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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/01/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 19147/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
Folco
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accertarsi e dichiararsi lo status di cittadino italiano in capo alla ricorrente con disapplicazione di qualsiasi atto ad esso contrario e per l'effetto ordinare al
[...]
e/o ogni altra autorità Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di CP_1 procedere alle relative iscrizioni trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”
MOTIVI IN FATTO Premesso:
− che la ricorrente è discendente diretta di nato a Persona_1
IN (TO) il 16.10.1866 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina;
− che dall'unione tra e Persona_1 Persona_2
nasceva nata in [...] il [...] (cfr. doc. 4); Persona_3
1 − che dall'unione tra e nasceva il nonno della Persona_3 Persona_4
ricorrente, , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6); Persona_5
− che dall'unione tra e nasceva il Persona_5 Persona_6
padre della ricorrente, , nato in [...] il [...] Persona_7
(cfr. doc. 8);
− che dall'unione tra e nasceva in data Persona_7 Persona_8
30.8.1994 la ricorrente (cfr. il passaporto argentino in atti); Parte_1
− che ascendente diretto del ricorrente non ha mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi discendenti.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
La ricorrente ha adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.1.2024, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto e la CP_1
ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
2 europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
IN, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
3 La ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, al Persona_1
momento della nascita della propria figlia MO, era ancora cittadina Persona_3
italiana e dunque ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. il certificato negativo di naturalizzazione in atti).
Al riguardo, la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 sul “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” alla lett. b), punto 5, stabilisce che relative istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana devono essere corredata dalla seguente documentazione: “certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano
a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato”.
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea femminile tra Per_3
e il proprio figlio MO , il quale, a sua volta, ha
[...] Persona_5
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna a suo figlio MO
e quindi alla nipote odierna ricorrente. Persona_7 Parte_1
5. Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana femminile, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ilMO l'art 1
n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente ilMO, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale
4 la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Quindi, nel caso di specie, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_3
iure sanguinis ai propri discendenti.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione o non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle comprovate ragioni oggettive che giustificano il ritardo dei nella definizione delle Parte_2
5 domande amministrative, in considerazione dell'elevatissimo numero di richieste, e tenuto altresì conto che il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 19147/2024 promossa da:
nata in [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1
Folco
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni altra diversa istanza, eccezione e deduzione, accertarsi e dichiararsi lo status di cittadino italiano in capo alla ricorrente con disapplicazione di qualsiasi atto ad esso contrario e per l'effetto ordinare al
[...]
e/o ogni altra autorità Amministrativa e comunque ad ogni pubblico ufficiale di CP_1 procedere alle relative iscrizioni trascrizioni e comunicazioni alle Autorità consolari competenti”
MOTIVI IN FATTO Premesso:
− che la ricorrente è discendente diretta di nato a Persona_1
IN (TO) il 16.10.1866 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Argentina;
− che dall'unione tra e Persona_1 Persona_2
nasceva nata in [...] il [...] (cfr. doc. 4); Persona_3
1 − che dall'unione tra e nasceva il nonno della Persona_3 Persona_4
ricorrente, , nato in [...] il [...] (cfr. doc. 6); Persona_5
− che dall'unione tra e nasceva il Persona_5 Persona_6
padre della ricorrente, , nato in [...] il [...] Persona_7
(cfr. doc. 8);
− che dall'unione tra e nasceva in data Persona_7 Persona_8
30.8.1994 la ricorrente (cfr. il passaporto argentino in atti); Parte_1
− che ascendente diretto del ricorrente non ha mai Persona_1 rinunciato alla cittadinanza italiana e, pertanto, l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi discendenti.
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima e tradotta in lingua italiana.
La ricorrente ha adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. Controparte_1
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 13.1.2024, il giudice dichiarava la contumacia del convenuto e la CP_1
ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI IN DIRITTO
1. In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Il successivo comma 37 ha previsto che la disposizione di cui sopra entrasse in vigore a partire dal centottantesimo giorno dall'entrata in vigore della legge. Pertanto, dal 22 giugno
2022, la competenza viene fissata assumendo come parametro di riferimento il Comune di nascita del padre, della madre o, in ultima ratio, dell'antenato dei ricorrenti.
In ordine alla competenza funzionale della Sezione Immigrazione si osserva che l'art. 1 del decreto-legge del 17.02.2017 n. 13 ha istituito le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
2 europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, e la legge di conversione del 13 aprile 2017, n. 46 ha attribuito per esse la competenza inderogabile anche in materia di "stato di cittadinanza italiana".
Pertanto, nel caso di specie, posto che i ricorrenti sono residenti all'estero, che l'avo è nato a
IN, che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2. Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, la difesa ha chiesto il riconoscimento giudiziale della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna, fatto che di per sé implica una valutazione interpretativa delle norme che solo l'autorità giurisdizionale può compiere. Per tale motivo i ricorrenti hanno adito questo Tribunale.
3. In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1, L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
4. Nel caso di specie, la domanda è fondata.
3 La ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadina italiana, emigrata in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, al Persona_1
momento della nascita della propria figlia MO, era ancora cittadina Persona_3
italiana e dunque ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. il certificato negativo di naturalizzazione in atti).
Al riguardo, la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991 sul “Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano” alla lett. b), punto 5, stabilisce che relative istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana devono essere corredata dalla seguente documentazione: “certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l'avo italiano
a suo tempo emigrato dall'Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato”.
La linea di discendenza riportata dal ricorrente trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, da cui emerge il passaggio per linea femminile tra Per_3
e il proprio figlio MO , il quale, a sua volta, ha
[...] Persona_5
trasmesso la cittadinanza italiana iure sanguinis per linea paterna a suo figlio MO
e quindi alla nipote odierna ricorrente. Persona_7 Parte_1
5. Con riferimento alla trasmissione della cittadinanza italiana femminile, la nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente ilMO l'art 1
n.1 L. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la medesima Corte, con la Sentenza n. 87 del 09-16 aprile 1975, aveva dichiarato costituzionalmente ilMO, per violazione degli artt. 3 e 29
Cost., il sopra citato art.10 della Legge n. 555 del 1912, “nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Inoltre, la Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che
“per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”. Ed invero, “pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale
4 la declaratoria d'incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite sent. n.
4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Invece, con riguardo alla trasmissione della cittadinanza italiana per linea maschile, secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Quindi, nel caso di specie, ha potuto trasmettere la cittadinanza italiana Persona_3
iure sanguinis ai propri discendenti.
Dunque, alla luce della copiosa giurisprudenza attuale, se l'avo italiano non è mai stato naturalizzato come cittadino dello Stato di emigrazione o non ha acquistato la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente dell'interessato e, al contempo, gli ascendenti in linea retta non hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, il diritto del richiedente ad essere riconosciuto cittadino italiano è fondato e la domanda deve essere accolta.
Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda deve essere accolta la domanda dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
6. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, tenuto conto delle comprovate ragioni oggettive che giustificano il ritardo dei nella definizione delle Parte_2
5 domande amministrative, in considerazione dell'elevatissimo numero di richieste, e tenuto altresì conto che il convenuto non si è costituito in giudizio. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo alla ricorrente Parte_1
, nata in [...] il [...], il diritto alla cittadinanza italiana stante la
[...]
sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti.
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, il 15 gennaio 2025
Il Giudice
Fabrizio Alessandria
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