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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 08/12/2025, n. 9409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9409 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21338/2024 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci n. Parte_1 P.IVA_1
75/a., presso il difensore avv. MUSOLINO NIVES
ATTRICE (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Largo Augusto, n. 3, presso lo studio degli Avv.ti HAZAN MAURIZIO e MARTINI FILIPPO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi i capitoli di prova di cui in narrativa per testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”; si indica a teste sui capi di prova da 1 a 3 il Sig. residente in [...]
n. 32, residente in [...]2 e , residente in [...] Testimone_3
Candiolo 65, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e integrare la lista testimoniale all'esito delle avversarie difese e nei termini di legge.
NEL MERITO
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare, ai sensi di polizza, la compagnia di assicurazioni convenuta
a corrispondere a titolo di indennizzo alla , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 9.500,00, già dedotto lo scoperto contrattuale, oltre € 190,32, per costi di mediazione e € 527,44 per spese di assistenza stragiudiziale ex art. 25 bis DM n. 147/2022, così per la complessiva somma di 10.217,76 o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con piena vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, delle quali si chiede sin da ora la distrazione.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 6 Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare ogni domanda formulata dall'odierna ricorrente nei confronti di in quanto infondata, sia Controparte_1 in fatto che in diritto;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata e nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse richieste, porre a carico di solo quella quota del risarcimento dei danni, determinati per Controparte_1
l'intero in corso di causa;
3) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi professionali ex art. 91 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.05.24, la società a convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo dovuto in esito al sinistro occorso in data 02.10.2023 al veicolo di sua proprietà, pari ad € 9.500,00, oltre spese, interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda ha esposto:
- che il giorno 02.10.23 alle ore 18:30 circa, la signora , alla guida dell'autovettura AT Parte_2
DA tg. GL909XZ, di proprietà della società attrice, percorreva la via Sidoli in Torino allorquando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Passo Buole, andava a urtare da tergo la vettura AN Y, tg.
GL695AN, di proprietà e condotta dal Sig. , sospingendola contro la parte laterale destra Testimone_3 del veicolo tg. FP 808KJ, che in quel momento percorreva la via Passo Buole;
- i tre conducenti coinvolti hanno sottoscritto modulo CAI in cui la signora ha riconosciuto la Pt_2 propria responsabilità nella causazione del sinistro (doc. 2);
- il veicolo AT DA, tg. GL909XZ, di proprietà dell'attrice, ha riportato danni materiali pari a €
10.800,00, come da fattura n. 210 del 07.11.2023 emessa dalla società medesima (doc. 3- Parte_1
4);
- al momento del sinistro il veicolo AT DA, tg. GL909XZ, era coperto da polizza assicurativa RCA sottoscritta con comprensiva della garanzia accessoria “Maxicasco”, per Controparte_1 un valore assicurato di € 9.500,00, con scoperto del 10% e minimo € 500,00 (doc. 5);
- nonostante la richiesta formulata in data 30.01.24, nessun indennizzo è stato riconosciuto dalla compagnia;
- in data 06.03.24 è stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della convenuta (doc. 7-8).
Richiamando quando previsto dalla garanzia “Maxicasco”, stipulata per i “danni subiti dal proprio veicolo in caso di scontri contro altri veicoli causati da fatto colposo dell'assicurato, ribaltamenti, uscite di strada e scontro contro ostacoli fissi avvenuti durante la circolazione”, ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo totale di € 10.217,76, di cui € 9.5000 per danni, € 190,32 per costi di mediazione,
€ 527,44 per spese di assistenza stragiudiziale ex art. 25 bis DM 147/2022, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 6 Si è costituita la compagnia a quale ha contestato integralmente, Controparte_1 in fatto ed in diritto, quanto ex adverso esposto e dedotto.
Ha rilevato preliminarmente che non può ritenersi in alcun modo dimostrata la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo alla signora conducente del veicolo assicurato. Pt_2
Ha rappresentato di aver incaricato un proprio accertatore al fine di svolgere le opportune verifiche e di avere riscontrato, all'esito, una incompatibilità tra la dinamica del sinistro, come ex adverso descritto, ed i danni rilevati, quali ad esempio alcuni dei danni presenti sul portello posteriore della AN Y.
Ha perciò eccepito l'inoperatività della garanzia, contestando in ogni caso il quantum della pretesa poiché relativa a danni non provati e la cui misura risulta comunque sproporzionata: il valore della riparazione
è stato infatti stimato dal proprio perito incaricato in € 8.348,70, importo comunque antieconomico in quanto il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro era pari ad € 7.400,00.
Ha eccepito l'inammissibilità ex art. 135, c.
3-bis, Cod. Ass., della prova per testi dedotta dall'attrice in quanto i testi chiamati non risultano essere stati precedentemente indicati nella denuncia di sinistro.
Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stato dato corso all'istruttoria orale con ammissione delle prove testimoniali dedotte dall'attore.
All'udienza del 03.12.24, il teste ha confermato la dinamica del sinistro come descritta Tes_4 dall'attrice ed i danni occorsi in occasione del medesimo, precisando di essere stato presente a bordo del veicolo AT DA in qualità di passeggero.
I testi e , conducenti degli altri due veicoli coinvolti, pur ritualmente Testimone_2 Testimone_3 citati non sono comparsi e l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla loro escussione.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “che la assicurazione versi a tacitazione di ogni pretesa l'importo di euro 7500€ oltre 2000€ di spese legali omnia”.
Stante la mancata accettazione della proposta da parte della convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Risulta documentale e non contestata la vigenza tra le parti, al momento dell'evento, del contratto assicurativo per la RCA, comprensivo della garanzia “Maxicasco” che, ai sensi dell'art.
1.2 delle condizioni generali di polizza (doc. 2 di parte convenuta), obbliga la compagnia ad indennizzare “i danni materiali direttamente subiti dal veicolo assicurato, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie” stabilmente fissati sul veicolo, purché siano compresi nel valore assicurato e siano indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale”.
Quanto alla prova della dinamica del sinistro occorso in data 02.10.23, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore
- avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi pagina 3 di 6 rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea" (Cass. n. 31251/2023).
L'assicurato ha dunque l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita tale prova, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi", ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
Ciò rilevato, deve ritenersi dimostrato che il giorno 02.10.23 alle ore 18:30 circa, in Torino, via Sidoli, il veicolo AT DA tg. GL909XZ di proprietà dell'attrice ha subito danni per effetto dell'urto, causato dalla conducente signora , contro la vettura AN Y, tg. GL695AN. Parte_2
È stato infatti prodotto il modulo CAI sottoscritto dalla conducente del veicolo AT DA e dagli altri conducenti, in cui: è annotata la dichiarazione sottoscritta dalla signora “ho tamponato”; è Pt_2 rappresentato il grafico del sinistro;
è indicato il punto di urto iniziale del veicolo, individuato nella parte anteriore del medesimo (doc. 2). Sono state inoltre prodotte le fotografie dei danni subiti dalla AT DA
(doc. 3), compatibili con i danni rappresentati nel modulo CAI.
Con riferimento al valore probatorio del modulo CAI, si rammenta il principio secondo cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. n. 15431/24).
L'evento descritto ed i danni occorsi, raffigurati nella documentazione fotografica, sono stati altresì confermati dalle dichiarazioni testimoniali rese del signor passeggero del veicolo Tes_5 assicurato, il quale in particolare ha confermato che “giunta all'altezza dell'intersezione con Via Passo
Buole la conducente del veicolo AT DA targata GL909XZ andava a urtare da tergo la vettura AN
Y, targata GL695AN, di proprietà e condotta dal Sig. ” e dichiarato inoltre che “le foto Testimone_3 rammostratemi sub all. 3, raffigurano i danni che l'auto AT DA, targata GL909XZ, riportò nel sinistro”. La circostanza che il teste sia un dipendente della società attrice non è di per sé sufficiente a ritenere inattendibile la deposizione.
A fronte di tale quadro probatorio, sono rimaste supposizioni prive di riscontro le contestazioni sollevate dalla convenuta relative all'assenza di una responsabilità esclusiva in capo alla conducente del veicolo assicurato e all'incompatibilità dei danni occorsi con la dinamica descritta.
Invero, risulta dall'esame della perizia commissionata dalla compagnia (doc. 3 di parte convenuta), che l'incaricato abbia concluso ritenendo “dubbia la modalità in cui ebbe a verificarsi il sinistro secondo quanto descritto, a meno che sui veicoli AN SI e AT DA non fossero presenti danni pregressi che però non risultano documentati”. A ben vedere, tuttavia, il perito ha accertato l'incompatibilità e la presenza di alcuni danni pregressi soltanto con riferimento all'altro veicolo coinvolto (“i danni al pagina 4 di 6 fascione del paraurti posteriore [della AN Y] appaiono compatibili con le altimetrie della parte anteriore della AT DA, ma i danni evidenziati in colore rosso, non risulterebbero compatibili con eventuali sporgenze o forme della parte anteriore della DA”, pag. 5), mentre rispetto al veicolo assicurato ha rilevato unicamente, dall'esame di una fotografia, “l'assenza di deformazioni sul profilo del cofano della AT DA che invece avrebbe dovuto danneggiarsi a seguito del contatto contro il portellone della AN SI” (pag. 6), perciò ipotizzando che “Potrebbe quindi trattarsi di un componente sostituito in precedenza con ricambio usato di recupero?” (pag. 7).
Tuttavia, proprio dalla immagine a pag. 4 della perizia della assicurazione (doc.3) emerge che il cofano non sarebbe stato attinto dall'impatto; mentre l'ultimo interrogativo del consulente tecnico di parte potrebbe al più influire sulla quantificazione del danno ma non anche sulla compatibilità delle conseguenze dannose rispetto agli eventi narrati.
Si ritiene pertanto provata la verificazione del sinistro secondo le modalità denunciate.
In ordine all'entità dei danni riportati dal veicolo -considerata la contestazione della convenuta in ordine al quantum delle riparazioni che risultano effettuate dalla stessa attrice- si ritiene adeguato prendere a riferimento la quantificazione effettuata dal perito della compagnia, che ha stimato i danni in € 8.348,70
(doc. 5 di parte convenuta).
Detto importo, inferiore alla somma assicurata di € 9.500,00 ma è superiore al valore commerciale del bene pari a 7.400€ dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attore.
Su tale ultimo valore (art. 1908 c.c.) opera la franchigia del 10% a titolo di scoperto previsto ai sensi di polizza.
Pertanto, la somma da liquidarsi in favore dell'attrice va determinata in € 6.660, somma da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice medio Istat, dal sinistro (02.10.23) fino all'attualità, oltre agli interessi legali, da riconoscersi -in assenza di allegazione e prova del danno causato dal ritardato pagamento- unicamente dalla sentenza sino al saldo. In tema di assicurazione, infatti, “L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. n. 7216/2025).
A titolo di ulteriore danno provato, vanno rimborsate le spese di mediazione obbligatoria sostenute in data 16.2.2024 -o cui si è obbligato- invano dalla parte attrice e le spese di assistenza giudiziaria in detto contesto che hanno una “autonoma rilevanza” ai sensi dell'art. 20 DM 55/2014 in quanto fase pregiudiziale che sarebbe stata idonea a definire la controversia sulla base di presupposti del tutto diversi da quelli giudiziali.
Pertanto, oltre al danno rivalutato come sopra indicato si aggiungono i seguenti importi: € 190,32, per costi di mediazione oltre interessi legali dal 27.05.24 al soddisfo e 441 euro per spese di assistenza pagina 5 di 6 stragiudiziale ex art. 25 bis DM 55/2014 come modif. dal DM n. 147/2022 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Considerato che l'assicurazione ha proposto domanda subordinata di essere condannati a quanto di giustizia, deve compensarsi le spese legali in quanto viene accolta parzialmente la domanda attorea e totalmente la subordinata avversa.
Verificato che la convenuta non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, sussistono i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis, commi 2 e 3 d.lgs. 28/2010, con liquidazione in favore dell'erario di un importo pari al doppio del contributo unificato (€ 237,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 6.660, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice medio Istat dal 02.10.2023 alla data odierna, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo e condanna CP_1
l pagamento in favore di ella somma di € 190,32, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal 27.05.24 al soddisfo e 441 euro oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
-compensa le spese legali tra le parti;
-condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 474,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
Milano, 8 Dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Viola Nobili, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21338/2024 promossa da:
C.F. ), elettivamente domiciliata in Torino, Corso Ferrucci n. Parte_1 P.IVA_1
75/a., presso il difensore avv. MUSOLINO NIVES
ATTRICE (C.F. ), elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IVA_2
Largo Augusto, n. 3, presso lo studio degli Avv.ti HAZAN MAURIZIO e MARTINI FILIPPO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
IN VIA ISTRUTTORIA
Ammettersi i capitoli di prova di cui in narrativa per testi, da intendersi preceduti dalla locuzione “vero che”; si indica a teste sui capi di prova da 1 a 3 il Sig. residente in [...]
n. 32, residente in [...]2 e , residente in [...] Testimone_3
Candiolo 65, con riserva di ulteriormente dedurre, produrre e integrare la lista testimoniale all'esito delle avversarie difese e nei termini di legge.
NEL MERITO
Dichiarare tenuta e per l'effetto condannare, ai sensi di polizza, la compagnia di assicurazioni convenuta
a corrispondere a titolo di indennizzo alla , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 9.500,00, già dedotto lo scoperto contrattuale, oltre € 190,32, per costi di mediazione e € 527,44 per spese di assistenza stragiudiziale ex art. 25 bis DM n. 147/2022, così per la complessiva somma di 10.217,76 o veriore somma accertanda in corso di causa, oltre interessi dalla data dell'evento al saldo, rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
Con piena vittoria di spese e competenze legali del presente giudizio, rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, delle quali si chiede sin da ora la distrazione.
Per parte convenuta:
pagina 1 di 6 Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE: rigettare ogni domanda formulata dall'odierna ricorrente nei confronti di in quanto infondata, sia Controparte_1 in fatto che in diritto;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata e nella non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse richieste, porre a carico di solo quella quota del risarcimento dei danni, determinati per Controparte_1
l'intero in corso di causa;
3) IN OGNI CASO: con vittoria delle spese e dei compensi professionali ex art. 91 c.p.c.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 27.05.24, la società a convenuto in Parte_1 giudizio la compagnia chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo dovuto in esito al sinistro occorso in data 02.10.2023 al veicolo di sua proprietà, pari ad € 9.500,00, oltre spese, interessi e rivalutazione.
A fondamento della domanda ha esposto:
- che il giorno 02.10.23 alle ore 18:30 circa, la signora , alla guida dell'autovettura AT Parte_2
DA tg. GL909XZ, di proprietà della società attrice, percorreva la via Sidoli in Torino allorquando, giunta all'altezza dell'intersezione con via Passo Buole, andava a urtare da tergo la vettura AN Y, tg.
GL695AN, di proprietà e condotta dal Sig. , sospingendola contro la parte laterale destra Testimone_3 del veicolo tg. FP 808KJ, che in quel momento percorreva la via Passo Buole;
- i tre conducenti coinvolti hanno sottoscritto modulo CAI in cui la signora ha riconosciuto la Pt_2 propria responsabilità nella causazione del sinistro (doc. 2);
- il veicolo AT DA, tg. GL909XZ, di proprietà dell'attrice, ha riportato danni materiali pari a €
10.800,00, come da fattura n. 210 del 07.11.2023 emessa dalla società medesima (doc. 3- Parte_1
4);
- al momento del sinistro il veicolo AT DA, tg. GL909XZ, era coperto da polizza assicurativa RCA sottoscritta con comprensiva della garanzia accessoria “Maxicasco”, per Controparte_1 un valore assicurato di € 9.500,00, con scoperto del 10% e minimo € 500,00 (doc. 5);
- nonostante la richiesta formulata in data 30.01.24, nessun indennizzo è stato riconosciuto dalla compagnia;
- in data 06.03.24 è stato esperito il procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo per la mancata partecipazione della convenuta (doc. 7-8).
Richiamando quando previsto dalla garanzia “Maxicasco”, stipulata per i “danni subiti dal proprio veicolo in caso di scontri contro altri veicoli causati da fatto colposo dell'assicurato, ribaltamenti, uscite di strada e scontro contro ostacoli fissi avvenuti durante la circolazione”, ha chiesto pertanto di accertare e dichiarare il diritto ad ottenere l'indennizzo ai sensi di polizza, con condanna della convenuta al pagamento dell'importo totale di € 10.217,76, di cui € 9.5000 per danni, € 190,32 per costi di mediazione,
€ 527,44 per spese di assistenza stragiudiziale ex art. 25 bis DM 147/2022, oltre interessi e rivalutazione.
pagina 2 di 6 Si è costituita la compagnia a quale ha contestato integralmente, Controparte_1 in fatto ed in diritto, quanto ex adverso esposto e dedotto.
Ha rilevato preliminarmente che non può ritenersi in alcun modo dimostrata la sussistenza di una responsabilità esclusiva in capo alla signora conducente del veicolo assicurato. Pt_2
Ha rappresentato di aver incaricato un proprio accertatore al fine di svolgere le opportune verifiche e di avere riscontrato, all'esito, una incompatibilità tra la dinamica del sinistro, come ex adverso descritto, ed i danni rilevati, quali ad esempio alcuni dei danni presenti sul portello posteriore della AN Y.
Ha perciò eccepito l'inoperatività della garanzia, contestando in ogni caso il quantum della pretesa poiché relativa a danni non provati e la cui misura risulta comunque sproporzionata: il valore della riparazione
è stato infatti stimato dal proprio perito incaricato in € 8.348,70, importo comunque antieconomico in quanto il valore commerciale del mezzo al momento del sinistro era pari ad € 7.400,00.
Ha eccepito l'inammissibilità ex art. 135, c.
3-bis, Cod. Ass., della prova per testi dedotta dall'attrice in quanto i testi chiamati non risultano essere stati precedentemente indicati nella denuncia di sinistro.
Ha concluso pertanto per il rigetto della domanda.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., è stato dato corso all'istruttoria orale con ammissione delle prove testimoniali dedotte dall'attore.
All'udienza del 03.12.24, il teste ha confermato la dinamica del sinistro come descritta Tes_4 dall'attrice ed i danni occorsi in occasione del medesimo, precisando di essere stato presente a bordo del veicolo AT DA in qualità di passeggero.
I testi e , conducenti degli altri due veicoli coinvolti, pur ritualmente Testimone_2 Testimone_3 citati non sono comparsi e l'attrice ha dichiarato di rinunciare alla loro escussione.
All'esito dell'istruttoria, il Giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa: “che la assicurazione versi a tacitazione di ogni pretesa l'importo di euro 7500€ oltre 2000€ di spese legali omnia”.
Stante la mancata accettazione della proposta da parte della convenuta, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata per la rimessione in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 189
c.p.c. per la precisazione delle conclusioni ed il deposito di comparse conclusionali e repliche.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Risulta documentale e non contestata la vigenza tra le parti, al momento dell'evento, del contratto assicurativo per la RCA, comprensivo della garanzia “Maxicasco” che, ai sensi dell'art.
1.2 delle condizioni generali di polizza (doc. 2 di parte convenuta), obbliga la compagnia ad indennizzare “i danni materiali direttamente subiti dal veicolo assicurato, derivanti da urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Sono inclusi anche i pezzi di ricambio e gli accessori “non di serie” stabilmente fissati sul veicolo, purché siano compresi nel valore assicurato e siano indicati nella fattura d'acquisto del veicolo o, se installati successivamente, in specifica documentazione fiscale”.
Quanto alla prova della dinamica del sinistro occorso in data 02.10.23, secondo i consolidati principi della giurisprudenza di legittimità, “Nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'assicuratore
- avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo - è onere dell'attore provare che il rischio avveratosi pagina 3 di 6 rientra in quelli cd. inclusi, cioè, coperti dalla polizza;
per converso, spetta all'assicuratore dimostrare la sussistenza dei presupposti fattuali per l'applicazione delle clausole cd. di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali), in quanto impeditive della pretesa attorea" (Cass. n. 31251/2023).
L'assicurato ha dunque l'onere di dimostrare che si sia verificato il fatto dedotto in polizza, il rischio coperto dalla garanzia, e che lo stesso sia dipeso dalle cause previste in contratto. Una volta fornita tale prova, grava sull'assicuratore l'onere di provare che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi", ossia tra quei rischi che astrattamente rientrerebbero nella previsione contrattuale ma ne sono esclusi per effetto di una espressa delimitazione contrattuale.
Ciò rilevato, deve ritenersi dimostrato che il giorno 02.10.23 alle ore 18:30 circa, in Torino, via Sidoli, il veicolo AT DA tg. GL909XZ di proprietà dell'attrice ha subito danni per effetto dell'urto, causato dalla conducente signora , contro la vettura AN Y, tg. GL695AN. Parte_2
È stato infatti prodotto il modulo CAI sottoscritto dalla conducente del veicolo AT DA e dagli altri conducenti, in cui: è annotata la dichiarazione sottoscritta dalla signora “ho tamponato”; è Pt_2 rappresentato il grafico del sinistro;
è indicato il punto di urto iniziale del veicolo, individuato nella parte anteriore del medesimo (doc. 2). Sono state inoltre prodotte le fotografie dei danni subiti dalla AT DA
(doc. 3), compatibili con i danni rappresentati nel modulo CAI.
Con riferimento al valore probatorio del modulo CAI, si rammenta il principio secondo cui “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti dell'assicuratore, sul quale grava l'onere di fornire la prova contraria che i fatti si sono svolti con modalità e conseguenze diverse e incompatibili da quelle indicate su quel modulo dalle parti” (Cass. n. 15431/24).
L'evento descritto ed i danni occorsi, raffigurati nella documentazione fotografica, sono stati altresì confermati dalle dichiarazioni testimoniali rese del signor passeggero del veicolo Tes_5 assicurato, il quale in particolare ha confermato che “giunta all'altezza dell'intersezione con Via Passo
Buole la conducente del veicolo AT DA targata GL909XZ andava a urtare da tergo la vettura AN
Y, targata GL695AN, di proprietà e condotta dal Sig. ” e dichiarato inoltre che “le foto Testimone_3 rammostratemi sub all. 3, raffigurano i danni che l'auto AT DA, targata GL909XZ, riportò nel sinistro”. La circostanza che il teste sia un dipendente della società attrice non è di per sé sufficiente a ritenere inattendibile la deposizione.
A fronte di tale quadro probatorio, sono rimaste supposizioni prive di riscontro le contestazioni sollevate dalla convenuta relative all'assenza di una responsabilità esclusiva in capo alla conducente del veicolo assicurato e all'incompatibilità dei danni occorsi con la dinamica descritta.
Invero, risulta dall'esame della perizia commissionata dalla compagnia (doc. 3 di parte convenuta), che l'incaricato abbia concluso ritenendo “dubbia la modalità in cui ebbe a verificarsi il sinistro secondo quanto descritto, a meno che sui veicoli AN SI e AT DA non fossero presenti danni pregressi che però non risultano documentati”. A ben vedere, tuttavia, il perito ha accertato l'incompatibilità e la presenza di alcuni danni pregressi soltanto con riferimento all'altro veicolo coinvolto (“i danni al pagina 4 di 6 fascione del paraurti posteriore [della AN Y] appaiono compatibili con le altimetrie della parte anteriore della AT DA, ma i danni evidenziati in colore rosso, non risulterebbero compatibili con eventuali sporgenze o forme della parte anteriore della DA”, pag. 5), mentre rispetto al veicolo assicurato ha rilevato unicamente, dall'esame di una fotografia, “l'assenza di deformazioni sul profilo del cofano della AT DA che invece avrebbe dovuto danneggiarsi a seguito del contatto contro il portellone della AN SI” (pag. 6), perciò ipotizzando che “Potrebbe quindi trattarsi di un componente sostituito in precedenza con ricambio usato di recupero?” (pag. 7).
Tuttavia, proprio dalla immagine a pag. 4 della perizia della assicurazione (doc.3) emerge che il cofano non sarebbe stato attinto dall'impatto; mentre l'ultimo interrogativo del consulente tecnico di parte potrebbe al più influire sulla quantificazione del danno ma non anche sulla compatibilità delle conseguenze dannose rispetto agli eventi narrati.
Si ritiene pertanto provata la verificazione del sinistro secondo le modalità denunciate.
In ordine all'entità dei danni riportati dal veicolo -considerata la contestazione della convenuta in ordine al quantum delle riparazioni che risultano effettuate dalla stessa attrice- si ritiene adeguato prendere a riferimento la quantificazione effettuata dal perito della compagnia, che ha stimato i danni in € 8.348,70
(doc. 5 di parte convenuta).
Detto importo, inferiore alla somma assicurata di € 9.500,00 ma è superiore al valore commerciale del bene pari a 7.400€ dedotto dalla convenuta e non contestato dall'attore.
Su tale ultimo valore (art. 1908 c.c.) opera la franchigia del 10% a titolo di scoperto previsto ai sensi di polizza.
Pertanto, la somma da liquidarsi in favore dell'attrice va determinata in € 6.660, somma da rivalutarsi annualmente, secondo l'indice medio Istat, dal sinistro (02.10.23) fino all'attualità, oltre agli interessi legali, da riconoscersi -in assenza di allegazione e prova del danno causato dal ritardato pagamento- unicamente dalla sentenza sino al saldo. In tema di assicurazione, infatti, “L'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore, e ad essa - a fronte di specifica domanda e previa corrispondente allegazione e prova – possono cumularsi gli interessi compensativi, che rappresentano la modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta” (Cass. n. 7216/2025).
A titolo di ulteriore danno provato, vanno rimborsate le spese di mediazione obbligatoria sostenute in data 16.2.2024 -o cui si è obbligato- invano dalla parte attrice e le spese di assistenza giudiziaria in detto contesto che hanno una “autonoma rilevanza” ai sensi dell'art. 20 DM 55/2014 in quanto fase pregiudiziale che sarebbe stata idonea a definire la controversia sulla base di presupposti del tutto diversi da quelli giudiziali.
Pertanto, oltre al danno rivalutato come sopra indicato si aggiungono i seguenti importi: € 190,32, per costi di mediazione oltre interessi legali dal 27.05.24 al soddisfo e 441 euro per spese di assistenza pagina 5 di 6 stragiudiziale ex art. 25 bis DM 55/2014 come modif. dal DM n. 147/2022 oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Considerato che l'assicurazione ha proposto domanda subordinata di essere condannati a quanto di giustizia, deve compensarsi le spese legali in quanto viene accolta parzialmente la domanda attorea e totalmente la subordinata avversa.
Verificato che la convenuta non ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo, sussistono i presupposti per la sua condanna ai sensi dell'art. 12 bis, commi 2 e 3 d.lgs. 28/2010, con liquidazione in favore dell'erario di un importo pari al doppio del contributo unificato (€ 237,00).
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:
-condanna l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di Euro 6.660, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice medio Istat dal 02.10.2023 alla data odierna, oltre ai successivi interessi legali dalla sentenza sino al saldo e condanna CP_1
l pagamento in favore di ella somma di € 190,32, Controparte_1 Parte_1 oltre interessi legali dal 27.05.24 al soddisfo e 441 euro oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo;
-compensa le spese legali tra le parti;
-condanna ai sensi dell'art. 12 bis, comma 2, d.lgs. 28/2010, al Controparte_1 versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di € 474,00 corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio;
Milano, 8 Dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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