TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4286
TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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Sentenza 29 dicembre 2025

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  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; violazione e falsa applicazione dell'art. 72 r.d. 23 maggio 1924 n. 827; violazione del favor partecipationis; violazione del principio di tutela dell'affidamento; violazione e falsa applicazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, tassatività delle cause di esclusione e massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica; violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023.

    Il Collegio ritiene che la lex specialis, costituita dal bando e dai relativi allegati (modello A e C), prevedesse espressamente che, in caso di co-offerenti, l'offerta di acquisto e l'offerta economica dovessero essere sottoscritte da tutti i soggetti. La mancanza delle firme dei co-offerenti impedisce la formazione della volontà negoziale e vincola solo la ricorrente per la propria quota, rendendo impossibile per l'Amministrazione ottenere il pagamento dell'intera somma offerta.

  • Rigettato
    Violazione di legge ed eccesso di potere per sviamento; esasperazione del modello di partecipazione in spregio all’art. 1 d.lgs. 36/2023.

    Il Collegio ritiene che le prescrizioni relative alla sottoscrizione dell'offerta da parte di tutti i co-offerenti non siano meramente formali ma sostanziali, in quanto necessarie per la formazione della volontà negoziale e per garantire all'amministrazione la possibilità di ottenere il pagamento dell'intera somma offerta. Pertanto, l'inosservanza di tali prescrizioni non può essere superata invocando il principio di risultato.

  • Rigettato
    Violazione di legge; illegittima esclusione dell’offerta, da ritenersi valida ed efficace, quantomeno per la posizione di EL UR IA; eccesso di potere per omessa motivazione e travisamento dei presupposti e falso supposto in fatto.

    La tesi non è condivisibile. La ricorrente si è obbligata solo per la propria quota di partecipazione, e il Comune non potrebbe obbligarla ad acquistare l'immobile per intero. Non è applicabile il mandato senza rappresentanza poiché la ricorrente non ha presentato un'offerta di acquisto dell'intera proprietà in nome proprio, ma l'offerta è stata presentata da più soggetti pro quota e sottoscritta da uno solo. L'assenza di una procura speciale esclude l'inquadramento nella fattispecie di raggruppamento temporaneo di imprese.

  • Rigettato
    Violazione di legge; violazione della par condicio competitorum; eccesso di potere per mancata applicazione del soccorso istruttorio procedimentale; mancata applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. b), l. 241/90.

    Come già rilevato nell'ordinanza cautelare, nella fattispecie non si rileva una dichiarazione incompleta, ma una radicale carenza dell'offerta consistente nella totale omissione della manifestazione di volontà negoziale da parte degli altri co-offerenti. L'assenza di un elemento essenziale dell'offerta impedisce l'attivazione del soccorso istruttorio, che comporterebbe un'inammissibile integrazione postuma dell'offerta, in violazione dei principi di par condicio competitorum e di autoresponsabilità dei partecipanti.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Quinta, il 29 dicembre 2025. Le parti in causa sono un gruppo di co-offerenti, che ha contestato l'esclusione dalla gara per la vendita di un immobile, e il Comune di Piuro, che ha disposto tale esclusione. I ricorrenti hanno sostenuto che l'esclusione fosse illegittima, invocando la violazione di norme di legge e principi di partecipazione, sostenendo che la sottoscrizione da parte di un solo co-offerente non dovesse comportare l'esclusione, in quanto non era esplicitamente prevista nel bando.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che il bando di gara richiedeva esplicitamente la sottoscrizione di tutti i co-offerenti per la validità dell'offerta. La mancanza di tale requisito ha impedito la formazione di una volontà negoziale valida, rendendo l'offerta nulla. Inoltre, il giudice ha ritenuto che non fosse possibile attivare il soccorso istruttorio, poiché la carenza riscontrata non era di natura formale, ma sostanziale. La decisione ha quindi confermato l'importanza della rigorosa osservanza delle prescrizioni di gara, a tutela della par condicio tra i concorrenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. V, sentenza 29/12/2025, n. 4286
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 4286
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo