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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 713/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025 e promossa
D A
, residente in [...] Parte_1
c.f. C.F._1
Avv. FLORIS CHIARA per procura in atti - PARTE RICORRENTE -
C O N T R O residente in [...]Parte_2
c.f. C.F._2 avv. GASPARINI SARAH per procura in atti - PARTE CONVENUTA -
E con l'intervento necessario del PUBBLICO MINISTERO, che ha apposto il visto in data
15.5.2024 in calce al decreto di fissazione d'udienza in data 10.2.2024 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I precisate dalle parti:
PER PARTE RICORRENTE :
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
- ammonire il Sig. affinché corrisponda l'assegno di mantenimento così come Parte_2 stabilito dal provvedimento del Tribunale della SP del 02.12.2016, mai modificato, dal mese di aprile 2017 sino al provvedimento emesso da Codesto Tribunale in data 8-9/10/2024;
- ammonire il Sig. affinché consenta un regolare svolgimento del rapporto madre – Parte_2 figlio, come stabilito dal Tribunale della SP nel mese di dicembre 2016, avendo anche invece, ancor più dopo a seguito della conoscenza del ricorso per ammonimento, ostacolato il rapporto tra il figlio e la signora Pt_1
- ammonire il Sig. affinché adempia all'obbligo di comunicazione stabilito dal punto Parte_2
10) del provvedimento del Tribunale della SP del dicembre 2016, obbligo che non è stato rispettato neanche in occasione delle recenti Festività;
- condannare il Sig. al risarcimento dei danni cagionati al figlio minore ed Parte_2 all'esponente, che si quantificano in € 9.000,00, corrispondenti al mancato mantenimento degli ultimi cinque anni (sarebbero 12.600,00 €, ma il termine di prescrizione è di cinque anni), ovvero da quantificarsi in via equitativa;
- confermare , allo stato, i provvedimenti disposti in via urgente e temporanea di cui al decreto datato 8/10/2024 e depositato il 9/10/2024, in considerazione dell'atteggiamento, purtroppo inspiegabilmente, manifestato dal figlio, la cui volontà a differenza di altri, la madre, sia pur profondamente addolorata, non vuole coartare, nella speranza che il rapporto possa quanto prima tornare alla normalità che lo caratterizzava sino a pochi mesi fa, fermo restando, nel resto, il provvedimento del 02.12.2016 con il quale il Tribunale della SP disponeva
l'affidamento condiviso del figlio.
- rigettare le domande di controparte, infondate, non provate ed immotivatamente accusatorie
e diffamatorie nei confronti della signora Pt_1
- condannare altresì il signor al pagamento degli arretrati mai corrisposti;
Pt_2
2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
In via istruttoria
- ammettere la produzione di SMS e messaggi scambiati tramite l'applicazione Whatsapp con il figlio minore e il signor al fine di dimostrare sia l'interesse sempre dimostrato Parte_2 nei confronti del figlio, nonostante il giovane manifesti oggi un inspiegabile “rifiuto” della figura materna, nonché il fatto che il rapporto con il figlio non sia stato né prima né a seguito dell'audizione del minore, minimamente agevolato, anzi, senz'altro ostacolato e reso ancor più difficile, dal padre del ragazzo. Il quale ha, evidentemente, riferito altresì circostanze e fatti, in gran parte assolutamente non veritieri, al figlio.
Ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova
1) vero che ha avuto una lunga relazione con la signora Parte_1
2) vero che durante la vostra relazione il figlio frequentava abitualmente la madre PE
3) vero che i rapporti tra la signora e erano normali rapporti madre-figlio Pt_1 PE
4) vero che possedeva un cane PE
5) vero che la signora accudiva il cane del figlio Pt_1
6) vero che la signora era solita frequentare persone con precedenti penali Pt_1
7) vero che la signora manifestava atteggiamenti violenti o aggressivi nei confronti Pt_1 del figlio o di altri
Indicando a teste il signor mico, residente in [...] monticello 14, telefono 3311630704, Sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri ed ex compagno della signora in epoca successiva alla fine della relazione con . Pt_1 Parte_2
PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis:
1) Stante gli accertati comportamenti di disinteresse della madre rispetto agli impegni connessi alla responsabilità genitoriale, a modifica delle condizioni di cui ai punti 1) e 2) del provvedimento emesso dal Tribunale della SP in data 02.12.2016, disporre che il figlio minore sia PE affidato in via esclusiva al padre, abilitando quest'ultimo ad adottare, nell'interesse e a tutela del figlio , anche tutte le decisioni di maggiore importanza per il minore, ovvero quelle PE inerenti la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività extrascolastiche, la fissazione della residenza abituale, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per
3 l'espatrio. La madre sarà comunque tempestivamente informata dal padre di qualsiasi circostanza rilevante relativa al figlio minore. Disporre, altresì, che il figlio minore sia PE collocato presso il padre con residenza anagrafica presso quest'ultimo.
2) A modifica delle condizioni di cui ai punti 3),4),5),6) e 7) del provvedimento emesso dal
Tribunale della SP in data 02.12.2016, disporre:
che la madre, nel rispetto della volontà del figlio e delle esigenze scolastiche ed PE extrascolastiche dello stesso, possa vedere e tenere con sé due volte alla settimana, PE prelevandolo, nel periodo scolastico, dall'uscita della scuola per riportarlo a casa del padre entro le ore 21,30 e, nel periodo non scolastico, prelevandolo da casa del padre alle ore 10,00, per riportarlo a casa del padre alle ore 23,30;
che la madre, nel rispetto della volontà del figlio e delle esigenze scolastiche ed PE extrascolastiche dello stesso, possa vedere e tenere con sé il figlio minore la domenica, prelevandolo da casa del padre alle ore 10,00, per riportarlo a casa del padre alle ore 21,30 nel periodo scolastico e alle ore 23,30 nel periodo non scolastico;
che nei giorni in cui starà con la madre, sarà quest'ultima ad accompagnare e PE prelevare il figlio dalle attività extrascolastiche;
che la madre, nel rispetto della volontà di , possa trascorrere con il figlio, in PE alternanza con il padre, il giorno di Natale e quello di Pasqua, con pernottamento presso la madre solo dietro consenso del figlio e alla sola condizione che l'abitazione della madre risulti essere consona al minore;
che durante il periodo estivo possa trascorrere un mese in Sicilia dai nonni paterni;
PE
che durante il periodo estivo la madre, dietro il consenso del figlio e alla condizione che il luogo del pernottamento sia consono al minore, possa trascorrere con sette giorni PE anche non consecutivi, giorni che, in ogni caso, dovranno essere concordati con il padre entro il
30 giugno di ogni anno.
3) A modifica della condizione di cui al punto 8) del provvedimento emesso dal Tribunale della
SP in data 02.12.2016, revocare, dalla data della domanda, l'obbligo del padre di corrispondere alla madre il contributo mensile al mantenimento di e disporre che il PE padre provveda direttamente al mantenimento ordinario del figlio minore, escludendo il diritto della Sig.ra a percepire alcunchè a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento del figlio.
4 4) Disporre a carico dei genitori, nella misura pari al 50% ciascuno, le spese straordinarie relative al figlio minore secondo le specificazioni contenute nelle linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli approvate dal Tribunale della SP e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della SP in data 13.12.2018.
5) A modifica della condizione di cui al punto 9) del provvedimento emesso dal Tribunale della
SP in data 02.12.2016, disporre che l'assegno unico a favore di venga percepito PE interamente dal padre.
6) Rigettare tutte le domande di ammonimento proposte dalla madre, in quanto del tutto infondate, non provate e anzi smentite sia documentalmente che dalle dichiarazioni del minore.
7) Rigettare la domanda di risarcimento danni proposta dalla madre, in quanto del tutto infondata, in fatto e diritto, e non provata.
8) Sanzionare la Sig.ra ai sensi dell'art. 473-bis 18 c.p.c., per aver la stessa Parte_1 provveduto al deposito della documentazione relativa alla propria condizione economica/patrimoniale soltanto a seguito di espressa istanza di parte e di ordine dell'Ill.mo
Giudicante.
9) Stante la condotta tenuta dalla madre, gravemente pregiudizievole per il Sig. e Parte_2 per il benessere psico-fisico del figlio minore , sanzionare la Sig.ra con PE Parte_1 condanna al risarcimento dei danni subiti dal Sig. e dal figlio minore, per violazione Parte_2 di valori fondamentali, quali il rispetto della persona umana e il dovere di solidarietà familiare, nella misura ritenuta opportuna e in ogni caso non inferiore ad € 9.000,00.
11) In ogni caso, condannare la madre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
In via istruttoria, il resistente insiste per l'ammissione della prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) “Vero che il Sig. dal mese di aprile dell'anno 2017 a quello di marzo dell'anno Parte_2
2023, ha consegnato alla Sig.ra la somma mensile di € 150,00, a titolo di contributo Parte_1 al mantenimento del figlio minore ”? PE
2) “Vero che, nel mese di marzo dell'anno 2023, il Sig. e la Sig.ra si Parte_2 Parte_1 accordavano per la sospensione del versamento del contributo mensile al mantenimento di
posto a carico del padre?”. PE
5 Si indicano quali testimoni i Sigg.ri residente in [...]
55 e , residente in [...], sul capitolo 1) e la Sig.ra Testimone_3
, con residenza anagrafica in AR (MS) Via Dei Corsi 55, ma con dimora Testimone_4 reale ed effettiva in La SP (SP) Via Delle Cinque Terre 26, sui capitoli 1) e 2).”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto in data 2.12.2016, questo Tribunale ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore , nato il [...] dalla relazione affettiva tra le parti, nonché la PE sua residenza presso la madre e la permanenza con il padre nelle ore serali presso l'abitazione materna, ovvero presso quest'ultimo in periodo non scolastico, ed a fine settimana alternati.
Con ricorso ex art. 473-bis.39 c.p.c. ha chiesto l'ammonimento di e Parte_1 Parte_2 la sua condanna al risarcimento dei danni, in quanto non avrebbe mai permesso al figlio di prendere la residenza anagrafica presso la madre, né le avrebbe consentito di vedere e tenere con sé nei periodi di festività o vacanze. PE
SI è costituito eccependo il difetto di notifica nonché l'inammissibilità del ricorso, Parte_2 non sussistendo le gravi inadempienze dedotte dalla ricorrente e non essendo stata depositata la documentazione prevista dall'art. 473-bis.14 c.p.c.; nel merito, il convenuto, a modifica delle condizioni vigenti, ha chiesto disporsi la collocazione e la residenza anagrafica del minore presso di sè, con facoltà per la madre di vedere e tenere con sé il figlio senza pernottamenti, nonché la revoca con efficacia retroattiva dell'obbligo di corrispondere a quest'ultima l'importo mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e l'attribuzione integrale a sé dell'assegno unico familiare;
il IN ha chiesto infine la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni causati a padre e figlio, quantificati in € 9000,00.
Con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. pronunciata all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, preso atto della situazione di fatto in essere ormai da qualche tempo, è stata disposta la collocazione prevalente del minore presso il padre, e la sua permanenza presso la PE madre, salvo diversi accordi tra le parti, due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino alla riconsegna presso la casa paterna alle ore 21.30 (dalle 10 del mattino sino alle ore 23.30 in
6 periodo non scolastico), a fine settimana alterni dal venerdi sera alla domenica sera con pernottamento, durante i giorni di festività civili e religiose ad anni alterni, con relativo pernottamento e per un periodo di giorni quindici anche non consecutivo in periodo estivo, sempre nel rispetto della volontà del minore;
è stato revocato l'obbligo del di Pt_2 corrispondere alla contributo al mantenimento del minore e disposto che l'assegno unico Pt_1 familiare venisse percepito integralmente dal . Pt_2
Sul piano istruttorio, rigettate le prove dedotte dalla sola parte convenuta, è stato ordinato a parte ricorrente il deposito di tutta la documentazione prevista dall'art. 473-bis.12 comma 3 c.p.c. e disposto l'ascolto del minore.
All'esito dell'ascolto del minore la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe
Preliminarmente deve rilevarsi che l'eccezione di difetto di notifica è stata rinunciata da parte convenuta, mentre le ulteriori eccezioni proposte da quest'ultima sono infondate: l'insussistenza delle gravi inadempienze è oggetto di merito e il mancato deposito della documentazione previsto dall'art. 473-bis.14 c.p.c. non costituisce causa di inammissibilità del ricorso.
Ancora preliminarmente deve stigmatizzarsi il comportamento processuale della ricorrente che,
a sostegno delle proprie allegazioni, ed anche al fine di contrastare gli assunti di controparte, non ha depositato alcun documento richiesto dall'art. 473-bis.12 c.p.c., adempiendo solo a seguito di ordine successivo del giudice delegato;
si è limitata a contestare genericamente il contenuto della comparsa di costituzione del convenuto;
non ha avanzato alcuna istanza probatoria, se non tardivamente in sede di precisazione delle conclusioni.
Va altresì dato atto che in sede di precisazione delle conclusioni la stessa ricorrente ha chiesto la conferma dei provvedimenti assunti provvisoriamente dal Giudice delegato, che possono pertanto essere confermati dal Collegio, richiamando da un lato le argomentazioni spese nell'ordinanza in data 9.10.2024, e dall'altro le dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto.
Al riguardo va rilevato che la ricorrente accusa il figlio di aver reso dichiarazioni non veritiere e sostanzialmente “pilotate” dal padre, in quanto avrebbe fatto cenno anche ad episodi PE mai avvenuti e comunque collocati in epoca in cui era ancora piccolo e di cui quindi non potrebbe avere alcun ricordo.
Conseguentemente la al fine di confutare quanto dichiarato dal minore e di comprovare Pt_1
l'influenza psicologica esercitata sul minore dal padre, ha chiesto l'ammissione di prova
7 testimoniale formulando tuttavia capitoli, oltre che tardivi, in quanto proposti solo in sede di precisazione delle conclusioni, anche generici ed aventi ad oggetto valutazioni personali precluse ai testi;
le prove dedotte sono pertanto inammissibili.
Resta il fatto che il minore, quasi sedicenne, ha espresso le proprie difficoltà relazionali con la madre, riferendo anche fatti ed episodi vissuti personalmente, e il desiderio di vivere con il padre, presso il quale ha trovato un ambiente familiare stabile e sereno, dopo le peregrinazioni abitative dallo stesso subite per seguire la madre nelle plurime sistemazioni logistiche reperite nel corso del tempo (cfr. dichiarazioni : “Mia madre ha sempre cambiato casa e io ho dovuto seguirla PE nei suoi spostamenti, prima in un residence a Sarzana poi a Fiumaretta poi a casa della sua amica a Massa, che aveva il marito in carcere e leggeva le carte a persone che venivano in casa, poi ancora a Massa a casa Pers della sua amica che tempo dopo mia madre ha detto che aveva rapporti con la mafia di Napoli, poi siamo andati ad abitare anche nelle case della marina militare, quando si era lasciata con;
quando Tes_1
è tornata con siamo tornati a AR.”). Tes_1
Vanno pertanto confermati i provvedimenti provvisori assunti dal Giudice delegato in riferimento alla collocazione prevalente – e conseguente residenza anagrafica - del minore presso il padre,
e la sua permanenza presso la madre, salvo diversi accordi tra le parti, due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino alla riconsegna presso la casa paterna alle ore 21.30 (dalle
10 del mattino sino alle ore 23.30 in periodo non scolastico), a fine settimana alterni dal venerdi sera alla domenica sera con pernottamento, e durante i giorni di festività civili e religiose ad anni alterni, con relativo pernottamento nonché per un periodo di giorni quindici anche non consecutivo in periodo estivo, sempre nel rispetto della volontà del minore
Alla conferma della collocazione prevalente del minore presso il padre consegue la conferma della revoca dell'obbligo del IN di corrispondere alla ricorrente contributo per il mantenimento di , nonché l'attribuzione integrale dell'assegno unico familiare al padre PE convivente, tenuto conto delle finalità del contributo previdenziale, volto a supportare economicamente la famiglia ovvero, in caso di disgregazione della stessa, il genitore che si occupa in via nettamente prevalente del mantenimento della prole.
Venendo alle ulteriori domande proposte dalla si rileva quanto segue. Pt_1
La ricorrente ha chiesto l'ammonimento del convenuto deducendo i seguenti comportamenti del convenuto:
Mancato adempimento della condizione n, 2 del provvedimento ex art. 337 bis e segg.
8 in data 2.12.2016, per avere il impedito al minore di prendere la residenza Pt_2 anagrafica presso la madre.
Pur precisandosi che la domanda sul punto non è stata reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e che anzi la ricorrente non ha contestato l'attuale collocazione prevalente del minore presso il padre, con il quale ha sempre mantenuto la propria residenza anagrafica, va comunque rilevata, anche ai fini della ripartizione delle spese processuali, l'infondatezza della stessa.
La ricorrente dapprima ha dichiarato di non aver mai autorizzato alcun cambio di residenza del minore, poi, a fronte della inconfutabile documentazione prodotta dal convenuto proveniente dal
Comune della SP (cfr. missiva prot.n. 0121996/20024 del 03.09.2024), in corso di giudizio ha riferito di aver prestato il proprio consenso solo fino a quando avesse lei stessa reperito idonea abitazione (circostanza nuova e non provata).
Non solo. La ricorrente ha fatto riferimento a vari cambi di residenza del minore con il padre.
Tuttavia risulta documentalmente che l'unico cambio di residenza è proprio quello da RC
(dove viveva con il padre) alla SP (ove tutt'oggi vive con il padre) per il PE PE quale la stessa ha prestato consenso scritto. Pt_1
Risulta viceversa, sia documentalmente, sia alla luce delle ammissioni della ricorrente e delle dichiarazioni dello stesso minore, che la ha cambiato innumerevoli sistemazioni abitative Pt_1 negli ultimi sei anni: sistemazioni abitative spesso non confacenti all'interesse del minore sia sotto il profilo logistico che sotto il profilo dei coabitanti.
Omesso versamento contributo mantenimento da aprile 2017 all'ottobre 2024 (data dei provvedimenti provvisori assunti nel presente procedimento dal Giudice delegato)
Premesso in via generale che la misura sanzionatoria dell'ammonimento è costituita dall'invito al genitore ad astenersi per il futuro da condotte pregiudizievoli per il minore (lamentate dall'altro genitore e comprovate), e che pertanto già per questo la domanda di ammonimento sul punto deve essere rigettata, va rilevato che non è stata raggiunta la prova del rapporto economico intercorso tra le parti nel corso degli anni.
Il IN ha infatti dedotto di aver provveduto dal gennaio 2017 al marzo 2023 alla corresponsione in contanti dell'importo concordato in € 150,00 come ratificato con provvedimento in data 2.12.2016: circostanza contestata dalla ricorrente.
Orbene, se da un lato pare poco verosimile che il abbia provveduto per anni al pagamento Pt_2 in contanti del contributo al mantenimento del minore, è altrettanto poco verosimile che la
9 a fronte di un perdurante inadempimento del , abbia atteso ben sei anni prima di Pt_1 Pt_2 agire per chiedere gli arretrati.
E' viceversa verosimile che il abbia contribuito al pagamento integrale delle spese Pt_2 straordinarie (sulle quali infatti la ricorrente nulla ha lamentato); ed anzi, la ricorrente non ha contestato di non aver mai contribuito al pagamento delle spese straordinarie riguardanti il minore, come dedotto dal convenuto, il che porta ritenere verosimile che vi sia stata una sorta di “compensazione” concordata quantomeno dal marzo 2023 in poi.
In ogni caso non vi è prova di inadempimenti di gravità tale da giustificare un qualsiasi provvedimento sanzionatorio a carico del convenuto.
Ostacolo alle frequentazioni madre- figlio
Da due anni la lamenta di non poter trascorrere festività e vacanze con il figlio e di non Pt_1 poter essere partecipe della vita del minore, a causa degli ostacoli frapposti dal alle Pt_2 frequentazioni madre-figlio.
Le allegazioni della ricorrente sul punto sono rimaste tali ed anzi sono state smentite proprie dalle dichiarazioni rese del minore, il quale ha riferito che la madre non si sarebbe mai interessata della sua vita, in particolare sotto il profilo scolastico, sanitario e delle attività extrascolastiche e di essere andato più volte in Sardegna con la madre, presso i parenti, durante le feste e talvolta a sciare con lei e il suo ex compagno . Tes_1
Omesso adempimento all'obbligo di comunicazione di cambi di residenza, domicilio e dimora, o di recapiti telefonici dei luoghi di villeggiatura, concordato al punto 10 del decreto ex art. 337 bis c.c. già citato.
Anche sul punto le allegazioni della ricorrente sono risultate sfornite di alcun elemento probatorio, oltre che in parte addirittura smentite dalla documentazione in atti.
Tutte le domande di ammonimento proposte dalla ricorrente vanno pertanto rigettate, con conseguente rigetto della connessa domanda di risarcimento dei danni a madre e figlio, in assenza di prova delle condotte imputate al che tali danni avrebbero causato. Pt_2
La ricorrente ha infine proposto domanda di condanna al pagamento degli arretrati dovuti dal a titolo di mancato mantenimento del figlio. Pt_2
La domanda, come rilevato anche da parte convenuta è domanda nuova, in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni e diversa da quella proposta nel ricorso introduttivo
(“-condannare il Sig. al risarcimento dei danni cagionati al figlio minore ed Parte_2
10 all'esponente, che si quantificano in € 9.000,00, corrispondenti al mancato mantenimento degli ultimi cinque anni (sarebbero 12.600,00 €, ma il termine di prescrizione è di cinque anni), ovvero da quantificarsi in via equitativa”), da qualificarsi domanda risarcitoria (avente ad oggetto un debito di valore) e non domanda di pagamento (avente ad oggetto debito di valuta) e fondata su presupposti del tutto differenti, pur fondandosi entrambe sul dedotto inadempimento di natura economica del convenuto.
Vanno infine esaminate le ulteriori domande riconvenzionali proposte dal convenuto.
Pur essendo emerso un comportamento della ricorrente non del tutto adeguato (e neppure rispettoso del figlio minore), non vi è prova di una incapacità genitoriale tale da legittimare un affidamento esclusivo di al padre, né misure sanzionatorie, né richieste risarcitorie PE
(non essendo sul punto neppure allegato il danno subito da padre e figlio).
Deve prendersi atto che il non ha chiesto un contributo al mantenimento del minore da Pt_2 parte della madre, che provvederà quindi al mantenimento diretto nei suoi periodi di permanenza con , mentre deve disporsi la ripartizione paritaria delle spese straordinarie come PE disciplinate e specificate nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale a far data dal dicembre 2018.
Non vi sono ragioni per precludere al minore di trascorrere un periodo estivo di un mese in Sicilia con i nonni paterni, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese da il quale ha PE manifestato sincero attaccamento ai familiari del padre;
periodo che dovrà essere comunicato entro il 15 maggio di ogni anno alla madre, per consentire anche a quest'ultima di organizzare il proprio periodo di vacanza con il minore, come previsto al punto 6 delle condizioni concordate ratificate con decreto ex art. 337 bis c.c.
Il rigetto delle domande di affidamento esclusivo e di risarcimento del danno proposte da parte convenuta giustifica la compensazione per 1/ 3 delle spese processuali.
La restante parte delle spese processuali sostenute dal convenuto sono poste a carico della ricorrente, che ha dato origine al presente procedimento, risultando totalmente soccombente in ordine alle domande proposte, prive di alcun supporto probatorio e in assenza della documentazione richiesta dall'art. 473-bis.12 c.p.c., e vanno liquidate come in dispositivo alla stregua della tab. 2 D.M. 55/2014, con applicazione dello scaglione di riferimento in relazione al valore indeterminato della controversia e tenuto conto della minima attività processuale resasi necessaria, che giustifica la liquidazione al di sotto dei valori medi tabellari per le singole fasi di
11 giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 713/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto : Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e modifica delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale, così provvede:
RIGETTA le istanze istruttorie delle parti;
RIGETTA tutte le domande di parte ricorrente;
DICHIARA inammissibile la domanda di condanna di pagamento degli arretrati a titolo di contributo la mantenimento, proposta da parte ricorrente;
CONFERMA l'affidamento condiviso del minore;
PE
CONFERMA i provvedimenti assunti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. e conseguentemente:
DISPONE la collocazione e residenza anagrafica del minore presso il padre, con permanenza presso la madre, salvo diversi accordi tra le parti, due pomeriggi alla settimana dall'uscita della scuola fino alla riconsegna presso la casa paterna alle ore 21.30 (dalle 10 del mattino sino alle ore 23.30 in periodo non scolastico), a fine settimana alterni dal venerdi sera alla domenica sera con pernottamento, e durante i giorni di festività civili e religiose ad anni alterni, con relativo pernottamento nonché per un periodo di giorni quindici anche non consecutivo in periodo estivo, sempre nel rispetto della volontà del minore;
AUTORIZZA il convenuto a portare nel periodo estivo il minore dai nonni paterni, ove il minore potrà rimanere per un periodo di un mese, da comunicarsi alla madre entro il 15 maggio di ogni anno;
REVOCA l'obbligo del convenuto di corrispondere alla ricorrente contributo per il mantenimento del minore;
DISPONE la ripartizione paritaria delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del minore, specificate e disciplinate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale;
DISPONE la percezione integrale dell'assegno unico familiare da parte del convenuto Pt_2
[...]
RIGETTA la domanda risarcitoria proposta dal convenuto;
12 DICHIARA compensate per 1/3 le spese del presente procedimento;
CONDANNA parte ricorrente al pagamento della restante parte delle spese processuali sostenute dal convenuto, liquidata in € 3300,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in La SP nella camera di consiglio del 10/04/2025
Il Presidente est.
Lucia Sebastiani
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