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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 15/12/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2466/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott. AN De OV Presidente dott. Elisa Zambelli Giudice dott. Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2466/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VALERIO Parte_1 C.F._1
CHIANCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VALERIO CHIANCA
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. ANGELO MARTINO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ANGELO MARTINO
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione testamentaria per lesione di legittima, simulazione, divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 2 settembre 2025, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La causa è pervenuta in assegnazione dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12/11/2021 prot. n. 8478/2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/4/2021, conveniva in giudizio Parte_1 la madre e i fratelli e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 che venisse accertata e dichiarata la propria qualità di erede legittimario pretermesso dal de cuius
[...]
deceduto in data 23/3/2018, avente diritto di agire in riduzione ex art. 554 c.c. per la Per_1 reintegrazione della propria quota di legittima. Chiedeva, inoltre, che venisse accertata la simulazione relativa degli atti di trasferimento di beni immobili con costituzione di vitalizio datati 28/7/1993, rep. n.
28678 e n. 28679 del notaio in quanto dissimulanti una donazione Persona_2 diretta del de cuius in favore di (atto rep. 28678) e di e CP_4 Controparte_2 CP_3
(atto rep. 28679) ovvero, in subordine, chiedeva di accertarne la qualità di negotium mixtum
[...] cum donatione e, dunque, di una donazione indiretta. L'attore chiedeva poi al Tribunale di accertare che il valore del patrimonio netto del de cuius al momento dell'apertura della successione era pari ad euro
1.299.755,53 e che, per l'effetto, la quota di legittima riservatagli ex lege ammontava ad euro
162.469,441. chiedeva, quindi, che venissero ridotte proporzionalmente tutte le Parte_1 disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico di e aventi ad oggetto i beni Persona_1 immobili catastalmente censiti al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 con la particella n. 258 sub 12-20-21-3-5, al C.F. del Comune di Noventa IN (VI), al foglio 12 con la particella n. 748 sub 5-7-8-9 e al C.T. del Comune di Noventa IN (VI) al foglio 12 con i mappali nn. 1297 e
1298; chiedeva altresì la riduzione proporzionale delle due donazioni citate (se ritenute coeve), o altrimenti cominciando dall'ultima, avente ad oggetto l'immobile catastalmente censito al C.F. del
Comune di Noventa IN (VI), al foglio 12 coi mappali n. 895 e n. 849 sub 6 e 7, da un lato, e avente ad oggetto il bene immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di Orgiano (VI), al foglio
4 col mappale n. 258 sub 17-16-7-8-4-18-6-2, dall'altro lato.
L'attore chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare aperta la successione necessaria in morte di
[...]
e di essere reintegrato della propria quota di legittima previa riduzione proporzionale delle Per_1 disposizioni testamentarie a titolo universale e così reintegrazione in natura della propria quota di 1/8 di comproprietà dei beni facenti parte del compendio immobiliare con ordine di trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Chiedeva in aggiunta di procedere poi alla divisione del compendio ereditario attribuendo a sé ex art. 718 c.c. la propria porzione in natura, salvo l'applicazione dell'art. 720 c.c., con condanna ai convenuti coeredi al pagamento dei frutti dall'apertura della successione, a rendere il conto della gestione e a rilasciare i beni a sé assegnati per effetto della divisione. pagina 2 di 17 A seguito della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie a titolo particolare (prelegati e legati) nonché delle donazioni, chiedeva di procedere allo scioglimento della Parte_1 comunione incidentale tra attore e convenuti e condannare questi ultimi alla reintegrazione in natura della propria quota riservata, in via gradata per equivalente. delle disposizioni testamentarie a titolo particolare, di essere reintegrato in natura nella quota di legittima spettantegli ex lege. Chiedeva, per l'effetto, di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria in essere coi convenuti. Oltre a rivalutazione e interessi sull'importo dovuto dalla domanda giudiziale. Spese di mediazione, spese e competenze di cause integralmente rifuse.
In fatto e in diritto, esponeva: (i) che in data 23/3/2018 era deceduto in Noventa Parte_1
IN (VI) il padre , al quale succedevano la moglie e i figli , Persona_1 Controparte_1 Pt_1
, e (ii) che in data 21/12/2018 era stata presentata la dichiarazione di CP_2 CP_3 CP_4 successione, con indicazione di tutti i cespiti immobiliari e mobiliari facenti parte dell'eredità; (iii) che il de cuius, con testamento pubblico ricevuto in data 22/2/2016 dal notaio Persona_2 registrato a Vicenza in data 19/4/2018, così aveva espressamente previsto: “revoco ogni mia
[...] precedente disposizione testamentaria. Lego in sostituzione della legittima a mio figlio Pt_1
per la nuda proprietà la mia quota di proprietà del fabbricato attualmente individuato con i
[...] mappali 258 sub 3 e sub 5 del foglio 4 (quattro) del Comune di Origiano fatta eccezione per il locale a piano seminterrato avente accesso dal mappale 258 sub 13 che prelego per la quota di 3/4 (tre quarti)
a mio figlio e, per la quota di 1/4 (un quarto) a mio figlio ed il locale sempre a CP_3 CP_2 piano seminterrato avente accesso dalla cantina del mappale 258 sub 4 (di proprietà di mio figlio
) che prelego a mio figlio unitamente alla mia quota del mappale 258 sub 12. Lego a CP_2 CP_2 mia moglie in sostituzione della legittima tutti i miei beni mobili e l'usufrutto generale vitalizio di tutti i miei beni immobili. Prelego a mio figlio un campo vicentino di terreno agricolo (mq. 3862) CP_3 da ricavarsi mediante apposito frazionamento del mappale 888 del foglio 12 del comune di Noventa
IN; detto nuovo mappale godrà di servitù di passaggio nella porzione residua del mappale 858 per consentirne l'accesso e il recesso dalla strada vicinale. eredi della restante mia proprietà i Per_3 miei figli , ed in parti uguali tra loro”; (iv) che il legato in sostituzione di CP_2 CP_3 CP_4 legittima avente ad oggetto la nuda proprietà a proprio favore riguardava la sola quota di ½ dell'immobile, alla pari della quota di ½ dei beni immobili oggetto del prelegato di nuda proprietà previsto in favore dei fratelli convenuti e (v) di essere legittimario CP_3 Controparte_2 pretermesso avente diritto alla quota di 1/8 del patrimonio ereditario per aver egli espressamente rinunciato al legato in sostituzione di legittima in data 22/12/2020 ai sensi dell'art. 551 co. 1 c.c.; (vi) che il relictum era costituito da un compendio immobiliare di valore complessivamente pari ad euro pagina 3 di 17 1.294.595,00, oltre che dal 50% dei depositi sul conto corrente n. 505023 acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo NO JA GI (VI), per un importo pari ad euro 10.043,21; (vii) che il passivo ereditario era costituito dalle spese notarili per la registrazione del testamento, dalle imposte di successione, pari ad euro 4.458,89 e da spese tecniche di varia natura per euro 423,79; (viii) che con atto di trasferimento con costituzione di vitalizio rep. n. 28678 del 28/7/1993 il de cuius aveva ceduto al figlio la piena proprietà di un fabbricato in corso di costruzione destinato a civile CP_4 abitazione, catastalmente censito al C.F. del Comune di Noventa IN (VI), al foglio 12, mappali n. 895 e n. 849 sub 6 e 7; (ix) che, quale corrispettivo del trasferimento, si era CP_4 obbligato a provvedere al mantenimento del cedente in vita fornendogli vitto, alloggio, vestiario, medicinali e quanto necessario ad assicurargli un'esistenza decorosa;
(x) che con atto di trasferimento con costituzione di vitalizio rep. n. 28679 del 28/7/1993 aveva altresì ceduto, unitamente Persona_1 alla moglie , con cui era in comunione di beni, ai figli e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 piena proprietà delle unità immobiliari catastalmente censite al C.F. del Comune di Orgiano (VI), al foglio 4, mappale n. 258 sub 21-17-16-7-8-4-18-6-2; (xi) che anche in tal caso i figli si erano obbligati a provvedere in cambio al mantenimento dei cedenti in vita fornendo loro vitto, alloggio, vestiario, medicinali e quanto necessario ad assicurare un'esistenza decorosa;
(xii) che, tuttavia, i predetti atti dissimulavano una donazione diretta o, in alternativa, dovevano ritenersi integrare un negotium mixtum cum donatione: lo spirito di liberalità che aveva indotto il de cuius a disporre dei propri beni a favore dei figli emergeva, in effetti, dall'assenza di corrispettività tra le due prestazioni;
(xiii) che, del resto, la natura simulata degli atti si poteva desumere da elementi quali: la presenza dei due testimoni al momento del loro compimento, il vincolo di parentela tra le parti e l'esclusione del solo attore dai soggetti beneficiari, attore che per tale ragione veniva tacitato in testamento con il legato in sostituzione di legittima. Ulteriore indice di simulazione doveva reputarsi l'autosufficienza economica e la capacità patrimoniale del de cuius al tempo degli atti dispositivi, ciò che avrebbe dovuto escludere qualsivoglia necessità di mantenimento e assistenza da parte dei figli al fine di rendere verosimile l'operazione;
(xiv) che, in ogni caso, i convenuti , e non avevano adempiuto CP_2 CP_3 CP_4 all'obbligo di mantenimento assunto in forza dei citati atti di trasferimento immobiliare;
(xv) che, comunque, si doveva procedere alla riduzione delle donazioni solo qualora la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie non fosse stata sufficiente a reintegrare la legittima;
(xvi) che, in quanto legittimario pretermesso, egli avrebbe assunto la qualità di erede pro quota solo in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, con conseguente diritto a ricevere la propria quota di eredità in natura, salva la facoltà di richiedere la reintegrazione per equivalente monetario;
(xvii) che, invece, la riduzione di legati e donazioni risultava disciplinata dalla pagina 4 di 17 disposizione di cui all'art. 560 c.c., ammettendosi la reintegrazione della quota riservata ai legittimari alternativamente in forma specifica o per equivalente;
(xviii) di aver diritto alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, quantificate in euro 585,60.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 15/2/2022 si costituivano i convenuti
, e chiedendo, in via principale, il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. I convenuti chiedevano in via subordinata e di eccezione riconvenzionale che, qualora venisse dichiarata la simulazione relativa o la natura di negotia mixta cum donatione degli atti di vitalizio del 28/7/1993, con conseguente riunione fittizia del valore degli immobili oggetto di attribuzione alla massa ereditaria, venisse accertato che aveva sostenuto spese per il miglioramento ed il mantenimento ordinario e CP_4 straordinario degli immobili a lui ceduti per complessivi di euro 39.179,28 ( immobili censiti al C.F. del
Comune di Noventa IN (VI) al foglio 12 mappale 849 sub. 6-7), che aveva Controparte_3 sostenuto spese per il miglioramento ed il mantenimento ordinario e straordinario degli immobili a lui ceduti per complessivi euro 30.581,24 (immobili censiti al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale n. 258 sub. 2-6-16) e che aveva sostenuto spese per il miglioramento ed il Controparte_2 mantenimento ordinario e straordinario degli immobili a lui ceduti per complessivi euro 29.855,99
(immobili censiti al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale n. 258 sub. 4-16-22), procedendosi alla compensazione delle predette somme con il valore degli immobili stimato in corso di causa. Spese di mediazione, spese e competenze di causa integralmente rifusi.
In fatto e in diritto, i convenuti esponevano: (1) che la perizia di stima immobiliare depositata ex adverso a sostegno della quantificazione del valore del compendio ereditario in morte del padre, redatta dal geom. in data 10/7/2020, riportava una sovrastima dell'intero compendio oltreché Persona_4 numerosi errori;
(2) che in effetti dall'elaborato peritale non era possibile desumere se il valore dei beni era stato stimato alla data di apertura della successione ovvero al momento di redazione della perizia;
(3) che, inoltre, nel prospetto “Provenienze” il geom. aveva erroneamente incluso tra i beni Per_4 oggetto degli atti di trasferimento con costituzione di vitalizio del 28/7/1993 sia l'unità immobiliare censita al C.F. del Comune di Noventa IN (VI) al foglio 12 mappale n. 895, sia le unità immobiliari censite al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale 258, sub. 17 e 18, computandone il valore nella stima del patrimonio ereditario, sebbene fossero stati compravenduti in data successiva, rispettivamente il 30/1/1997 e 31/8/2015; (4) che, stimato il valore del patrimonio del de cuius in euro 318.910,53, il valore della quota di riserva spettante a ai sensi Parte_1 dell'art. 542 co. 2 c.c. pari a 1/8 dell'asse ereditario ammontava ad euro 39.863,82; (5) che il valore del legato in sostituzione di legittima disposto a favore dell'attore ammontava invece ad euro 91.500,00 e, pagina 5 di 17 pertanto, le disposizioni testamentarie del de cuius non potevano considerarsi lesive della quota di legittima spettante all'attore; (6) che, del pari, non si sarebbe potuta riscontrare una lesione della quota di legittima nemmeno qualora fosse stata accertata la simulazione relativa degli atti di trasferimento del
28/7/1993, con conseguente riunione fittizia alla massa ereditaria del valore complessivo degli immobili, pari ad euro 320.650,00; (7) che, in effetti, anche in tale ipotesi il valore del legato in sostituzione di legittima pari ad euro 91.500,00 avrebbe soddisfatto la quota di legittima spettante all'attore pari ad euro 79.945,07, ovvero 1/8 del patrimonio netto pari ad euro 639.560,53; (8) che l'alea caratterizzante il contratto di vitalizio oneroso doveva riguardare sia la durata del rapporto, connessa alla possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, sia l'obiettiva entità delle prestazioni pattuite, suscettibili di modificarsi nel tempo per cause non predeterminabili, quali le condizioni di salute del vitaliziato e i suoi bisogni di cura e di assistenza;
(9) che, nel caso di specie, non vi erano dubbi in merito al carattere aleatorio degli atti di trasferimento con costituzione di vitalizio del 28/7/1993, considerato che il de cuius vitaliziato al tempo aveva sessantatré anni e godeva di buona salute e che, pur disponendo di un cospicuo patrimonio immobiliare, non godeva di entrate tali da garantirgli il mantenimento, le cure e l'assistenza per il futuro: ed invero, dopo la conclusione dei contratti nel 1993, CP_ il de cuius aveva percepito dall' una pensione di circa euro 600,00 a partire dal 1995 e un'indennità di accompagnamento di circa euro 500,00 a far data dal 15/4/2016; (10) che, pertanto, in tale contesto non era possibile per i convenuti prevedere l'entità delle prestazioni che avrebbero dovuto eseguire per garantire al padre il mantenimento e un'esistenza decorosa;
(11) che la scelta del padre di Persona_1 onerare soltanto i figli , e era dipesa dal fatto che, già prima del CP_2 CP_3 CP_4
1993, l'odierno attore si era allontanato dai fratelli e dai genitori, disinteressandosi dei bisogni di questi ultimi, pur godendo a titolo gratuito dell'immobile di loro proprietà catastalmente censito al C.F. del
Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale n. 258 sub 3 e 5, poi oggetto del legato in sostituzione di legittima;
(12) che, nonostante la formale rinuncia al legato in sostituzione di legittima del 22/12/2020,
l'immobile era comunque rimasto nella disponibilità esclusiva dell'attore; (13) che, in ogni caso, i convenuti e avevano adempiuto agli obblighi posti a loro carico CP_4 CP_2 Controparte_3 dagli atti di vitalizio, accompagnando il padre presso le strutture sanitarie e provvedendo, laddove necessario, all'assistenza ospedaliera e domiciliare;
(14) di aver inoltre provveduto, a proprie spese, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, alla regolarizzazione e agli aggiornamenti catastali degli immobili oggetto dei predetti atti di vitalizio;
(15) che, in particolare, aveva sostenuto CP_4 esborsi per complessivi euro 39.179,28 per il completamento dei lavori, il conseguimento dell'abitabilità, le finiture, le migliorie e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili censiti al C.F. del Comune di Noventa IN al foglio 12, mappale 849 sub. 6-7, ceduti dal de cuius pagina 6 di 17 quando erano ancora in corso di costruzione;
(16) che per migliorie, manutenzione ordinaria e straordinaria, costruzione del magazzino di cui al sub 16, regolarizzazioni e aggiornamenti catastali degli immobili censiti al C.F. del Comune di Orgiano al foglio 4, mappale 258, sub. 2-6-16, CP_3 aveva invece sostenuto spese per complessivi euro 30.581,24, mentre aveva
[...] Controparte_2 invece sostenuto esborsi per complessivi euro 29.855,99; (17) che pertanto, ai fini della determinazione del patrimonio netto ereditario e della quantificazione della quota legittima spettante all'attore, i predetti importi avrebbero dovuto andare compensati con il valore stimato degli immobili.
Alla prima udienza dell'8 marzo 2022 parte attrice dichiarava di voler proporre ulteriore domanda di accertamento e declaratoria di simulazione in relazione all'atto di compravendita del 30/1/1997 ed in relazione all'atto di compravendita del 31/8/2015, stipulati tra il de cuius ed i fratelli CP_4 CP_3
e in quanto dissimulanti una donazione ovvero un negotium mixtum cum donatione. Controparte_2
Il G.I., rilevato che la domanda di accertamento della simulazione non costituiva mera emendatio libelli, ovvero precisazione di domanda già svolta, bensì domanda nuova a tutti gli effetti, in alcun modo connessa con le difese assunte dai convenuti, ne dichiarava l'inammissibilità e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. come richiesto.
Previo rigetto delle istanze di prove orale formulate vuoi perché relative a circostanze documentali vuoi perché irrilevanti, la causa veniva preliminarmente istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. al fine di procedere alla stima del valore degli immobili dei due Controparte_6 contratti di vitalizio del 28/7/1993 oggetto della domanda di simulazione, al tempo della conclusione del contratto. Al termine delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione finale in data 18/8/2023.
All'udienza del 16 novembre 2023 il Tribunale, ritenendo necessaria la preliminare e non definitiva decisione sulla domanda attorea di accertamento della simulazione relativa, al fine di procedere poi con l'esame della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni per lesione di legittima, previa riunione fittizia ex art. 556 c.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni infine individuata per la data indicata in epigrafe, sostituita dal deposito di note scritte. Allo spirare dei termini assegnati ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale nella succitata composizione collegiale pronunciava sentenza.
* * *
La domanda di simulazione relativa rispetto ai contratti di mantenimento o vitalizio improprio od assistenziale del 28/7/1993, rep. n. 28678 racc. n. 2812 (cfr. doc. 9 attore), e rep. n. 28679 racc. n. 2813
(cfr. doc. 10 attore), dissimulanti donazioni dirette, è fondata e va accolta.
pagina 7 di 17 Anzitutto va chiarito che è pacifico che avendo rinunciato al legato in sostituzione di Parte_1 legittima ex art. 551 co. 1 c.c. con atto del 22/12/2020, rep. n. 34005 racc. n. 19253, del notaio Per_5
(cfr. doc. 6 attore), è certamente soggetto legittimato ad esercitare, come in effetti ha esercitato promuovendo il presente giudizio, domanda di accertamento di lesione di legittima e sua reintegrazione per riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni in qualità di erede legittimario pretermesso dal testamento pubblico datato 22/2/2016 del padre (cfr. doc. 4 attore), deceduto in data Persona_1
23/3/2018.
Ciò posto, va chiarito quanto segue ai fini della presente decisione non definitiva relativamente alla determinazione ed accertamento della lesione di quota di legittima.
Va esaminata la domanda di simulazione volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di donazioni dissimulate in relazione ai due contratti di vitalizio assistenziale del 28/7/1993 succitati.
Va evidenziato, dovendosi sul punto richiamare la ordinanza pronunciata dal Tribunale in data
21/10/2022, che siffatta domanda attorea va scrutinata certamente con riferimento alla eventuale sussistenza e persistenza dell'alea tipica del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale), sicché laddove essa non sussiste poiché non sussiste la obiettiva incertezza ab origine delle esigenze assistenziali del vitaliziato oggetto della prestazione a carico del vitaliziante, ovvero non sussiste alea perché invece sussiste una palese e grande sproporzione tra il valore della prestazione assistenziale che l'obbligato è chiamato ad eseguire ed il valore dell'immobile ceduto, deve optarsi per la esistenza di una dissimulata donazione, da reputarsi al più modale (art. 793 c.c.), in luogo di un contratto di tal fatta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 07/04/2016) 29/07/2016, n. 15904, in parte motiva si legge: “Al riguardo, si osserva che, per costante giurisprudenza, il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale. Detto contratto è caratterizzato: dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98). La differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo pagina 8 di 17 all'elemento dell'aleatorietà, poichè il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n. 7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione). Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto che il negozio in questione fosse ispirato "da un intento di liberalità" (peraltro, non negato dal ricorrente nel suo atto di impugnazione). Tale intento è stato desunto dalla corte territoriale, coerentemente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di una serie di elementi di fatto, quali l'età dei coniugi al momento della stipula del contratto, l'obbligo alimentare che, comunque, sarebbe gravato sul figlio per legge, e, soprattutto, la macroscopica differenza fra il minor valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito. La corte territoriale ha messo in evidenza che l'impegno assunto da "attesa la segnalata sproporzione del suo contenuto CP_7 economico rispetto al valore del bene alienato", non era sufficiente a imprimere al negozio carattere di onerosità, "essendo piuttosto qualificabile come modus", con la conseguenza che, nella specie, doveva ritenersi che le parti avessero stipulato una donazione modale, da considerare valida perchè conclusa
"dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni, quindi secondo la forma prescritta per le donazioni"”; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013: “Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”; Tribunale Rimini, Sent.,
20/01/2025, n. 55: “Come noto, il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, non solo una rendita, ma tutto quanto necessario per il suo mantenimento e la sua assistenza, c.d. contratto atipico di mantenimento, o vitalizio assistenziale, costituisce una sottospecie del vitalizio oneroso, al pari del quale è caratterizzato dall'elemento aleatorio, che riguarda, però, non solo la vita residua del beneficiario, ma anche la variabile entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, sulla base delle mutevoli esigenze del pagina 9 di 17 vitaliziato e del suo bisogno di cure, prestazioni che non sono periodiche, come nella rendita, ma si atteggiano come prestazioni continuative di dare e di fare. Elemento essenziale del citato contratto, che vale a distinguerlo dalla donazione, è per l'appunto l'aleatorietà, da apprezzare con riferimento al tempo della stipula;
l'alea deriva dall'obiettiva incertezza in ordine ai reciproci vantaggi e svantaggi che il contratto produrrà in capo alle parti e, in sostanza, dall'incertezza in ordine al rapporto tra valore del bene ceduto e valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, comunque suscettibili di valutazione economica”).
Vanno allora svolte le seguenti precisazioni rispetto al caso di specie.
La incertezza originaria circa la esistenza, l'entità ed il valore economico della prestazione di assistenza a carico di , e in qualità di vitalizianti, non sussiste poiché era Pt_1 CP_3 Controparte_2 evidente che al tempo dei due atti il suo contenuto fosse pressoché sostanzialmente nullo.
Il quadro probatorio documentale di causa ha in effetti consentito di accertare che al 28/7/1993 il de cuius godeva di buone risorse economiche, di un lavoro, di buona salute e di una autonoma abitazione, ciò che fa allora ben presumere che l'obbligo contratto dai tre figli convenuti “per sé e per i propri eredi a provvedere al mantenimento dei cedenti vita natural durante fornendo loro alloggio, vitto, vestiario e medicinali e quant'altro necessario a una decorosa esistenza” (cfr. docc. 9 e 10 attore) fosse in realtà già all'epoca privo di alcun valore economico rilevante, dovendosi invece ritenere già al tempo presumibile che non avrebbe avuto bisogno sia nel breve sia nel lungo periodo di Persona_1 ricevere vitto, alloggio, vestiario e medicinali da parte di ben tre dei suoi quattro figli , Pt_1
e , così come concordato. CP_3 CP_8
In corso di causa è emerso come fatto pacifico e non contestato che nel 1993 vivesse Persona_1 autonomamente in una propria abitazione con la moglie e che fosse ampiamente autosufficiente, avendo fondato l'impresa “Edilizia AN di AN TA % C.” di cui era legale rappresentante e socio al 40% (il 30% apparteneva al figlio , poi messosi in proprio, ed il 30% al figlio Pt_1
): si tratta di un'impresa che gli garantiva cospicui profitti (affermazione questa mai contestata CP_3 dai convenuti: cfr. prima memoria istruttoria dell'attore, p. 11 e ss.), al punto che effettivamente egli era stato in grado di comprare, in qualità di persona fisica, insieme alla moglie, evidentemente grazie ad operazioni commerciali di favore, i terreni ed i cespiti immobiliari siti nel Comune di Orgiano che poi era riuscito a trasferire nel 1993 ai propri figli (cfr. seconda memoria istruttoria dei convenuti, p. 6:
“Contrariamente a quanto il sig. afferma alle pagine 12-13 della sua memoria, il terreno sul Pt_1 quale successivamente sarebbero state costruite le abitazioni di Orgiano venne acquistato il
26.01.1979 non dalla società Edilizia AN di AN TA & C. s.n.c., ma dal sig. e Persona_1
pagina 10 di 17 dalla sig.ra quali persone fisiche (doc. 16). Del resto, alla data della compravendita Controparte_1 tale società nemmeno esisteva, essendo stata costituita il 01.05.1981 (doc. 17)”).
Ma vi è di più.
Sempre per prospettazione dei convenuti, nel 1993 svolgeva ancora la sua attività di Persona_1
CP_ muratore artigiano e godeva di buona salute, pur percependo dai primi anni '80 da una pensione di euro 250,00, che tuttavia veniva erogata esclusivamente a causa di una invalidità accertata e riportata a seguito di un infortunio subito sul lavoro (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti, p. 7: “Il sig.
[...]
svolgeva ancora la sua attività di muratore artigiano, e dai primi anni '80 percepiva Per_1 un'indennità di circa € 250,00 erogata dall'Inail a seguito di un infortunio sul lavoro”).
Ad ulteriore riprova della assenza di incertezza circa la effettiva entità e debenza dell'obbligo assistenziale contratto depone poi una ulteriore documentata circostanza.
Il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione dei due atti notarili, benché attinente alla fase di esecuzione dell'accordo, assume in concreto rilevanza al fine di comprendere se le parti abbiano inteso stipulare effettivamente un contratto di vitalizio assistenziale ovvero un contratto di donazione, poiché da esso è certamente possibile desumere la loro effettiva e comune volontà, a prescindere dal tenore letterale del contratto concluso (art. 1362 co. 2 c.c.).
A tal riguardo, vanno allora presi in esame i documenti bancari prodotti da parte attrice che hanno effettivamente messo in luce, per il tramite dei movimenti bancari registrati in entrate ed in uscita sul conto corrente bancario n. 505023 acceso presso Banca di Credito Cooperativo NO JA
GI, cointestato tra e la moglie (cfr. docc. 14-19 attore), che nel Persona_1 Controparte_1
2009 il de cuius percepiva una entrata fissa di euro 1.350,00 al mese contabilizzata quale pensione già incamerata per euro 250,00 sin dagli anni 1980, a cui si aggiungevano spesso accrediti relativi a somme di denaro derivanti da negoziazione di titoli ed obbligazioni per rilevanti somme (euro 15.000,00 ovvero euro 30.000,00, ad esempio: cfr. doc. 14 attore) che poi venivano puntualmente reinvestite.
Altresì non può sottacersi che le utenze dell'energia elettrica, del telefono e dell'acqua ( CP_9
Telecomitalia S.p.A. e Acque Vicentine S.p.A.) lungi dall'essere corrisposte dai convenuti in
[...] forza dell'obbligazione contratta di mantenimento in favore del padre, venivano direttamente addebitate sul conto corrente intestato (recte, cointestato) a costui.
Tra l'altro, sebbene si tratti di documentazione bancaria risalente al 2009, tenuto conto che le movimentazioni bancarie sono state costanti e omogenee anche per gli anni successivi è ragionevole presumere, in assenza di contestazione specifica sul punto e di elementi probatori in senso contrario, che del medesimo tenore fossero anche le movimentazioni bancarie risalenti al tempo dei contratti di vitalizio assistenziale del 1993. pagina 11 di 17 Non solo.
Anche le prove testimoniali articolate dai convenuti e dichiarate inammissibili depongono a favore della prospettazione attorea. In effetti, i convenuti hanno inteso provare la sussistenza dell'alea del contratto di vitalizio assistenziale per il tramite di prove testi formulate con riferimento ad episodi in cui essi avrebbero accompagnato il padre alle visite mediche ed in ospedale in occasione di alcuni interventi chirurgici. In buona sostanza essi intendevano dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di assistere e mantenere il padre provando di averlo accompagnato a rendere gli esami ed interventi medici del caso, ciò che tuttavia non solo rivela l'estrema esiguità della prestazione assistenziale se mai effettivamente in concreto adempiuta, ma (persino) dimostra e corrobora ancor più la tesi prospettata dall'attore per cui nessuna prestazione assistenziale economicamente rilevante avrebbe potuto attendersi come necessaria in favore del padre dopo il 1993 (ciò a riprova dell'insussistenza dell'alea per assenza di incertezza circa la debenza e l'entità dell'obbligo assistenziale).
Ma anche a voler considerare che la prestazione assistenziale avesse avuto ad oggetto una obbligazione non ab origine inesistente, ma solo di incerto contenuto patrimoniale al tempo dei contratti conclusi, va comunque evidenziato che, sempre tenuto conto del quadro probatorio di causa, ad essa va attribuito un valore grandemente inferiore al valore economico degli immobili oggetto dell'obbligo di cessione assunto dal vitaliziato de cuius.
Ciò per le seguenti ragioni.
Sul valore degli immobili oggetto di cessione e dunque sul valore economico della prestazione assunta dal vitaliziato è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. , il quale ha CP_6 rassegnato conclusioni, di seguito meglio precisate, che il Tribunale ritiene di dover recepire, in quanto frutto di un ragionamento tecnico scientifico proprio del settore di riferimento privo di vizi logici.
In effetti, l'ausiliario ha messo in evidenza che il valore del cespite immobiliare trasferito ad CP_4 per effetto dell'atto di vitalizio assistenziale rep. n. 28678 racc. n. 2812 (cfr. doc. 9 attore),
[...] ovverossia la piena proprietà del fabbricato in corso di costruzione destinato ad abitazione sul terreno censito alla particella n. 3235 C.T. del Comune di Noventa IN foglio 12 mappale n. 832 (oggi: foglio 12, mappale n. 895, 849 sub 6 e sub 7), alla data del 28/7/1993 era pari ad euro 49.000,00 circa.
Va così condiviso il metodo e ragionamento scientifico proposto dall'ausiliario che ha rilevato anzitutto la obiettiva difficoltà di procedere ad una stima immobiliare riferita al lontano anno 1993, tenuto conto dell'assenza di pubblicazione al tempo di valori OMI (dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, poiché la pubblicazione iniziò solo nel 2006), ragione per la quale il geom.
ha proceduto prima ad effettuare una stima immobiliare all'attualità (2023) per poi CP_6 adeguarla per il tramite di un coefficiente di variazione economica a ribasso dal 2023 all'anno 1993 pagina 12 di 17 (calcolato pari a 0,6572727 sulla scorta del ribasso riportato dai valori OMI pubblicati dal 2015 e dai valori pubblicati da Consulente Immobiliare del Sole 24 Ore fino al 2015). Considerato poi anche il coefficiente di vetustà dell'immobile stimato al 2023 applicato a partire dal 1996, anno di ultimazione dell'immobile, la valutazione immobiliare dell'ausiliario è risultata infine pari ad euro 119.185,23 (cfr. relazione geom. , p. 17 e ss). CP_6
Ma vi è di più.
Il contratto di vitalizio assistenziale aveva ad oggetto il trasferimento di un immobile non già completo, bensì in corso di costruzione. In effetti, il geom. ha chiarito che la costruzione CP_6 dell'immobile in questione era iniziata appena l'anno prima, in data 31/12/1992 ovvero il giorno seguente all'approvazione del progetto del 30/12/1992 da parte dei competenti uffici comunali ed è poi terminata solo nel 1996. La costruzione nel 1993 era dunque certamente conforme al progetto edilizio originario ed alle planimetrie catastali depositati presso gli uffici comunali (cfr. relazione geom.
, p. 15-16). CP_6
Per accertare il valore della costruzione nel frangente temporale d'interesse, l'ausiliario ha efficacemente ricostruito, sulla scorta delle evidenze documentali di causa, lo stato di avanzamento lavori al 28/7/1993, facendo ricorso alle spese sostenute da di cui alle fatture prodotte CP_4 datate 30/8/1993 e 10/11/1993 (cfr. doc. 12 convenuti) attestanti, in data dunque successiva all'atto,
l'acquisto e fornitura di n. 14 casse matte per porte, porte finestre e porte interne, nonché riferita all'acquisto e posa dell'impianto termosanitario. Tutto ciò, dunque, a voler significare che le murature e la copertura al grezzo del fabbricato dovevano essere già state realizzate mentre i massetti e i pavimenti del fabbricato non erano invece ancora stati realizzati (cfr. relazione geom. , p. CP_6
20 e ss). In applicazione del prezziario regionale dei lavori pubblici dell'anno 2021, che fornisce i dati statistici circa i costi percentuali delle singole opere che compongono il fabbricato, l'ausiliario ha così riferito che la percentuale completata delle opere realizzate in concreto rispetto al totale (per opere di scavi, opere in CA, vespai, sottofondi e pavimenti, isolamento e impermeabilizzazioni, murature e tavolati) ammontava circa al 40,71%, che risulta dunque pari ad euro 49.000,00 circa dell'importo più su citato riferito all'intero fabbricato completato (euro 49.000,00 = euro 119.185,23*40,71%).
Tale metodo di calcolo risulta certamente il più affidabile e definitivo in relazione alla fattispecie concreta, tenuto conto che la sua elaborazione è stata saldamente ancorata ai documenti prodotti dalle parti in giudizio, dai quali dunque si è potuto così ricostruire il presumibile stato di completamento dell'opera oggetto di cessione ancorandolo ad elementi di fatto oggettivi introdotti nel processo dalle parti stesse.
Un'ultima considerazione. pagina 13 di 17 Il differente valore dell'immobile in stato di completamento calcolato pari ad euro 100.000,00, che l'ausiliario riferisce di aver elaborato in aggiunta in replica all'osservazione di parte attrice, non va invece ritenuto affidabile ed attendibile per la presente decisione.
In effetti, dal medesimo importo iniziale di euro 119.185,23 (relativo all'opera completa) viene sottratta la somma che il convenuto avrebbe dichiarato di aver pagato per il completamento CP_4 dell'opera in questione, con acquisto di sanitari, serramenti, pavimenti, per il costo complessivo di euro
19.416,71 (cfr. doc. 12 convenuti).
A tal riguardo il Collegio osserva che dato l'inizio lavori risalente al 1992 e data la fine lavori risalente al 1996, può certamente presumersi che nel 1993 l'opera non avrebbe potuto già essere del valore di euro 100.000,00, se il suo valore da ultimata era di euro 119.000,00 circa, poiché non appare plausibile che dal 1993 al 1996 siano dunque stati eseguiti lavori del solo irrisorio importo di euro 19.416,71: si intende dire, che tenuto conto che l'opera è stata ultimata tre anni dopo la conclusione dell'atto, ovvero nel 1996, non appare plausibile che nel 1993, ad un anno di distanza dell'inizio lavori, essa fosse sostanzialmente già completa, poiché già del valore pari ad euro 100.000,00, valore prossimo e vicino a quello di euro 119.185,23 corrispondente all'opera ultimata.
La tesi di parte attrice sul punto va allora definitivamente disattesa.
Quanto invece alle valutazioni degli immobili ceduti con il contratto di vitalizio assistenziale rep. n.
28679 racc. n. 2813 (cfr. doc. 10 attore), ovverossia i fabbricati siti nel Comune di Orgiano alienati in favore di censiti al foglio 4, mappale 258 sub 2-6 (con diritti sui beni non censibili Controparte_3 sub 10, 13 e 19) ed in favore di censiti al foglio 4, mappale 258 sub 4-5-8, ora sub 4- Controparte_2
22, (con diritti sui beni non censibili sub 10 e 19), oltre ai diritti sulle parti comuni, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il primo dei due immobili, rileva l'ausiliario, è inserito in un complesso edilizio composto da tre unità residenziali iniziato nel 1979 e terminato nel 1988, con la conseguenza che nel 1993 il bene immobile ricevuto da essendo già ultimato, presentava le stesse finiture di quello allo stato Controparte_3 attuale, con l'eccezione di una costruzione di pergolo in legno del 2015 ed il rifacimento della copertura del 2016 (cfr. relazione geom. , p. 37 e ss). CP_6
Pertanto, utilizzando lo stesso metodo di stima e calcolo di cui in precedenza (più probabile valore di mercato all'attualità considerata la vetustà dal 1993 e le variazioni economiche avvenute nel tempo dal
2023 al 1993) il valore dell'immobile in questione è stato determinato circa pari ad euro 115.000,00
(cfr. relazione geom. , p. 40 e ss.), valore che il Collegio ritiene in questa sede di CP_6 confermare.
pagina 14 di 17 Il secondo dei due immobili invece, pure già completato ed esistente nel 1993 in quanto ricadente nel piano di lottizzazione “Romalise” approvato dal consiglio comunale di Orgiano con delibera n. 63 del
30/10/1975 (cfr. relazione geom. , p. 57), tenuto conto del medesimo metodo di calcolo di CP_6 stima immobiliare (valore di mercato all'attualità considerato il coefficiente di vetustà e le variazioni economiche avvenute nel tempo) è stato valutato pari ad euro 127.000,00 circa, di cui altresì non v'è ragione di dubitare.
Sono però dovute le seguenti precisazioni.
Il contratto di vitalizio assistenziale in questione rep. n. 28679 racc. n. 2813 (cfr. doc. 10 attore) ha avuto ad oggetto il trasferimento di immobili non solo da parte del de cuius, ma anche da parte della moglie , altresì odierna convenuta, in qualità di comproprietaria in virtù del regime Controparte_1 patrimoniale della comunione di beni con il marito.
Sicché è fatta questione in giudizio se debba essere considerato, ai fini che ci occupano, il valore dell'intero immobile stimato dall'ausiliario ovvero il valore della sua metà, tenuto conto che l'altra metà resterebbe se mai riferibile alla cessione della convenuta alienante (o donante) , Controparte_1 ciò che non costituisce però materia del contendere.
Deve optarsi per la seconda soluzione.
Nonostante l'attore sollevi puntuale contestazione in merito, ritenendo la comunione legale tra coniugi una comunione senza quote, ciò che è in effetti pacifico per la giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, va comunque data applicazione al caso di specie agli artt. 149 e 191 c.c., che prevedono che la comunione legale cessi con la morte del coniuge. Di conseguenza, va allora considerato il solo valore al 50% dei beni immobili ceduti a e ovverossia di euro 57.500,00 nel primo CP_3 Controparte_2 caso e di euro 63.500,00 nell'altro caso.
Alla luce di tutto quanto precede, considerata l'autosufficienza economica ed abitativa oltre alle disponibilità patrimoniali del de cuius all'epoca dei contratti a scrutinio, va allora ritenuto che il valore dell'obbligo di cessione dei tre distinti immobili citati fosse certamente di gran lunga sproporzionato e superiore al valore economico della prestazione assistenziale che al 1993 poteva ragionevolmente attendersi come necessaria per il futuro in favore del de cuius. Al fine di detta valutazione, non può sottacersi la rilevanza del fatto che il medesimo obbligo di assistenza verso il padre era stato assunto sia da che dai fratelli e nell'ambito di quella che ben CP_4 Controparte_3 Controparte_2 poteva ritenersi un'unica operazione contrattuale, ciò che rende allora complessivamente ancora più evidente e palese la sproporzione tra il valore degli immobili a ciascuno ceduti (complessivamente del valore pari ad euro 170.000,00) e il valore economico presumibile dell'obbligo di mantenimento assunto. pagina 15 di 17 Ulteriori circostanze di fatto emerse in giudizio vanno poi a conferma dell'esistenza della simulazione relativa sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Anzitutto, entrambi i contratti di vitalizio assistenziale sono stati redatti con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni e Gassa: cfr. docc. 9 e 10 attore), ciò che costituisce Testimone_1 Pt_2 elemento indiziario rilevante in favore della dissimulata donazione poiché, come noto, la legge ammette la esistenza di quest'ultima solo se l'atto rispetta il requisito imprescindibile della forma (art. 782 c.c.) che dovendo essere quella dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. deve rispettare le formalità previste dalla legge notarile. All'uopo, l'articolo 48 della legge n. 89 del 16/2/1913 (legge notarile), a seguito della novella di cui all'articolo 12 co. 1 legge n. 246 del 28 novembre 2005, stabilisce proprio la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell'atto, esattamente come accaduto nel caso di specie.
Inoltre, si tratta di atti dispositivi che riguardano parti tutte legate da uno stretto rapporto di parentela
( ) sicché anche tale elemento costituisce indice presuntivo rilevante per la fattispecie della Persona_6 donazione, con riferimento alla sussistenza dello spirito di liberalità della disposizione patrimoniale.
In aggiunta, va considerato che si è in presenza di due atti coevi e di contenuto identico: si intende dire, che data la coincidenza temporale dei due atti (entrambi del 28/7/1993 avanti al medesimo notaio) e data anche la loro specularità nel contenuto, anche per questa ragione va ritenuto per presunzioni sussistente l'atto di donazione dissimulato, per aver inteso alienare alcuni immobili ai tre Persona_1 figli, escluso l'attore, per eguale spirito di liberalità e a titolo gratuito nell'ambito di un'unica complessiva operazione contrattuale che evidentemente intendeva arricchire e favorire sotto il profilo economico.
In conclusione, la domanda di simulazione relativa ai due contratti di vitalizio assistenziale datati
28/7/1993 dunque è fondata e va accolta;
va accertata la loro natura contrattuale di donazione.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza al fine di proseguire con la trattazione del processo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 2466/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di simulazione relativa proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. ACCERTA e DICHIARA che l'atto di vitalizio assistenziale del 28/7/1993, rep. n. 28678 racc. n.
2812, del notaio e l'atto di vitalizio assistenziale del 28/7/1993, rep. Persona_2
n. 28679 racc. n. 2813, del notaio dissimulano entrambi due Persona_2
pagina 16 di 17 contratti di donazione tra e nel primo caso, e tra e Persona_1 CP_4 Persona_1
e nel secondo caso. Controparte_3 Controparte_2
3. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo della trattazione.
4. SPESE al definitivo.
5. SI BB.
Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio dell'11/12/2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi IL PRESIDENTE
AN De OV
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott. AN De OV Presidente dott. Elisa Zambelli Giudice dott. Francesca Grassi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2466/2021 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. VALERIO Parte_1 C.F._1
CHIANCA, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore avv. VALERIO CHIANCA
ATTORE contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._2
(C.F. , Controparte_2 C.F._3
(C.F. ), Controparte_3 C.F._4
(C.F. , CP_4 C.F._5 tutti con il patrocinio dell'avv. ANGELO MARTINO, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore avv. ANGELO MARTINO
CONVENUTI
Oggetto: azione di riduzione testamentaria per lesione di legittima, simulazione, divisione di beni caduti in successione.
Conclusioni
Le parti costituite hanno concluso come all'udienza del giorno 2 settembre 2025, celebratasi in modalità cartolare. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate e parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
pagina 1 di 17 Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
La causa è pervenuta in assegnazione dopo l'avvicendamento del giudice istruttore deciso con provvedimento del Presidente del Tribunale del 12/11/2021 prot. n. 8478/2021.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15/4/2021, conveniva in giudizio Parte_1 la madre e i fratelli e chiedendo Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 che venisse accertata e dichiarata la propria qualità di erede legittimario pretermesso dal de cuius
[...]
deceduto in data 23/3/2018, avente diritto di agire in riduzione ex art. 554 c.c. per la Per_1 reintegrazione della propria quota di legittima. Chiedeva, inoltre, che venisse accertata la simulazione relativa degli atti di trasferimento di beni immobili con costituzione di vitalizio datati 28/7/1993, rep. n.
28678 e n. 28679 del notaio in quanto dissimulanti una donazione Persona_2 diretta del de cuius in favore di (atto rep. 28678) e di e CP_4 Controparte_2 CP_3
(atto rep. 28679) ovvero, in subordine, chiedeva di accertarne la qualità di negotium mixtum
[...] cum donatione e, dunque, di una donazione indiretta. L'attore chiedeva poi al Tribunale di accertare che il valore del patrimonio netto del de cuius al momento dell'apertura della successione era pari ad euro
1.299.755,53 e che, per l'effetto, la quota di legittima riservatagli ex lege ammontava ad euro
162.469,441. chiedeva, quindi, che venissero ridotte proporzionalmente tutte le Parte_1 disposizioni testamentarie contenute nel testamento pubblico di e aventi ad oggetto i beni Persona_1 immobili catastalmente censiti al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 con la particella n. 258 sub 12-20-21-3-5, al C.F. del Comune di Noventa IN (VI), al foglio 12 con la particella n. 748 sub 5-7-8-9 e al C.T. del Comune di Noventa IN (VI) al foglio 12 con i mappali nn. 1297 e
1298; chiedeva altresì la riduzione proporzionale delle due donazioni citate (se ritenute coeve), o altrimenti cominciando dall'ultima, avente ad oggetto l'immobile catastalmente censito al C.F. del
Comune di Noventa IN (VI), al foglio 12 coi mappali n. 895 e n. 849 sub 6 e 7, da un lato, e avente ad oggetto il bene immobile catastalmente censito al C.F. del Comune di Orgiano (VI), al foglio
4 col mappale n. 258 sub 17-16-7-8-4-18-6-2, dall'altro lato.
L'attore chiedeva quindi al Tribunale di dichiarare aperta la successione necessaria in morte di
[...]
e di essere reintegrato della propria quota di legittima previa riduzione proporzionale delle Per_1 disposizioni testamentarie a titolo universale e così reintegrazione in natura della propria quota di 1/8 di comproprietà dei beni facenti parte del compendio immobiliare con ordine di trascrizione nei pubblici registri immobiliari. Chiedeva in aggiunta di procedere poi alla divisione del compendio ereditario attribuendo a sé ex art. 718 c.c. la propria porzione in natura, salvo l'applicazione dell'art. 720 c.c., con condanna ai convenuti coeredi al pagamento dei frutti dall'apertura della successione, a rendere il conto della gestione e a rilasciare i beni a sé assegnati per effetto della divisione. pagina 2 di 17 A seguito della riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie a titolo particolare (prelegati e legati) nonché delle donazioni, chiedeva di procedere allo scioglimento della Parte_1 comunione incidentale tra attore e convenuti e condannare questi ultimi alla reintegrazione in natura della propria quota riservata, in via gradata per equivalente. delle disposizioni testamentarie a titolo particolare, di essere reintegrato in natura nella quota di legittima spettantegli ex lege. Chiedeva, per l'effetto, di procedersi allo scioglimento della comunione ereditaria in essere coi convenuti. Oltre a rivalutazione e interessi sull'importo dovuto dalla domanda giudiziale. Spese di mediazione, spese e competenze di cause integralmente rifuse.
In fatto e in diritto, esponeva: (i) che in data 23/3/2018 era deceduto in Noventa Parte_1
IN (VI) il padre , al quale succedevano la moglie e i figli , Persona_1 Controparte_1 Pt_1
, e (ii) che in data 21/12/2018 era stata presentata la dichiarazione di CP_2 CP_3 CP_4 successione, con indicazione di tutti i cespiti immobiliari e mobiliari facenti parte dell'eredità; (iii) che il de cuius, con testamento pubblico ricevuto in data 22/2/2016 dal notaio Persona_2 registrato a Vicenza in data 19/4/2018, così aveva espressamente previsto: “revoco ogni mia
[...] precedente disposizione testamentaria. Lego in sostituzione della legittima a mio figlio Pt_1
per la nuda proprietà la mia quota di proprietà del fabbricato attualmente individuato con i
[...] mappali 258 sub 3 e sub 5 del foglio 4 (quattro) del Comune di Origiano fatta eccezione per il locale a piano seminterrato avente accesso dal mappale 258 sub 13 che prelego per la quota di 3/4 (tre quarti)
a mio figlio e, per la quota di 1/4 (un quarto) a mio figlio ed il locale sempre a CP_3 CP_2 piano seminterrato avente accesso dalla cantina del mappale 258 sub 4 (di proprietà di mio figlio
) che prelego a mio figlio unitamente alla mia quota del mappale 258 sub 12. Lego a CP_2 CP_2 mia moglie in sostituzione della legittima tutti i miei beni mobili e l'usufrutto generale vitalizio di tutti i miei beni immobili. Prelego a mio figlio un campo vicentino di terreno agricolo (mq. 3862) CP_3 da ricavarsi mediante apposito frazionamento del mappale 888 del foglio 12 del comune di Noventa
IN; detto nuovo mappale godrà di servitù di passaggio nella porzione residua del mappale 858 per consentirne l'accesso e il recesso dalla strada vicinale. eredi della restante mia proprietà i Per_3 miei figli , ed in parti uguali tra loro”; (iv) che il legato in sostituzione di CP_2 CP_3 CP_4 legittima avente ad oggetto la nuda proprietà a proprio favore riguardava la sola quota di ½ dell'immobile, alla pari della quota di ½ dei beni immobili oggetto del prelegato di nuda proprietà previsto in favore dei fratelli convenuti e (v) di essere legittimario CP_3 Controparte_2 pretermesso avente diritto alla quota di 1/8 del patrimonio ereditario per aver egli espressamente rinunciato al legato in sostituzione di legittima in data 22/12/2020 ai sensi dell'art. 551 co. 1 c.c.; (vi) che il relictum era costituito da un compendio immobiliare di valore complessivamente pari ad euro pagina 3 di 17 1.294.595,00, oltre che dal 50% dei depositi sul conto corrente n. 505023 acceso presso la Banca di
Credito Cooperativo NO JA GI (VI), per un importo pari ad euro 10.043,21; (vii) che il passivo ereditario era costituito dalle spese notarili per la registrazione del testamento, dalle imposte di successione, pari ad euro 4.458,89 e da spese tecniche di varia natura per euro 423,79; (viii) che con atto di trasferimento con costituzione di vitalizio rep. n. 28678 del 28/7/1993 il de cuius aveva ceduto al figlio la piena proprietà di un fabbricato in corso di costruzione destinato a civile CP_4 abitazione, catastalmente censito al C.F. del Comune di Noventa IN (VI), al foglio 12, mappali n. 895 e n. 849 sub 6 e 7; (ix) che, quale corrispettivo del trasferimento, si era CP_4 obbligato a provvedere al mantenimento del cedente in vita fornendogli vitto, alloggio, vestiario, medicinali e quanto necessario ad assicurargli un'esistenza decorosa;
(x) che con atto di trasferimento con costituzione di vitalizio rep. n. 28679 del 28/7/1993 aveva altresì ceduto, unitamente Persona_1 alla moglie , con cui era in comunione di beni, ai figli e la Controparte_1 CP_2 Controparte_3 piena proprietà delle unità immobiliari catastalmente censite al C.F. del Comune di Orgiano (VI), al foglio 4, mappale n. 258 sub 21-17-16-7-8-4-18-6-2; (xi) che anche in tal caso i figli si erano obbligati a provvedere in cambio al mantenimento dei cedenti in vita fornendo loro vitto, alloggio, vestiario, medicinali e quanto necessario ad assicurare un'esistenza decorosa;
(xii) che, tuttavia, i predetti atti dissimulavano una donazione diretta o, in alternativa, dovevano ritenersi integrare un negotium mixtum cum donatione: lo spirito di liberalità che aveva indotto il de cuius a disporre dei propri beni a favore dei figli emergeva, in effetti, dall'assenza di corrispettività tra le due prestazioni;
(xiii) che, del resto, la natura simulata degli atti si poteva desumere da elementi quali: la presenza dei due testimoni al momento del loro compimento, il vincolo di parentela tra le parti e l'esclusione del solo attore dai soggetti beneficiari, attore che per tale ragione veniva tacitato in testamento con il legato in sostituzione di legittima. Ulteriore indice di simulazione doveva reputarsi l'autosufficienza economica e la capacità patrimoniale del de cuius al tempo degli atti dispositivi, ciò che avrebbe dovuto escludere qualsivoglia necessità di mantenimento e assistenza da parte dei figli al fine di rendere verosimile l'operazione;
(xiv) che, in ogni caso, i convenuti , e non avevano adempiuto CP_2 CP_3 CP_4 all'obbligo di mantenimento assunto in forza dei citati atti di trasferimento immobiliare;
(xv) che, comunque, si doveva procedere alla riduzione delle donazioni solo qualora la riduzione proporzionale delle disposizioni testamentarie non fosse stata sufficiente a reintegrare la legittima;
(xvi) che, in quanto legittimario pretermesso, egli avrebbe assunto la qualità di erede pro quota solo in seguito al vittorioso esperimento dell'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, con conseguente diritto a ricevere la propria quota di eredità in natura, salva la facoltà di richiedere la reintegrazione per equivalente monetario;
(xvii) che, invece, la riduzione di legati e donazioni risultava disciplinata dalla pagina 4 di 17 disposizione di cui all'art. 560 c.c., ammettendosi la reintegrazione della quota riservata ai legittimari alternativamente in forma specifica o per equivalente;
(xviii) di aver diritto alla rifusione delle spese del procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo, quantificate in euro 585,60.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata in data 15/2/2022 si costituivano i convenuti
, e chiedendo, in via principale, il Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. I convenuti chiedevano in via subordinata e di eccezione riconvenzionale che, qualora venisse dichiarata la simulazione relativa o la natura di negotia mixta cum donatione degli atti di vitalizio del 28/7/1993, con conseguente riunione fittizia del valore degli immobili oggetto di attribuzione alla massa ereditaria, venisse accertato che aveva sostenuto spese per il miglioramento ed il mantenimento ordinario e CP_4 straordinario degli immobili a lui ceduti per complessivi di euro 39.179,28 ( immobili censiti al C.F. del
Comune di Noventa IN (VI) al foglio 12 mappale 849 sub. 6-7), che aveva Controparte_3 sostenuto spese per il miglioramento ed il mantenimento ordinario e straordinario degli immobili a lui ceduti per complessivi euro 30.581,24 (immobili censiti al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale n. 258 sub. 2-6-16) e che aveva sostenuto spese per il miglioramento ed il Controparte_2 mantenimento ordinario e straordinario degli immobili a lui ceduti per complessivi euro 29.855,99
(immobili censiti al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale n. 258 sub. 4-16-22), procedendosi alla compensazione delle predette somme con il valore degli immobili stimato in corso di causa. Spese di mediazione, spese e competenze di causa integralmente rifusi.
In fatto e in diritto, i convenuti esponevano: (1) che la perizia di stima immobiliare depositata ex adverso a sostegno della quantificazione del valore del compendio ereditario in morte del padre, redatta dal geom. in data 10/7/2020, riportava una sovrastima dell'intero compendio oltreché Persona_4 numerosi errori;
(2) che in effetti dall'elaborato peritale non era possibile desumere se il valore dei beni era stato stimato alla data di apertura della successione ovvero al momento di redazione della perizia;
(3) che, inoltre, nel prospetto “Provenienze” il geom. aveva erroneamente incluso tra i beni Per_4 oggetto degli atti di trasferimento con costituzione di vitalizio del 28/7/1993 sia l'unità immobiliare censita al C.F. del Comune di Noventa IN (VI) al foglio 12 mappale n. 895, sia le unità immobiliari censite al C.F. del Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale 258, sub. 17 e 18, computandone il valore nella stima del patrimonio ereditario, sebbene fossero stati compravenduti in data successiva, rispettivamente il 30/1/1997 e 31/8/2015; (4) che, stimato il valore del patrimonio del de cuius in euro 318.910,53, il valore della quota di riserva spettante a ai sensi Parte_1 dell'art. 542 co. 2 c.c. pari a 1/8 dell'asse ereditario ammontava ad euro 39.863,82; (5) che il valore del legato in sostituzione di legittima disposto a favore dell'attore ammontava invece ad euro 91.500,00 e, pagina 5 di 17 pertanto, le disposizioni testamentarie del de cuius non potevano considerarsi lesive della quota di legittima spettante all'attore; (6) che, del pari, non si sarebbe potuta riscontrare una lesione della quota di legittima nemmeno qualora fosse stata accertata la simulazione relativa degli atti di trasferimento del
28/7/1993, con conseguente riunione fittizia alla massa ereditaria del valore complessivo degli immobili, pari ad euro 320.650,00; (7) che, in effetti, anche in tale ipotesi il valore del legato in sostituzione di legittima pari ad euro 91.500,00 avrebbe soddisfatto la quota di legittima spettante all'attore pari ad euro 79.945,07, ovvero 1/8 del patrimonio netto pari ad euro 639.560,53; (8) che l'alea caratterizzante il contratto di vitalizio oneroso doveva riguardare sia la durata del rapporto, connessa alla possibilità di sopravvivenza del vitaliziato, sia l'obiettiva entità delle prestazioni pattuite, suscettibili di modificarsi nel tempo per cause non predeterminabili, quali le condizioni di salute del vitaliziato e i suoi bisogni di cura e di assistenza;
(9) che, nel caso di specie, non vi erano dubbi in merito al carattere aleatorio degli atti di trasferimento con costituzione di vitalizio del 28/7/1993, considerato che il de cuius vitaliziato al tempo aveva sessantatré anni e godeva di buona salute e che, pur disponendo di un cospicuo patrimonio immobiliare, non godeva di entrate tali da garantirgli il mantenimento, le cure e l'assistenza per il futuro: ed invero, dopo la conclusione dei contratti nel 1993, CP_ il de cuius aveva percepito dall' una pensione di circa euro 600,00 a partire dal 1995 e un'indennità di accompagnamento di circa euro 500,00 a far data dal 15/4/2016; (10) che, pertanto, in tale contesto non era possibile per i convenuti prevedere l'entità delle prestazioni che avrebbero dovuto eseguire per garantire al padre il mantenimento e un'esistenza decorosa;
(11) che la scelta del padre di Persona_1 onerare soltanto i figli , e era dipesa dal fatto che, già prima del CP_2 CP_3 CP_4
1993, l'odierno attore si era allontanato dai fratelli e dai genitori, disinteressandosi dei bisogni di questi ultimi, pur godendo a titolo gratuito dell'immobile di loro proprietà catastalmente censito al C.F. del
Comune di Orgiano (VI) al foglio 4 mappale n. 258 sub 3 e 5, poi oggetto del legato in sostituzione di legittima;
(12) che, nonostante la formale rinuncia al legato in sostituzione di legittima del 22/12/2020,
l'immobile era comunque rimasto nella disponibilità esclusiva dell'attore; (13) che, in ogni caso, i convenuti e avevano adempiuto agli obblighi posti a loro carico CP_4 CP_2 Controparte_3 dagli atti di vitalizio, accompagnando il padre presso le strutture sanitarie e provvedendo, laddove necessario, all'assistenza ospedaliera e domiciliare;
(14) di aver inoltre provveduto, a proprie spese, alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, alla regolarizzazione e agli aggiornamenti catastali degli immobili oggetto dei predetti atti di vitalizio;
(15) che, in particolare, aveva sostenuto CP_4 esborsi per complessivi euro 39.179,28 per il completamento dei lavori, il conseguimento dell'abitabilità, le finiture, le migliorie e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili censiti al C.F. del Comune di Noventa IN al foglio 12, mappale 849 sub. 6-7, ceduti dal de cuius pagina 6 di 17 quando erano ancora in corso di costruzione;
(16) che per migliorie, manutenzione ordinaria e straordinaria, costruzione del magazzino di cui al sub 16, regolarizzazioni e aggiornamenti catastali degli immobili censiti al C.F. del Comune di Orgiano al foglio 4, mappale 258, sub. 2-6-16, CP_3 aveva invece sostenuto spese per complessivi euro 30.581,24, mentre aveva
[...] Controparte_2 invece sostenuto esborsi per complessivi euro 29.855,99; (17) che pertanto, ai fini della determinazione del patrimonio netto ereditario e della quantificazione della quota legittima spettante all'attore, i predetti importi avrebbero dovuto andare compensati con il valore stimato degli immobili.
Alla prima udienza dell'8 marzo 2022 parte attrice dichiarava di voler proporre ulteriore domanda di accertamento e declaratoria di simulazione in relazione all'atto di compravendita del 30/1/1997 ed in relazione all'atto di compravendita del 31/8/2015, stipulati tra il de cuius ed i fratelli CP_4 CP_3
e in quanto dissimulanti una donazione ovvero un negotium mixtum cum donatione. Controparte_2
Il G.I., rilevato che la domanda di accertamento della simulazione non costituiva mera emendatio libelli, ovvero precisazione di domanda già svolta, bensì domanda nuova a tutti gli effetti, in alcun modo connessa con le difese assunte dai convenuti, ne dichiarava l'inammissibilità e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. come richiesto.
Previo rigetto delle istanze di prove orale formulate vuoi perché relative a circostanze documentali vuoi perché irrilevanti, la causa veniva preliminarmente istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. al fine di procedere alla stima del valore degli immobili dei due Controparte_6 contratti di vitalizio del 28/7/1993 oggetto della domanda di simulazione, al tempo della conclusione del contratto. Al termine delle operazioni peritali, il consulente tecnico d'ufficio depositava la propria relazione finale in data 18/8/2023.
All'udienza del 16 novembre 2023 il Tribunale, ritenendo necessaria la preliminare e non definitiva decisione sulla domanda attorea di accertamento della simulazione relativa, al fine di procedere poi con l'esame della domanda di riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni per lesione di legittima, previa riunione fittizia ex art. 556 c.c., fissava udienza di precisazione delle conclusioni infine individuata per la data indicata in epigrafe, sostituita dal deposito di note scritte. Allo spirare dei termini assegnati ridotti di cui all'art. 190 c.p.c., il Tribunale nella succitata composizione collegiale pronunciava sentenza.
* * *
La domanda di simulazione relativa rispetto ai contratti di mantenimento o vitalizio improprio od assistenziale del 28/7/1993, rep. n. 28678 racc. n. 2812 (cfr. doc. 9 attore), e rep. n. 28679 racc. n. 2813
(cfr. doc. 10 attore), dissimulanti donazioni dirette, è fondata e va accolta.
pagina 7 di 17 Anzitutto va chiarito che è pacifico che avendo rinunciato al legato in sostituzione di Parte_1 legittima ex art. 551 co. 1 c.c. con atto del 22/12/2020, rep. n. 34005 racc. n. 19253, del notaio Per_5
(cfr. doc. 6 attore), è certamente soggetto legittimato ad esercitare, come in effetti ha esercitato promuovendo il presente giudizio, domanda di accertamento di lesione di legittima e sua reintegrazione per riduzione di disposizioni testamentarie e donazioni in qualità di erede legittimario pretermesso dal testamento pubblico datato 22/2/2016 del padre (cfr. doc. 4 attore), deceduto in data Persona_1
23/3/2018.
Ciò posto, va chiarito quanto segue ai fini della presente decisione non definitiva relativamente alla determinazione ed accertamento della lesione di quota di legittima.
Va esaminata la domanda di simulazione volta ad ottenere l'accertamento dell'esistenza di donazioni dissimulate in relazione ai due contratti di vitalizio assistenziale del 28/7/1993 succitati.
Va evidenziato, dovendosi sul punto richiamare la ordinanza pronunciata dal Tribunale in data
21/10/2022, che siffatta domanda attorea va scrutinata certamente con riferimento alla eventuale sussistenza e persistenza dell'alea tipica del contratto atipico di mantenimento (o vitalizio assistenziale), sicché laddove essa non sussiste poiché non sussiste la obiettiva incertezza ab origine delle esigenze assistenziali del vitaliziato oggetto della prestazione a carico del vitaliziante, ovvero non sussiste alea perché invece sussiste una palese e grande sproporzione tra il valore della prestazione assistenziale che l'obbligato è chiamato ad eseguire ed il valore dell'immobile ceduto, deve optarsi per la esistenza di una dissimulata donazione, da reputarsi al più modale (art. 793 c.c.), in luogo di un contratto di tal fatta (cfr. Cass. civ., Sez. II, Sent., (data ud. 07/04/2016) 29/07/2016, n. 15904, in parte motiva si legge: “Al riguardo, si osserva che, per costante giurisprudenza, il contratto con il quale una parte, dietro corrispettivo della cessione di un immobile, si obbliga, anche per i propri eredi e aventi causa, a prestare all'altra, per tutta la durata della vita, una completa assistenza materiale e morale, provvedendo ad ogni sua esigenza, integra un negozio atipico qualificabile come vitalizio improprio o assistenziale. Detto contratto è caratterizzato: dall'aleatorietà, che può essere accertata comparando le prestazioni dedotte sulla base di dati omogenei, secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla data di conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, a detta epoca, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato;
dall'infungibilità di quanto pattuito, intesa come insostituibilità con una somma in denaro ed incoercibilità; dalla non patrimonialità, dovuta all'elemento di fiduciarietà che informa la scelta dell'obbligato e all'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario (Cass. S.U. n. 6532/94 e Cass. n. 1503/98). La differenza fra il contratto de quo ed una donazione va apprezzata, soprattutto, avendo riguardo pagina 8 di 17 all'elemento dell'aleatorietà, poichè il vitalizio assistenziale è caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del beneficiario e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dall'obbligato ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente sussistere lo spirito di liberalità, tipico della donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni (Cass. n. 7479/13, resa in un giudizio finalizzato ad accertare la simulazione di una donazione). Nello specifico, la Corte d'appello ha ritenuto che il negozio in questione fosse ispirato "da un intento di liberalità" (peraltro, non negato dal ricorrente nel suo atto di impugnazione). Tale intento è stato desunto dalla corte territoriale, coerentemente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, sulla base di una serie di elementi di fatto, quali l'età dei coniugi al momento della stipula del contratto, l'obbligo alimentare che, comunque, sarebbe gravato sul figlio per legge, e, soprattutto, la macroscopica differenza fra il minor valore della prestazione gravante sull'obbligato e quello, ben maggiore, dell'immobile trasferito. La corte territoriale ha messo in evidenza che l'impegno assunto da "attesa la segnalata sproporzione del suo contenuto CP_7 economico rispetto al valore del bene alienato", non era sufficiente a imprimere al negozio carattere di onerosità, "essendo piuttosto qualificabile come modus", con la conseguenza che, nella specie, doveva ritenersi che le parti avessero stipulato una donazione modale, da considerare valida perchè conclusa
"dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni, quindi secondo la forma prescritta per le donazioni"”; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 7479 del 25/03/2013: “Ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”; Tribunale Rimini, Sent.,
20/01/2025, n. 55: “Come noto, il contratto con cui il vitaliziante si obbliga, in corrispettivo dell'alienazione di un bene, a prestare al vitaliziato, non solo una rendita, ma tutto quanto necessario per il suo mantenimento e la sua assistenza, c.d. contratto atipico di mantenimento, o vitalizio assistenziale, costituisce una sottospecie del vitalizio oneroso, al pari del quale è caratterizzato dall'elemento aleatorio, che riguarda, però, non solo la vita residua del beneficiario, ma anche la variabile entità delle prestazioni a carico del vitaliziante, sulla base delle mutevoli esigenze del pagina 9 di 17 vitaliziato e del suo bisogno di cure, prestazioni che non sono periodiche, come nella rendita, ma si atteggiano come prestazioni continuative di dare e di fare. Elemento essenziale del citato contratto, che vale a distinguerlo dalla donazione, è per l'appunto l'aleatorietà, da apprezzare con riferimento al tempo della stipula;
l'alea deriva dall'obiettiva incertezza in ordine ai reciproci vantaggi e svantaggi che il contratto produrrà in capo alle parti e, in sostanza, dall'incertezza in ordine al rapporto tra valore del bene ceduto e valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, comunque suscettibili di valutazione economica”).
Vanno allora svolte le seguenti precisazioni rispetto al caso di specie.
La incertezza originaria circa la esistenza, l'entità ed il valore economico della prestazione di assistenza a carico di , e in qualità di vitalizianti, non sussiste poiché era Pt_1 CP_3 Controparte_2 evidente che al tempo dei due atti il suo contenuto fosse pressoché sostanzialmente nullo.
Il quadro probatorio documentale di causa ha in effetti consentito di accertare che al 28/7/1993 il de cuius godeva di buone risorse economiche, di un lavoro, di buona salute e di una autonoma abitazione, ciò che fa allora ben presumere che l'obbligo contratto dai tre figli convenuti “per sé e per i propri eredi a provvedere al mantenimento dei cedenti vita natural durante fornendo loro alloggio, vitto, vestiario e medicinali e quant'altro necessario a una decorosa esistenza” (cfr. docc. 9 e 10 attore) fosse in realtà già all'epoca privo di alcun valore economico rilevante, dovendosi invece ritenere già al tempo presumibile che non avrebbe avuto bisogno sia nel breve sia nel lungo periodo di Persona_1 ricevere vitto, alloggio, vestiario e medicinali da parte di ben tre dei suoi quattro figli , Pt_1
e , così come concordato. CP_3 CP_8
In corso di causa è emerso come fatto pacifico e non contestato che nel 1993 vivesse Persona_1 autonomamente in una propria abitazione con la moglie e che fosse ampiamente autosufficiente, avendo fondato l'impresa “Edilizia AN di AN TA % C.” di cui era legale rappresentante e socio al 40% (il 30% apparteneva al figlio , poi messosi in proprio, ed il 30% al figlio Pt_1
): si tratta di un'impresa che gli garantiva cospicui profitti (affermazione questa mai contestata CP_3 dai convenuti: cfr. prima memoria istruttoria dell'attore, p. 11 e ss.), al punto che effettivamente egli era stato in grado di comprare, in qualità di persona fisica, insieme alla moglie, evidentemente grazie ad operazioni commerciali di favore, i terreni ed i cespiti immobiliari siti nel Comune di Orgiano che poi era riuscito a trasferire nel 1993 ai propri figli (cfr. seconda memoria istruttoria dei convenuti, p. 6:
“Contrariamente a quanto il sig. afferma alle pagine 12-13 della sua memoria, il terreno sul Pt_1 quale successivamente sarebbero state costruite le abitazioni di Orgiano venne acquistato il
26.01.1979 non dalla società Edilizia AN di AN TA & C. s.n.c., ma dal sig. e Persona_1
pagina 10 di 17 dalla sig.ra quali persone fisiche (doc. 16). Del resto, alla data della compravendita Controparte_1 tale società nemmeno esisteva, essendo stata costituita il 01.05.1981 (doc. 17)”).
Ma vi è di più.
Sempre per prospettazione dei convenuti, nel 1993 svolgeva ancora la sua attività di Persona_1
CP_ muratore artigiano e godeva di buona salute, pur percependo dai primi anni '80 da una pensione di euro 250,00, che tuttavia veniva erogata esclusivamente a causa di una invalidità accertata e riportata a seguito di un infortunio subito sul lavoro (cfr. comparsa conclusionale dei convenuti, p. 7: “Il sig.
[...]
svolgeva ancora la sua attività di muratore artigiano, e dai primi anni '80 percepiva Per_1 un'indennità di circa € 250,00 erogata dall'Inail a seguito di un infortunio sul lavoro”).
Ad ulteriore riprova della assenza di incertezza circa la effettiva entità e debenza dell'obbligo assistenziale contratto depone poi una ulteriore documentata circostanza.
Il comportamento tenuto dalle parti successivamente alla stipulazione dei due atti notarili, benché attinente alla fase di esecuzione dell'accordo, assume in concreto rilevanza al fine di comprendere se le parti abbiano inteso stipulare effettivamente un contratto di vitalizio assistenziale ovvero un contratto di donazione, poiché da esso è certamente possibile desumere la loro effettiva e comune volontà, a prescindere dal tenore letterale del contratto concluso (art. 1362 co. 2 c.c.).
A tal riguardo, vanno allora presi in esame i documenti bancari prodotti da parte attrice che hanno effettivamente messo in luce, per il tramite dei movimenti bancari registrati in entrate ed in uscita sul conto corrente bancario n. 505023 acceso presso Banca di Credito Cooperativo NO JA
GI, cointestato tra e la moglie (cfr. docc. 14-19 attore), che nel Persona_1 Controparte_1
2009 il de cuius percepiva una entrata fissa di euro 1.350,00 al mese contabilizzata quale pensione già incamerata per euro 250,00 sin dagli anni 1980, a cui si aggiungevano spesso accrediti relativi a somme di denaro derivanti da negoziazione di titoli ed obbligazioni per rilevanti somme (euro 15.000,00 ovvero euro 30.000,00, ad esempio: cfr. doc. 14 attore) che poi venivano puntualmente reinvestite.
Altresì non può sottacersi che le utenze dell'energia elettrica, del telefono e dell'acqua ( CP_9
Telecomitalia S.p.A. e Acque Vicentine S.p.A.) lungi dall'essere corrisposte dai convenuti in
[...] forza dell'obbligazione contratta di mantenimento in favore del padre, venivano direttamente addebitate sul conto corrente intestato (recte, cointestato) a costui.
Tra l'altro, sebbene si tratti di documentazione bancaria risalente al 2009, tenuto conto che le movimentazioni bancarie sono state costanti e omogenee anche per gli anni successivi è ragionevole presumere, in assenza di contestazione specifica sul punto e di elementi probatori in senso contrario, che del medesimo tenore fossero anche le movimentazioni bancarie risalenti al tempo dei contratti di vitalizio assistenziale del 1993. pagina 11 di 17 Non solo.
Anche le prove testimoniali articolate dai convenuti e dichiarate inammissibili depongono a favore della prospettazione attorea. In effetti, i convenuti hanno inteso provare la sussistenza dell'alea del contratto di vitalizio assistenziale per il tramite di prove testi formulate con riferimento ad episodi in cui essi avrebbero accompagnato il padre alle visite mediche ed in ospedale in occasione di alcuni interventi chirurgici. In buona sostanza essi intendevano dimostrare di aver adempiuto all'obbligo di assistere e mantenere il padre provando di averlo accompagnato a rendere gli esami ed interventi medici del caso, ciò che tuttavia non solo rivela l'estrema esiguità della prestazione assistenziale se mai effettivamente in concreto adempiuta, ma (persino) dimostra e corrobora ancor più la tesi prospettata dall'attore per cui nessuna prestazione assistenziale economicamente rilevante avrebbe potuto attendersi come necessaria in favore del padre dopo il 1993 (ciò a riprova dell'insussistenza dell'alea per assenza di incertezza circa la debenza e l'entità dell'obbligo assistenziale).
Ma anche a voler considerare che la prestazione assistenziale avesse avuto ad oggetto una obbligazione non ab origine inesistente, ma solo di incerto contenuto patrimoniale al tempo dei contratti conclusi, va comunque evidenziato che, sempre tenuto conto del quadro probatorio di causa, ad essa va attribuito un valore grandemente inferiore al valore economico degli immobili oggetto dell'obbligo di cessione assunto dal vitaliziato de cuius.
Ciò per le seguenti ragioni.
Sul valore degli immobili oggetto di cessione e dunque sul valore economico della prestazione assunta dal vitaliziato è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio affidata al geom. , il quale ha CP_6 rassegnato conclusioni, di seguito meglio precisate, che il Tribunale ritiene di dover recepire, in quanto frutto di un ragionamento tecnico scientifico proprio del settore di riferimento privo di vizi logici.
In effetti, l'ausiliario ha messo in evidenza che il valore del cespite immobiliare trasferito ad CP_4 per effetto dell'atto di vitalizio assistenziale rep. n. 28678 racc. n. 2812 (cfr. doc. 9 attore),
[...] ovverossia la piena proprietà del fabbricato in corso di costruzione destinato ad abitazione sul terreno censito alla particella n. 3235 C.T. del Comune di Noventa IN foglio 12 mappale n. 832 (oggi: foglio 12, mappale n. 895, 849 sub 6 e sub 7), alla data del 28/7/1993 era pari ad euro 49.000,00 circa.
Va così condiviso il metodo e ragionamento scientifico proposto dall'ausiliario che ha rilevato anzitutto la obiettiva difficoltà di procedere ad una stima immobiliare riferita al lontano anno 1993, tenuto conto dell'assenza di pubblicazione al tempo di valori OMI (dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, poiché la pubblicazione iniziò solo nel 2006), ragione per la quale il geom.
ha proceduto prima ad effettuare una stima immobiliare all'attualità (2023) per poi CP_6 adeguarla per il tramite di un coefficiente di variazione economica a ribasso dal 2023 all'anno 1993 pagina 12 di 17 (calcolato pari a 0,6572727 sulla scorta del ribasso riportato dai valori OMI pubblicati dal 2015 e dai valori pubblicati da Consulente Immobiliare del Sole 24 Ore fino al 2015). Considerato poi anche il coefficiente di vetustà dell'immobile stimato al 2023 applicato a partire dal 1996, anno di ultimazione dell'immobile, la valutazione immobiliare dell'ausiliario è risultata infine pari ad euro 119.185,23 (cfr. relazione geom. , p. 17 e ss). CP_6
Ma vi è di più.
Il contratto di vitalizio assistenziale aveva ad oggetto il trasferimento di un immobile non già completo, bensì in corso di costruzione. In effetti, il geom. ha chiarito che la costruzione CP_6 dell'immobile in questione era iniziata appena l'anno prima, in data 31/12/1992 ovvero il giorno seguente all'approvazione del progetto del 30/12/1992 da parte dei competenti uffici comunali ed è poi terminata solo nel 1996. La costruzione nel 1993 era dunque certamente conforme al progetto edilizio originario ed alle planimetrie catastali depositati presso gli uffici comunali (cfr. relazione geom.
, p. 15-16). CP_6
Per accertare il valore della costruzione nel frangente temporale d'interesse, l'ausiliario ha efficacemente ricostruito, sulla scorta delle evidenze documentali di causa, lo stato di avanzamento lavori al 28/7/1993, facendo ricorso alle spese sostenute da di cui alle fatture prodotte CP_4 datate 30/8/1993 e 10/11/1993 (cfr. doc. 12 convenuti) attestanti, in data dunque successiva all'atto,
l'acquisto e fornitura di n. 14 casse matte per porte, porte finestre e porte interne, nonché riferita all'acquisto e posa dell'impianto termosanitario. Tutto ciò, dunque, a voler significare che le murature e la copertura al grezzo del fabbricato dovevano essere già state realizzate mentre i massetti e i pavimenti del fabbricato non erano invece ancora stati realizzati (cfr. relazione geom. , p. CP_6
20 e ss). In applicazione del prezziario regionale dei lavori pubblici dell'anno 2021, che fornisce i dati statistici circa i costi percentuali delle singole opere che compongono il fabbricato, l'ausiliario ha così riferito che la percentuale completata delle opere realizzate in concreto rispetto al totale (per opere di scavi, opere in CA, vespai, sottofondi e pavimenti, isolamento e impermeabilizzazioni, murature e tavolati) ammontava circa al 40,71%, che risulta dunque pari ad euro 49.000,00 circa dell'importo più su citato riferito all'intero fabbricato completato (euro 49.000,00 = euro 119.185,23*40,71%).
Tale metodo di calcolo risulta certamente il più affidabile e definitivo in relazione alla fattispecie concreta, tenuto conto che la sua elaborazione è stata saldamente ancorata ai documenti prodotti dalle parti in giudizio, dai quali dunque si è potuto così ricostruire il presumibile stato di completamento dell'opera oggetto di cessione ancorandolo ad elementi di fatto oggettivi introdotti nel processo dalle parti stesse.
Un'ultima considerazione. pagina 13 di 17 Il differente valore dell'immobile in stato di completamento calcolato pari ad euro 100.000,00, che l'ausiliario riferisce di aver elaborato in aggiunta in replica all'osservazione di parte attrice, non va invece ritenuto affidabile ed attendibile per la presente decisione.
In effetti, dal medesimo importo iniziale di euro 119.185,23 (relativo all'opera completa) viene sottratta la somma che il convenuto avrebbe dichiarato di aver pagato per il completamento CP_4 dell'opera in questione, con acquisto di sanitari, serramenti, pavimenti, per il costo complessivo di euro
19.416,71 (cfr. doc. 12 convenuti).
A tal riguardo il Collegio osserva che dato l'inizio lavori risalente al 1992 e data la fine lavori risalente al 1996, può certamente presumersi che nel 1993 l'opera non avrebbe potuto già essere del valore di euro 100.000,00, se il suo valore da ultimata era di euro 119.000,00 circa, poiché non appare plausibile che dal 1993 al 1996 siano dunque stati eseguiti lavori del solo irrisorio importo di euro 19.416,71: si intende dire, che tenuto conto che l'opera è stata ultimata tre anni dopo la conclusione dell'atto, ovvero nel 1996, non appare plausibile che nel 1993, ad un anno di distanza dell'inizio lavori, essa fosse sostanzialmente già completa, poiché già del valore pari ad euro 100.000,00, valore prossimo e vicino a quello di euro 119.185,23 corrispondente all'opera ultimata.
La tesi di parte attrice sul punto va allora definitivamente disattesa.
Quanto invece alle valutazioni degli immobili ceduti con il contratto di vitalizio assistenziale rep. n.
28679 racc. n. 2813 (cfr. doc. 10 attore), ovverossia i fabbricati siti nel Comune di Orgiano alienati in favore di censiti al foglio 4, mappale 258 sub 2-6 (con diritti sui beni non censibili Controparte_3 sub 10, 13 e 19) ed in favore di censiti al foglio 4, mappale 258 sub 4-5-8, ora sub 4- Controparte_2
22, (con diritti sui beni non censibili sub 10 e 19), oltre ai diritti sulle parti comuni, vanno svolte le seguenti considerazioni.
Il primo dei due immobili, rileva l'ausiliario, è inserito in un complesso edilizio composto da tre unità residenziali iniziato nel 1979 e terminato nel 1988, con la conseguenza che nel 1993 il bene immobile ricevuto da essendo già ultimato, presentava le stesse finiture di quello allo stato Controparte_3 attuale, con l'eccezione di una costruzione di pergolo in legno del 2015 ed il rifacimento della copertura del 2016 (cfr. relazione geom. , p. 37 e ss). CP_6
Pertanto, utilizzando lo stesso metodo di stima e calcolo di cui in precedenza (più probabile valore di mercato all'attualità considerata la vetustà dal 1993 e le variazioni economiche avvenute nel tempo dal
2023 al 1993) il valore dell'immobile in questione è stato determinato circa pari ad euro 115.000,00
(cfr. relazione geom. , p. 40 e ss.), valore che il Collegio ritiene in questa sede di CP_6 confermare.
pagina 14 di 17 Il secondo dei due immobili invece, pure già completato ed esistente nel 1993 in quanto ricadente nel piano di lottizzazione “Romalise” approvato dal consiglio comunale di Orgiano con delibera n. 63 del
30/10/1975 (cfr. relazione geom. , p. 57), tenuto conto del medesimo metodo di calcolo di CP_6 stima immobiliare (valore di mercato all'attualità considerato il coefficiente di vetustà e le variazioni economiche avvenute nel tempo) è stato valutato pari ad euro 127.000,00 circa, di cui altresì non v'è ragione di dubitare.
Sono però dovute le seguenti precisazioni.
Il contratto di vitalizio assistenziale in questione rep. n. 28679 racc. n. 2813 (cfr. doc. 10 attore) ha avuto ad oggetto il trasferimento di immobili non solo da parte del de cuius, ma anche da parte della moglie , altresì odierna convenuta, in qualità di comproprietaria in virtù del regime Controparte_1 patrimoniale della comunione di beni con il marito.
Sicché è fatta questione in giudizio se debba essere considerato, ai fini che ci occupano, il valore dell'intero immobile stimato dall'ausiliario ovvero il valore della sua metà, tenuto conto che l'altra metà resterebbe se mai riferibile alla cessione della convenuta alienante (o donante) , Controparte_1 ciò che non costituisce però materia del contendere.
Deve optarsi per la seconda soluzione.
Nonostante l'attore sollevi puntuale contestazione in merito, ritenendo la comunione legale tra coniugi una comunione senza quote, ciò che è in effetti pacifico per la giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto, va comunque data applicazione al caso di specie agli artt. 149 e 191 c.c., che prevedono che la comunione legale cessi con la morte del coniuge. Di conseguenza, va allora considerato il solo valore al 50% dei beni immobili ceduti a e ovverossia di euro 57.500,00 nel primo CP_3 Controparte_2 caso e di euro 63.500,00 nell'altro caso.
Alla luce di tutto quanto precede, considerata l'autosufficienza economica ed abitativa oltre alle disponibilità patrimoniali del de cuius all'epoca dei contratti a scrutinio, va allora ritenuto che il valore dell'obbligo di cessione dei tre distinti immobili citati fosse certamente di gran lunga sproporzionato e superiore al valore economico della prestazione assistenziale che al 1993 poteva ragionevolmente attendersi come necessaria per il futuro in favore del de cuius. Al fine di detta valutazione, non può sottacersi la rilevanza del fatto che il medesimo obbligo di assistenza verso il padre era stato assunto sia da che dai fratelli e nell'ambito di quella che ben CP_4 Controparte_3 Controparte_2 poteva ritenersi un'unica operazione contrattuale, ciò che rende allora complessivamente ancora più evidente e palese la sproporzione tra il valore degli immobili a ciascuno ceduti (complessivamente del valore pari ad euro 170.000,00) e il valore economico presumibile dell'obbligo di mantenimento assunto. pagina 15 di 17 Ulteriori circostanze di fatto emerse in giudizio vanno poi a conferma dell'esistenza della simulazione relativa sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Anzitutto, entrambi i contratti di vitalizio assistenziale sono stati redatti con atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni e Gassa: cfr. docc. 9 e 10 attore), ciò che costituisce Testimone_1 Pt_2 elemento indiziario rilevante in favore della dissimulata donazione poiché, come noto, la legge ammette la esistenza di quest'ultima solo se l'atto rispetta il requisito imprescindibile della forma (art. 782 c.c.) che dovendo essere quella dell'atto pubblico ai sensi dell'art. 2699 c.c. deve rispettare le formalità previste dalla legge notarile. All'uopo, l'articolo 48 della legge n. 89 del 16/2/1913 (legge notarile), a seguito della novella di cui all'articolo 12 co. 1 legge n. 246 del 28 novembre 2005, stabilisce proprio la presenza necessaria di due testimoni, di cui il notaio deve fare espressa menzione in principio dell'atto, esattamente come accaduto nel caso di specie.
Inoltre, si tratta di atti dispositivi che riguardano parti tutte legate da uno stretto rapporto di parentela
( ) sicché anche tale elemento costituisce indice presuntivo rilevante per la fattispecie della Persona_6 donazione, con riferimento alla sussistenza dello spirito di liberalità della disposizione patrimoniale.
In aggiunta, va considerato che si è in presenza di due atti coevi e di contenuto identico: si intende dire, che data la coincidenza temporale dei due atti (entrambi del 28/7/1993 avanti al medesimo notaio) e data anche la loro specularità nel contenuto, anche per questa ragione va ritenuto per presunzioni sussistente l'atto di donazione dissimulato, per aver inteso alienare alcuni immobili ai tre Persona_1 figli, escluso l'attore, per eguale spirito di liberalità e a titolo gratuito nell'ambito di un'unica complessiva operazione contrattuale che evidentemente intendeva arricchire e favorire sotto il profilo economico.
In conclusione, la domanda di simulazione relativa ai due contratti di vitalizio assistenziale datati
28/7/1993 dunque è fondata e va accolta;
va accertata la loro natura contrattuale di donazione.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza al fine di proseguire con la trattazione del processo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa che reca numero 2466/2021, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda di simulazione relativa proposta da e, per l'effetto, Parte_1
2. ACCERTA e DICHIARA che l'atto di vitalizio assistenziale del 28/7/1993, rep. n. 28678 racc. n.
2812, del notaio e l'atto di vitalizio assistenziale del 28/7/1993, rep. Persona_2
n. 28679 racc. n. 2813, del notaio dissimulano entrambi due Persona_2
pagina 16 di 17 contratti di donazione tra e nel primo caso, e tra e Persona_1 CP_4 Persona_1
e nel secondo caso. Controparte_3 Controparte_2
3. RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza per il prosieguo della trattazione.
4. SPESE al definitivo.
5. SI BB.
Così deciso in Vicenza, all'esito della camera di consiglio dell'11/12/2025.
IL GIUDICE EST.
Francesca Grassi IL PRESIDENTE
AN De OV
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