Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 858
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti prodromici

    Il giudice ha ritenuto che sia l'avviso di accertamento che la cartella di pagamento risultano essere stati ritualmente notificati, come provato dalla documentazione prodotta.

  • Rigettato
    Intervenuta prescrizione del credito

    Il giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione, ritenendo che tra la data di notifica della cartella esattoriale (18.8.2022) e la notifica dell'intimazione (3.7.2024) non sia decorso il termine triennale di prescrizione.

  • Rigettato
    Mancato rispetto dei termini decadenziali

    Il giudice ha ritenuto questo motivo privo di pregio, in quanto la normativa richiamata si applica ai tributi locali e non alla tassa automobilistica.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 858
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 858
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo