezione del requisito della "prevalenza" meglio si attaglia alla lettera dell'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, volto a valorizzare l'elemento del lavoro personale, ed alla sua "ratio", includendo nell'area di applicazione della norma tutti i casi in cui
l'attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell'impresa” (Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n.
4440/2017).
Ancora, quanto ai rapporti tra ruolo di amministratore e iscrizione alla Gestione Commercianti i Giudici di Legittimità hanno affermato che “In tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art. 1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Cass. Civ., Sez.
Lav., ord. n. 19273/2018).
In virtù di tanto, quindi, è evidente che l'obbligo della iscrizione nel
Registro dei Commercianti di un socio/amministratore, sia di una società di capitali che di una società di persone, passa attraverso l'analisi concreta dell'attività lavorativa svolta dal medesimo a favore della società, il cui onere probatorio grava sul soggetto creditore, ossia nel caso di specie l' . CP_1
4. Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che non può dirsi assolto dall l'onere probatorio, che su di esso gravava CP_1 in quanto soggetto creditore che ha proceduto all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti, di dimostrare la sussistenza in capo alla ricorrente del presupposto della partecipazione personale all'attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
6 In primo luogo, deve osservarsi che l'unico elemento che l' ha CP_1 posto a fondamento dell'iscrizione contestata in questa sede è rappresentato dal fatto che la ricorrente è stata, nel periodo in cui è stata iscritta alla gestione commercianti, di due società di persone;
ciò, secondo la prospettazione , consentirebbe di presumere CP_2 CP_1 la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti.
La prospettazione dell , tesa quindi a dimostrare, CP_1 sostanzialmente in via presuntiva, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, non appare idonea a soddisfare l'onere probatorio che, sulla base dei consolidati e condivisibili principi di diritto innanzi richiamati, gravava sull' medesimo;
ciò tanto più se si considera, per un verso, CP_1 che parte ricorrente con il ricorso introduttivo ha specificamente contestato di partecipare all'attività lavorativa e aziendale della società, e, per altro verso, ha dedotto e documentato che i redditi percepiti con riferimento alle suddette società derivano dalla mera partecipazione alle stesse e sono di entità estremamente ridotta ed esigua rispetto ai redditi derivanti dallo svolgimento dell'attività di lavoro dipendente (ossia al trattamento pensionistico), come risultante dalle dichiarazioni reddituali 2019 e 2020, relative agli anni 2018 e 2019 depositate in atti (cfr. all.ti 6 e 7 della produzione di parte ricorrente).
Inoltre, l'attività istruttoria espletata ha confermato quanto prospettato in ricorso in ordine al fatto che le due società di cui la ricorrente è socia, e in relazione alla cui partecipazione l' ha CP_1 presunto la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti, svolgono solo attività di percezione di canoni, attività che è seguita da uno studio di consulenza contabile, in particolare dallo studio Palmieri e che la ricorrente non partecipa un alcun modo alla gestione di tale attività (cfr. dichiarazioni rese dal teste Tes_1
che ha precisato di lavorare per il suddetto studio di
[...] consulenza contabile dal 2013).
7 Nulla, quindi, è stato provato che dimostri l'effettiva partecipazione abituale della ricorrente all'attività aziendale, essendo anzi emersa dalla documentazione prodotta e dall'istruttoria espletata la prova del contrario, ossia che la ricorrente sia del tutto estranea a tale attività.
Pertanto, anche in considerazione di quanto emerso in sede istruttoria e della natura sostanzialmente presuntiva della prova che l ha inteso fornire per dimostrare la sussistenza dei presupposti Controparte_3 CP_1 per l'iscrizione della ricorrente alla Gestione Commercianti, non può dirsi fornita da parte dell'Istituto la prova l'effettiva partecipazione della ricorrente all'attività lavorativa e alla gestione aziendale delle due società.
In termini analoghi la sentenza n. 155/2025 del 22.01.2025 resa da questa Sezione Lavoro in una fattispecie analoga tra le medesime parti.
Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che ricorrano i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 1 della legge n. 1397/1960, come sostituito dall'art. 29 della legge n. 160/1975, come interpretati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata e che quindi sussista una condizione di partecipazione della ricorrente alla gestione o cogestione della società in via abituale e prevalente, con la conseguenza che non sono dovuti i contributi pretesi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 3/2018 al 12/2020, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2022 00044991 62 000, notificato il 7.10.2022.
Spese processuali
Relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e l' , le CP_1 spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del D.M. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta. Le spese sono liquidate con attribuzione al procuratore antistatario avv.to NC M.
Mazzola che ne ha fatto richiesta.
8 Relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e
[...] nulla va disposto per le spese di lite, atteso Controparte_2 che quest'ultima, nei cui confronti è stato dichiarato il difetto di legittimazione passiva, è rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6279/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia e il difetto di legittimazione passiva di
, già Controparte_2 Controparte_2
2. accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovuti dalla ricorrente i contributi pretesi Parte_1 per l'iscrizione alla Gestione Commercianti dal 3/2018 al
12/2020, con conseguente cancellazione della relativa iscrizione e annullamento dell'avviso di addebito n. 314 2022
00044991 62 000, notificato il 7.10.2022;
3. condanna l' , in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in € 43,00 per spese Parte_1 vive ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario avv.to NC M.
Mazzola;
4. nulla per le spese relativamente al rapporto processuale tra la ricorrente e già Controparte_2 CP_2
[...]
Trani, 12.02.2025
Il giudice dott. Luca CAPUTO
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