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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 858/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6834/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007948509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012930521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27.9.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria, indi depositato in data 25.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ ed ivi residente , Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1,impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata in data 3.7.2024, fondata su una sola cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Eccepiva la ricorrente:
-la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici ( cartella ed avviso di accertamento);-
l'intervenuta prescrizione del credito , anche successiva alla notifica della cartella;
-il mancato rispetto dei termini decadenziali ( richiamava all'uopo l'art.163, primo comma, della Legge n.296/2006).
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del difensore dichiaratosi antistatario .
*Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione,che eccepiva l'inammissibilita' del ricorso per definitivita' della cartella ,regolarmente notificata in data 18.8.22 a mani della destinataria e non impugnata, come da documentazione che veniva prodotta;
eccepiva,altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della pretesa e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
*Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria,eccependo in via preliminare la decadenza dall'impugnazione, per non avere la ricorrente fornito prova della data di notifica dell'atto impugnato cui ancorare la verifica della tempestività del ricorso;
quindi allegava copia dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella con prova della sua consegna avvenuta in data 1.9.2021 direttamente alla destinataria e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
All'udienza camerale dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione,la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza formulata dalla Regione Calabria: vi è ,infatti, prova in atti della data di ricezione dell'atto impugnato (3.7.2024),fornita dalla resistente Agenzia Entrate
Riscossione, che ha prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto stesso;
di qui la tempestività del ricorso ,in quanto notificato nei termini di legge ,ossia in data 27.9.24.
*Passando all'esame del ricorso, esso va rigettato per infondatezza dei motivi addotti. Invero:
-E' infondato il motivo inerente la mancata notifica degli atti presupposti ,in quanto sia l'avviso di accertamento
( cfr. prova in tal senso offerta dalla Regione Calabria), che la cartella di pagamento n.03420220012930521000 ( vedasi avviso di ricevimento prodotto da AdER) , risultano ritualmente notificati.
*Parimenti infondata,stante la notifica degli atti prodromici e la loro definitività, è l'eccezione di prescrizione
,anche ove si intendesse sostenere che essa sia maturata in epoca successiva alla notifica della cartella esattoriale. Infatti dalla data di notifica di essa ( 18.8.2022) e fino alla data di notifica dell'intimazione in questa sede impugnata , non è decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/198.
*Del tutto privo di pregio è ,infine, il motivo di ricorso inerente il mancato rispetto dei termini decadenziali , formulato col richiamo alla legge 296/2006, che è relativa ai tributi locali e non è certamente applicabile alla tassa automobilistica.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.1, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidandole in euro 143,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
ET IA FI
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 1, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
FILOMIA CONCETTA LUCIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6834/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249007948509000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012930521000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 27.9.2024 alla Agenzia Entrate Riscossione ed alla Regione Calabria, indi depositato in data 25.10.2024, la sig.ra Ricorrente_1, nata a [...] il Data nascita_ ed ivi residente , Cod. Fisc. CF_Ricorrente_1,impugnava l'intimazione in epigrafe indicata, notificata in data 3.7.2024, fondata su una sola cartella di pagamento avente ad oggetto la tassa automobilistica relativa all'anno 2018.
Eccepiva la ricorrente:
-la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici ( cartella ed avviso di accertamento);-
l'intervenuta prescrizione del credito , anche successiva alla notifica della cartella;
-il mancato rispetto dei termini decadenziali ( richiamava all'uopo l'art.163, primo comma, della Legge n.296/2006).
Concludeva chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese, da distrarre ex art. 93 cpc in favore del difensore dichiaratosi antistatario .
*Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione,che eccepiva l'inammissibilita' del ricorso per definitivita' della cartella ,regolarmente notificata in data 18.8.22 a mani della destinataria e non impugnata, come da documentazione che veniva prodotta;
eccepiva,altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva sulle questioni attinenti al merito della pretesa e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
*Si costituiva in giudizio anche la Regione Calabria,eccependo in via preliminare la decadenza dall'impugnazione, per non avere la ricorrente fornito prova della data di notifica dell'atto impugnato cui ancorare la verifica della tempestività del ricorso;
quindi allegava copia dell'avviso di accertamento prodromico alla cartella con prova della sua consegna avvenuta in data 1.9.2021 direttamente alla destinataria e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese .
All'udienza camerale dell'11 febbraio 2026, fissata per la trattazione,la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Va preliminarmente disattesa l'eccezione di decadenza formulata dalla Regione Calabria: vi è ,infatti, prova in atti della data di ricezione dell'atto impugnato (3.7.2024),fornita dalla resistente Agenzia Entrate
Riscossione, che ha prodotto l'avviso di ricevimento dell'atto stesso;
di qui la tempestività del ricorso ,in quanto notificato nei termini di legge ,ossia in data 27.9.24.
*Passando all'esame del ricorso, esso va rigettato per infondatezza dei motivi addotti. Invero:
-E' infondato il motivo inerente la mancata notifica degli atti presupposti ,in quanto sia l'avviso di accertamento
( cfr. prova in tal senso offerta dalla Regione Calabria), che la cartella di pagamento n.03420220012930521000 ( vedasi avviso di ricevimento prodotto da AdER) , risultano ritualmente notificati.
*Parimenti infondata,stante la notifica degli atti prodromici e la loro definitività, è l'eccezione di prescrizione
,anche ove si intendesse sostenere che essa sia maturata in epoca successiva alla notifica della cartella esattoriale. Infatti dalla data di notifica di essa ( 18.8.2022) e fino alla data di notifica dell'intimazione in questa sede impugnata , non è decorso il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/198.
*Del tutto privo di pregio è ,infine, il motivo di ricorso inerente il mancato rispetto dei termini decadenziali , formulato col richiamo alla legge 296/2006, che è relativa ai tributi locali e non è certamente applicabile alla tassa automobilistica.
*Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo .
P.Q.M.
.La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza,sez.1, in persona del Giudice monocratico designato, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore delle parti resistenti costituite, liquidandole in euro 143,00 per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Il Giudice monocratico
ET IA FI