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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 09/07/2025, n. 1184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1184 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3616/2022
N. R.G. 3616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3616/2022, trattenuta in decisione in data 30.3.2025 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERAUDO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
Opponente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO CHRISTIAN ANTONIO
Opposta
C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_2
Terza pignorata
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza di assegnazione -merito-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., depositato in data 27/05/2022 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione resa in data 13.5.2022 seno al procedimento esecutivo n. R.G.E. n. 478/2022 R.G.E. instaurato da eccependone l'illegittimità per Controparte_1 inefficacia del sotteso pignoramento, in quanto iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 543, comma IV, c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 14.7.2022 il GE sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta disponendo per l'introduzione del giudizio di merito.
A tanto ha proceduto l'opponente reiterando l'eccezione sollevata in sede cautelare e chiedendo
“dichiarare che l'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di al Controparte_1 sig. in data 10/02/2022 è divenuto inefficacie ope legis per non essere stato iscritto Parte_1
a ruolo entro il termine di cui all'art. 543, comma 4, c.p.c.; per l'effetto, dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione delle somme notificata al terzo pignorato in data CP_3
23/05/2022, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia della stessa;
condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. ha resistito all'opposizione chiedendo “In via preliminare: dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità, improponibilità, nullità della presente opposizione…; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare l'efficacia del pignoramento e, in ogni sua parte, l'ordinanza di assegnazione R.G.E. 478/2022; In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, e alla luce dell'assenza di contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria, accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito in capo a
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di 24.284,38 oltre interessi di mora al tasso legale ovvero della diversa somma che si riterrà di giustizia”.
La società terza pignorata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, dovendo quindi dichiararsi la sua contumacia.
La causa ha avuto istruzione documentale.
****************
L'opposizione è fondata. pagina 2 di 4 Per come rilevato in sede cautelare risulta per tabulas ed è incontroverso: che l'originale dell'atto di pignoramento presso terzi (con citazione a comparire all'udienza del 4 marzo 2022) è stato consegnato dall'Ufficiale Giudiziario al creditore procedente la prima volta in data 15/02/2022; che il creditore procedente, preso atto del mancato perfezionamento della notifica al terzo, ha spontaneamente provveduto alla rinnovazione della notifica della citazione al terzo, perfezionatasi il 2 marzo 2022, iscrivendo a ruolo il pignoramento il successivo 24 marzo 2022, decorsi 9 giorni dalla seconda consegna dell'atto rinotificato da parte dell'ufficiale giudiziario -avvenuta il 15 marzo 2022- ed oltre il
30mo giorno dalla prima consegna -spirato il 17 marzo 2022.
Ciò posto, a mente dell'art. 543, IV comma c.p.c. “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Ad avviso del Tribunale il termine dei trenta giorni decorre dalla consegna dell'originale della citazione al creditore anche laddove, come nella specie, andata a buon fine la notifica al debitore esecutato, non si sia invece validamente perfezionata quella in confronto del terzo pignorato, atteso che la decorrenza del termine dalla consegna è espressamente prevista dalla norma in esame e potendo applicarsi i principi espressi dalla S.C. in materia di iscrizione a ruolo della causa di cognizione in ipotesi di pluralità di convenuti, secondo cui il termine (di dieci giorni) imposto per tale adempimento decorre dal perfezionamento della prima notificazione (dall'ultima decorrendo invece il diverso termine per l'inserimento dell'originale della citazione nel fascicolo: cfr., ex plurimis Cass.n. 89/2017; peraltro l'introduzione del processo esecutivo non prevede l'inserimento dell'originale dell'atto di pignoramento nel fascicolo).
Tali considerazioni valgono a fortiori laddove, come nel caso in esame, la rinnovazione della notificazione al terzo, con utile ricezione della dichiarazione di quantità, e la riconsegna dell'originale notificato avvengano in tempo utile per assicurare il rispetto del termine decorrente dalla prima, valida notificazione. pagina 3 di 4 Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, disattese le considerazioni dell'opposta circa la dubbia tempestività della sua proposizione, in quanto fondate su circostanze enunciate solo in via di ipotesi e su comportamenti non imposti od altrimenti esigibili dal debitore esecutato.
Va invece dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda subordinata dell'opposta diretta all'accertamento del proprio credito, già consacrato nel titolo giudiziale portato ad esecuzione forzata.
La peculiare natura della vertenza oggetto di opposizione e delle questioni interpretative connesse nonché l'insussistenza di orientamenti consolidati di legittimità in materia, in ambito esecutivo, conducono a ritenere giustificata, anche in questa sede, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione dichiarando nulla l'ordinanza di assegnazione opposta;
compensa le spese.
Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 4 di 4
N. R.G. 3616/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3616/2022, trattenuta in decisione in data 30.3.2025 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.) con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERAUDO Parte_1 C.F._1
MAURIZIO
Opponente
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
PELLEGRINO CHRISTIAN ANTONIO
Opposta
C.F. ), contumace CP_2 P.IVA_2
Terza pignorata
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza di assegnazione -merito-
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 617, comma 2, c.p.c., depositato in data 27/05/2022 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione resa in data 13.5.2022 seno al procedimento esecutivo n. R.G.E. n. 478/2022 R.G.E. instaurato da eccependone l'illegittimità per Controparte_1 inefficacia del sotteso pignoramento, in quanto iscritto a ruolo oltre il termine previsto dall'art. 543, comma IV, c.p.c.
Instaurato il contraddittorio, con ordinanza del 14.7.2022 il GE sospendeva l'efficacia esecutiva dell'ordinanza opposta disponendo per l'introduzione del giudizio di merito.
A tanto ha proceduto l'opponente reiterando l'eccezione sollevata in sede cautelare e chiedendo
“dichiarare che l'atto di pignoramento presso terzi notificato ad istanza di al Controparte_1 sig. in data 10/02/2022 è divenuto inefficacie ope legis per non essere stato iscritto Parte_1
a ruolo entro il termine di cui all'art. 543, comma 4, c.p.c.; per l'effetto, dichiarare la illegittimità dell'ordinanza di assegnazione delle somme notificata al terzo pignorato in data CP_3
23/05/2022, con conseguente declaratoria di nullità e/o inefficacia della stessa;
condannare parte opposta al pagamento delle spese e del compenso professionale del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. ha resistito all'opposizione chiedendo “In via preliminare: dichiarare Controparte_1
l'inammissibilità, improponibilità, nullità della presente opposizione…; Nel merito, in via principale: - respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare l'efficacia del pignoramento e, in ogni sua parte, l'ordinanza di assegnazione R.G.E. 478/2022; In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle tesi avversarie, e alla luce dell'assenza di contestazioni in ordine al merito della pretesa creditoria, accertare e dichiarare la sussistenza di un diritto di credito in capo a
e, per l'effetto, condannare il Sig. al pagamento Controparte_1 Parte_1 dell'importo di 24.284,38 oltre interessi di mora al tasso legale ovvero della diversa somma che si riterrà di giustizia”.
La società terza pignorata, benché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita, dovendo quindi dichiararsi la sua contumacia.
La causa ha avuto istruzione documentale.
****************
L'opposizione è fondata. pagina 2 di 4 Per come rilevato in sede cautelare risulta per tabulas ed è incontroverso: che l'originale dell'atto di pignoramento presso terzi (con citazione a comparire all'udienza del 4 marzo 2022) è stato consegnato dall'Ufficiale Giudiziario al creditore procedente la prima volta in data 15/02/2022; che il creditore procedente, preso atto del mancato perfezionamento della notifica al terzo, ha spontaneamente provveduto alla rinnovazione della notifica della citazione al terzo, perfezionatasi il 2 marzo 2022, iscrivendo a ruolo il pignoramento il successivo 24 marzo 2022, decorsi 9 giorni dalla seconda consegna dell'atto rinotificato da parte dell'ufficiale giudiziario -avvenuta il 15 marzo 2022- ed oltre il
30mo giorno dalla prima consegna -spirato il 17 marzo 2022.
Ciò posto, a mente dell'art. 543, IV comma c.p.c. “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'originale dell'atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall'avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione. Il pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e le copie degli atti di cui al secondo periodo sono depositate oltre il termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.
Ad avviso del Tribunale il termine dei trenta giorni decorre dalla consegna dell'originale della citazione al creditore anche laddove, come nella specie, andata a buon fine la notifica al debitore esecutato, non si sia invece validamente perfezionata quella in confronto del terzo pignorato, atteso che la decorrenza del termine dalla consegna è espressamente prevista dalla norma in esame e potendo applicarsi i principi espressi dalla S.C. in materia di iscrizione a ruolo della causa di cognizione in ipotesi di pluralità di convenuti, secondo cui il termine (di dieci giorni) imposto per tale adempimento decorre dal perfezionamento della prima notificazione (dall'ultima decorrendo invece il diverso termine per l'inserimento dell'originale della citazione nel fascicolo: cfr., ex plurimis Cass.n. 89/2017; peraltro l'introduzione del processo esecutivo non prevede l'inserimento dell'originale dell'atto di pignoramento nel fascicolo).
Tali considerazioni valgono a fortiori laddove, come nel caso in esame, la rinnovazione della notificazione al terzo, con utile ricezione della dichiarazione di quantità, e la riconsegna dell'originale notificato avvengano in tempo utile per assicurare il rispetto del termine decorrente dalla prima, valida notificazione. pagina 3 di 4 Ne discende l'accoglimento dell'opposizione, disattese le considerazioni dell'opposta circa la dubbia tempestività della sua proposizione, in quanto fondate su circostanze enunciate solo in via di ipotesi e su comportamenti non imposti od altrimenti esigibili dal debitore esecutato.
Va invece dichiara inammissibile per carenza di interesse la domanda subordinata dell'opposta diretta all'accertamento del proprio credito, già consacrato nel titolo giudiziale portato ad esecuzione forzata.
La peculiare natura della vertenza oggetto di opposizione e delle questioni interpretative connesse nonché l'insussistenza di orientamenti consolidati di legittimità in materia, in ambito esecutivo, conducono a ritenere giustificata, anche in questa sede, la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'opposizione dichiarando nulla l'ordinanza di assegnazione opposta;
compensa le spese.
Cosenza, 9 luglio 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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