Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/1976, n. 2300
CASS
Sentenza 18 giugno 1976

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L'actio negatoria servitutis, nell'ipotesi che il fondo dominante o quello servente od entrambi appartengono pro indiviso a piu proprietari, ove sia diretta a far dichiarare soltanto l'esistenza della servitu nei confronti di chi ne contesta o ne impedisce l'Esercizio, non da luogo a litisconsorzio necessario ne dal lato attivo, ne dal lato passivo. ( Conf 3410/73, mass n 367380; ( Conf 1287/71, mass n 351473; ( Conf 3287/69, mass n 343319).*

La domanda con la quale l'attore richieda l'accertamento che egli e l'esclusivo proprietario di un immobile rientra nello schema dell'Azione negatoria di cui all'art 949, primo comma cod civ, la quale tende alla negazione di qualsiasi diritto, anche dominicale, affermando dal terzo sulla cosa di proprieta aliena. Pertanto, poiche questa Azione, mirando a chiarire la reale situazione giuridica, implica, oltre all'accertamento positivo del diritto dell'attore, anche quello negativo dell'inesistenza del diritto vantato dal convenuto, non incorre nel vizio di extrapetizione la sentenza che, nel dichiarare l'appartenenza dell'immobile all'attore, escluda, nel contempo, espressamente, il diritto di proprieta affermato sullo stesso bene dalla controparte. ( V 2940/74, mass n 371388; ( V 1218/70, mass n 346859).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 18/06/1976, n. 2300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2300
    Data del deposito : 18 giugno 1976

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